Art. 1
(Parco dei tratturi della Puglia)
1. I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del
territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in
quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono
conservati al demanio armentizio regionale di cui all'articolo 1 della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il "Parco dei
tratturi della Puglia".
Art. 2
(Piano comunale dei tratturi)
1. E' fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi,
tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche
ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro
e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei
percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono
essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle
possibilità di fruizione turistico-culturale;
b) i tronchi armentizi idonei a
soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno
subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
3. Il piano comunale dei tratturi ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai
sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in
variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).
4.
Il piano comunale dei tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P,
così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il
livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.
5. Esso è proposto dal Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si
svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La convocazione della Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa
possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui
possa derivare un pregiudizio dall'approvazione del piano comunale dei
tratturi.
7. II verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi,
con i vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica
e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio
comunale.
8. II parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai
fini dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2
del presente articolo.
9. II piano comunale dei tratturi comprende l' elenco di cui al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
10. II piano, approvato dal Consiglio comunale, ha una validità pari a
cinque anni e, se non modificato con la medesima procedura di cui al presente
articolo, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.
11. In caso di inerzia, allo scadere del termine prefissato, il
Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi, invita il
Sindaco a provvedere fissando un nuovo termine.
12. In caso di persistente inadempienza del Comune obbligato, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio,
nomina con proprio decreto un Commissario ad acta, scelto tra funzionari
regionali ed esperti in materia, perché provveda secondo i termini e le
procedure del presente articolo.
13. Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla redazione del piano
comunale dei tratturi, inclusi quelli del Commissario ad acta, sono a carico
del Comune obbligato.
Art. 3
(Aree fratturali di interesse archeologico)
1. I tronchi tratturali di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti
a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di
gestione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza
archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di
opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1.
3. Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili
secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:
a) parere della Soprintendenza archeologica
per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con
d.m. 23 dicembre 1983;
b)acquisto del suolo pertinenziale,
nella misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui al
articolo 4.
4. Le opere non regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4
(Aree tratturali prive di interesse archeologico)
1. I tronchi tratturali di
cui all' articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di
Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente
alienati:
a) a favore degli enti locali con il
vincolo permanente di destinazione;
b) a favore del soggetto utilizzatore,
comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo della vendita è così stabilito:
a) per i suoli urbanisticamente
tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non
migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22
ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
b) per i suoli tipizzati diversamente dalla
lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già
operante e istituita ex articolo 10 della legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro
destinazione urbanistica.
3. Gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di
acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure
dell'articolo 27 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio
della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.
4. In caso di comprovata difficoltà finanziaria dell'acquirente, la
Giunta regionale può concedere dilazione nel pagamento, fino al massimo di
dieci anni, gravata di interessi al tasso legale.
5. La vendita dei beni oggetto della presente legge, comunque, s'intende fatta
a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite.
Art. 5
(Norme di attuazione)
1. La Giunta regionale, per
lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente
legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997,
n.7, quale struttura incardinata nell'Assessorato agli affari generali -
Settore demanio e patrimonio, l'Ufficio demanio armentizio, fissandone la sede
in Foggia, così come previsto dall'articolo 3 della l.r.
67/1980.
2.
L'Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull'istruttoria dei piani
comunali dei tratturi, sull'istruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione
e sulla vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui
all'articolo 7 della l.r. 67/1980.
Art. 6
(Reimpiego proventi dell'alienazione)
1. I proventi derivanti dall'alienazione dei tratturi sono impiegati:
a) per il 30 per cento ai fini di cui
all' articolo 30, comma 2, della l.r.
27/1995;
b) per il 60 per cento ai fini della
conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e, in
particolare, degli stessi tratturi;
c) per il 10 per cento ai fini della
copertura degli oneri derivanti dall'eventuale reintegra dei tratturi da
inserire nel Parco e dalla gestione del Parco medesimo.
Art. 7
(Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le norme che, contenute in precedenti leggi regionali,
risultano con in contrasto conla presente legge, in particolare gli articoli 8
e 14 della l.r. 67/1980
e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, commi 2 e 3 e l'articolo 13 della l.r. 5/1985.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla prima applicazione e attuazione della presente
legge, previsto in euro 260 mila per l'anno 2003, in euro 250 mila per l'anno
2004, in euro 1 milione 40 mila per l'anno 2005, si provvede nel seguente modo:
Esercizio finanziario 2003
u.p.b .4.1.2.
Capitolo di entrata di nuova istituzione:
"Proventi da alienazione di beni tratturali" Euro 260.000,00
u.p.b. 2.3
Capitolo di spesa di nuova istituzione
"Spese per l'attuazione della legge regionale n. del
- art. 6" Euro
260.000,00
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione
della legge di bilancio.
Data a Bari, addì 23 dicembre 2003