IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art.121 della Costituzione, così come modificato
dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Vista la L.R.4/08/1999,
n.24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per
l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione
del decreto legislativo n.114/98;
Visto l'art.5
del Regolamento regionale n.4/01 che fissa gli obiettivi di presenza e di
sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per
ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di
vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre ed anni successivi dalla data
di entrata in vigore del Regolamento stesso;
Visto il Regolamento
regionale n.5 del 30giugno 2003 con il quale sono stati sospesi fino al
31luglio 2003 gli effetti della programmazione regionale in materia di grandi
strutture di vendita fissata con il suddetto articolo
5 del Regolamento regionale n.4/01;
Vista la delibera della Giunta
regionale n.1244 del 30luglio 2003 con la quale si propone la sospensione degli
effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Sono sospesi fino al 31 agosto 2003 gli effetti dell'art. 5
e norme ad esso collegate del Reg.
20 marzo 2001, n. 4 in materia di grandi strutture di vendita (1).
Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il
presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 30
luglio 2003
(1)
Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.
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