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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2003
Numero
5
Data
30/06/2003
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 30 giugno 2003, n. 71.
Allegati
Nessun allegato

 



  

                                      

IL PRESIDENTE

DELA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali;

 

-          Vista la L.R. 4/8/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

 

-          Visto l’art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/01 che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

 

-          Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 27 maggio 2003 con il quale sono stati sospesi fino al 30 giugno 2003 gli effetti della programmazione regionale in materia di grandi strutture di vendita fissata con il suddetto art. 5 del regolamento Regionale n. 4/01;

 

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 948 del 27/6/2003, con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

 

 

EMANA

 

 

il seguente Regolamen

Art. 1 

"Sono sospesi fino al 31 luglio 2003 gli effetti dell'art. 5 e norme ad esso collegate del Reg. 20 marzo 2001, n. 4 in materia di grandi strutture di vendita" (1). 

Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

            E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 30 Giugno 2003

 

(1)  Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.