IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visti gli artt.
39 e segg. dello Statuto regionale;
Vista la legge
regionale 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;
Viste le deliberazioni nn. 973 del
20.7.2001, 10 e 11 del 28.1.2003 e 312 del 25.3.2003;
Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 Novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale la
facoltà di emanazione di regolamenti regionali
EMANA
Il seguente regolamento di modifica parziale
dei precedenti Reg.
n. 2/2000 e Reg.
n. 10/2001 di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale;
Art. 1
L'articolazione dei Settori del Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale è così modificata:
il Settore Servizi Generali si articola in
- Ufficio Affari del Cerimoniale;
- Ufficio Economato e cassa - Posta -
Protocollo - Archivio - Riproduzione Documentale;
le funzioni facenti capo al soppresso Ufficio
Servizi comuni Contenzioso del lavoro rimangono inglobate nell'àmbito dello
stesso Settore Servizi Generali, così come deliberato con Delib.G.R. 28 gennaio
2003, n. 10;
il Settore Rapporti Istituzionali si articola
in
- Ufficio Delegazione Romana-Rapporti con le
Istituzioni della U.E. - Rapporti con la Realtà regionale
- Ufficio Rapporti Internazionali
- Ufficio Cooperazione con i Paesi in Via di
Sviluppo;
il Settore Comunicazione Istituzionale si
articola in
- Ufficio Addetto Stampa
- Ufficio B.U.R.P. - Leggi Decreti e atti del
Presidente
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
il Settore Attuazione del programma di Governo
si articola in
- Ufficio Monitoraggio Politiche Settoriali e
Documentazione - Rapporti con il Consiglio regionale
- Ufficio Statistico (1).
(1) L'art. 8,
comma 2, L.R.
17 dicembre 2001, n. 34, ha istituito, nell'àmbito dell'Ufficio statistico
uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per
garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'àmbito dei programmi
statistici nazionali e regionali.
Il presente regolamento sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come modifica del Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari addì,
11/07/2003