TITOLO I
PRINCIPI,
FUNZIONI E OBIETTIVI
Art.
1
(Principi)
1. La Regione Puglia
riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale formazione sociale di
primario interesse pubblico secondo i principi dettati dagli articoli 29, 30 e
31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al centro della
sua azione legislativa, politica e amministrativa, in attuazione del principio
democratico di cui agli articoli 1 e 2 della Costituzione.
2. La Regione, affermando la basilarità
della famiglia nel processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di
soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su
legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà
tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e
nell'educazione dei minori.
3. Gli interventi regionali di
programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno
orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in coerenza con
quanto disposto all'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e
servizi sociali in Puglia).
4. Nel quadro di attuazione del principio
costituzionale del pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e
promuove i valori propri dell'ordinamento della famiglia e il suo ruolo
fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona umana, ai sensi dei
principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e seguenti della
Costituzione.
Art.
2
(Funzioni e
strumenti)
1. La Regione, in
attuazione del principio di sussidiarietà, promuove il "servizio pubblico
integrato" per favorire il libero svolgimento delle funzioni della famiglia e
valorizzare la solidarietà nella
famiglia, tra le famiglie e a favore delle famiglie.
2. La Regione
riconosce e garantisce il ruolo dell'associazionismo familiare e ne promuove lo
sviluppo.
3. Ogni iniziativa tesa
ad attuare le finalità e gli obiettivi della presente legge, sia essa promossa
da enti pubblici o da soggetti privati non profit, é considerata parte
integrante del servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli
obiettivi e i criteri guida.
4. La Regione
favorisce la libertà di scelta della famiglia tra servizi pubblici e privati
facenti parte del servizio pubblico integrato.
5. I Comuni svolgono le
proprie funzioni riconoscendo e promuovendo l'autonoma iniziativa delle
formazioni sociali di base.
Art.
3 (1)
(Obiettivi)
[1.
Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei
servizi sociali a favore della persona e della famiglia, la Regione individua i
seguenti obiettivi:
a)
favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso interventi che
concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne
impediscono la nascita e lo sviluppo;
b)
predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di
situazioni disagiate e/o che violano la dignità della persona
umana;
c)
valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro
compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche
per la permanenza dell'anziano nella famiglia;
d)
promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di
solidarietà nonché forme di autorganizzazione e imprenditorialità per favorire
le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli
adolescenti, agli anziani, ai disabili;
e)
promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato
sociale tendenti a sviluppare la responsabilità familiare e la capacità della
famiglia ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e
sociali;
f)
consentire ai genitori la libera scelta della scuola per i propri figli,
garantendo parità di trattamento tra utenti di scuole statali e non statali
secondo il principio di eguaglianza;
g)
tutelare gli immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno anche attraverso
iniziative e servizi di enti privati senza scopo di
lucro;
h)
favorire la natalità anche attraverso interventi per la cura della sterilità,
sostenendo l'alto valore personale e sociale dei ruoli genitoriali,
promuovendone le corresponsabilità nei confronti della prole e il diritto-dovere
all'impegno di cura ed educazione della
stessa;
i)
tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per prevenire e
rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano indurre
all'interruzione della gravidanza;
j)
sviluppare nell'attività dei consultori pubblici e privati la valorizzazione
personale e sociale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e
della donna, l'unità e la stabilità familiare, la solidarietà
sociale;
k)
promuovere attività finalizzate al sostegno dei minori orfani abbandonati e/o
privi di assistenza;
l)
favorire l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime
di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subìto
maltrattamenti e abusi;
m)
promuovere la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla
famiglia e sullo stato delle famiglie residenti articolando una specifica
sezione dedicata alla famiglia nell'ambito del Centro regionale di
documentazione per le politiche sociali di cui all'articolo 11 della l.r.
17/2003.]
TITOLO II
INTERVENTI E MODALITÀ
ATTUATIVE
CAPO I
Art. 4
(Modalità attuative)
[1. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b),
della
l.r.17/2003 sono finalizzate all'attuazione del programma delle
politiche familiari, con una specifica e distinta previsione all'interno del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli
interventi previsti dall'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle iniziative di assistenza alla
maternità.
2.
Le priorità di cui al comma 1 assumono valore vincolante nella definizione dei
piani di zona nell'ambito dei quali sono obbligatoriamente recepite e
trasformate in interventi attuativi annuali.]
CAPO II
SERVIZI ALLA FAMIGLIA E
CONTRIBUTI
Art. 5
(Assistenza personalizzata
e permanenza nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di persone non
autosufficienti)
[1. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio alla famiglia
come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri,
particolarmente se portatori di handicap o anziani ed eroga contributi per le
prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo
quanto previsto e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all'articolo 8 della l.r.
n.17/2003.
2.
La Regione promuove iniziative mirate a rendere possibile la permanenza nel
proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza alle persone prive di
autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in
istituto o in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex
articolo 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale).]
Art. 6
(Consulenza alla
famiglia)
[1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal
momento del concepimento, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza), valorizza e sostiene i servizi di consulenza
familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni
di volontariato promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della
programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della
l.r.17/2003.
Gli interventi sono rivolti a:
a)
prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la donna
all'interruzione della gravidanza, anche attraverso l'erogazione di specifici
contributi, per favorire una maternità consapevole per come previsto dagli
articoli 2 e 5 della l. 194/1978;
b)
promuovere e sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari nonché altre
iniziative dirette a rimuovere le cause
dell'aborto;
c)
predisporre e organizzare piani personalizzati di sostegno psicologico,
socio-assistenziale e sanitario per i non abbienti, utilizzando le risorse di
enti pubblici e del privato sociale, del volontariato nonché delle reti
informali di solidarietà;
d) effettuare programmi relativi all'affido familiare e all'adozione,
intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.
2. I
consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di
programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori,
nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione
responsabile.]
Art. 7
(Famiglia e lavoro)
[1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di
accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che
consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e
di cura ai familiari e ai figli.
2.
La Regione, in occasione di una nuova nascita, favorisce il ricorso al part-time
e flessibilità di orario per uno dei due genitori.]
Art. 8
(Interventi per la prima
casa)
[1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di
nuove famiglie e agevolare le famiglie in stato di bisogno, con particolare
riferimento a quelle numerose, può prevedere, nei limiti e con le modalità
fissate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all'articolo 8 della l.r.
17/2003, gli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 46
della l. 289/2002.]
CAPO III
LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
Art. 9
(Servizi all'infanzia)
[1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire
i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia
prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle
famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e
monoparentali.
2.
La Regione promuove e sostiene, nell'ambito e nei limiti del piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 8 della l.r.
17/2003, l'adozione, anche con l'intervento dei Comuni, di iniziative
innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale,
finalizzate a:
a)
realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i "nidi
famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3
anni, svolta senza fini di lucro;
b)
potenziare i servizi di asili nido, anche mediante convenzionamento con i
soggetti che gestiscono tali servizi, secondo gli standards qualitativi e
organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
c)
realizzare un'adeguata politica del tempo libero utilizzando anche le risorse
dell'associazionismo e fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi
per la realizzazione di attività ludiche ed educative particolarmente per
l'infanzia e per gli adolescenti;
d)
favorire l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" interfamiliari
e/o di altre attività di formazione, ricreazione e cura dei componenti la
famiglia;
e)
organizzare servizi nido presso la sede di istituzioni e/o imprese pubbliche e
private anche mediante apposite convenzioni;
f)
contrastare in collaborazione con le famiglie le devianze sociali, con
particolare riguardo alla
tossicodipendenza.]
Art. 10
(Formazione)
[1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione
professionale, coordina e finanzia con risorse comunitarie programmi di
aggiornamento e riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento
nel sistema occupazionale del genitore o di altro membro della famiglia che
abbia interrotto l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la
cura di componenti del nucleo familiare.]
Art. 11
(Diritto allo studio)
[1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di
autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire
l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della
politica regionale per la famiglia.
2.
Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto
allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da
condizioni di disagio economico, la Regione può prevedere,tra
l'altro:
a)
buoni scuola alle famiglie finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute
per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, statali e
non statali senza fini di lucro;
b)
contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e
della dispersione scolastica e universitaria.]
TITOLO III
PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ
Art. 12
(Azioni positive per la promozione dell'associazionismo
familiare)
[1. La
Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei cittadini
all'attuazione delle politiche regionali per la famiglia, promuove e sostiene,
nell'ambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all'articolo 8 della l.r.
17/2003, anche in forma coordinata con gli enti locali, le
associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a)
sensibilizzazione, formazione, informazione, orientamento e ricerca
sull'identità e il ruolo sociale della
famiglia;
b)
incentivazione e attuazione del mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura
familiare anche mediante la promozione delle "banche del tempo" di cui
all'articolo 9.
2.
Le associazioni e le organizzazioni del privato sociale iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi delle leggi
regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge
quadro sul volontariato), 1° settembre
1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente
"Disciplina delle cooperative sociali") e 11 febbraio
2002, n. 2 (Modifica della legge regionale 1° settembre
1993, n. 21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la
gestione dei servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così come previsto
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi
sociali).]
Art. 13
(Consulta delle associazioni
familiari)
[1. E' istituita la Consulta regionale pugliese delle
associazioni familiari composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o Assessore
delegato;
b)
un rappresentante del Forum regionale delle associazioni
familiari;
c)
due rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite, operanti e
iscritte nel registro di cui all'articolo 12;
d)
tre rappresentanti delle università pugliesi;
e)
tre rappresentanti dei servizi, delle strutture private di solidarietà sociale e
volontariato;
f)
un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI
Puglia;
g) un
rappresentante delle Province designato
dall'UPI;
h) il dirigente del
Settore competente per le politiche della
famiglia;
i)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
regionali.
2.
La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge
nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per
l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
3.
La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata
insediata.
4.
La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione
degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la
famiglia, nonché in ordine all'attuazione della
medesima.
5.
La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio
regionale.]
Art. 14
(Osservatorio permanente sulla
famiglia)
[1. La
Regione, nell'ambito dell'Osservatorio per le politiche sociali previste dalla
l.r.
17/2003, istituisce l' "Osservatorio permanente sulle famiglie e le
politiche della famiglia". In particolare l'Osservatorio, in coerenza con quanto
previsto dalla lettera l) dell'articolo 3:
a)
studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con
particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto
famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche
emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze
familiari;
b)
verifica l'efficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati dalla
Regione, da enti e istituzioni pubbliche e
private;
c)
si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e
analisi della Regione;
d)
si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale,
anche al fine di creare un sistema informativo
coordinato;
e)
focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere
le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna
persona.]
Art. 15
(Norma
finanziaria)
Omissis
(1) Gli articoli 3
e successivi sono stati abrogati dalla L.R. 19/2006, art. 70, c.
3