IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-
Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2139 del 11/12/2007 di
adozione del Regolamento.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento.
1. Oggetto del presente
regolamento è l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli
articoli da 1 a 13 del D.M. 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati,
inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento
didattico dell'Operatore socio-sanitario.
Art. 2
Figura e profilo.
1. È istituita la figura
dell'Operatore socio-sanitario.
L'Operatore
socio-sanitario è l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica
conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività
indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni
primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere
e l'autonomia dell'utente.
2. L'operatore
socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori
professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il
criterio del lavoro multidisciplinare.
Art. 3
La formazione.
1. La formazione
dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la
realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti
Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli
organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale, (1) che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo
dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a
valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali enti che intendano erogare
formazione finalizzata all'OSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi,
stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli
Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre
istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la realizzazione della
didattica d'aula e dei tirocini formativi.
2. Al fine della
determinazione del fabbisogno annuo, la Sezione (2) Formazione Professionale della Regione rileva,
mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione
alle OO.SS. ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà,
il fabbisogno rispettivamente:
a. per il personale da
impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati,
negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture
private a carattere sociosanitario, autorizzate all'esercizio;
b. per il personale da
impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere
socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con
dipendenze patologiche.
3. Il personale con la
qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante
percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte
delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa
informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione
dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica
dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto
formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative,
all'organizzazione complessiva del corso.
4. La realizzazione dei
percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative
accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione
infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie
Locali, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei
principi fissati nel presente regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le
strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei
rispettivi registri regionali, nel rispetto della L.R. n. 19/2006 e della
L.R. n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dell'utilizzo delle sedi di
cui non sono titolari definiscono le convenzionidi cui al comma 1.
(1)
Parole sostituite dal Reg.Regi.
17/2018, art. 1,
comma 1.
(2)
Parole sostituite dal Reg.Regi.
17/2018, art. 1, comma 2.
Art. 4
Contesti operativi.
1. L'Operatore S.S.
svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in
servizi di tipo socio assistenziale e socio-sanitario, residenziali o
semi-residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.
Art. 5
Contesto
relazionale.
1. L'Operatore S.S.
svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori
Professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il
criterio del lavoro multiprofessionale.
Art. 6
Attività.
1. Le attività
dell'Operatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si
esplicano in particolare in:
a) assistenza diretta ed
aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico
sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale,
organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al
comma 1 sono riassunte nell'allegata tab. A.1) che forma parte integrante del
presente regolamento.
Art. 7
Competenze.
1. Le competenze
dell'Operatore di assistenza sono contenute nell'allegata tab. B) che forma
parte integrante del presente regolamento.
Art. 8
Requisiti di
accesso.
1. Per l'accesso ai
corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola
dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive
modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione.
2. Compimento del 17°
anno di età alla data di iscrizione al corso.
3. Possesso di una buona
conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.
Art. 9
Organizzazione
didattica.
1. La didattica è
strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni
corso comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di
base;
b) un modulo
professionalizzante.
2. I corsi di formazione
per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a
1000, articolate in moduli didattici così come previsto nell'allegato C) che fa
parte integrante del presente regolamento.
3. Oltre al corso di
qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un
massimo di 400 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche
utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di
handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale,
ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, centro diurno,
domicilio ecc.
4. La gestione e la
direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 vengono
affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente
dell'Azienda sede del corso, in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza
Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con
abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al
fine di garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del
percorso formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea
magistrale. La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti
accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a
figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati
previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge
il corso. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare
con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di
insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento
viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche
opportunamente documentate.
Art. 10
Materie di
insegnamento.
1. Le materie di
insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'art. 9, sono articolate
nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale,
istituzionale e legislativa;
b) area psicologica e
sociale;
c) area
igienico-sanitaria;
d) area
tecnico-operativa.
2. Le materie di
insegnamento sono riassunte nell'allegata tab. C) che forma parte integrante del
presente regolamento.
3. Il carico didattico
per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:
a) area socio-culturale,
istituzionale e legislativa (15%);
b) area psicologica e
sociale (15%);
c) area
igienico-sanitaria (35%);
d) area
tecnico-operativa (35%).
Art. 11
Tirocinio.
1. Tutti i corsi
comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito
è prevista la figura professionale dell'Operatore S.S.
2. La funzione di
"tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni
sociali e sanitarie, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla
prevalenza e alla tipologia del servizio.
Art. 12
Esame finale e rilascio
dell'Attestato.
1. La frequenza ai corsi
è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale
coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore
complessive.
2.Al
termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una
prova pratica da parte di una apposita commissione di esame cosi costituita:
PRESIDENTE:
- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla
sede delle attività formative COMPONENTE:
- Direttore Sanitario o suo delegato; COMPONENTE:
- Direttore del corso o un Docente del corso; COMPONENTE:
- Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione
Professionale; COMPONENTE:
- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche; COMPONENTE:
- Rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;
SEGRETARIO:
- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.
(3)
3. In caso di assenze
superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua
eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite
dalla struttura didattica.
4. La valutazione delle
prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna
delle due prove ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di
60/100 (sessantacentesimi). La Commissione d'esame dovrà esprimere una
valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà
motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.
5. All'allievo che
supera le prove è rilasciato dalla Regione - Assessorato Formazione
Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale,
nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e
socio-assistenziali.
6. I Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli
II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa
autorizzazione dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione
istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell'articolo 3, stabilendo il numero dei
partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno,di cui all'articolo 3,
comma 2. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e
privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima
dell'istituzione dei suddetti corsi. Nell'ammissione ai corsi sono fissate, in
prima applicazione, le seguenti priorità:
1) Personale dipendente
in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A. O.S.A.,
A.D.eS.T. o di Assistente familiare. (4)
2) Personale di cui
all'art. 16,
comma 2 della legge
regionale n. 1/2005;
3) Personale di cui alla
legge
regionale n. 16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui
all'art.68,
comma 1, della legge
regionale n. 19/2006;
4) Personale in servizio
a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
5) Personale in servizio
a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
6) Personale dipendente
in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A.o di Assistente familiare. (5)
7) Aspiranti esterni,
con attestato di OTA oppure di OSA o di assistente familiare. (6)
8) Altri (7) aspiranti esterni.
(3)
Parole sostituite dal Reg.Regi.
17/2018, art. 2, comma 1.
(4)
Parole aggiunte dal Reg.Regi.
17/2018, art. 2, comma 2.
(5)
Parole aggiunte dal Reg.Regi.
17/2018, art. 2, comma 3.
(6)
Parole aggiunte dal Reg.Regi.
17/2018, art. 2, comma 4.
(7)
Parole aggiunte dal Reg.Regi.
17/2018, art. 2, comma 5.
Art. 13
Titoli pregressi.
1. Al
fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica
dedicata all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio
Sanitario, è necessario realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro,
misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del
S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e
degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio
assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con
dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di
qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di
qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale o
sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che,
a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo
le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza
lavorativa, di almeno 5 anni, tale da aver consentito l’acquisizione di
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa
prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al
preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle
competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto
all’Allegato C) del presente regolamento. (8)
2. Per coloro che
abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione nell'ambito sociale
e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore, documentati da
relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle
Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di
Stato per i Servizi Sociali, la misura compensativa prevedrà la frequenza di un
corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei
crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma
didattico rispetto all'allegato C) del presente regolamento.
3. L'ammissione alla
frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta,
previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da
parte della Commissione di cui all'art. 12 comma 2.
4. La partecipazione ai
tirocini formativi di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e di orientamento
professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero
parziale al corso di cui al presente regolamento.
5. I contenuti didattici
dell'attività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente
articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art.
9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative
necessarie in base a quanto stabilito nella tab. C) allegata al presente
regolamento.
(8) Comma sostituito dal Reg.Regi.
17/2018, art. 3, comma 5.
Art. 14
Finanziamento della spesa.
1. Per i corsi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici
faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata
per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro
cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli
operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.
2. Per gli altri
percorsi destinati ad attività formative, la Sezione (9)
Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale
Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Organismi (10) accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto
previsto al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi
di qualificazione OSA.
(9) Parole sostituite dal Reg.Regi.
17/2018, art. 4, comma 1.
(10) Parole sostituite dal Reg.Regi.
17/2018, art. 4, comma 2.
Art. 15
Norma finale.
Articolazione del
percorso formativo
1. Entro 30 giorni dalla
notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie,
degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di
comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la
figura professionale dell'Operatore socio-sanitario, di cui al comma 1
dell'articolo 3.
2. Il bando per
l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso
in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
3. La istruttoria
amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al
corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente
titolare del corso.
4. L'Ente titolare del
corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul
lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o
cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi
comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.
Art. 16
Norma transitoria.
1. I corsi autorizzati
con provvedimenti formali della Regione - Assessorato alle Politiche della
Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.CC.SS.,
secondo la precedente procedura regolamentare.
Art. 17
Norma
finale.
1. Con il presente
regolamento, a far data dalla pubblicazione dello stesso, sono abrogati il Reg.
29 marzo 2005, n. 14 e il Reg.
5 aprile 2007, n. 10.
Il presente
regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C