Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l' rt.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 370 del
15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.]
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del Regolamento
[1. Oggetto del presente regolamento è
l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato -Regioni in data
22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18
febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo
professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio
Sanitario.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 2
Figura e Profilo
[1. E' istituita la figura
dell'Operatore Socio Sanitario.
L'Operatore Socio Sanitario è
l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
a) Soddisfare con il concorso e la
supervisione di professionisti sanitari i bisogni primari della persona,
nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che
sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia
dell'utente.]
[2. L'operatore socio-sanitario svolge la
sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti
all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multidisciplinare .] (1)
(1) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 2,
Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
Il presente regolamento è
stato abrogato dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 3 (2)
La formazione
[1. La formazione dell'Operatore
socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante
i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli
II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli enti accreditati dal
Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel
campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso
pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali enti che
intendano erogare formazione finalizzata all'OSS, ai fini della attuazione dei
progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e
delle altre istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la
realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi.
2. Al fine della determinazione del fabbisogno
annuo, il Settore Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i
Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle
OO.SS. ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il
fabbisogno rispettivamente:
a) per il personale da impiegare nelle Aziende
Sanitarie, negli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture
sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere
socio-sanitario, autorizzate all'esercizio;
b) per il personale da impiegare nei servizi e
nelle strutture pubbliche e private a carattere socio-assistenziale per gli
anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.
3. Il personale con la qualifica di OTA in
servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a
valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie
Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa informazione alle OO.SS. e previa
autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza
Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in
relazione al progetto formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio,
alle sedi formative, all'organizzazione complessiva del corso.
4. La realizzazione dei percorsi formativi è
effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi
già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e
di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS.
pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento,
nonché, per i tirocini formativi, le strutture socio-assistenziali e
socio-sanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel
rispetto della L.R.
n. 19/2006 e della L.R.
n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dell'utilizzo delle sedi di cui non
sono titolari, definiscono le convezioni di cui al comma 1.]
(2) Articolo
così sostituito dall'art. 2, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il
testo originario era così formulato: "Art.
3. La formazione. 1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario
rientra nella competenza della Regione che demanda ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e
privati l'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel
rispetto delle disposizioni legislative in materia.
2. La Regione autorizza le
Aziende Sanitarie, gli EE.EE. e gli II. RR.CC.SS. pubblici e privati ad
istituire i corsi per la formazione di Operatori Socio Sanitari con i relativi
programmi secondo il fabbisogno annualmente determinato dai Direttori Generali
per il personale dipendente del S.S.R. previa informazione alle OO.SS. nonché
del personale della "Spedalità Privata" di cui al comma successivo.
3. Il personale in servizio
presso le Strutture Sanitarie private accreditate ancorchè provvisoriamente,
presso le strutture socio - sanitarie autorizzate e le strutture socio -
assistenziali autorizzate avente titolo a frequentare i corsi per Operatore
S.S., deve essere formato presso le Aziende Sanitarie sedi di corso, competenti
per territorio, con oneri a carico delle strutture di appartenenza da definirsi
in specifici accordi tra Azienda Sanitaria e struttura interessata.
4. Nelle more dell'adozione
delle apposite linee guida di cui all'art.2, comma 2, dell'accordo del
22.02.2001, l'organizzazione e la gestione di tali corsi viene affidata alle
Aziende Sanitarie, EE.EE. e II.RR.CC.SS. pubblici e privati che utlizzeranno
all'uopo le sedi formative già attivate per i corsi di formazione
infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. nel rispetto dei principi
fissati nel presente Regolamento.
Al fine di una utile
economia gestionale, è opportuno che le Aziende si accorpino ove
possibile.
5. Al fine del conseguimento
di un attestato professionale qualificante e spendibile sul mercato del lavoro,
si istituiscono altresì corsi per O.S.S. rivolti ad allievi esterni al personale
del SSR. e della "Spedalità Privata" con spesa a carico degli stessi per un
importo massimo pro-capite di euro cinquecento per coloro che sono già in
possesso di attestato O.T.A. di cui al D.M. 295/91 e per un importo massimo
pro-capite di euro seicento per i partecipanti al corso per O.S.S. di mille
ore.
6. I corsi di cui al comma
precedente, rivolti agli esterni, sono istituiti presso le sedi di Formazione
delle Professioni Sanitarie identificate dalla Regione nel Protocollo d'intesa
con le Università della Puglia nel rispetto dei principi fissati dal presente
Regolamento."
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 4
Contesti Operativi
[1. L'Operatore S.S. svolge la propria
attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo
socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o semi - residenziali in
ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 5
Contesto relazionale
[1. L'Operatore S.S. svolge la propria
attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti
all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 6
Attività
[1. Le attività dell'Operatore S.S. sono
rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare
in:
a) assistenza diretta ed
aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico
sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale,
organizzativo e formativo.
2. le attività di cui al comma 1 sono
riassunte nell'allegata Tab. A.1) che forma parte integrante del presente
regolamento.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 7
Competenze
[1. Le competenze dell'Operatore di
assistenza sono contenute nell'Allegata Tab. B) che forma parte integrante del
presente regolamento.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 8
Requisiti di accesso
[1. Per l'accesso ai corsi di formazione
dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo secondo le
vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative
all'elevamento dell'obbligo di istruzione.
2. Compimento del 17° anno di età alla
data di iscrizione al corso.
3. Possesso di una buona conoscenza della
lingua italiana, per allievi stranieri . (3) ]
(3) Comma aggiunto dall'art.
3, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
TITOLO II°
Art. 9
Organizzazione didattica
[1. La didattica è strutturata in moduli
di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i
seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base:
b) un modulo
professionalizzante.
2. I corsi di formazione per Operatore
S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000,
articolate in moduli didattici così come previsto nell'Allegato C) che fa parte
integrante del presente regolamento.
3. Oltre al corso di qualificazione di
base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 200 ore
di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici
contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti
psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed
ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, Centro diurno, domicilio
ecc..
Modulo tematico: tipo di formazione
teorica, numero minimo di ore 50.
Tematiche professionali: tipo di
formazione: esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50.
Specifiche: tipo di formazione:
tirocinio, numero minimo di ore 100.
4. La gestione e la direzione didattica
dei corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 vengono affidati, con provvedimento
del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del
corso, con il diploma universitario di Dirigente dell'Assistenza
Infermieristica, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a
funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di
garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso
formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea magistrale. La
gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati
per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con
analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa
convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il
corso. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare
con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di
insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento
viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche
opportunamente documentate. (4) ]
(4) Comma così sostituito dall 'art. 4,
Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
Il testo originario era così formulato:
"4. La gestione e la direzione didattica vengono
affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere,
dipendente dell'Azienda sede del corso, con il diploma universitario di
Dirigente dell'Assistenza Infermieristica a cui si aggiunge, al fine di
garantire delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un
esperto per l'area sociale. In assenza di operatori con tale titolo si può
individuare un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza
didattica. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area
disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per
ciascuna materia di insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e
tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri
esperti con competenze didattiche opportunamente documentate. La Tabella C)
allegata alla D.G.R. n.11/05 è completamente sostituita (vedi allegato n. 1
formato da 37 pagine)."
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 10
Materie di insegnamento
1. Le materie di insegnamento relative
ai moduli didattici di cui all'art.9, sono articolate nelle seguenti aree
disciplinari:
a) area socio culturale,
istituzionale e legislativa;
b) area psicologica e
sociale:
c) area igienico -
sanitaria;
d) area tecnico
operativa.
2. Le materie di insegnamento sono
riassunte nell'allegata Tab. C) che forma parte integrante del presente
regolamento.
3. Il carico didattico per ciascuna area di
insegnamento è determinato come segue:
a) area socio-culturale,
istituzionale e legislativa (15%);
b) area psicologica e sociale
(15%);
c) area igienico-sanitaria
(35%);
d) area tecnico-operativa
(35%).]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 11
Tirocinio
[1. Tutti i corsi comprendono un
tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la
figura professionale dell'Operatore S.S..
2. La funzione di "tutor" è esercitata
prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie,
individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla
tipologia del servizio . (5) ]
(5) Comma così sostituito dall' art.
5, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato:
"2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente
da infermieri, o da altre professioni, individuati dall'organizzazione
didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio."
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 12
Esame finale e rilascio dell'Attestato
[1. La frequenza ai corsi è
obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale
coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore
complessive .
2. Al termine del corso gli allievi sono
sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita
commissione di esame così costituita:
Presidente:
Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente
rispetto alla sede delle attività formative;
Componente:
Direttore Sanitario o suo delegato;
Componente:
Direttore del corso o un Docente del corso;
Componente:
Rappresentante designato dall'Assessorato alle Politiche
della Salute;
Componente:
Rappresentante designato dall'Assessorato alla Solidarietà;
Componente:
Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;
Segretario:
Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore
Generale . (6)
3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive
il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso
successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
4. La valutazione delle prove di esame sarà
espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini
del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100
(sessantacentesimi).
La Commissione d'esame dovrà esprimere una
valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà
motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.
5. All'allievo che supera le prove è
rilasciato dalla Regione - Assessorato Formazione Professionale un attestato di
qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e
servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali . (7)
6. I
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli
EE.EE., degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa
autorizzazione dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione
istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, stabilendo il numero dei
partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno, di cui all'art. 2,
comma 2. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati,
sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dell'istituzione
dei suddetti corsi. Nell'ammissione ai corsi sono fissate, in prima
applicazione, le seguenti priorità:
1) Personale dipendente in servizio a tempo
indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A.;
2) Personale di cui all'art. 16, comma 2,
della legge regionale n. 1/2005;
3) Personale di cui alla legge regionale n.
16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 68, comma 1, della legge
regionale n. 19/2006;
4) Personale in servizio a tempo
indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
5) Personale in servizio a tempo determinato
con posizione di ausiliario socio-sanitario;
6) Personale dipendente in servizio in
possesso dell'attestato di O.S.A.;
7) Aspiranti esterni, con attestato di OTA
oppure di OSA;
8) Aspiranti esterni . (8) ]
(6) Comma così sostituito
dall' art.
6, comma 1, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così
formulato: "2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova
teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame
così costituita:
Presidente: Direttore Generale o suo
delegato;
Componente: Direttore Sanitario o suo
delegato;
Componente: Direttore del corso o un docente
del corso;
Componente: Rappresentante designato
dall'Assessorato Sanità e S.S. - Settore Sanità;
Componente: Rappresentante designato
dall'Assessorato alla Sanità e S.S. - Settore S.S.;
Componente: Rappresentante designato dal
Collegio IPASVI provinciale;
Segretario: Funzionario di Cat. D)
formalmente incaricato dal Direttore Generale."
(7) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2,
Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "5. All'allievo che supera
le prove è rilasciato dalle Aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.SS.
pubblici e privati un attestato di qualifica valido su tutto il territorio
nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali.".
(8) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3,
Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "6. I Direttori Generali,
previa autorizzazione del competente Settore dell'Assessorato alla Sanità e
Servizi sociali, istituiscono i corsi stabilendo il numero dei partecipanti per
ciascun corso sulla base del fabbisogno della propria USL, da individuarsi entro
il limite del numero degli O.T.A. in servizio nelle strutture pubbliche e
private alla data di entrata in vigore del presente regolamento, maggiorato del
20%, e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.
Nelle istituzioni e ammissioni ai corsi sono
fissate le seguenti priorità:
1) Corsi riservati al personale in servizio
a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A. di cui al decreto
ministeriale ;
2) Riserva dei posti disponibili al
personale di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2005;
3) Attribuzione di ulteriori posti
disponibili a personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di
ausiliario socio-sanitario;
4) Attribuzione di posti residui ad altri
aspiranti esterni."
Il presente regolamento è
stato abrogato dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 13
Titoli pregressi
[1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi
di una figura unica dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare,
nell'ambito della formazione sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli
operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R. nonché per il personale delle
strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle
strutture a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale per gli anziani, i
disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche con la qualifica
di OTA (Operatore Tecnico addetto all'Assistenza) e con la qualifica di OSA
(Operatore Socio-Assistenziale)2. La partecipazione ai tirocini formativi di cui
al DM.25/3/98 n°142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione
costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente
Regolamento. (9)
2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi
di qualificazione OSA e OTA della durata complessiva minima di 600 ore, la
misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione
integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai
percorsi già frequentati, con riferimento al programma didattico rispetto
all'allegato C) del presente regolamento. (10)
3. L'ammissione alla frequenza del corso da parte dei
candidati di cui al comma 2 sarà disposta previa valutazione dei titoli
pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui
all'art. 12, comma 2, che si insedia preventivamente all'avvio delle procedure
di realizzazione del corso. (11)
4. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al D.M. 25
marzo 1998, n. 142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione
costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente
regolamento. (12)
5. I contenuti didattici dell'attività
formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono
definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art.9, tenendo conto
dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a
quanto stabilito nella Tab. C) allegata alla presente legge. (13) ]
(9) Gli attuali commi 1, 2 e 3
così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art.
7, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo del comma sostituito era il seguente:
"1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica
dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare, nell'ambito della
formazione sul lavoro, misure compensative, rivolte agli operatori in servizio
presso le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati
nonché della "Spedalità Privata" di cui all'art. sub 3, comma 3, con la
qualifica di O.T.A. ( Operatore Tecnico addetto all'Assistenza), con un corso di
formazione della durata complessiva di 330 ore pari alla differenza tra le 1000
ore di corso previste per O.S.S. e le 670 ore della durata del corso di O.T.A.
di cui al D.M. n. 295/1991 del Ministro della sanità e L.R.
n. 22/1999."
(10) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono
l'originario comma 1 per effetto dell'art.
7, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
(11) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono
l'originario comma 1 per effetto dell'art.
7, Reg. 5 aprile 2007, n. 10.
(12) La numerazione del presente comma (in origine
comma 2) è stata così modificata per effetto della sostituzione dell'originario
comma 1 con gli attuali commi 1, 2 e 3, come precisato nelle relative note.
(13) La numerazione del presente comma (in origine
comma 3) è stata così modificata per effetto della sostituzione dell'originario
comma 1 con gli attuali commi 1, 2 e 3, come precisato nelle relative note.
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
TITOLO IV° (14)
Art. 14 (15)
Finanziamento della spesa
[1. Per i corsi di cui al comma 3
dell'articolo 2 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno
fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il
finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento,
relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del
S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.
2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, il
Settore Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo
Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati
per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 del
presente regolamento. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA .]
(14) Nel Bollettino Ufficiale dopo il titolo II, riportato sopra l'art. 9,
segue il presente titolo IV; risulta omesso il titolo III
(15) Articolo così sostituito dall' art.
8, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "Art.
14. Finanziamento della spesa.1. Le Aziende Sanitarie,
gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS.pubblici e privati faranno fronte con la quota del
Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della
spesa,per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di
qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. con la qualifica
di OTA."
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17,
Reg.
18 dicembre 2007, n. 28.
Art. 15
Norma finale . Articolazione del percorso
formativo
[1. Entro 30 giorni dalla notifica del
presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE.
e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono
tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura
professionale dell'Operatore socio-sanitario, di cui al comma 3 dell'articolo 2
; (16)
2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve
essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso in modo tale da garantirne
idonea ed adeguata pubblicità;
3. Al fine di uniformare le modalità di
accesso ai corsi di qualificazione per Operatore S.S., si stabilisce quanto di
seguito:
Requisiti di ingresso al percorso
formativo:
a) Il compimento del 17°
anno di età ;
b) Scolarità
secondo le vigenti disposizioni
legislative e successive modificazioni relative all'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
c) conoscenza della lingua
italiana da parte di candidati stranieri in servizio.
Misure di accesso:
Qualora le domande siano superiori al
numero dei posti disponibili per ciascun corso, si procederà alla compilazione
di una graduatoria sulla base dei titoli posseduti.
I punti per titoli sono così
ripartiti:
a) titolo di studio - max punti
10.
b) titoli di servizio - max
punti 30.
a.1) titoli di
studio:
- diploma di istruzione di secondo grado
conseguito con votazione fino a 42 ovvero 70 punti 4.
- con votazione da 43 fino a 48 ovvero da 71
fino a 80 punti 6.
- con votazione da 49 fino a 54 ovvero da 81
fino a 90 punti 8.
- con votazione da 55 fino a 60 ovvero da 91
fino 100 punti 10.
- Diploma conseguito con la frequenza dei
tirocini formativi e di orientamento di cui al DM. 25 marzo 1998 n.142, per i
tirocini avviati in data antecedente a quella di pubblicazione del presente
regolamento: punti 6
b.1) titoli di
servizio:
- Servizio prestato nel profilo
professionale di O.T.A. ovvero ausiliario specializzato che attende ai servizi
socio assistenziali punti 0,50 per mese o frazione superiore a giorni quindici
rapportato ad un orario di servizio pari a 36 ore settimanali presso le Aziende
Sanitarie, le Strutture Sanitarie private accreditate, ovvero provvisoriamente
accreditate, le strutture socio sanitarie appositamente autorizzate e le
strutture socio assistenziali appositamente autorizzate;
- Servizio prestato in qualità di ausiliario
specializzato che attende ai servizi tecnico-economali punti 0,25 per mese o
frazione superiore a giorni quindici rapportato ad un orario di servizio pari a
36 ore settimanali presso le strutture di cui al comma precedente.
- Ove necessario, saranno previste ulteriori selezioni con
effettuazione di Tests a risposta multipla.
- A parità di punteggio la precedenza sarà data al candidato
più giovane ai sensi della normativa vigente ( Legge 127/97 art.3 comma 7
modificata dall'art.2 della Legge 191/98).
4. [....] (17)
5) La istruttoria amministrativa e la
conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà
espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente titolare del corso.
6) L'Ente titolare del corso di formazione
provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le
malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la
frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle
svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.]
(16) Comma così sostituito dall'art.
9, Reg. 5 aprile 2007, n. 10. Il testo originario era così formulato: "1.
Entro 15 giorni dalla notifica del presente regolamento di Giunta regionale, i
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS.
pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le
procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore
Socio-Sanitario che dovranno avere inizio a far data dal 1° marzo 2005."
(17) Il comma 4 non è presente nel Bollettino Ufficiale.
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 17, Reg. 18 dicembre 2007, n. 28.
[Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, dellaL.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia. ]
ALLEGATO A (vedasi
allegato)
ALLEGATO B (vedasi
allegato)
ALLEGATO C (vedasi
allegato)