Art. 1
(Modifiche all'articolo 14
della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12)
1. All'articolo 14
della legge
12 agosto 2005 n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. In attuazione dei principi
fondamentali dell'articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003), come modificati
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di
indirizzo degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "De
Bellis" di Castellana Grotte
e "Oncologico" di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la
trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e
verifica (CIV) composto da cinque membri, forniti di requisiti di
professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni di Presidente nominato
dalla Giunta regionale d'intesa col Ministro della salute, uno nominato dal
Ministro della Salute e tre nominati dalla Giunta regionale. Nel CIV dell'IRCCS
"De Bellis" di Castellana uno dei tre componenti di nomina della Giunta
regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi
originari dell'Istituto.
2. Il Consiglio di indirizzo
e verifica dura in carica cinque anni.";
b) al comma 3
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di Direttore generale
e di Direttore scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale
cessa anticipatamente in caso di
cessazione del CIV";
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. Lo
schema del contratto tra l'IRCCS e il Direttore generale, il Direttore
amministrativo e il Direttore sanitario è approvato dalla Giunta
regionale”
d) al comma 5 le
parole "incarico quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "incarico
quinquennale";
e) al comma 6 le
parole "scelti dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
uno designato dal Ministero della salute e quattro dalla Giunta regionale,
scelti";
f) al comma 7 le parole
"Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio di
indirizzo e verifica (CIV)";
g) al comma 8 le
parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";
h) al comma 9 il
primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente del CIV ha diritto a un
trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico del
Direttore generale. I componenti
del CIV hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 per cento del
trattamento economico del Presidente. Il Presidente e i componenti del
Collegio sindacale hanno diritto al
trattamento economico dei corrispondenti organi delle ASL";
i) al
comma 9 le parole "90 per cento del" sono soppresse;
j) dopo il
comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9bis. Con successivo provvedimento,
ferma restando la disciplina generale in materia di ineleggibilità e
incompatibilità, saranno regolamentate le singole fattispecie riferite agli
organi di cui alla presente legge.
9ter. Nel IRCCS la figura del Segretario
generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte
dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le
modalità previste dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni
e integrazioni.
9quater. Il Segretario
generale, cessato dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza
amministrativa come Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa
con assunzione della direzione di una UOC amministrativa disponibile nell'IRCCS
ed è sottoposto all'ordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso
di non disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente
amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore
di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di
concerto con il Direttore amministrativo".
Art.
2
(Modifiche
all'articolo 12 della l.r. 12/2005)
1. All'articolo 12
della l.r. 12/2005 sono apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
"2bis. Il Direttore generale dell'Azienda
ospedaliera-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è autorizzato a procedere
alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti rivenienti dall'incremento della
dotazione organica stabilita dal comma 5.
2ter. Il finanziamento da
destinare all'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per
l'attuazione del comma 2 bis è fissato nell'ambito del documento annuale di indirizzo economico-funzionale e farà
carico al capitolo di spesa 741090.";
b)
il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:
"Nelle procedure concorsuali per
la copertura dei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere
professionale le aziende sanitarie, ferme restando le riserve previste dalle leggi e dei contratti di lavori
vigenti, prevedono un'ulteriore riserva del 30 per cento dei posti da coprire a
favore del personale che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso la stessa
azienda e non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
altre amministrazioni";
c) dopo il
comma 9 è inserito il seguente:
"9bis. Il personale di cui al secondo
periodo del comma 9 è esonerato dall'effettuare le prove di preselezione
previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale)".
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione PUglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.