Regolamento
abrogato dal Reg. reg. 12/2010, art. 11, c.
4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così
dispone: “1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n.
12/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi
dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali
l’autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in
cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia"
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 1967 del 23/12/2004 di attuazione del
Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(definizione)
1. Il presente regolamento individua i
parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui,
ai sensi del comma 6 dell'art. 18
della l. r. n.11
del 1 agosto 2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di
apertura e di chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e
festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dall'art. 4 del
medesimo articolo.
2. Presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto
l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città
d'arte.
3. I Comuni, in accordo con le organizzazioni delle imprese
del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché
dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente
l'inserimento nell'elenco, indicando:
- le zone del territorio interessate da flussi
turistici;
- i periodi di maggiore afflusso turistico,
- la rispondenza del comune e delle aree per cui viene
chiesta l'iscrizione ai parametri di cui all'articolo 2 del presente
regolamento,
- il calendario relativo al numero delle deroghe agli
obblighi di chiusura domenicale.
Art. 2
(comuni turistici)
1. Condizione per l'inserimento
nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due
parametri di ciascuno di quelli di seguito riportati sotto le lettere a) e b),
ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla
Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
2. I parametri per l'inserimento nell'elenco regionale sono
così definiti:
a) Parametri riferiti alla domanda turistica:
a.1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
a.2. presenze su popolazione residente:
2,0;
a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq):
50;
a.4. presenze su superficie territoriale
(kmq): 300;
a.5. presenze più popolazione residente su
superficie territoriale (kmq): 450.
b) Parametri riferiti all'offerta turistica:
b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale
su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
b.2. strutture ricettive su popolazione
residente (per 1000 abitanti): 0,3;
b.3. unità locali attività connesse con il
turismo sul totale unità locali: 1 %;
b.4. addetti unità locali attività connesse
con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.
3. I parametri di cui al comma precedente sono
calcolati:
- per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze
annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono
calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile
della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio
regionale di statistica;
- per la lett. b): dagli ultimi dati censuari disponibili
nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori
sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle
categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al
turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:
- 55. 1 Alberghi
- 55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
- 63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo
compresi tour operators
- 63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori
turistici
- 71.1 Noleggio autovetture
- 71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre
- 92.72.1 Stabilimenti balneari
- 92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre
attività culturali
- 93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali
4. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è
necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro
sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al
precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore al 10%.
Art. 3
(città d'arte)
1. Sono considerate città d'arte le
località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:
- insieme di edifici o di complessi monumentali,
riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge 6
luglio 2002, n. 137 e D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni,
dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta
legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per
almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I
musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato
ad argomenti storici, artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali
biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo
provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni,
manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione,
della Provincia o del Comune;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta
turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1,
rapportata alla popolazione della città.
Art. 4
(Individuazione delle aree)
1. I comuni vengono iscritti al registro
con indicazione delle aree e i periodi in cui si indirizza il fenomeno turistico
ed in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura settimanale e
festiva.
2. Eventuali provvedimenti comunali di deroga all'obbligo
di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5,
della legge, devono essere trasmessi in copia alla Regione.
Art. 5
(norma transitoria e finale)
1. Il registro di cui all'art. 17
della l.r.
24/99 rimane in vigore per due mesi dall'approvazione del presente
provvedimento, i comuni che risultano iscritti a tale registro devono
ripresentare domanda di iscrizione al nuovo elenco.
2. Ogni tre anni la regione può richiedere ai comuni la
verifica del mantenimento dei parametri di cui ai commi precedenti.
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell'art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 23 dicembre
2004