Art. 1
(Soppressione del
fondo di previdenza)
1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della
Puglia, istituito con legge
regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e successive
modificazioni, è soppresso.
2. Tutte le funzioni in capo al fondo di previdenza sono
esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro il 31 marzo 2003, il competente Ufficio provvede
alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato patrimoniale e al
trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.
4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di previdenza è
ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale.
Art. 2
(Determinazione e
decorrenza delle trattenute mensili)
1. I Consiglieri regionali sono assoggettati
d'ufficio al versamento dei contributi mensili per l'assegno vitalizio e
l'indennità di fine mandato, dal giorno di inizio della corresponsione
dell'indennità consiliare.
2. Le trattenute di cui al comma 1 sono versate in conto
entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli oneri per la
corresponsione dell'assegno vitalizio e di reversibilità.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 2003, le trattenute mensili per l'assegno vitalizio
e di reversibilità sono determinate nella misura del 22 per cento
dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 5.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato,
con proprio atto deliberativo, a modificare la percentuale delle trattenute,
così come determinata al comma 3.
Art. 3
(Norma
finanziaria)
1.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per
l'esercizio 2003, si fa fronte come segue:
a) per
il ripiano del disavanzo del fondo di previdenza di cui al comma 4
dell'articolo 1, quantificato al 31 marzo 2003 in euro 1 milione 125 mila, si
provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo
1020 dell'unità previsionale di base 1.1 "Consiglio regionale", da
iscrivere al capitolo di nuova istituzione "Ripiano disavanzo al 31 marzo
2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di previdenza di cui
all'articolo 1 della l.r. 13/1972 e successive modificazioni" della u.p.b.
1.1;
b) per
le competenze dell'assegno vitalizio e di reversibilità, quantificato in euro 5
milioni 120 mila, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova
istituzione "Competenze dovute per assegni vitalizi e di reversibilità e
IRAP (legge
regionale n. 3 del 7 febbraio 2003),
finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova
istituzione "Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per l'assegno
vitalizio e di reversibilità (legge
regionale n. 3 del 7 febbraio 2003)" e per euro 3 milioni 990 mila mediante contestuale
riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1020 della
u.p.b. 1.1 "Consiglio regionale".
2. Per gli anni successivi si
provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
Art. 4
(Abrogazioni)
1.
Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Data
a Bari, addì 7 febbraio 2003