IL
PRESIDENTE
DELA
GIUNTA REGIONALE
-
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge
Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente
della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti
regionali;
-
Vista la L.R. 4/8/1999, n. 24 con la quale la Regione
Puglia ha fissato i principi e le direttive per l’esercizio delle competenze
regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n.
114/98;
-
Visto l’art. 5 del Regolamento Regionale n. 4/01 che
fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita
prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di
apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre
e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento
stesso;
-
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 27 maggio 2003 con
il quale sono stati sospesi fino al 30 giugno 2003 gli effetti della
programmazione regionale in materia di grandi strutture di vendita fissata con
il suddetto art. 5 del regolamento Regionale n.
4/01;
-
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 948 del 27/6/2003, con la quale si
propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture
di vendita;
EMANA
il
seguente Regolamen
Art. 1
"Sono sospesi fino al 31 luglio 2003 gli
effetti dell'art. 5
e norme ad esso collegate del Reg.
20 marzo 2001, n. 4 in materia di grandi strutture di vendita" (1).
Il presente regolamento regionale è dichiarato
urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente
regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 30 Giugno 2003
(1) Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.