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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2007
Numero
28
Data
18/12/2007
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Figura professionale operatore socio-sanitario
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 19 dicembre 2007, n. 181 suppl.
Allegati

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2139 del 11/12/2007 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

 

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del D.M. 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore socio-sanitario.

 

Art. 2
Figura e profilo.

1. È istituita la figura dell'Operatore socio-sanitario.

L'Operatore socio-sanitario è l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

2. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.

 

Art. 3
La formazione.

1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale, (1) che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali enti che intendano erogare formazione finalizzata all'OSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi.

2. Al fine della determinazione del fabbisogno annuo, la Sezione (2) Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle OO.SS. ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:

a. per il personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere sociosanitario, autorizzate all'esercizio;

b. per il personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere socioassistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.

3. Il personale con la qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative, all'organizzazione complessiva del corso.

4. La realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE.EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le strutture socioassistenziali e sociosanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto della L.R. n. 19/2006 e della L.R. n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dell'utilizzo delle sedi di cui non sono titolari definiscono le convenzionidi cui al comma 1.

(1) Parole sostituite dal Reg.Regi. 17/2018, art. 1, comma 1.

(2) Parole sostituite dal Reg.Regi. 17/2018, art. 1, comma 2.

 

 

Art. 4
Contesti operativi.

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

 

Art. 5

Contesto relazionale.

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

 

Art. 6

Attività.

1. Le attività dell'Operatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tab. A.1) che forma parte integrante del presente regolamento.

 

Art. 7
Competenze.

1. Le competenze dell'Operatore di assistenza sono contenute nell'allegata tab. B) che forma parte integrante del presente regolamento.

 

Art. 8

Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione.

2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.

3. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.

 

Art. 9

Organizzazione didattica.

1. La didattica è strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici così come previsto nell'allegato C) che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 400 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio ecc.

4. La gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del corso, in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea magistrale. La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento. Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.

 

Art. 10

Materie di insegnamento.

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'art. 9, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;

b) area psicologica e sociale;

c) area igienico-sanitaria;

d) area tecnico-operativa.

 

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tab. C) che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Il carico didattico per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:

a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa (15%);

b) area psicologica e sociale (15%);

c) area igienico-sanitaria (35%);

d) area tecnico-operativa (35%).

 

Art. 11

Tirocinio.

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore S.S.

2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.

 

Art. 12
Esame finale e rilascio dell'Attestato.

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive.

2.Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame cosi costituita: PRESIDENTE:

            - Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative COMPONENTE:

            - Direttore Sanitario o suo delegato; COMPONENTE:

            - Direttore del corso o un Docente del corso; COMPONENTE:

            - Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione Professionale; COMPONENTE:

            - Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; COMPONENTE:

            - Rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

            SEGRETARIO:

            - Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale. (3)

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. La valutazione delle prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100 (sessantacentesimi). La Commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

5. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione - Assessorato Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

6. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell'articolo 3, stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno,di cui all'articolo 3, comma 2. Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dell'istituzione dei suddetti corsi. Nell'ammissione ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:

1) Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A. O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare. (4)

2) Personale di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 1/2005;

3) Personale di cui alla legge regionale n. 16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui all'art.68, comma 1, della legge regionale n. 19/2006;

4) Personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

5) Personale in servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

6) Personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A.o di Assistente familiare. (5)

7) Aspiranti esterni, con attestato di OTA oppure di OSA o di assistente familiare. (6)

8)  Altri (7) aspiranti esterni.

(3) Parole sostituite dal Reg.Regi. 17/2018, art. 2, comma 1.

(4) Parole aggiunte dal Reg.Regi. 17/2018, art. 2, comma 2.

(5) Parole aggiunte dal Reg.Regi. 17/2018, art. 2, comma 3.

(6) Parole aggiunte dal Reg.Regi. 17/2018, art. 2, comma 4.

(7) Parole aggiunte dal Reg.Regi. 17/2018, art. 2, comma 5.

 

Art. 13
Titoli pregressi.

1. Al fine di disporre all’interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all’assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell’ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell’ambito sociale o sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, tale da aver consentito l’acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto all’Allegato C) del presente regolamento. (8)

2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione nell'ambito sociale e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore, documentati da relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali, la misura compensativa prevedrà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma didattico rispetto all'allegato C) del presente regolamento.

3. L'ammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta, previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui all'art. 12 comma 2.

4. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente regolamento.

5. I contenuti didattici dell'attività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art. 9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a quanto stabilito nella tab. C) allegata al presente regolamento.

(8) Comma sostituito  dal Reg.Regi. 17/2018, art. 3, comma 5.

 

Art. 14
Finanziamento della spesa.

1. Per i corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.

2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, la Sezione (9) Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Organismi (10) accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA.

(9) Parole  sostituite  dal Reg.Regi. 17/2018, art. 4, comma 1.

(10) Parole  sostituite  dal Reg.Regi. 17/2018, art. 4, comma 2.

 

Art. 15
Norma finale.

Articolazione del percorso formativo

1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore socio-sanitario, di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.

3. La istruttoria amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente titolare del corso.

4. L'Ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

 

Art. 16
Norma transitoria.

1. I corsi autorizzati con provvedimenti formali della Regione - Assessorato alle Politiche della Salute e avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono portati a termine dalle aziende Sanitarie, dagli EE.EE. e dagli II.RR.CC.CC.SS., secondo la precedente procedura regolamentare.

 

Art. 17

Norma finale.

1. Con il presente regolamento, a far data dalla pubblicazione dello stesso, sono abrogati il Reg. 29 marzo 2005, n. 14 e il Reg. 5 aprile 2007, n. 10.


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 

ALLEGATO  A

ALLEGATO  B

ALLEGATO  C