Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in
particolare, gli artt. 42, comma 2,
lett. c) e 44, comma 3;
Visto il decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 ed, in particolare, l'art. 14;
Vista la legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11;
Visto il Reg. reg.
11 marzo 2011, n. 3;
Vista la Delib.G.R. 31 maggio 2011, n. 1183 di
adozione del regolamento;
emana
il
seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1.
Oggetto del presente provvedimento è la disciplina dell'attività formativa della
regione relativa ai corsi di formazione il cui superamento costituisce requisito
professionale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio,
all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4
del Reg.
reg. 11 marzo 2011, n. 3.
2. Ai
fini del presente regolamento si considerano:
- per la somministrazione di alimenti e
bevande le norme previste dalla legge 25 agosto 1991,
n. 287“Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi”;
Principi ispiratori
1.
L'attività formativa regionale, in conformità con le disposizioni nazionali e
regionali in materia di formazione professionale, si ispira ai seguenti principi
generali:
- elevata qualità della formazione,
anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
- gradualità del progetto di elevazione
del livello formativo generale;
- garanzia di omogeneità dei livelli
minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di
espletamento di prove finali;
- integrabilità dei programmi formativi
di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e
caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle
aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
- contenimento dei costi di accesso alla
formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola
impresa;
- garanzie di un'ampia ed efficiente
offerta formativa attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti
qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi.
Soggetti ammessi alla gestione
e affidamento dei corsi di formazione
1. I
corsi sono autorizzati secondo normativa, procedure e modalità approvate dai
regolamenti provinciali per il riconoscimento dei corsi autonomamente
finanziati, in attuazione dell'art.8
lett. g) della legge regionale 7 agosto 2002, n.
15.
2. Per
garantire una ampia ed efficiente offerta formativa, i corsi possono essere
gestiti:
a. dalle strutture incaricate
dell'assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art.
22 della L.R. n. 11/2003;
b. dagli enti di formazione accreditati
presso la Regione Puglia;
c. dagli organismi formativi che
ottengano il riconoscimento previsto nelle linee guida contenute
nell'allegato 1 della Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 172 pubblicata sul
BURP n. 44 del 27 marzo 2007.
3. I
corsi di formazione devono avere durata non inferiore al minimo di ore
individuato nel successivo art. 4 e svolgersi
nell'arco temporale di tre mesi.
4. Per
l'ammissione a detti corsi è necessario aver compiuto il 18° anno di
età.
5.
L'attuazione dei corsi avviene con le modalità definite dall'Assessorato
regionale alla Formazione Professionale e secondo i Regolamenti approvati dalle
Amministrazioni provinciali competenti.
Materie di insegnamento,
partecipazione ed esami dei corsi
1. Nei
corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime indicate
nello schema seguente:
Materia |
Ore minime di insegnamento
|
Scenario distributivo |
4 |
Tutela ed informazione del consumatore
|
8 |
Elementi di legislazione commerciale |
16 |
Salute e sicurezza sul lavoro |
14 |
Elementi di gestione e di marketing
aziendale |
18 |
Normativa sull'igiene dei prodotti
alimentari |
10 |
Responsabilità civili, penali e
amministrative |
10 |
Normative sull'etichettatura, la
denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi |
10 |
Normativa per la vendita di bevande
alcoliche |
10 |
Tecniche di conservazione dei prodotti
alimentari |
5 |
Tecniche di pulizia e sanificazione |
5 |
Processi e metodi di stoccaggio degli
alimenti |
10 |
TOTALE |
120 |
|
|
2.
L'iscrizione ai corsi può essere effettuata presso uno qualsiasi degli enti
autorizzati alla gestione operanti nella regione, indipendentemente dal comune
di residenza dell'interessato.
3. Al
termine di ciascun corso è previsto un esame finale, articolato in una prova
scritta ed una orale, con le modalità definite dall'Assessorato Regionale alla
Formazione professionale.
4. Sono
ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato
i corsi almeno per il 75% delle ore obbligatorie previste.
5. La
prova scritta consiste nella risoluzione, nel tempo massimo di un'ora ed alla
presenza della commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si
considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno
domande.
6.
……………. (1)
7. La
prova scritta e la prova orale, consistente in un colloquio diretto ad accertare
la conoscenza del candidato delle materie di insegnamento, si svolge nella data
fissata dall'Assessorato provinciale alla Formazione Professionale. Della data e
del luogo di svolgimento della prova orale è data comunicazione agli interessati
a cura dell'ente gestore.
8. Ai
candidati che abbiano superato le prove finali, l'ente che ha gestito il
relativo corso rilascia un attestato di frequenza, con le modalità stabilite
dall'Assessorato provinciale alla Formazione Professionale e costituisce
requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale e di
somministrazione ai sensi dell'art. 4
del Reg.
reg. 11 marzo 2011, n. 3.
(1) NDR: Il comma 6
non è riportato nel Bollettino Ufficiale.
Commissione
esaminatrice
1. Le
prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione esaminatrice così
composta:
a) un rappresentante dell'Amministrazione
provinciale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;
b) un esperto designato dall'associazione
di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello
provinciale;
c) un esperto designato dall'associazione
dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281, maggiormente rappresentativa a
livello provinciale;
d) un esperto designato dal sindacato dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
e) un rappresentante della Camera di
Commercio della provincia di competenza;
f) un rappresentante della ASL competente
per territorio;
g) due docenti scelti tra quelli che
hanno tenuto il corso.
2. Per i
corsi autonomamente finanziati a ciascun componente la commissione esaminatrice
spetta un gettone di presenza, con oneri a carico del gestore, secondo le
modalità stabilite dall'Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale
nei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 26 giugno 2007, n.
986.
Norme transitorie e
finali
1. Sono
considerati in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4
del Reg. reg. n. 3/2011 coloro che, alla data
di pubblicazione del presente regolamento, siano già in possesso di un attestato
di frequenza ad un corso abilitante regolarmente riconosciuto.
2. I
corsi abilitanti regolarmente riconosciuti e in fase di svolgimento alla data di
pubblicazione del presente regolamento sono portati a termine nel rispetto della
disciplina previgente.
3. I
corsi abilitanti da espletare e regolarmente riconosciuti alla data di
pubblicazione del presente regolamento vengono adeguati alle disposizioni del
Reg. reg. n. 3/2011 e del presente
provvedimento.
4. Per
tutto quanto non previsto restano confermate le disposizioni della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
5. È
abrogato il Reg. reg. 23 dicembre 2004, n.
14.
Il presente
regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.