TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle
entrate)
1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario
2006, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui
all'articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), è approvato in euro 16.026.020.394,91 in termini di competenza e in
euro 28.348.119.184,34 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo
le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell'esercizio finanziario 2006.
Art. 2
(Stato di
previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione
della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2006, annesso alla
presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46
della l.r.
28/2001, è
approvata in euro 16.026.020.394,91 in termini di competenza e in euro
28.348.119.184,34 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato
l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2006 entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di
cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E' autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2006 entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all'articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006, di cui
all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per
l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese
obbligatorie)
1. Sono considerate spese
obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 4, contenente le unità
previsionali di base che possono essere integrate a norma dell'articolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine)
1. Il fondo di riserva
per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2006 in euro 2
milioni ed è gestito a termini dell'articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva
per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva
per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2006 in euro 2 milioni 250
mila ed è gestito a termini dell'articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva
per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva
per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio
2006 in euro 368.679.075,46 ed è gestito a termini dell'articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 9
(Fondo per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari)
1. Il fondo per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio
2006 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 54
della l.r.
n. 28/2001.
Art. 10
(Fondo per
reiscrizione residui passivi perenti)
1. Il fondo per il
pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è
determinato per l'esercizio finanziario 2006 in euro 23.728.512,10 relativamente
al bilancio autonomo e in euro 85 milioni con riferimento a quello vincolato ed
è gestito a termini dell'articolo 95
della l.r.
28/2001.
Art. 11
(Fondo delle
economie vincolate da reiscrivere)
1. Il fondo delle
economie vincolate da reiscrivere è determinato per l'esercizio 2006 in euro
309.644.442,01 ed è gestito a termini dell'articolo 93
della l.r.
28/2001 così
come modificato dall'articolo 12
della l.r.18/2003.
Art. 12
(Fondo speciale
per il finanziamento di leggi regionali in corso di
approvazione)
1. Il fondo speciale per la copertura degli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di
finanziare nell'anno 2006 è determinato in euro 1 milione 300 mila ed è gestito
a termini dell'articolo 53
della l.r.
28/2001 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. L'allegato A della
presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti a carico del
fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede
di approvare nel corso dell'anno 2006.
Art. 13
(Variazioni di
bilancio Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale,
fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42
della l.r.
28/2001, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 a disporre con proprio atto le
variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata,
per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE), nonché per
l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di
uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie
per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al
comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE,
dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14
(Bilancio
Pluriennale)
1. A norma dell'articolo 26,
comma 3, della l.r.
28/2001, è
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2006-2008, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri
di cui all'articolo 26
della citata l.r.
28/2001.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.