Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2004
Numero
14
Data
23/12/2004
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. c): "Modalità di organizzazione, durata e meterie dei corsi professionali"
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 23 dicembre 2004, n. 154, supplemento Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegati
Nessun allegato

 



Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE

 

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l' art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1971 del 23/12/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Oggetto e principi ispiratori (1)

[1. Il presente provvedimento disciplina l'attività formativa della Regione relativa ai corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, su area pubblica o all'ingrosso ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 1° agosto 2003, n. 11 per il settore alimentare. (2)

2. La Regione favorisce inoltre le iniziative volte alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 della L.R. n. 11/2003.

3. I corsi professionali vengono realizzati in maniera distinta per i settori alimentari e misto e per i settori non alimentari. (3)

4. Il possesso del titolo per il settore alimentare e misto abilita anche all'esercizio di attività per i soli settori non alimentari. (4)

5. Il possesso del diploma di istituto secondario abilita all'esercizio di attività per i soli settori non alimentari. (5)

6. L'attività formativa regionale, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione professionale, si ispira ai seguenti principi generali:

• elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

• gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

• garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;

• integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

• contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

• garanzie di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi].

(2) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(3)  Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, Reg.reg. 12 gennaio 2007, n. 3.

(4)  Comma soppresso dall'art. 1, secondo comma, Reg. reg.12 gennaio 2007, n. 3.

(5)  Comma soppresso dall'art. 1, secondo comma, Reg. reg.12 gennaio 2007, n. 3.

(6)  Comma soppresso dall'art. 1, secondo comma, Reg.reg. 12 gennaio 2007, n. 3.

 

 

Art. 2

Soggetti ammessi alla gestione dei corsi 

[1. I corsi potranno essere autorizzati, quali corsi autonomamente finanziati, secondo normativa, procedure e modalità in vigore. In tal caso, al fine di garantire una ampia ed efficiente offerta formativa, stimolando l'elevazione qualitativa ed il contenimento dei costi di accesso ad essa, i corsi possono essere gestiti:

a. dalle Camere di Commercio e le strutture di formazione da esse promosse;

b. dalle strutture incaricate dell'assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 22 della L.R. n. 11/2003.

2. I corsi di formazione devono avere durata non inferiore al minimo di ore individuato nel successivo art. 4 e svolgersi nell'arco temporale di tre mesi.

3. Per l'ammissione a detti corsi è necessario aver compiuto il 18° anno di età.

4. I suddetti corsi di formazione potranno essere finanziati nell'ambito degli avvisi pubblici emanati con le procedure di cui alla L.R. n. 15/2002].

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
 
 
Affidamento dei corsi di formazione

[L'attuazione dei corsi avverrà, sia per l'attività finanziata che per quella autofinanziata, con le modalità in vigore, come definite dall'Assessorato regionale alla Formazione Professionale].

 

 

Art. 4

Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi

[1. Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime come di seguito indicato:

Materia

Ore minime

 

di insegnamento

Scenario distributivo

4

 

Tutela ed informazione del consumatore

8

 

Elementi di legislazione commerciale

16

 

Salute e sicurezza sul lavoro

14

 

Elementi di gestione e di marketing aziendale

18

 

Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari

10

 

 

 

 

TOTALE

70

  (7)

2. L'iscrizione ai corsi può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella Regione, indipendentemente dal comune di residenza dell'interessato.

3. Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale, articolato in una prova scritta ed una orale, con le modalità definite dall'Assessorato Regionale alla Formazione professionale.

4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste.

5. La prova scritta consiste nella risoluzione, nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza di almeno tre membri della commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di cui almeno 5 sulla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari ed almeno 3 in materia di tutela del consumatore (8) . Le domande d'esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo seguente:

a) Tutela ed informazione del consumatore

6;

b) Elementi di legislazione commerciale

5;

c) Salute e sicurezza sul lavoro

5;

d) Elementi di gestione e di marketing aziendale

6;

e) Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari

8.

6. Per i settori non alimentari la prova scritta consiste nella risoluzione nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza di almeno tre membri della commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di cui almeno 5 in materia di tutela del consumatore. Le domande d'esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo seguente:

a) Tutela ed informazione del consumatore

9;

 

b) Elementi di legislazione commerciale

6;

 

c) Salute e sicurezza sul lavoro

7;

 

d) Elementi di gestione e di marketing aziendale

8

. (9)

7. La prova scritta e la prova orale, consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie di insegnamento, si svolge nella data fissata dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale. Della data e del luogo di svolgimento della prova orale è data comunicazione agli interessati a cura dell'ente gestore.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove finali, l'ente che ha gestito il relativo corso rilascia un attestato di frequenza, con le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico oggetto del corso ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2003].

(7)  Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, Reg.reg. 12 gennaio 2007, n. 3.

(8)  Periodo così modificato dall'art. 2, secondo comma, Reg. reg.12 gennaio 2007, n. 3.

(9)  Comma soppresso dall'art. 2, terzo comma, Reg.reg. 12 gennaio 2007, n. 3.

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Testi per i corsi
 

[1. Ciascun ente cui è demandata la gestione di un corso di formazione ha facoltà di scegliere liberamente i libri di testo e l'altro materiale didattico necessario ai partecipanti ai corsi stessi al fine di:

a) uniformare i livelli minimi di preparazione a livello regionale;

b) stabilizzare e rendere maggiormente trasparente il quadro formativo regionale, mediante la maggiore certezza dei contenuti didattici;

c) integrare la formazione dei partecipanti mediante cognizioni, notizie, problematiche relative alla specifica realtà distributiva ed economica della Regione].

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 6

Commissione esaminatrice .

[1. Le prove finali dei corsi si svolgono dinanzi ad una commissione esaminatrice così composta:

a) un rappresentante dell'Amministrazione regionale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale al Commercio;

c) un esperto designato dall'associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

d) un esperto designato dall'associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

e) un esperto designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

f) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza.

2. Per i corsi autonomamente finanziati a ciascun componente la commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza, secondo le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale con oneri a carico del gestore].

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 7

Norma transitoria e finale (10)

[1. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2003:

a) coloro che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono già titolari di un'attività commerciale per i settori non alimentari;

b) coloro che erano iscritti al registro esercenti il commercio di cui alla legge n. 426/1971].

(10)  Articolo soppresso dall'art. 3, Reg. reg. 12 gennaio 2007, n. 3. Peraltro il presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
 

      [Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"] 

  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


   Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004