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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2019
Numero
12
Data
16/04/2019
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia
Note
Bollettino n. 43 suppl. , pubblicato il 18/04/2019
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 609 del 29/03/2019 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Articolo 1

Modifiche all’art. 2

Il  comma 1, dell’art. 2, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito: comma 1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7.

 

Articolo 2

1. Dopo il comma 1 dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è inserito il comma 1 bis:

comma 1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 pu, altresì, essere conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate.

Il  comma 4, dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:

4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i quattro componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

 

Art. 3

Modifiche all’art. 6

Il  comma 4, dell’art. 6 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:

4. Le procedure di verifica vengono formalizzate dai componenti del nucleo sulla base di opportuni schemi di relazione conclusiva approvati dal Dirigente del Servizio Ispettivo. 

 

Art. 4

Modifiche all’art. 6

Il  comma1, lettera b) dell’art.6 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:

b) fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del caso, gli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti e registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti, per l’esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;

 

Art. 5

 Modifiche all’art. 7

Il  comma1, dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:

comma 1. L’attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista dal Piano che straordinaria, si conclude con una relazione conclusiva degli ispettori incaricati, sottoscritta per attestazione della conclusione dell’attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo, e trasmessa al Presidente della Giunta regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore generale dell’ASL o dell’Ente del SSR interessato. Il termine di conclusione di ciascuna attività ispettiva è fissato in 90 giorni decorrenti dal conferimento dell’incarico. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori.

Il  comma 2, dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito

 Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano entro il successivo 30 aprile, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente.

 Il comma 3, dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è soppresso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.