IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in
cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n.
7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 1167 del 18 luglio 2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Articolo
1
Attività ispettiva in sanità
1. Mediante il
Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza
della Giunta Regionale la Regione Puglia esercita l’attività ispettiva, di
vigilanza e di controllo ai sensi dell’art.39,
lett. b) della legge
regionale del 30 dicembre 1994 n.38 nei
confronti:
a) delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale (S.S.R.) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
Basilicata,
b) delle strutture pubbliche e private da essa
autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria,
c) delle strutture pubbliche e private
accreditate,
d) dei titolari di accordi contrattuali sottoscritti con la
Regione Puglia o con gli Enti del S.S.R. (1)
2. Il Servizio
ispettivo esercita l’attività ispettiva di cui al comma 1 su atti e fatti di
gestione in materia sanitaria attraverso la struttura prevista al successivo
articolo 3, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione
Puglia, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della
Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 Novembre 2012, n.190. La
Sezione Ispettiva svolge altresì attività ispettiva nei confronti delle
strutture interne della Regione operanti nel settore sanitario e sociosanitario,
in relazione agli ambiti in cui si esplica la gestione amministrativa ad esse
affidata.
3. L’attività
ispettiva disciplinata nel presente regolamento riguarda, a mero titolo
semplificativo e non esaustivo:
• eventuali
fenomeni di frode;
• la conformità
alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei
procedimenti;
• l’efficacia ed
efficienza delle attività operative;
• l’attendibilità
delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del
SSR;
• presunti casi di
malasanità e/o disservizi a danno degli utenti;
• qualsiasi
situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in
ambito sanitario;
• requisiti delle
strutture private accreditate e qualità dei servizi
offerti.
4. L’attività è
svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni
forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo
interno dei soggetti controllati. L’attività ispettiva e di vigilanza
disciplinata dal presente regolamento si configura come di “secondo livello” in
quanto non sostituisce l’ordinaria attività di verifica e di controllo
attribuita dalla vigente normativa alle altre strutture regionali competenti, ma
si pone l’obiettivo di fornire maggiori rassicurazioni sul corretto e regolare
funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio del servizio
sanitario e socio-sanitario regionale pugliese.
5. L’attività
ispettiva ivi disciplinata riguarda principalmente la verifica amministrativa e contabile della
regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge, tuttavia gli
ispettori potranno realizzare specifiche procedure di verifica ritenute
appropriate. Essa viene ordinariamente esercitata nei confronti di tutte le
strutture del servizio sanitario e socio-sanitario regionale o di alcune
tipologie di esse in conformità alle previsioni normative ed al piano annuale
dell’attività ispettiva di cui all’articolo 2.
6. L’attività
ispettiva può essere attivata, altresì in via straordinaria dal Dirigente del
Servizio Ispettivo di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della
Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza
oggetto di segnalazioni, esposti, denunce, notizie apprese da fonti di stampa o
da altri organi di informazione. Le segnalazioni, esposti e denunce in ambito
sanitario e socio-sanita-rio sono annotate in ordine cronologico nell’apposito
registro di protocollo riservato istituito presso il Servizio ispettivo, che è
sottratto all’accesso. La richiesta del Presidente della Giunta regionale di
attivazione dell’ispezione indirizzata al dirigente del Servizio ispettivo,
segue motivatamente l’ordine di priorità delle ispezioni di carattere
straordinario, sulla base delle segnature contenute nel registro che prima
facie appaiono fondate e rilevanti.
(1) Comma sostituito dal R.R.
1/2021, art. 1, comma 1.
Articolo 2
Piano annuale dell’attività ispettiva
sanitaria
1. La
Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva
entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva
sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto
delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui
al comma 2 dell’art. 7. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale
termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere
all’approvazione del Piano, ed in ogni caso entro il successivo 31 luglio.
(2)
1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 pu, altresì,
essere conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale
in quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura
di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto
comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il
solo rimborso delle spese documentate. (3)
2.Sulla
base delle segnalazioni pervenute per il periodo di riferimento, il piano
individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell’attività
ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del
sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione
e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e
socio-sanitario regionale. Qualora lo ritenga opportuno il dirigente del
Servizio Ispettivo può decidere di assoggettare ad audit anche tutte le aree
prioritarie di intervento rispetto alle quali siano pervenute
segnalazioni. (4)
3. Il piano viene
redatto tenendo conto della metodologia e delle disposizioni contenute nella
legge 6 Novembre 2012, n.190, in modo tale che il Piano annuale dell’attività
ispettiva sanitaria integri il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
della Regione Puglia per le attività previste con riferimento alle strutture
regionali incardinate nel Dipartimento promozione della salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti, alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario
Regionale (S.S.R.)
4. Il piano può
essere modificato nel corso dell’anno con il medesimo procedimento previsto per
la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro
sessanta giorni dalla operatività della struttura amministrava incardinata
presso la Segreteria generale della Presidenza.
(2)
Comma sostituito dal R.R. 1/2021 , art. 2 , comma 1. Precedentemente
il comma era stato sostituito sostituito dal R.R.
12/2019, art.1 recante : (La
Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva
entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva
sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto
delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui
al comma 2 dell’art. 7. )
(3) Comma aggiunto dal R.R. 12/2019, art. 2.
(4)
Comma sostituito dalR.R,
n. 1/2021, art. 2,
comma 2.
Articolo 3
Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario
(N.I.R.S.)
1. Il Servizio
ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale
del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) formato da un
numero massimo di 5 profili di seguito elencati:
• 4 (quattro) dirigenti o funzionari di categoria D,
appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa
l’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali
o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia, dei quali: uno con profilo
giuridico amministrativo, uno con profilo sanitario di tipo ospedaliero, uno
con profilo sanitario esperto in materia di prevenzione e uno con profilo
economico-contabile;
• 1 (un) componente con funzioni di coordinamento. (5)
1
bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 pu, altresì, essere
conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in
quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di
Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma
1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo
rimborso delle spese documentate.(6)
2. La nomina dei
quattro componenti del N.I.R.S. è disposta con decreto del Presi-dente della
Giunta Regionale, con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso
delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche
ispettive.
3. L’attività
ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, che rivestono la
qualità di dipendente di una delle amministrazioni indicate al comma 1 è
considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi. Per
l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano
gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale
regionale. ( 7)
4.Nei
casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i componenti del
N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui
all’art. 4, da dirigenti o funzionari regionali che per ruolo o competenze siano
ritenuti indispensabili ai fini del buon esito dell’indagine ovvero, sulla base
di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione
del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese
documentate. .(8)
(5 ) Comma sostituito dal R.R.
n. 1/2021, art. 3,
comma 1.
(6) Comma inserito R.R.
12/2019, art. 2,
comma 1.
(7) Comma
sostituito dal R.R.
1/2021 art. 3,
comma 2.
(8) Comma sostituito dal R.R. n. 1/2021, art, 3, comma 3 ;
Precedentemente il comma era stato sostituito dal R.R.
12/2019, art. 2,
recante (Nei casi di particolare
rilevanza e complessità dell’indagine, i quattro componenti del N.I.R.S possono
essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, ovvero,
sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a
disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo
rimborso delle spese
documentate.
Articolo 4
Componenti temporanei del N.I.R.S
1. Il Dirigente
del Servizio ispettivo, nei casi di motivata opportunità in relazione alla
specificità delle ispezioni da svolgere, può nominare quali componenti
temporanei del N.I.R.S. specifiche figure professionali, scelte tra gli iscritti
in apposito Elenco in base al tipo di professionalità
richiesta.
2. Il Dirigente
del Servizio ispettivo conferisce gli incarichi di cui al comma recedente
secondo principi di imparzialità ed obiettività, tenendo conto delle attitudini,
della professionalità e dell’esperienza degli iscritti
nell’Elenco.
3. Possono
richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei componenti temporanei del
N.I.R.S.:
- i magistrati,
gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, collocati in quiescenza che dichiarino di accettare di
prestare la loro attività occasionale e temporanea a titolo gratuito, fatta
eccezione per il solo rimborso delle spese
documentate;
- i dipendenti di
pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio e specificate nell’Avviso
pubblico in base alle professionalità richieste;
- i dipendenti di
aziende ed enti del S.S.R. di altre Regioni.
4. L’Elenco è
formato ed aggiornato dal Dirigente del Servizio ispettivo previa pubblicazione
di apposito Avviso pubblico sul Portale istituzionale della Regione nella
sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione, nonché sul Portale regionale
della salute www.sanita.puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento
Albo N.I.R.S
5. Lo schema di
Avviso pubblico, predisposto dal Servizio ispettivo, è approvato dalla Giunta
Regionale su proposta del Presidente. Esso definisce criteri e modalità per la
formazione dell’Elenco e per la sua utilizzazione ai fini del conferimento degli
incarichi, nonché le ‘modalità di presentazione delle domande e i requisiti di
iscrizione, avendo particolare riguardo ad indicare le specifiche
professionalità ed esperienze richieste. La formazione dell’Elenco non pone in
essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione
di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il
conferimento dell’incarico di componente temporaneo del N.I.R.S. L’iscrizione
nell’Elenco non fa sorgere in ca-po all’iscritto alcun diritto, aspettativa o
interesse qualificato in ordine al conferi-mento
dell’incarico.
6. Il richiedente
l’iscrizione nell’Elenco, all’atto della presentazione della domanda, deve
autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
- di non aver in
corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
- di non aver
riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno della P .A. che incidono
sulla moralità professionale;
- di non trovarsi
in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministra-zione ai
sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non aver
subito provvedimenti disciplinari; -di non avere situazioni di incompati-bilità,
sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia
come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
- di obbligarsi ad
accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi
stabiliti dalli Avviso pubblico;
- di impegnarsi a
comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiara-zioni rese con
la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre
la cancellazione dall'Elenco ove le modifiche comportino tale
effetto;
- di essere
consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere l'incari co e
può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi
di cancellazione e decadenza previsti dall'Avviso pubblico e dal presente
Regolamento.
7. In fase di
prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio ispettivo
avvia le procedure per la formazione dell'Elenco entro un mese dal suo
insediamento. Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto
dall'Avviso pubblico il Dirigente, sulla scorta delle risultanze
dell'istruttoria delle domande di iscrizione pervenute, approva l'Elenco con
atto dirigenziale che successivamente viene pubblicato sul Portale regionale
della salute www.sanita.puglia.it.. L'Elenco è aggiornato con cadenza triennale
e resta valido sino all'approvazione del successi-vo". All'atto
dell'accettazione dell'incarico, l'iscritto dovrà:
- attestare con
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la
permanenza dei requisiti richiesti dall' Avviso pubblico e l'insussistenza di
situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di
interessi rispetto alla specifica ispezione; la mancata comunicazione comporta,
salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la
decadenza dall'incarico e la cancellazione
dall'Elenco;
- obbligarsi a
rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comporta-mento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina
integrativa regionale approvata con DGR 4 luglio 2014 n. 1423 e successive
modifi-che o integrazioni;
- obbligarsi a
dare immediata comunicazione al Servizio ispettivo in caso di rinuncia,
dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento, nonché nei casi di
eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della
presta-zione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o
incompatibilità;
la mancata
comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico
e la cancellazione dall'Elenco.
8. La decadenza da
componente temporaneo del N.I.R.S. e la cancellazione dall'Elen-co è disposta
dal Dirigente del Servizio ispettivo con atto dirigenziale ed è comunica-ta
all'amministrazione/ente di appartenenza.
Articolo 5
Attività ispettiva straordinaria
1 Le verifiche
ispettive straordinarie sono disposte dal Dirigente del Servizio ispettivo ed
effettuate N.I.R.S. eventualmente integrato da ai sensi dell'art. 3 comma 4 o
dell'art. 4 comma 1, previa -ove occorra - autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza dell'incaricato.
2 La nota
dirigenziale che dispone la verifica straordinaria costituisce titolo
legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la
struttura da ispezionare di consentirne
l'esecuzione.
3 Il Dirigente del
Servizio ispettivo sovrintende l'attività del N.I.R.S. valutando la qualità
delle sue prestazioni e relaziona al Presidente sulle soluzioni per ottimizzare
la capacità del Nucleo di conseguire risultati operativi di
rilievo.
Articolo 6
Modalità di esercizio dell'attività
ispettiva
1 L'attività
ispettiva è articolata in tre fasi:
a) fase
istruttoria, dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto normativo
ed amministrativo di riferimento;
b) fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del
caso, gli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la
consultazione di documenti, atti e registri, per la ricognizione di luoghi,
strutture, impianti, per l’esame/riscontro di informazioni, dati o elementi
comunque acquisiti; (9)
c) fase
conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione
ispettiva.
2 Nella fase
istruttoria di cui alla lett. a), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti a
prendere cognizione dell'attività, dell'organizzazione, delle finalità
istituzionali e della normativa riguardante la struttura da
verificare.
3 Nella fase di
indagine di cui alla lett. b), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti all'atto
del primo accesso presso la struttura a qualificarsi mediante esibizione della
nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva e di un valido documento di
riconoscimento. Il suo svolgimento deve essere sobrio ed improntato all'insegna
della cortesia, della collaborazione e della riservatezza, evitando interferenze
con il normale andamento delle attività della struttura sottoposta a
verifica.
3-bis Qualora non ritenuta necessaria ovvero in situazioni
eccezionali, dovute ad esempio ad emergenze sanitarie, la fase sub b) di cui al
precedente comma 3 può non essere svolta. In ogni caso gli ispettori incaricati
si assicurano di portare a termine la verifica in modo tale da accertare che
l’obiettivo del controllo sia stato conseguito. (10)
3-ter Nel caso in cui nel corso delle verifiche l’ispettore
incaricato ritenga che, ai fini del buon esito del controllo sia necessario un
supporto tecnico, deve darne tempestivamente notizia al Servizio Ispettivo
affinché siano adottati opportuni provvedimenti. (11)
4 Le procedure di verifica vengono formalizzate dai
componenti del nucleo sulla base di opportuni schemi di relazione conclusiva
approvati dal Dirigente del Servizio Ispettivo. (12)
5 I soggetti
controllati hanno l'obbligo, entro i termini fissati nella richiesta del
N.I.R.S., di fornire le informazioni e la documentazione indicate e di
consentire l'accesso nei locali. In mancanza, il Dirigente del Servizio
ispettivo solleciterà il legale rappresentante della struttura ad ottemperare
nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. L'eventuale rifiuto, anche
conseguente all'eccepito smarrimento o al non rinvenimento dei documenti
richiesti, deve essere verbalizzato. Nel caso in cui i documenti non
consegnati fossero ritenuti
determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della
prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il
Dirigente del Servizio ispettivo valuterà la necessità di segna-lare il fatto
alle competenti autorità.
6 L'ARESS e gli
Uffici Regionali incardinati presso l'Assessorato alle Politiche per la salute
devono supportare per le materie di propria competenza, ove richiesto, gli
ispettori del NIRS e l'attività del Servizio Ispettivo fornendo le informazioni
e/o la documentazione richiesta entro 15 giorni. In caso di inottemperanza o di
ingiusti-ficato ritardo nel fornire il supporto richiesto, da parte dei suddetti
organismi, l'inottemperanza alla presente disposizione costituirà elemento di
valutazione negativa in sede di verifica delle performances nei confronti dei
responsabili della competente struttura.
7 Qualora nel
corso dell'attività ispettiva, ordinaria e straordinaria, il N.I.R.S. riscontri
l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al
Dirigente del Servizio ispettivo, che ne informa il Presidente della Giunta.
Detta comunicazione non esonera dal predisporre la relazione conclusiva
.
(9) Lettera sostituita dal R.R.
12/2019, art. 3.
(10) Comma inserito dal R.R.
n.1/2021 art. 4, comma 1.
(11) Comma inserito dal R.R.
n.1/2021 art. 4, comma
1.
(12) Comma sostituito dal R.R.
12/2019, art. 4.
Articolo 7
Relazione conclusiva
1 L’attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista
dal Piano che straordinaria, si conclude con una relazione conclusiva degli
ispettori incaricati, sottoscritta per attestazione della conclusione
dell’attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo, e trasmessa al
Presidente della Giunta regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore
generale dell’ASL o dell’Ente del SSR interessato. Il termine di conclusione di
ciascuna attività ispettiva è fissato in 90 giorni decorrenti dal conferimento
dell’incarico. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la
documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori. (13)
2 Il
NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1
dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono
riepilogate le attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in
cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui
al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o
le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR.
La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al
Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. Nel caso di
motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non
oltre la prima data utile per poter procedere alla redazione della RAC, ed in
ogni caso entro il successivo 30 giugno. La relazione finale è altresì trasmessa
al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della
predisposizione del nuovo Piano, al Direttore del Dipartimento salute della
Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative
regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente. (14)
[3 La
relazione conclusiva della verifica ispettiva straordinaria è trasmessa al
Presidente della Giunta Regionale entro il termine di cui al Regolamento
regionale n. 13 del 4/6/2015: il termine resta sospeso per il
periodo necessario all'acquisizione da parte del N.I.R.S. della documentazione e
delle informazioni richieste. Entro sessanta giorni dalla sua ricezione il
Presidente riferisce alla Giunta Regionale.] (15)
4 La relazione
conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati,
evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate ed astenersi da
valuta-zioni o giudizi inerenti all'elemento psicologico dell'agente. Tali
accertamenti spettano, eventualmente, all'Autorità giudiziaria competente. La
relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con
l'indicazione delle misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o
criticità, nonché specifiche proposte, ove ne ricorrano i presupposti, per
l'applicazione delle sanzioni previste.
5 Nel caso in cui
illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di
aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale, la mancata tempestiva adozione
di provvedimenti in autotutela ovvero di interventi correttivi da parte del
Direttore generale dell'Azienda costituisce elemento di valutazione dello stesso
in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di
violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità,
costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e delle previsioni del contratto di lavoro di
diritto privato.
6 Nel caso in cui
illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di
strutture private accreditate con il S.S. R., il Servizio ispettivo provve-derà
a darne comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di
accreditamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6
bis. Nei casi in cui, a causa del verificarsi delle circostanze di cui ai commi
5 e 6 dell’art.6, si sostanzi il mancato accesso ad informazioni ritenute
indispensabili per garantire il completamento delle procedure di verifica e la
corretta valutazione degli esiti, inclusa la fondatezza o meno della
segnalazione, l’ispettore incaricato deve riportare nella relazione conclusiva
apposita limitazione al controllo. (16)
7 In caso di
denuncia penale il Dirigente della Sezione competente dovrà tempesti-vamente
darne notizia al Presidente della Giunta Regionale. La denuncia penale
costituisce atto autonomo rispetto alla relazione
ispettiva.
8 Nel caso in cui
vengano rilevate illegittimità e/o irregolarità che configurino ipotesi di danno
erariale, in applicazione dell'art. 6 della legge 1291/1962, la denuncia alla
Procura regionale della Corte dei Conti avverrà a cura del Dirigente della
Sezione competente, che ne darà tempestiva comunicazione al Presidente della
Giunta Regionale.
(13) Comma sostituito dal R.R.
12/2019, art. 5.
(14) Comma sostituito dal R.R.
n. 1/2021, art. 5,
comma 1 ; Precedentemente il comma era sta sostituito dal R.R.
12/2019, art. 5;
recante : ( Il NIRS, nella
sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4,
predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le
attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta
sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma
precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le
eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La
relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al
Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. La relazione
finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto
ai fini della predisposizione del nuovo Piano entro il successivo 30 aprile, al
Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di
competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente
Commissione Consiliare
Permanente.)
(15) Comma soppresso dal R.R.
12/2019, art. 5.
(16) Comma
inserito dal R.R.
n. 1/2021 , art. 5,
comma
2.
Articolo
8
Tutela legale e copertura assicurativa
1 Ai componenti
del N.I.R.S., anche temporanei, si applica la medesima disciplina sul patrocinio
legale ed il rimborso degli oneri difensivi vigente per i dipendenti
regiona-li.
2 Ai fini della
responsabilità civile verso terzi, la Regione Puglia garantirà la copertura
assicurativa dei componenti del N.I.R.S. per l'attività svolta in esecuzione
dell'incari-co ricevuto, con esclusione della responsabilità civile
riconducibile a condotte dolose o gravemente
colpose
Articolo 9
Tutela della privacy
1 I
componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni. (17)
2 I dati personali
acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusiva-mente
per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e so-no
conservati in modo tale da non renderli accessibili al
pubblico.
3 I componenti del
N.I.R.S. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti
visionati e delle informazioni apprese nello svolgimento dell'attività
ispettiva.
(17) Comma modificato dal R.R.
n. 1/2021, art. 6,
comma 1.
Articolo 10
Diritto di accesso alle informazioni sull'attività
ispettiva
1
Eventuali richieste
di accesso alle informazioni o agli atti dell'attività ispettiva devono essere
formulate per iscritto al Dirigente del Servizio
ispettivo.
2 L'attività
ispettiva è coperta da riservatezza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui
le richieste siano riferite ad attività ispettiva in corso di svolgimento, il
Dirigente del Servizio ispettivo ne differisce l'accesso alla conclusione del
procedimento.
Articolo 11
Pubblicazione e abrogazioni
1. Il presente
Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53
della Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente
Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della
Regione.
2. Dall'entrata in
vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento
regionale del 4 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell'art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osser-vare come Regolamento della Regione
Puglia.
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