(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 8
, c. 1, lettera a) della Legge regionale 10 dicembre 2012, n.
39 .
Art. 1
(Finalità e ambito di
applicazione )
[1. La
presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e
strutture adeguati alle esigenze abitative dei portatori di handicap grave ivi
residenti.
2. Per gli edifici esistenti al 31 dicembre
2006 sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella
misura massima di 120 mc. e una superficie massima di 45 mq, al fine di creare
servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap quali:
bagno, doccia a pavimento, spogliatoio, spazio per l'installazione di
apparecchiature per la riabilitazione fisioterapica e infermieristica (2).
3. Restano
fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze
dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano
ogni tipo di nuova edificazione.]
(2) Comma così modificato dall'art. 31,
L.R.
19 febbraio 2008, n. 1. La modifica ha
riguardato lo slittamento della decorrenza, originariamente prevista alla data
di entrata in vigore della presente legge e sostituita con quella attuale del 31
dicembre 2006.
Art. 2
(Modalità di intervento)
[1. Per
la realizzazione delle opere di cui al comma 1 va inviata una Denuncia di Inizio
di Attività (DIA) al Comune, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato
dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata
dall'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) attestante la situazione di handicap
grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), della persona ivi
residente (3);
b) una relazione a firma di un
progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello
stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati
nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume
che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali
finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. Sulle
volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 1 è istituito, a cura del
richiedente, un vincolo di durata quinquennale di non variazione della
destinazione d'uso e di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori
di handicap, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
3.
L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere previste dalla
presente legge rivestono carattere di assoluta priorità nei confronti
delle altre normali pratiche edilizie.]
(3) Lettera così modificata dall'art .31,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
[ La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della
Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
]