IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 609 del 29/03/2019 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Modifiche
all’art. 2
Il comma 1, dell’art. 2,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito: comma 1. La Giunta
regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il
30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di
seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle
segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al
comma 2 dell’art. 7.
Articolo
2
1.
Dopo il comma 1 dell’art. 3,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è inserito il comma 1
bis:
comma
1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 pu, altresì, essere
conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in
quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di
Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma
1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo
rimborso delle spese documentate.
Il comma 4, dell’art. 3,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:
4.
Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i quattro
componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori
temporanei di cui all’art. 4, ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da
ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della
Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.
Art.
3
Modifiche
all’art. 6
Il comma 4, dell’art. 6
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:
4.
Le procedure di verifica vengono formalizzate dai componenti del nucleo sulla
base di opportuni schemi di relazione conclusiva approvati dal Dirigente del
Servizio Ispettivo.
Art. 4
Modifiche
all’art. 6
Il comma1, lettera b) dell’art.6
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:
b)
fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del caso, gli accessi presso
la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti,
atti e registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti, per
l’esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;
Art.
5
Modifiche all’art. 7
Il comma1, dell’art. 7,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito:
comma
1. L’attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista dal Piano che
straordinaria, si conclude con una relazione conclusiva degli ispettori
incaricati, sottoscritta per attestazione della conclusione dell’attività anche
dal Dirigente del Servizio ispettivo, e trasmessa al Presidente della Giunta
regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore generale dell’ASL o dell’Ente
del SSR interessato. Il termine di conclusione di ciascuna attività ispettiva è
fissato in 90 giorni decorrenti dal conferimento dell’incarico. Il termine è
sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni
richieste dagli ispettori.
Il comma 2, dell’art. 7,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito
Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione
stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una
Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività
ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta
sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma
precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le
eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La
relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al
Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. La relazione
finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto
ai fini della predisposizione del nuovo Piano entro il successivo 30 aprile, al
Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di
competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente
Commissione Consiliare Permanente.
Il comma 3, dell’art. 7,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è soppresso.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.