Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
18
Data
06/04/2005
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
L.R. n. 6/04, art. 13 - Modalità e procedure di attuazione in materia di spettacolo
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 15 aprile 2005, n. 56, suppl. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).
Allegati

 



Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

[- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 316 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

 

 

 

EMANA

 

 

Il seguente Regolamento:

1

FINALITA’ ED OBIETTIVI

 

[1. Il presente Regolamento costituisce lo strumento  di attuazione normativa della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle culturali”, con riguardo ai settori dello spettacolo e si pone in coerenza con le finalità della legge, attivando in maniera sistematica interventi legati alla progettualità.

 

2. Il Regolamento definisce modalità e strumenti con cui si attua l’azione regionale in favore degli organismi, pubblici e privati, che operano nell’ambito dello spettacolo, iscritti all’albo regionale e delinea forme di sussidiarietà con gli enti locali.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).

 

2

COSTITUZIONE DELL’ ALBO REGIONALE: art. 8

 

[A - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

1. Con riferimento all’art. 8 della Legge Regionale n.06/04, è istituito l’albo regionale dei soggetti che operano nell’ambito dello spettacolo pugliese e che  sono in possesso dei requisiti di seguito specificati.


2. L’albo è suddiviso per tipologie di spettacolo e settori di attività, al fine di valorizzare in maniera ottimale competenze e professionalità attive sul territorio  regionale.


3. L’iscrizione all’albo viene effettuata su istanza degli organismi in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, di seguito specificati con  riguardo ad ogni singolo settore ed alla relativa attività:                                                                                                          

per la produzione di teatro, musica, coreutica:

• direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione professionale;

• nucleo artistico e struttura tecnico – organizzativa operante con continuità;

• sede legale e attività continuativa sul territorio regionale, per un minimo di tre anni/ due anni per la coreutica;

• fruizione di finanziamenti  da parte di enti pubblici e/o da parte di soggetti privati nel corso degli ultimi tre anni/due

  anni per la coreutica;

• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


requisiti specifici di settore:

teatro


   attività con un minimo di 350 giornate lavorative e 50 giornate recitative l’anno;


musica

   attività con un minimo di 500 giornate lavorative e 70 giornate recitative l’anno;


coreutica

   attività con un minimo di 150 giornate lavorative e 30 giornate recitative l’anno.


per i festival e le rassegne:

• direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione professionale;

• nucleo artistico e struttura tecnico – organizzativa operante con continuità;

• sede legale sul territorio regionale

• realizzazione di tre edizioni nel corso degli ultimi  tre anni;

• fruizione di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o da parte di soggetti privati nel corso degli ultimi tre anni;

• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


per l’esercizio ed i circuiti cinematografici:

• sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente sul territorio regionale;

• possesso  di una  sala  cinematografica   agibile, in attività per un minimo di 150 giornate l’anno e/o di un’arena 

  agibile, in attività per un minimo di 50 giornate l’anno;

• direzione organizzativa;

• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


per l’esercizio teatrale, musicale, coreutico e  relativi circuiti:

• sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente  sul territorio regionale;

• possesso di una sala agibile, in attività per un minimo di 50 giornate l’anno;

direzione organizzativa;

• assenza di contenziosi con enti previdenziali,  assistenziali e fiscali;


per la distribuzione teatrale, musicale, coreutica e relativi circuiti:

• sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente sul territorio regionale;

• attività continuativa per almeno tre anni;

• direzione tecnico-organizzativa ed artistica;

• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


specificamente per la distribuzione teatrale:

• attività per un minimo di 200 giornate l’anno, con una significativa presenza di produzioni pugliesi realizzate negli

  ultimi tre anni.      


specificamente per la distribuzione musicale e coreutica:

• attività per un minimo di 50 giornate l’anno, con una significativa presenza di produzioni pugliesi    realizzate negli

  ultimi tre anni.


per lo spettacolo viaggiante, circense e relativi circuiti:

• sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente;            

• possesso di un’attrazione in attività per un minimo di 150 giornate l’anno sul territorio regionale;

• direzione organizzativa;

• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


B - PROCEDURE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE


4. L’organismo interessato deve presentare istanza di iscrizione all’albo, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando l’attività che viene svolta in maniera prevalente, ai fini dell’iscrizione in uno dei settori in cui si articola l’albo stesso.


5. L’istanza deve essere presentata al Settore regionale  competente, corredata dalla seguente documentazione:


1. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;


2. iscrizione alle CCIA provinciali, ove l’organismo richiedente sia un’impresa;


3. relazione analitica sulla composizione dell’organismo, indicandone le risorse umane e relative mansioni, nonché le risorse strumentali e finanziarie;

4. relazione illustrativa e circostanziata sull’attività  svolta negli ultimi tre/due anni, ove previsti dal settore dell’albo, documentata da relativa  rassegna stampa e materiale promozionale, anche in formato video e audio;


5. curriculum del responsabile della direzione artistica e/o della direzione tecnico-organizzativa, attestante comprovata esperienza e professionalità;


6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i finanziamenti fruiti da enti pubblici e soggetti privati negli ultimi tre/due anni, ove previsto dal settore dell’albo;


7. dichiarazione attestante le giornate lavorative o di programmazione, ove questo dato sia previsto nei settori di cui all’albo regionale;


8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali;


9. dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro;


10. licenza di agibilità della struttura (sala cinematografica, arena, teatro auditorium ecc.) e certificato di prevenzione incendi, secondo quanto  prescritto dal TULPS (Testo Unico Leggi Pubblico Spettacolo).


6. L’iscrizione all’albo viene effettuata sulla base della verifica dei requisiti previsti.


7. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale, il rappresentante legale dell’organismo è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, pena l’esclusione dall’albo, un’autocertificazione ai sensi del D.P. R. 28 dicembre 2000 n.445 attestante la permanenza dei requisiti.


8. In caso di creazione di un nuovo soggetto, attraverso forme di fusione e/o trasformazione di organismi preesistenti, viene considerata l’anzianità maturata da uno di essi, purché ne venga garantita la continuità artistica e produttiva.


9. L’iscrizione all’albo ed il relativo mantenimento, sono soggetti a verifica da parte del settore regionale competente.


10. Gli organismi iscritti all’albo regionale hanno l’obbligo di fornire al Settore regionale competente dati e informazioni, anche in forma aggregata, sull’andamento dell’attività, ai fini del monitoraggio da effettuarsi da parte dell’Osservatorio regionale.


C - ISTITUZIONI ED ORGANISMI D’INTERESSE REGIONALE- art. 11


11. Le istituzioni e gli organismi di cui al richiamato articolo di legge, vengono riconosciuti di “interesse regionale” con Decreto del Presidente della Giunta  regionale.


12. Le istituzioni e gli organismi cui la Regione partecipa  in qualità di “socio”, sono di diritto “Istituzioni di interesse regionale”.


13. Il riconoscimento di interesse regionale, comporta di diritto l’ammissione all’albo regionale e viene revocato ove non permanga il requisito di  riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.


3.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI


1. L’intervento regionale viene determinato sulla base degli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa di seguito specificati, con riguardo alla “produzione di teatro, musica, e danza”, ai “festival e rassegne” alla “distribuzione, teatrale, musicale e coreutica”.


Valutazione qualitativa

1. la capacità progettuale, organizzativa e operativa  del soggetto, rilevabile dall’impiego di risorse umane qualificate e specializzate, dalla dotazione della sede operativa e di strutture tecniche e strumentali adeguate, nonché dalla disponibilità di risorse finanziarie proprie;


2. la capacità di valorizzare, attraverso l’attività di  produzione, sia strutture teatrali inutilizzate ovvero scarsamente utilizzate, soprattutto se di pregio storico-artistico-architettonico;


3. il regolare svolgimento dell’attività in una struttura teatrale di un massimo di 300 posti, adibita a residenza artistica permanente;


4. i rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

                                           

5. l’ambito di operatività: internazionale, nazionale, regionale;


6. la realizzazione dell’attività nelle aree meno servite e svantaggiate del territorio regionale, tenuto conto delle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio dello spettacolo;


7. la formazione del personale artistico e tecnico–organizzativo;


8. l’integrazione del programma con azioni di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, storico, ambientale e culturale della Puglia;


9. la formazione e la promozione del pubblico attraverso laboratori, seminari, incontri con specialisti ed esperti del settore, etc.;


10. le attività promozionali e di marketing territoriale;


11. le azioni mirate al contenimento dei costi di accesso agli spettacoli, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali meno favorite;


Valutazione quantitativa
   Ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie verranno, inoltre, valutati i costi attinenti ai seguenti elementi: produzione, ospitalità, distribuzione, promozione, pubblicità.

   Di seguito si specificano le sottovoci degli elementi di valutazione, che dovranno essere illustrati nella relazione al progetto.


Produzione:                                                                                 

   compensi al personale artistico e tecnico-organizzativo, oneri previdenziali e assistenziali, allestimento, ospitalità ad altre formazioni artistiche e diarie;

   numero di spettatori con riguardo all’attività svolta nell’anno precedente l’istanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi costi documentati attraverso fonte Siae);


Distribuzione ed esercizio:

   gestione e/o locazione di sedi idonee per le rappresentazioni, spettacoli delle compagnie ospitate;

   numero di spettatori con riguardo all’attività svolta nell’anno precedente l’istanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi costi documentati  attraverso fonte Siae);


Pubblicità:

   informazione e diffusione delle attività di spettacolo;


Promozione:

   convegni, mostre, seminari, premi, concorsi ed iniziative volte alla valorizzazione e fruizione delle attività di spettacolo.


2. La valutazione quantitativa non può superare il 75% dell’intervento finanziario regionale.]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).


4

TIPOLOGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO


INTERVENTI PER LE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO: art. 4 c.1


[MODALITA’ DI FRUIZIONE


1. Gli organismi iscritti all’albo regionale possono presentare annualmente istanza alla Regione Puglia per accedere agli interventi previsti dalla L.R. n. 06/04, disciplinati dal presente regolamento.


2. L’istanza dovrà riferirsi al complesso delle attività programmate oppure ad una singola specifica iniziativa.


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI ISTANZA

3. L’istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:


• relazione dettagliata e circostanziata che illustra finalità, modalità e tempi di realizzazione dell’attività oggetto dell’istanza.

La relazione, inoltre, deve contenere elementi indicativi in ordine a:

- la partecipazione del pubblico ed in particolare di fasce giovanili e gruppi sociali meno favoriti;

- l’attivazione di sinergie e di compartecipazione  finanziaria di altri soggetti;

- la presenza di caratteri innovativi, originali e forme di sperimentazione.


• piano finanziario dell’attività, con la descrizione delle seguenti specifiche:

- le spese attinenti la realizzazione dell’attività e rispondenti ai costi reali da sostenere, compresi gli oneri   previdenziali ed assistenziali previsti (Inps, Enpals ed Inail);

- le entrate derivanti da contributi previsti e/o già ottenuti da altri enti ed istituzioni, nonché da incassi e sponsorizzazioni;

- le risorse finanziarie di cui eventualmente dispone l’organismo per la realizzazione dell’attività.    


4. La mancanza della documentazione suindicata, ovvero di uno degli elementi costitutivi della documentazione stessa, costituisce motivo di esclusione dall’intervento finanziario regionale.


Termini di presentazione:

   L’istanza deve pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività, l’iniziativa, il progetto oggetto dell’istanza. Fa fede il timbro postale.


Termini di assegnazione:

   La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’art. 5 della L.R. n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.


Modalità e termini di erogazione:

   Il contributo regionale viene erogato secondo le seguenti modalità:


1. acconto in misura dell’80% del contributo stesso, che dovrà essere garantito dal soggetto beneficiario mediante polizza fidejussoria contratta con istituto di credito o con primaria compagnia di assicurazione.

L’acconto viene erogato entro novanta giorni  dall’assegnazione del contributo stesso,.previa acquisizione della polizza fidejussoria


2. saldo a conclusione dell’attività sulla base del riscontro ammnistrativo-contabile, da parte del settore competente, della documentazione probatoria riguardante l’attività stessa, così come specificato negli allegati A e B al presente regolamento di cui sono parte integrante.


5. La documentazione probatoria di cui sopra deve essere presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell’attività

   Il saldo viene erogato entro novanta giorni dall’acquisizione documentazione probatoria.


6. Nel caso in cui il rendiconto/consuntivo evidenzi una spesa complessiva inferiore all’intervento finanziario assegnato, viene operata una riduzione dell’intervento stesso in misura proporzionale. Tale riduzione si applica quando il consuntivo attesta una diminuzione dei costi pari o superiore al 10% dei costi preventivati.


7. Il settore regionale competente può effettuare verifiche presso gli organismi fruitori degli interventi regionali, per accertare la regolarità della documentazione contabile e lo svolgimento dell’attività.]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).


5

INTERVENTI PER LE ATTIVITA’ DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, TEATRALE, MUSICALE: art. 4 c. 1


[1. Gli organismi iscritti all’albo regionale, che svolgono attività di esercizio cinematografico, teatrale, musicale, attestanti una riconosciuta e significativa funzione in ambito sociale e culturale, possono presentare istanza al Settore regionale competente per  accedere agli interventi previsti dalla L.R. n. 06/04, disciplinati dal presente regolamento.


2. Gli elementi di valutazione per accedere a tale tipologia di intervento sono i seguenti:


a) adeguamento strutturale del cinema/teatro/auditorium, in conformità con le più recenti tecnologie, comprovato dalle testimonianze fotografiche e/o dalla documentazione attestante la fruizione di contributi statali;


b) attività promozionali e di marketing, specie se realizzati in collaborazione con il Comune di appartenenza;


c) progetti formativi con le istituzioni scolastiche;


d) numero di spettatori con riguardo all’attività svolta nell’anno precedente l’istanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi costi documentati attraverso fonte Siae);


e) programmazione di qualità;


f) gestione di una struttura dotata di un numero massimo di tre sale.


3. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente l’attività, corredate dalle relazioni riguardanti gli elementi sopra descritti. Fa fede il timbro postale.


4. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’art. 5 della L.R. n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.


5. Il contributo regionale viene erogato in un’unica soluzione, a conclusione dell’attività, sulla base del riscontro, effettuato dal settore competente, della documentazione probatoria riguardante l’attività ed i relativi giustificativi di spesa fiscalmente validi.


6.  La documentazione di cui sopra deve essere presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell’attività.


7. Entro tre anni dall’assegnazione del contributo, possono essere presentate nuove istanze. Il contributo esclude ulteriori interventi previsti dal presente regolamento, limitatamente l’anno di assegnazione del contributo stesso.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).


6

INTERVENTI PER L’ATTIVITA’ ITINERANTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: art. 4 c. 1

[1. Gli organismi iscritti all’albo regionale, che svolgono attività di spettacolo viaggiante, possono presentare istanza al settore regionale competente per accedere agli interventi previsti dalla L.R. n. 06/04.


2. Gli elementi di valutazione per accedere a tale tipologia di intervento sono i seguenti:


a) partecipazione a manifestazioni collegate alle festività e che valorizzano le tradizioni storiche e popolari della regione, in misura di minimo cinque e di massimo quindici per ogni anno;


b) licenza d’agibilità rilasciata da almeno tre anni;


c) attività promozionale d’intesa con il Comune ospitante;


3. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente l’attività, corredate dalle relazioni riguardanti gli elementi sopra descritti e dalle copie delle autorizzazioni comunali. Ciascun organismo può presentare istanza per un numero di attrazioni non superiore a tre. Fa fede il timbro postale.


4. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’art. 5 della L.R. n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.


5. Il contributo regionale viene erogato in un’unica soluzione, a conclusione dell’attività, sulla base del riscontro, effettuato dal settore competente, della documentazione probatoria riguardante l’attività attraverso giustificativi di spesa, fiscalmente validi, nonché le relative autorizzazioni comunali.


6. La documentazione di cui sopra deve essere presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell’attività.


7. Entro due anni dall’assegnazione del contributo,  possono essere presentate nuove istanze.


8. Tale contributo esclude ulteriori interventi previsti dal presente regolamento, limitatamente l’anno di assegnazione del contributo stesso.

 

9. Il contributo regionale, per ogni tipologia di intervento sopra indicata, non può superare il 50% del costo complessivo dell’attività oggetto dell’istanza.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).


7

INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA: art. 4


[1. La Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, le Università, le Istituzioni e gli Organismi specializzati anche in ambito nazionale ed internazionale, iniziative ed attività di particolare spessore artistico e culturale in ogni settore dello spettacolo.


2. Tale tipologia di interventi, non può superare il limite del 10% della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio regionale sul capitolo di competenza FURS (Fondo Unico Regionale Spettacolo).]

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).


8

CONVENZIONI - art. 9


[MODALITÀ DI FRUIZIONE


1. La Regione promuove e sostiene le attività di spettacolo attraverso lo strumento delle convenzioni, per la realizzazione di progetti di durata non superiore a tre anni, di significativa rilevanza culturale ed artistica e di interesse almeno regionale, tenendo conto dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa di cui al paragrafo 3 del presente regolamento.


Convenzioni con i soggetti privati


2. Per le finalità su indicate possono stipulare convenzioni  i soggetti privati iscritti all’albo regionale ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti oltre quelli previsti dal settore di competenza dell’albo:


a) aver svolto un minimo di 1000 giornate lavorative l’anno, di cui un minimo di 100 giornate recitative per le attività di prosa e musica e un minimo di 500 lavorative e 50 recitative per le attività coreutiche;


b) attestare l’affidabilità finanziaria attraverso la presentazione del bilancio o del rendiconto economico, che preveda costi annui per almeno 250.000 euro;


c) assicurare la disponibilità di risorse finanziarie proprie, nella misura di almeno il 20% del budget previsto per lo svolgimento del progetto;


d) prevedere a compartecipazione di più soggetti nella progettazione e nell’attuazione del programma proposto, anche interagendo in un sistema di rete tra i diversi ambiti della produzione, della distribuzione e dell’esercizio;


3. La mancanza dei requisiti di cui ai punti a) b) c) esclusione dalla sottoscrizione della convenzione.


Convenzioni con soggetti pubblici/accordi di programma con gli enti locali pugliesi: art. 9 e art. 3


4. Possono stipulare convenzioni con la Regione i soggetti pubblici, tra cui le istituzioni iscritte all’albo regionale di cui al paragrafo 1 ed in possesso dei requisiti sopra indicati, nonché gli enti locali che per l’attuazione del progetto si avvalgono di professionalità qualificate e riconosciute nell’ambito dello spettacolo.


5. Possono, altresì, attuarsi accordi di programma con le Province, i Comuni, le istituzioni pubbliche ed enti privati pugliesi, per la realizzazione di progetti, in coerenza con gli obiettivi e le priorità indicati nel programma regionale triennale di cui all’art. 5 della Legge Regionale.


6. Per la sottoscrizione delle convenzioni e/o degli accordi è prevista la partecipazione finanziaria degli enti locali interessati, nel rispetto del principio di “sussidiarietà”


7. Nello specifico, possono essere sottoscritti accordi:


- con le Province, anche d’intesa con i Comuni interessati, per le seguenti finalità:

• a sostegno della creazione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, in attuazione al combinato disposto dell’art. 3 c. 3 lett. c e dell’art. 4 c. 2 della Legge regionale;

• a sostegno della produzione di spettacoli e della relativa distribuzione, della programmazione di qualità delle sale cinematografiche riconosciute d’essai dalla normativa nazionale, per l’organizzazione di rassegne e festival, in attuazione all’art. 4 c.1 della Legge stessa.


- con i Comuni, anche in forma consorziata, per le seguenti finalità

• per favorire ed incrementare l’avviamento degli organismi di spettacolo e in particolare delle imprese giovanili che, non compresi nell’albo regionale, operano con professionalità e regolarità.

• per attrezzare idoneamente le aree urbane da adibire a parchi di divertimento di spettacolo viaggiante;

• per sostenere le formazioni bandistiche pugliesi;


PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI

8. I soggetti interessati inviano alla Regione entro e non oltre il 15 settembre l’istanza corredata dalla documentazione sottospecificata:


Documentazione da presentarsi in sede di istanza


9. L’istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

• relazione dettagliata e circostanziata che illustra finalità, modalità e tempi di realizzazione del progetto per ogni anno di attività.


      La relazione, inoltre, deve contenere elementi indicativi in ordine a:


a) la partecipazione del pubblico ed in particolare di fasce giovanili e gruppi sociali meno favoriti;


b) l’attivazione di sinergie e di compartecipazione finanziaria di altri soggetti;


c) la presenza di caratteri innovativi, originali e forme di sperimentazione


• piano finanziario dell’attività, con la descrizione delle seguenti specifiche:


a) le spese attinenti la realizzazione dell’attività e rispondenti ai costi reali da sostenere, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti (Inps, Enpals ed Inail);

                                                                                                                                      

b) le entrate derivanti da contributi previsti e/o già ottenuti da altri enti ed istituzioni, nonché da incassi e sponsorizzazioni;


c) le risorse finanziarie di cui eventualmente dispone l’organismo per la realizzazione dell’attività.


10. La mancanza della documentazione suindicata, ovvero di uno degli elementi costitutivi della documentazione stessa, costituisce motivo di esclusione dall’intervento finanziario regionale.


La convenzione deve contenere:

• l’illustrazione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto in sintonia con il programma triennale;

• la descrizione dettagliata dell’attività da attuarsi nel primo anno ed i relativi costi; le linee generali di attività per il periodo successivo ed i relativi costi;

• la durata dell’attività progettuale;

• l’ammontare del finanziamento regionale;

• I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento;

• le condizioni di eventuali riduzioni o revoche;

• le procedure di rendicontazione delle spese;


11. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all’art.5 della L.R n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva i progetti, gli schemi delle relative convenzioni, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).

ALLEGATO  A  (vedasi allegato)

ALLEGATO   B  (vedasi allegato)