Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al
miglioramento della fruibilità e del comfort ambientale degli edifici nei quali
è presente un portatore di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Gli interventi di adeguamento degli edifici di cui al comma
1 perseguono i seguenti obiettivi:
a) consentire l’accessibilità, la
visitabilità e l’adattabilità dell’organismo edilizio, da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale o psichica di natura permanente,
rimuovendo le barriere architettoniche che limitano o impediscono a chiunque la
comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
b) integrare la residenza con
attività necessarie per il recupero funzionale del portatore di handicap;
c) favorire il contenimento dei
consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge per “barriera architettonica”
si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di
spazi, edifici, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti
con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente, dipendente
da qualsiasi causa.
2. In relazione ai livelli di qualità di utilizzo degli spazi
costruiti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati):
a) per “accessibilità” si intende
la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia;
b) per “visitabilità” si intende
la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni
unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo
dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, di servizio e incontro, nei quali
il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
c) per “adattabilità” si intende
la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati,
allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile da parte di persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
3. In relazione alle soluzioni tecniche realizzabili:
a) per “solarium” si intende uno
spazio esterno aperto di pertinenza dell’unità immobiliare, idoneo a far
svolgere attività terapeutica derivante dall’esposizione al sole e all’aria
(elioterapia) a persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale;
b) per “veranda-solarium” si
intende la chiusura della stessa parte di terrazza, realizzata con vetrate
scorrevoli, al fine di proteggere il portatore di handicap dai venti e dalle
intemperie e consentirgli di avere a disposizione un organismo idoneo per poter
svolgere le necessarie cure fisioterapiche.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. I soggetti affetti da “handicap grave” di cui all’articolo
3, comma 3, della l. 104/1992 possono beneficiare delle disposizioni della
presente legge per la realizzazione di interventi di modifica e adeguamento
dell’ambiente di residenza, al fine di garantire l’assenza di limiti
all’esercizio della loro attività, in funzione delle esigenze individuali e
delle loro variazioni.
Art. 4
Ambiti di intervento
1. Le norme contenute nella presente legge si applicano agli
edifici di uso abitativo esistenti, di residenza della persona affetta da
“handicap grave” di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e di
proprietà esclusiva di quest’ultima o del familiare di cui è fiscalmente a
carico.
2. Per gli edifici esistenti e dotati di agibilità sono
consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura
massima di 120 metri cubi e una superficie massima di 40 metri quadrati, al fine
di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di
handicap.
3. Il recupero ai fini riabilitativi delle superfici scoperte,
quali terrazze a livello o di copertura, di pertinenza delle unità abitative in
cui risiedono persone con handicap grave, è ammesso, nei limiti dimensionali di
cui al comma 2, anche in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri
urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi
vigenti.
Art. 5
Modalità di intervento
1. Ai fini del recupero delle superfici scoperte, quali
terrazze a livello o di copertura, è consentita la realizzazione di servizi,
secondo le esigenze del portatore di handicap, quali bagno, doccia, spogliatoio,
installazione di attrezzature per fisioterapia, tutti finalizzati alla massima
fruizione possibile dello spazio “veranda-solarium”. Possono essere altresì
inserite tende e sistemi motorizzati che permettono l’apertura e la chiusura
comandata delle superfici delimitanti la struttura.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora comportino
incremento di volumetrie o superfici utili, sono realizzati previo rilascio del
permesso di costruire o previa presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività in alternativa al permesso di costruire. Alla richiesta di
rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività, in alternativa al permesso di costruire, devono
essere allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla vigente
normativa . (1)
a) una certificazione medica
rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale attestante la situazione di
handicap grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l. 104/1992, della
persona ivi residente;
b) una relazione a firma di un
progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello
stato di fatto, che attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati
nell’ambito dell’edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume
che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali
finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla
normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli
igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
4. Gli interventi da realizzare nelle zone omogenee “A” sono in
ogni caso sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici.
5. Sulle volumetrie realizzate è istituito, a cura del
richiedente, un vincolo di durata quinquennale di non variazione della
destinazione d’uso e di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori
di handicap, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
6. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle
opere previste riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre
ordinarie pratiche edilizie.
6
bis. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora non comportino
incremento di volumetrie o superfici utili e non prevedano la realizzazione di
ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono
realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
emanato con decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.(2)
6
ter. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora non comportino
incremento di volumetrie o
superfici utili e prevedano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio, sono realizzati previa comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis del t.u. emanato
con d.p.r. 380/2001.(3)
(1) Alinea così sostituita dalla l.r. 48/2017; art.
3,
c1, lett. e). In origine l'alinea era così formulata : Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora comportino
incremento di volumetrie o superfici utili, sono realizzati previo rilascio del
permesso di costruire o previa presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività in alternativa al permesso di costruire. Alla richiesta di
rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività, in alternativa al permesso di
costruire, devono essere allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla
vigente normativa :
(2) Comma modificato
dall'art. 3, della l.r. 48/2017;
(3) Comma modificato
dall'art. 3, della l.r. 48/2017;
Art. 6
Soluzioni di architettura bioclimatica
1. Le “verande-solarium” perseguono anche lo scopo di
migliorare il microclima del complesso edilizio attraverso lo sfruttamento
dell’energia solare, l’isolamento acustico, il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente.
2. Le stesse devono avere in termini di superficie un’incidenza
non superiore al 50 per cento della superficie dell’unità immobiliare.
Art. 7
Efficacia delle norme
1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti
urbanistici e sulle norme edilizie comunali.
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste
dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei
portatori di handicap grave);
b) articolo 31,
comma 1, della legge
regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2009 della Regione
Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008);
c) articolo 31,
comma 1, della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10
dicembre 2012