IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
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Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Vista
la L.R.
n.6/2004, che, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge.
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Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 399 del 03/04/2007 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
PARTE
PRIMA
OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
Oggetto del regolamento
Art. 1
Finalità.
1. Il presente regolamento costituisce lo
strumento di attuazione normativa della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di
spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali", con
riguardo alle attività di spettacolo articolate nei settori del teatro, della
musica, della danza, del cinema, dello spettacolo viaggiante e dello spettacolo
circense.
2. Il regolamento, in coerenza con le finalità
della L.R.
n. 6/2004, disciplina in maniera organica l'azione regionale in
favore dei soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dello spettacolo;
delinea, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3 della stessa legge,
forme di sussidiarietà con gli Enti Locali; definisce le modalità di attuazione
e semplificazione dell'azione stessa.
Art. 2
Definizioni.
1. Per produzione si intende l'attività di
creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo o di un
concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da
rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico.
2. Per distribuzione si intende la
programmazione di spettacoli o concerti articolata in stagioni teatrali,
musicali o di danza da organizzarsi in spazi attrezzati e in più centri urbani
della Regione.
3. Per esercizio si intende la gestione di uno
spazio attrezzato per la programmazione di film ovvero per l'ospitalità di
spettacoli o concerti articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali o di
danza.
4. Per promozione e diffusione si intende la
programmazione di spettacoli o concerti musicali, anche direttamente prodotti,
articolata in una stagione organica e realizzata in uno spazio attrezzato.
5. Per festival si intende l'attività
programmata, nell'ambito di un organico progetto, realizzata in spazi
attrezzati, in un arco di tempo limitato (non inferiore a tre giorni),
articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti
o ospitati, anche diversi per tipologia . (1)
6. Per rassegna si intende l'ospitalità di
spettacoli o concerti in uno spazio attrezzato nell'ambito di un organico
progetto che si svolge in un arco di tempo limitato.
7. Per spettacoloviaggiante si intende
l'attività svolta mediante attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili
all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, con esclusione degli
apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento. (2)
8. Per spettacolo circense si intende l'attività
svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown,
acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico.
9. Per recite, concerti, giornate di
programmazione e rappresentazioni si intendono le attività svolte in spazi
attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di
ingresso ovvero gratuitamente, documentate dal pagamento dei diritti SIAE.
10. Per giornate lavorative si intende il totale
delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti
per tutti i lavoratori impiegati nell'attività.
11. Per giornate recitative si intende il totale
delle giornate in cui si programmano recite, indipendentemente dal numero di
recite che si svolgono in quella giornata.
12. Per personale stabilmente inserito
nell'organico si intende il personale impiegato con continuità e ricorrenza
nell'anno. (3)
13. Per residenza si intende l'attività di
gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico
realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità
esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione
dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale
con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione dello stesso spazio.
(4)
(1) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato:
«5. Per festival si intende l'attività articolata in più spettacoli, concerti o
film, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia,
e in diverse manifestazioni correlate, programmata in spazi attrezzati
nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato
non inferiore a tre giorni.».
(2) Comma così modificato
dall'art. 2,
comma 2, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(3) Comma aggiunto
dall'art. 2,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(4) Comma aggiunto
dall'art. 2,
comma 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
PARTE SECONDA
Albo regionale dello
spettacolo
Art. 3
Suddivisione
dell'albo.
1. L'Albo regionale dei soggetti che operano
nell'ambito dello spettacolo pugliese, in base a quanto previsto dall'art. 8
della L.R.
n. 6/2004, è suddiviso in settori al fine di valorizzare le specificità,
le competenze e le professionalità presenti nel territorio regionale.
2. I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:
a) Teatro
b) Musica
c) Danza
d) Cinema
e) Spettacolo viaggiante
f) Spettacolo circense
g)
Musica e Danza popolare (L.R. n. 30/2012). (5)
(5) lettera aggiunta dalla
r.r. n. 12/2014, art. 2
Art. 4
Ambito di
applicazione.
1. Sono iscritti all'Albo i soggetti che
operano nell'ambito dello spettacolo, [con sede legale ed operativa nel
territorio regionale,] in possesso dei requisiti generali e dei requisiti
specifici di settore previsti dal presente regolamento. (6)
2. Non sono iscritti all'Albo gli Enti Locali
territoriali. (7)
2-bis. Il settore "Musica e Danza popolare" di
cui alla lettera g) dell'art. 3 è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni
di cui all'art. 7-bis del presente Regolamento. (8)
(6) Comma modificato
dal r.r. n. 2/2015, art. 1, c. 1
(7) Comma modificato
dal r.r. n. 2/2015, art. 1, c. 2
(8) Comma aggiunto dal
r.r.
n. 12/2014, art.3 [n.d.r. Si ritiene opportuno
segnalare che la modifica prevista dall’art.
3, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12 debba intendersi come
aggiunta del comma 2-bis al presente articolo, in quanto il comma 2 risulta già
esistente.]
Art. 5
Requisiti per l'ammissione
all'albo.
1. I requisiti generali sono:
[a) sede legale nella Regione;] (9)
b) attività di spettacolo continuativa e
pluriennale sul territorio regionale nel settore e per l'attività per la quale
si richiede l'iscrizione; (10)
c) nucleo artistico e struttura
tecnico-organizzativa operanti con continuità pluriennale;
d) direzione artistica e/o organizzativa
qualificata e di comprovata esperienza;
e) rispetto dei CCNL applicabili e della
normativa in materia di rapporti di lavoro;
f) fruizione da più di un anno di finanziamenti
per l'attività di spettacolo da parte dello Stato o della Regione o degli Enti
Locali territoriali o di altri Enti ed Istituzioni pubbliche;
g) assenza di contenziosi con Enti previdenziali
e assistenziali, con l'Autorità fiscale nonché di provvedimenti e azioni
esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria.
2. I requisiti specifici di settore sono:
2.1 settore TEATRO
a) attività svolta in maniera continuativa per
un periodo di almeno 3 anni;
b) per la produzione: 700 giornate lavorative e
60 giornate recitative l'anno; 300 giornate lavorative e 35 giornate recitative
l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento delle giornate recitative
è effettuato sul territorio regionale;
c) per la distribuzione: 150 giornate recitative
l'anno programmate in tutte le province pugliesi effettuate in spazi con
capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e
le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento
delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da
soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
d) per l'esercizio: 60 giornate di
programmazione l'anno; 30 giornate di programmazione l'anno per i teatri
comunali; utilizzo di almeno una sala con capienza non inferiore a 100 posti in
regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di
pubblici spettacoli;
e) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, almeno 8 spettacoli di cui uno in "prima
nazionale";
f) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, almeno 5 spettacoli di particolare interesse
culturale ed artistico.
2.2 settore MUSICA
a) attività svolta in maniera continuativa per
un periodo di almeno 3 anni;
b) per la produzione lirica: 20 recite l'anno di
cui almeno il 50 per cento sul territorio regionale; impiego di non meno 35
professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di
esecuzione di opere da camera e di artisti lirici di nazionalità prevalentemente
italiana o comunitaria;
c) per la produzione concertistica: una media di
5 concerti al mese per 4 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati
sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di personale
stabilmente inserito nell'organico orchestrale nel periodo di svolgimento
dell'attività;
d) per la produzione corale: una media di 2
concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento effettuati sul
territorio regionale; impiego di almeno il 20 per cento di personale stabilmente
inserito nell'organico corale nel periodo di svolgimento dell'attività;
e) per la produzione bandistica: un minimo di
nove concerti all'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati sul territorio
regionale; impiego di non meno 30 strumentisti di nazionalità italiana o
comunitaria;
f) per la produzione d'autore e popolare: una
media di 2 concerti al mese per 3 mesi l'anno di cui almeno il 50 per cento
effettuati sul territorio regionale; impiego di almeno il 30 per cento di
personale stabilmente inserito nell'organico artistico e tecnico;
g) per la distribuzione: 50 giornate di attività
l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con
capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e
le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento
dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che
fruiscono di interventi finanziari regionali;
h) per la promozione e diffusione: 12 spettacoli
o concerti l'anno, prevalentemente di ospitalità, effettuati in spazi con
capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e
le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; [almeno il 30 per
cento degli spettacoli o concerti costituiti da produzioni pugliesi realizzate
da soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali]; (11)
i) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, 5 spettacoli o concerti di cui uno non eseguito
in Italia da almeno trent'anni;
j) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, 3 spettacoli o concerti di particolare
interesse culturale ed artistico.
2.3 settore DANZA
a) attività svolta in maniera continuativa per
un periodo di almeno 2 anni;
b) per la produzione: 150 giornate lavorative;
15 giornate recitative l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio
regionale;
c) per la distribuzione: 20 giornate recitative
l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con
capienza non inferiore a 100 posti e in regola con le autorizzazioni di legge e
le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento
delle giornate recitative costituite da produzioni pugliesi realizzate da
soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali;
d) per i festival: 2 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, 4 spettacoli di cui almeno una in "prima
nazionale";
e) per le rassegne: 1 edizione nell'ultimo
triennio comprendente 3 spettacoli di particolare interesse culturale ed
artistico.
2.4 settore CINEMA
a) attività svolta in maniera continuativa per
un periodo di almeno 3 anni;
b) per l'esercizio: l'utilizzo, in regola con le
autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza in materia di pubblici
spettacoli, di una o più strutture (anche arene) fino ad un massimo di tre
schermi, di cui almeno una con capienza non inferiore a 100 posti; 100 giornate
di programmazione l'anno per ogni sala e 30 per ogni arena;
c) per i festival: 3 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, 10 titoli di cui almeno uno in "prima
nazionale";
d) per le rassegne: 2 edizioni nell'ultimo
triennio comprendenti, ciascuna, 6 titoli di particolare interesse culturale ed
artistico.
2.5 settore SPETTACOLO VIAGGIANTE
a) attività svolta in maniera continuativa per
un periodo di almeno 3 anni;
b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del
TULPS;
c) possesso di un'attrazione che realizzi 100
giornate d'attività l'anno sul territorio regionale; (12)
d) partecipazione a manifestazioni collegate
alle festività cittadine e che valorizzino le tradizioni storiche e popolari
regionali, (13)
2.6 settore SPETTACOLO CIRCENSE
a) attività svolta in maniera continuativa per
un periodo di almeno 2 anni;
b) possesso della licenza di cui all'art. 69 del
TULPS;
c) possesso di una struttura/tendone con una o
più piste;
d) 400 giornate lavorative; 50 rappresentazioni
l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.
3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna funzione e
per ciascun ambito /settore devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di
presentazione della istanza di iscrizione o di conferma dell’iscrizione e
permanere almeno fino alla conclusione dell’ attività
finanziata. (14)
(9) Lettera soppressa
dal r.r.
n. 2/2015, art. 3, c. 1
(10) Lettera così
modificata dall'art. 3,
comma 1, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
(11) Le parole racchiuse
fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1,
primo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n. 16.
(12) Lettera così
modificata dall'art. 3,
comma 2, Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(13) Lettera così
modificata dall'art. 3,
comma 3, Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
(14) Comma aggiunto
dal r.r. n. 2/2015, art. 3, c. 2
Art. 6
Procedure per richiedere
l'iscrizione.
1. I soggetti interessati, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 5, presentano apposita istanza per l'iscrizione
all'Albo con riguardo esclusivamente ad uno dei settori in cui è suddiviso
l'Albo, indicando solo l'attività (produzione, distribuzione, etc.) che
ha carattere prevalente tra quelle svolte nel settore di competenza.
2. L'Iscrizione all'Albo è effettuata con atto
del Dirigente del Servizio regionale competente. (15)
3. Il termine per la conclusione del
procedimento di iscrizione all'Albo è di 60 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle istanze fissato nel successivo comma 4; l'istanza è
considerata accolta se decorso tale termine non è intervenuta alcuna
comunicazione scritta da parte dell'Ufficio competente. (16)
4. L'istanza di iscrizione è presentata,
utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre il 30 aprile di ogni
anno, in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
5. L'istanza, redatta utilizzando l'allegato
A1, è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all'originale dell'atto
costitutivo e dello statuto, nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche
sopravvenute;
b) fotocopia del certificato di attribuzione
della Partita IVA e del Codice Fiscale;
c) certificato di iscrizione alla CCIA, ove
l'organismo richiedente sia un'impresa;
d) relazione dettagliata sull'attività svolta
nell'ultimo triennio (biennio per la danza), con l'indicazione delle risorse
umane (artistiche, tecniche ed organizzative), delle risorse strumentali (spazi
ed attrezzature), delle risorse finanziarie (ricavi dell'attività e
finanziamenti pubblici e privati), costi di produzione e di programmazione,
costi di gestione, costi del personale, spese di promozione;
e) curriculum vitae del direttore artistico o
del direttore organizzativo;
f) copia dell'ultimo bilancio regolarmente
approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la
CCIA, ovvero dell'ultimo rendiconto economico-finanziario adottato nelle forme
previste dalle norme statutarie, nel caso in cui non fosse prescritto l'obbligo
di redigere il bilancio;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti per l'attività svolta
nell'ultimo triennio (biennio per la danza), redatta utilizzando l'allegato
A2;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di settore,
di cui all'art. 5, redatta utilizzando l'allegato A3;
i) dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, redatta utilizzando l'allegato A4, attestante il
rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di
lavoro, nonché la mancanza di contenziosi con Enti previdenziali, assistenziali
e con l'Autorità fiscale e di provvedimenti o azioni esecutive disposti
dall'Autorità Giudiziaria;
j) copia autentica del certificato di agibilità
dei locali e di prevenzione incendi rilasciati a norma delle vigenti
disposizioni in materia di pubblici spettacoli;
k) copia autentica della licenza per l'esercizio
dell'attività;
l) relazione di un professionista abilitato,
corredata da adeguata documentazione fotografica e tecnica, da cui risulti la
denominazione dell'attrazione e le caratteristiche tecniche, funzionali e
dimensionali;
m) copia del parere espresso dalla Commissione
di vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.
6. La documentazione di cui al comma 5, lettera
j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico; la
documentazione di cui al comma 5, lettera k), è richiesta per lo spettacolo
viaggiante e per lo spettacolo circense; la documentazione di cui al comma 5,
lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante. (17)
7. I soggetti beneficiari di sovvenzioni da
parte dallo Stato attraverso il FUS possono sostituire i documenti di cui alle
lettere d), e), f), con copia autentica della comunicazione ministeriale di
concessione della sovvenzione relativa all'anno precedente.
(15) Comma così
modificato per effetto dell'art. 11,
Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
(16) Comma così
sostituito dall'art. 4,
comma 1, Reg.
26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «3. Il
termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all'Albo è di 60
giorni; decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di
diniego l'istanza è considerata accolta.».
(17) Comma così
sostituito dall'art. 1,
secondo alinea, Reg.
18 giugno 2007, n. 16, poi così modificato dall'art. 4,
comma 2, Reg.
26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «6. La
documentazione di cui al comma 3, lettera j), è richiesta per le attività di
esercizio teatrale e cinematografico; la documentazione di cui al comma 3,
lettera k), è richiesta per l'esercizio teatrale e cinematografico, per
lo spettacolo viaggiante e per lo spettacolo circense; la
documentazione di cui al comma 3, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo
viaggiante.».
Art. 7
Aggiornamento
dell'albo.
1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro
e non oltre il 30 aprile di ogni anno un'autocertificazione (ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000) redatta utilizzando l'allegato A3, attestante
la permanenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dei requisiti
generali e specifici di settore.
2. L'autocertificazione è presentata in
conformità alle modalità stabilite nella PARTE V.
3. L' Albo regionale è aggiornato entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno con riguardo:
a) all'iscrizione di nuovi soggetti che hanno
presentato istanza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso;
b) alla cancellazione:
1) dei soggetti che non sono più in possesso dei
requisiti generali e specifici di settore previsti dall'art. 5;
2) dei soggetti che non hanno presentato nei
termini e secondo le modalità prescritte l'autocertificazione prevista dal comma
1;
3) dei soggetti che non hanno presentato il
rendiconto consuntivo dell'attività finanziata entro i termini e secondo le
modalità stabilite.
4. In caso di modifiche, fusioni e
trasformazioni societarie che coinvolgono soggetti già iscritti all'Albo, è
considerata, ai fini della valutazione del requisito di cui all'art. 5, commi
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, lettera a), l'attività svolta in maniera
continuativa dal soggetto più anziano.
5. I soggetti iscritti all'Albo forniscono
all'Osservatorio regionale dello Spettacolo dati e informazioni, anche in forma
aggregata, sulle attività svolte, sull'affluenza del pubblico e sui luoghi di
spettacolo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle modalità di
funzionamento dell'Osservatorio; detti dati sono forniti, a richiesta, anche al
Servizio regionale competente. (18)
(18) Comma così modificato per effetto
dell'art. 11,
Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
Art. 7-bis
Iscrizione all'Albo nel
settore Musica e danza popolare (19)
1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 30/2012
è istituito nell'Albo regionale il settore Musica e Danza popolare a cui possono
iscriversi i soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di
lucro, che svolgono attività di produzione o di programmazione di musica
popolare e di danza popolare.
2. Non possono essere iscritti all'Albo nel
settore Musica e Danza popolare gli Enti Locali e le loro aggregazioni, le
Pubbliche Amministrazioni e i soggetti dell'editoria specializzata di cui
all'art. 5 e 6 della L.R. n. 30/2012.
3. I requisiti, che devono essere posseduti
tutti contemporaneamente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione
all'Albo, sono i seguenti:
[A. Sede legale e
operativa nel territorio regionale.] (20)
B. Atto costitutivo/Statuto
che prevede tra le finalità e gli scopi l'attività di produzione o di
programmazione di musica popolare o di danza popolare.
C. Rispetto della legislazione
vigente in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, nonché dell'obbligo
ai sensi della L.R. n. 28/2006 e s.m., ad applicare e a far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di società cooperative, dei soci
lavoratori, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro
intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del
settore di appartenenza.
D. Assenza di contenziosi in
corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l'Autorità fiscale,
nonché di provvedi menti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità
giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche.
E. Aver realizzato attività di
produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare in maniera
continuativa nei 24 mesi precedenti l'istanza.
4. Sono considerate utili, ai
fini della certificatone dell'attività di cui al precedente comma, lett. E,
esclusivamente le giornate di attività (di produzione o di programmazione)
documentate attraverso:
- distinta d'incasso (Mod.
CI), per gli spettacoli con ingresso a pagamento;
- permesso di rappresentazione
Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio
tutelato;
- comunicazione vistata Siae,
per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio non tutelato;
- attestazione della
competente Autorità diplomatica, per gli spettacoli all'estero.
5. I soggetti in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma 3, devono presentare, a pena di
inammissibilità, istanza di iscrizione all'Albo nel settore Musica e Danza
popolare, che deve essere:
a. compilata utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata (All. A5);
b. presentata, in conformità
alle modalità stabilite dal successivo art. 24 del presente Regolamento, entro e
non oltre il 30 aprile di ogni anno;
c. accompagnata dalla seguente
documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dal precedente
comma 3:
1. Atto costitutivo/Statuto e
successive modifiche, in copia conforme all'originale sottoscritta dal legale
rappresentante;
2. Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (All. A6) attestante:
- il rispetto della
legislazione in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili;
- l'assenza di contenziosi in
corso con gli Enti previdenziali e assistenziali e con l'Autorità fiscale,
nonché di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all'Autorità
giudiziaria e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche
3. Relazione
artistico-organizzativa della attività di produzione o di programmazione di
musica popolare o di danza popolare realizzata nei 24 mesi precedenti l'istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante
4. Documentazione attestante
l'attività realizzata nei 24 mesi precedenti l'istanza, conformemente a quanto
previsto dal precedente comma 4 (All. A7)
6. Il Programma triennale,
previsto dall'art. 2 della L.R. n. 30/2012, può integrare o modificare la
documentazione prevista dal precedente comma 5.
7. Il soggetto iscritto
all'Albo nel settore Musica e Danza popolare deve attestare la permanenza dei
requisiti di cui al precedente comma 3, presentando, entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno:
a. l'istanza di conferma
dell'iscrizione all'Albo (All. A5 bis);
b. documentazione attestante
l'attività realizzata nell'anno precedente (All. A7-bis);
c. dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (All. A8) riguardante il riepilogo dei dati statistici relativi
all'attività realizzata (numero delle giornate di produzione o di
programmazione), ai dati relativi al pubblico e alle figure professionali
impiegate.
8. L'Ufficio regionale
competente opera le verifiche e i controlli ai fini dell'iscrizione all'Albo nel
settore Musica e Danza popolare, dichiarando la ammissibilità o la
inammissibilità dell'istanza di iscrizione con conseguente conferma di
iscrizione o di cancellazione del soggetto all'Albo, secondo quanto disposto dai
successivi articoli 25, 26 e 27 del presente Regolamento.
9. Con la pubblicazione
dell'Albo, il Dirigente regionale competente provvede alla iscrizione o alla
cancellazione dei soggetti interessati nel settore Musica e Danza popolare
dell'Albo.
10. I soggetti iscritti
all'Albo nel settore Musica e Danza popolare, su richiesta dell'Ufficio
regionale competente, hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio Regionale
dello Spettacolo tutti i dati e le informazioni, anche in forma aggregata,
relativi all'attività svolta.
11. La concessione di
contributi in favore dei soggetti iscritti all'Albo nel settore Musica e danza
popolare è disciplinata dalla LR. n. 30/2012.
12. Per il trattamento dei
dati e la tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alla disciplina prevista
dal successivo art. 29 del presente Regolamento.
(19) Articolo aggiunto
dal r.r. n. 12/2014, art. 4
(20) Lettera soppressa dal r.r.
n. 2/2015, art. 4, c. 1
Art. 8
Riconoscimento di "interesse
regionale".
1. Il Presidente della Giunta regionale, con
proprio decreto, riconosce il ruolo di "interesse regionale" ai soggetti di cui
all'art. 11
della L.R.
n. 6/2004, modificato all'art. 3,
comma 2, della L.R.
n. 12/2005.2. Gli Enti, le Fondazioni, i Consorzi e gli altri
soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in
qualità di "socio" sono di diritto riconosciuti di "interesse regionale".
3. I soggetti riconosciuti di "interesse
regionale" sono ammessi di diritto all'Albo regionale dello Spettacolo senza
alcuna procedura per l'iscrizione.
4. Il riconoscimento decade a seguito di recesso
da parte della Regione dalla qualità di "socio" ovvero è revocato per il non
permanere dei requisiti richiesti per accedere alle convenzioni ex art. 9
della L.R.
n. 6/2004.
5. Nei casi previsti dal comma 4 il soggetto
interessato è cancellato dall'Albo; a seguito della cancellazione, il soggetto
può richiedere l'iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti generali e
specifici e secondo la procedura ordinaria previsti dal presente regolamento
agli articoli 5 e 6.
Art. 8-bis
Residenze.
(21)
1. Sono riconosciuti come residenze i progetti di attività
pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello spettacolo dal vivo, che
consistono nella gestione e nella programmazione di uno spazio pubblico (di
proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un Ente Locale o di un
Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo stesso soggetto e
l'Ente Locale o l'Ente Pubblico. Il progetto di residenza include, altresì,
un'attività di produzione del soggetto proponente e un'attività di promozione e
formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la stessa durata della convenzione
pluriennale tra il soggetto proponente e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico.
2. Le residenze non sono iscritte all'Albo Regionale dello
Spettacolo.
3. Il soggetto che propone il progetto di residenza deve
possedere i seguenti requisiti:
[- avere la sede legale ed operativa in
Puglia;] (22)
- essere dotato di uno statuto che preveda tra
le proprie finalità l'attività di produzione (teatrale, di danza o
musicale);
- aver svolto attività di produzione (anche in
coproduzione) in maniera continuativa da almeno un triennio (escluso l'anno cui
si riferisce il progetto proposto) con una media annuale di almeno 1 produzione
rappresentata nel territorio regionale, documentabile attraverso materiale
pubblicitario e copia di almeno 5 distinte d'incasso (borderò) per ogni
produzione, queste ultime accompagnate, in caso di coproduzione, dalla copia del
relativo accordo di coproduzione;
- essere in possesso di agibilità Enpals per le
produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto
proposto) ed aver versato i relativi contributi in favore del personale
impiegato nelle stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno 300
giornate lavorative complessive nel triennio, risultanti da certificazione
liberatoria rilasciata dall'Enpals;
- essere iscritto all'Albo Regionale dello
Spettacolo, ovvero aver ricevuto finanziamenti pubblici per almeno due anni nel
triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) da
parte della Comunità Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente
Locale pugliese;
- non avere in corso contenziosi con gli Enti
previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti
dall'Autorità Giudiziaria;
- svolgere, per la durata del progetto di
residenza, almeno il 75 per cento della propria attività complessiva (con
esclusione delle tournèe) nello spazio convenzionato e non avere in gestione
altri spazi pubblici o privati.
4. Il progetto di residenza deve:
- essere realizzato sul territorio regionale
pugliese;
- svolgersi in uno spazio attrezzato per le
attività di spettacolo dal vivo, con capienza non inferiore a 100 posti ed in
regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia
di pubblici spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio, nella
disponibilità esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere
affidato in gestione per almeno tutta la durata del progetto al soggetto
proponente, attraverso la sottoscrizione di un accordo (protocollo d'intesa,
convenzione o altro accordo formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico nel
quale sia quantificato l'apporto finanziario e/o in servizi (personale, utenze,
ecc.) dell'Ente Locale o dell'Ente Pubblico per la gestione e la programmazione
dello stesso spazio;
- prevedere, per ogni tipo di attività,
l'apertura dello spazio al pubblico per almeno 90 giornate complessive
annue;
- disporre di risorse non provenienti da
fondi
pubblici comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, a
qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo del 20 per cento; (23)
- presentare un totale dei costi riferito per
almeno il 45 per cento ai costi di gestione e di programmazione, per non più del
25 per cento ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di
promozione.
(21) Articolo aggiunto
dall'art. 3, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(22) Parole soppresse
dal r.r. n. 2/2015 art.5, c. 1
(23) Comma modificato
dal r.r.
n. 2/2015 , art. 5, c. 2
PARTE TERZA
Interventi finanziari
TITOLO I
Criteri generali
Art. 9
Ripartizione del fondo unico
regionale per lo spettacolo (FURS) ed erogazione degli
interventi.
1. L'azione regionale è attuata mediante
interventi finanziari articolati in:
a) interventi a sostegno, con parziale copertura
delle spese, per la realizzazione di attività promosse da soggetti iscritti
all'Albo regionale dalle residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) e
dagli Enti Locali in virtù del principio di sussidiarietà; (24)
b) interventi finanziari [a totale copertura
delle spese o] in forma di cofinanziamento per la realizzazione di: (25)
1) attività e progetti speciali di promozione
esclusiva della Regione;
2) attività e progetti promossi da soggetti
pubblici e privati ovvero dalla Regione in collaborazione con soggetti pubblici
e privati, da attuare anche mediante accordi di programma, protocolli d'intesa o
in regime di convenzione. (26)
2. Nell'ambito del Programma triennale di cui
all'art.5
della L.R.
n. 6/2004, in coerenza con le finalità, gli obiettivi e le priorità
dell'azione regionale delineati nel Programma stesso, per ogni anno del triennio
sono definiti:
a) il riparto dello stanziamento del FURS tra i
settori in cui è articolato l'Albo Regionale e le residenze (come descritte al
precedente art. 8-bis); (27)
b) gli indicatori attraverso cui effettuare la
valutazione quantitativa e qualitativa per la quantificazione degli interventi
finanziari;
c) la modulistica con la quale i soggetti
interessati presentano la documentazione richiesta in sede di istanza ed a
consuntivo dell'attività finanziata.». .
3. La Giunta regionale entro e
non oltre il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione delle istanze
approva il Piano annuale delle attività ammesse a finanziamento, suddivise per
le tipologie di intervento finanziario di cui al comma 1, e gli schemi di
convenzione . (28)
4. Il Dirigente del Servizio competente, entro
30 giorni dall' approvazione della deliberazione di cui al comma 3, in
conformità a quanto stabilito dal Programma triennale per la quantificazione
degli interventi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sullo
stanziamento di bilancio, determina i finanziamenti da attribuire alle attività
approvate dalla Giunta regionale. (29)
5. I finanziamenti in favore dei soggetti che
hanno presentato istanza a norma del presente Regolamento possono essere
assegnati, in parte o interamente, a valere su risorse di provenienza
comunitaria o statale, anziché sul FURS. (30)
6. I finanziamenti assegnati ai sensi del presente Regolamento non
possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o con altri finanziamenti
comunitari, nazionali, regionali o degli Enti Locali, concessi relativamente
agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo supera l’ l’80 per cento dei costi
ammissibili consuntivi. (31)
(24) Lettera così modificata dall'art. 4,
comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(25) lettera così
modificata dal r.r. n. 2, art. 6,c. 1
(26) Lettera così
sostituita dall'art. 4,
comma 2, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato:
«b) interventi finanziari a totale copertura delle spese o in forma di
cofinanziamento per la realizzazione di:1) attività e progetti speciali di
promozione esclusiva della Regione;2) attività progettuali su base triennale di
particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse regionale, promosse
da soggetti iscritti all'Albo regionale, da attuare in regime di convenzione;3)
attività e progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione
in collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante
accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di
convenzione.».
(27) La presente lettera,
già modificata dall'art. 5,
comma 1, Reg.
26 maggio 2009, n. 8 è stata successivamente modificata dall'art. 4,
comma 3, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(28) Con Delib.G.R. 17
aprile 2008, n. 585 e con Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 772 è stato
approvato, ai sensi del presente comma, il Piano delle attività ammesse a
finanziamento nel Settore dello spettacolo rispettivamente, per l'anno 2008 e
per l'anno 2010.
(29) Comma così
modificato dall'art. 5,
comma 2, Reg.
26 maggio 2009, n. 8 e per effetto dell'art. 11 del medesimo
regolamento.
(30) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 3, Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(31) Comma aggiunto
dal r.r. n. 2/2015, art. 6, c. 2
Art.
10
Modalità di liquidazione degli
interventi finanziari.
1. Gli interventi a sostegno sono liquidati
secondo le seguenti modalità:
a) in un'unica soluzione a compimento
dell'attività e sulla base della verifica della realizzazione del progetto
finanziato, con riguardo agli obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di
realizzazione, nonché del riscontro amministrativo-contabile del rendiconto
finanziario a consuntivo;
b) in due soluzioni nei confronti dei soggetti
che hanno beneficiato almeno una volta nel triennio precedente di finanziamento
ai sensi della L.R.
n. 6/2004 e hanno regolarmente presentato la relativa documentazione
probatoria a consuntivo:
1) acconto non superiore al 75 per cento del
finanziamento, liquidato nel primo semestre dell'anno in cui si svolge
l'attività, sulla base di apposita istanza motivata dalle esigenze di
realizzazione del progetto;
2) saldo a compimento dell'attività e sulla base
della verifica della realizzazione del progetto finanziato, con riguardo agli
obiettivi conseguiti, alle modalità ed ai tempi di realizzazione, nonché del
riscontro amministrativo contabile del rendiconto finanziario a consuntivo.
2. I soggetti privati che richiedono la
liquidazione degli interventi secondo le modalità previste al comma 1, lettera
b) rilasciano apposita garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia
assicurativa, per un importo pari all'entità dell'acconto richiesto.
3. Gli interventi finanziari [a totale
copertura delle spese o] in forma di cofinanziamento sono liquidati secondo
le modalità stabilite dalle convenzioni e dai singoli atti derivanti dagli
accordi di programma e dai protocolli d'intesa, ovvero secondo le stesse
modalità previste dal comma 1 per gli interventi a sostegno. (32)
4. Gli interventi a sostegno e in promozione non possono essere liquidati
per un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo
e il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi”. (33)
5. La liquidazione dell’intervento assegnato è subordinata
a:
a) avere sede o unità operativa nella regione
Puglia;
b) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un
finanziamento illegale e incompatibile con il mercato interno. (34)
(32) Comma modificato dal r.r.
n. 2/2015, art. 7, c. 1
(33) Comma sostituito
dal r.r.
n. 2/2015, art. 7,c. 2 . Il testo originario era così formulato:
"
4. Gli
interventi sono in ogni caso liquidati per un importo non superiore al 50 per
cento del rendiconto consuntivo e comunque in misura non superiore all'entità
del disavanzo dell'attività."
(34) Comma aggiunto dal r.r. n. 2/2015, art. 7, c. 3
TITOLO II
Interventi finanziari a
sostegno
Art.
11
Procedure per richiedere
l'intervento finanziario.
1. I soggetti iscritti all'Albo Regionale dello
Spettacolo, le residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) e,
nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3
della L.R.
n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali, presentano annualmente una sola
istanza per accedere agli interventi previsti in materia di spettacolo nei
settori di cui all'art. 2. (35)
2. L'istanza può essere presentata per una
singola specifica attività ovvero per un complesso di attività da realizzare
entro e non oltre l'anno solare successivo a quello di presentazione
dell'istanza stessa. Per i soggetti iscritti all'Albo Regionale, il programma
presentato deve riferirsi esclusivamente al settore ed all'attività di
iscrizione e deve rispettare i minimi di attività previsti come requisiti
specifici di settore dall'art. 5. (36)
3. Se l'attività coinvolge più soggetti,
l'istanza è presentata dal soggetto capofila, iscritto all'Albo, allegando copia
dell'accordo di collaborazione produttiva e organizzativa sottoscritto dai
soggetti coinvolti in cui sono indicati i rispettivi apporti artistici,
organizzativi, tecnici e finanziari, l'osservanza dei CCNL applicabili e degli
obblighi contrattuali e previdenziali.
4. I soggetti interessati, entro e non oltre il
31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività per la
quale richiedono l'intervento finanziario, presentano apposita istanza in
conformità alle modalità stabilite nella PARTE V. (37)
5. L'istanza, sottoscritta per i soggetti
privati e soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti Locali dal
Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita con il
Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:
5.1 Per i soggetti iscritti all'Albo
Regionale:
a) relazione artistico-organizzativa dettagliata
del progetto di attività oggetto dell'istanza, sottoscritta dal direttore
artistico o organizzativo, che illustra:
1) le caratteristiche, le finalità, le modalità
ed i tempi di svolgimento dell'attività programmata;
2) le eventuali collaborazioni produttive,
organizzative e finanziarie con altri soggetti;
3) le eventuali attività laboratoriali e di
formazione e promozione del pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei
gruppi sociali meno favoriti;
4) le eventuali attività di aggiornamento e
formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;
b) piano finanziario dettagliato con
l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate
derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;
(38)
c) fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante.
5.2 Per gli Enti Locali:
a) copia conforme all'originale della
deliberazione di Giunta concernente:
1) l'approvazione dell'attività oggetto
dell'istanza illustrata nelle caratteristiche e finalità, nelle modalità e tempi
di svolgimento;
2) l'indicazione dell'eventuale soggetto
attuatore [o beneficiario] dell'intervento individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti e di aiuti di Stato, specificandone i dati
anagrafico-fiscali ed i requisiti professionali ed artistici; (39)
3) la prenotazione di spesa a carico del
bilancio di competenza;
b) piano finanziario dettagliato con
l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate
derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni;
(40)
c) copia conforme all'originale dell'atto
amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione
dell'attività; tale atto è presentato entro e non oltre 30 giorni dal termine di
legge stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione e comunque entro
e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento
regionale, pena la revoca del finanziamento.
5.3 Per le residenze
a) progetto di residenza (di gestione e
programmazione, di produzione, di promozione) con relativo piano finanziario e
domanda di intervento finanziario;
b) copia conforme dello Statuto o dell'Atto
costitutivo (se il soggetto proponente non è iscritto all'Albo Regionale dello
Spettacolo);
c) copia conforme dell'accordo (protocollo
d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per
la messa a disposizione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo
dal vivo;
d) copia delle distinte d'incasso Siae relative
ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel territorio
regionale per ciascuno degli anni del triennio precedente all'anno cui si
riferisce l'istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo accordo
di coproduzione;
e) certificazione liberatoria rilasciata
dall'ENPALS per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si
riferisce il progetto proposto);
f) copia conforme dell'ultimo bilancio
approvato;
g) la “biografia” artistico-organizzativa del
soggetto proponente o capofila ed il curriculum della Direzione;
h) in caso di precedenti esperienze in progetti
di residenza similari, attestazione quali-quantitativa da parte dell'Ente
finanziatore ovvero dall'Ente concedente gli spazi teatrali;
i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed
organizzatori, di età non superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione
del progetto;
j) dichiarazione sostitutiva di notorietà
relativa al rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore per l'attività prestata
da tutti i lavoratori impegnati nel progetto, nonché alla mancanza di
contenziosi in corso con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o
provvedimenti o di azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;
k) visura camerale (se il proponente è soggetto
all'iscrizione al Registro delle Imprese);
l) copia del documento di identità del legale
rappresentante. (41)
6. Variazioni di carattere artistico,
organizzativo e finanziario che comportano modifiche sostanziali al programma di
attività oggetto dell'istanza, devono essere preventivamente comunicate e
motivate al Servizio competente, con le stesse modalità previste per la
presentazione dell'istanza, entro e non oltre il termine di 40 giorni dalla
ricezione della notifica di avvenuta concessione dell'intervento finanziario.
(42)
7. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di variazione prevista al comma 6, l'istanza è nuovamente
valutata ai fini della conferma o dell'eventuale diminuzione del finanziamento
ovvero dell'eventuale revoca; in caso di mancata comunicazione al soggetto
interessato da parte del Servizio regionale competente vige il principio del
silenzio assenso ed il finanziamento concesso si intende confermato. (43)
(35) Comma così
modificato dall'art. 5,
comma 1, Reg. reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(36) Periodo aggiunto
dall'art. 6,
Reg. 26 maggio 2009, n. 8.
(37) Comma così
modificato dall'art. 5,
comma 2, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(38) Lettera così
sostituita dall'art. 5,
comma 3, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato:
«b) piano finanziario dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle
entrate derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati,
sponsorizazioni.».
(39) Punto modificato
dal r.r.
n. 2/2015, art. 8, c. 1
(40) Lettera così
sostituita dall'art. 5,
comma 4, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato:
«b) piano finanziario dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle
entrate derivanti da incassi, contributi pubblici e privati,
sponsorizzazioni.».
(41) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 5, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(42) Comma così
modificato dall'art. 1,
terzo alinea, Reg.
18 giugno 2007, n. 16 e per effetto dell'art. 11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(43) Comma così
modificato per effetto dell'art. 11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
Art.
12
Criteri per la valutazione delle
istanze.
1. La valutazione delle istanze è effettuata dal
Servizio regionale competente applicando gli indicatori relativi alla
valutazione quantitativa e qualitativa definiti con il Programma triennale, come
previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b). (44)
2. Il Servizio regionale competente può
avvalersi dell'apporto di esperti nei settori del teatro, della musica, della
danza, del cinema e dell'organizzazione dello spettacolo laddove si renda
necessario, anche in ragione delle peculiarità artistico-culturali dei programmi
presentati; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina
gli esperti. (45)
3. La valutazione quantitativa è effettuata, per
ognuno dei settori di cui all'art. 2, sulla base delle voci di costo indicate
nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili.
4. La valutazione qualitativa non può
incrementare o ridurre per oltre il 50 per cento il risultato della valutazione
quantitativa. (46)
5. Gli interventi a sostegno non possono essere assegnati o liquidati per
un importo superiore al minor valore finanziario fra il disavanzo consuntivo e
il 60 per cento dei costi ammissibili consuntivi. (47)
6. Nel caso in cui l'attività è di particolare
rilevanza finanziaria può essere valutata parte dei costi ammissibili, dando
informazione al soggetto interessato che può ridurre proporzionalmente il piano finanziario preventivo e l’attività
proposta, fermo restando il rispetto dei minimi di settore di iscrizione
all’Albo previsti dal precedente art. 5. (48)
7. Le recite, i concerti, le giornate di
programmazione e le rappresentazioni ad ingresso gratuito sono valutate entro e
non oltre il limite del 10 per cento dell'intera attività recitativa annuale;
sono escluse da detto limite le recite delle compagnie di teatro di figura,
degli artisti di strada e le attività corali e bandistiche.
8. Lo svolgimento di recite o concerti
all'estero è attestato dalla competente Autorità diplomatica.
(44) Comma così
modificato per effetto dell'art. 11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(45) Comma così
modificato per effetto dell'art. 11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(46) Comma così
modificato dall'art.6,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(47) Comma sostituito
dal r.r
n. 2/2015, art. 9, c. 1. Il testo originario era così formulato:"5.
L'intervento finanziario regionale di sostegno non può essere superiore al 50
per cento del totale dei costi riconosciuti ammissibili e non può comunque
eccedere il disavanzo del piano finanziario preventivo."
(48) Comma modificato dal
r.r.
n. 2/2015, art. 9, c. 2
Art.
13
Costi ammissibili ed elementi per
la valutazione quantitativa.
1. I costi ammissibili e gli
elementi per la valutazione quantitativa sono diversificati con riguardo alle
tipologie di attività dei settori dello spettacolo, come di seguito
specificato.
1.1 per la PRODUZIONE nei settori TEATRO, MUSICA
(lirica, concertistica, corale, bandistica, d'autore e popolare), DANZA:
a) compensi al personale artistico, tecnico ed
organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e
INAIL);
b) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS,
INPS, INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente
ai service tecnici;
c) spese di allestimento (scene, costumi e
attrezzeria, noleggio materiali elettrici, fonici e video)
relative unicamente alle nuove produzioni;
d) spese di viaggio e trasporto per le tournée
in ambito nazionale ed internazionale;
e) compensi e spese di organizzazione (affitto
spazi, allestimenti, pubblicità,ospitalità e viaggi) per attività di promozione
del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività
laboratoriali);
f) numero di giornate lavorative del personale
artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati
gli oneri previdenziali ed assistenziali;
g) numero di recite effettuate in sede ed in
tournée in Regione, in Italia ed all'estero;
h) numero di spettatori paganti con riguardo
all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli
anni.
1.2 per la DISTRIBUZIONE nei settori TEATRO,
MUSICA, DANZA e per l'ESERCIZIO nel settore TEATRO, CINEMA:
a) compensi corrisposti agli spettacoli
ospiti;
b) spese di noleggio dei film,
dei documentari e degli audiovisivi;
c) spese di gestione, anche temporanea, di spazi
in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza (canoni di
locazione, utenze, servizi);
d) compensi al personale di biglietteria, di
sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed
assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
e) spese di pubblicità;
f) spese SIAE e diritti d'autore;
g) compensi e spese di organizzazione (affitto
spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione
del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività
laboratoriali);
h) numero di spettatori paganti (suddivisi in
abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni,
distintamente per ognuno degli anni.
1.3 per FESTIVAL e RASSEGNE nei settori TEATRO,
MUSICA, DANZA, CINEMA:
a) costi relativi agli spettacoli e concerti di
produzione e in coproduzione;
b) compensi corrisposti agli spettacoli e
concerti ospiti;
c) spese di noleggio dei film, dei documentari e
degli audiovisivi;
d) spese per l'utilizzo di spazi (affitto,
utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di
sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali (attrezzature tecniche di
palcoscenico e per il pubblico) che abbiano ricevuto le prescritte
autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;
e) compensi al personale di biglietteria, di
sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed
assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
f) spese di viaggio e soggiorno per le compagnie
e le formazioni ospiti e di trasporto dei supporti audiovisivi;
g) spese di pubblicità;
h) (33)spese SIAE e diritti
d'autore;
i) compensi e spese di organizzazione (affitto
spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione
del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività
laboratoriali);
l) numero di spettatori paganti (suddivisi in
abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni,
distintamente per ognuno degli anni.
1.4 per la PROMOZIONE E DIFFUSIONE nel settore
MUSICA:
a) compensi corrisposti al personale artistico,
tecnico ed organizzativo;
b) spese per l'utilizzo di spazi (affitto,
utenze, servizi) in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di
sicurezza;
c) compensi al personale di biglietteria, di
sala ed al personale tecnico impiegato e relativi oneri previdenziali ed
assistenziali (ENPALS, INPS e INAIL);
d) oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS,
INPS e INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente
ai service tecnici;
e) compensi corrisposti alle formazioni
ospiti;
f) spese di pubblicità;
g) spese SIAE e diritti d'autore;
h) compensi e spese di organizzazione (affitto
spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione
del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività
laboratoriali);
i) numero di spettatori paganti (suddivisi in
abbonati e non) con riguardo all'attività svolta negli ultimi due anni,
distintamente per ognuno degli anni.
1.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE:
a) compensi corrisposti al personale impiegato
nell'attrazione e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e
INAIL);
b) spese di pubblicità e di promozione del
pubblico;
c) spese relative ai permessi di occupazione di
suolo pubblico;
d) spese per la fornitura di energia (gruppi
elettrogeni o contratti di fornitura elettrica).
1.6 per lo SPETTACOLO CIRCENSE:
a) compensi al personale artistico, tecnico ed
organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (ENPALS, INPS e
INAIL);
b) viaggi e trasporti per le
tournée in ambito nazionale ed internazionale;
c) spese relative ai permessi di occupazione di
suolo pubblico;
d) spese per la fornitura di energia (gruppi
elettrogeni o contratti di fornitura elettrica);
e) compensi e spese di organizzazione (affitto
spazi, allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi), per attività di
promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi, seminari ed attività
laboratoriali);
f) numero di giornate lavorative del personale
artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati
gli oneri previdenziali ed assistenziali;
g) numero di rappresentazioni effettuate in sede
ed in tournée in Regione, in Italia ed all'estero;
h) numero di spettatori paganti con riguardo
all'attività svolta negli ultimi due anni, distintamente per ognuno degli
anni.
1.7 per le RESIDENZE:
a) i costi di gestione relativi alle paghe ed
agli oneri del personale di biglietteria, sala, palcoscenico ed
amministrativo;
b) i costi di gestione relativi alle utenze
dello spazio intestate al soggetto proponente;
c) i costi di programmazione relativi ai
compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli ospiti;
d) i costi di programmazione relativi ai noleggi
di materiale tecnico ed alle schede tecniche degli spettacoli ospiti;
e) i costi di produzione relativi alle paghe ed
agli oneri del personale artistico, tecnico ed organizzativo;
f) i costi di produzione relativi
all'allestimento dello spettacolo (scene, costumi, attrezzeria), ai noleggi di
materiale tecnico, ai trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno
del personale artistico e tecnico;
g) i costi di promozione relativi alle paghe ed
agli oneri del personale impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli
ospiti impegnati nella promozione;
h) i costi di promozione relativi al materiale
promozionale, pubblicitario e didattico prodotto;
i) i costi di promozione relativi alle spese
postali e telefoniche;
j) l'affidabilità economica del soggetto
proponente sulla base del rapporto, rilevato dall'ultimo bilancio approvato, fra
totale dei ricavi e totale dei finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo
ricevuti;
k) la quota di autofinanziamento del progetto
(risorse proprie, sponsor, finanziamento non provenienti da fondi regionali,
incassi derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento;
l) il numero di giornate di apertura al pubblico
superiore alle 90 annue;
m) incremento percentuale dei biglietti venduti
rispetto all'anno precedente. (49)
2. Le spese ammissibili, con esclusione di qualsiasi
imposta o altro onere, devono essere direttamente sostenute dal soggetto
beneficiario dell’intervento regionale, riferite all’annualità per la quale è
concesso il finanziamento e documentate attraverso atti giuridicamente
vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferme d’ordine) da cui risulti
chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza
diretta all’attività finanziata, nonché tracciabili ai sensi della Legge136/2010
e s.m.i. (50)
3. Nel caso di prestazioni di consulenza
specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici o privati,
che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA e non sono
considerate ammissibili prestazioni occasionali di consulenza specialistica.
(51)
4. L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è
realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L’IVA che è recuperabile
(nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata
ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal
soggetto. (52)
(49) Comma aggiunto
dall'art. 7,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(50) Comma ggiunto dal r.r.
n. 2/2015, art.10
(51) Comma ggiunto dal r.r.
n. 2/2015, art.10
(52) Comma ggiunto dal r.r.
n. 2/2015, art.10
Art.
14
Elementi e requisiti per la
valutazione qualitativa.
1. Gli elementi e i requisiti per la valutazione
qualitativa, sono suddivisi in generali e di settore.
2. Gli elementi e i requisiti qualitativi
generali sono:
a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed
alle priorità del Programma triennale in materia di spettacolo;
b) direzione artistica e organizzativa di
comprovata qualificazione professionale;
c) capacità progettuale (artistica,
organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite alle
professionalità specifiche impiegate, alla qualità degli spazi gestiti,
all'equilibrio del bilancio;
d) copertura dei costi dell'attività per almeno
il 50 per cento con risorse finanziarie proprie o rivenienti da altri soggetti
pubblici e privati;
e) incremento del pubblico pagante con
riferimento agli ultimi due anni di attività;
f) utilizzo delle più recenti tecnologie per
biglietteria elettronica, attrezzature e dotazioni di palcoscenico, impianti di
proiezione e diffusione del suono;
g) formazione e promozione del pubblico, anche
in collaborazione con il sistema scolastico e dell'università, con particolare
riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali
meno servite;
h) azioni mirate al contenimento dei costi di
accesso agli spettacoli e forme di agevolazioni per studenti, anziani, disabili
e cittadini extracomunitari;
i) formazione ed aggiornamento professionale del
personale artistico, organizzativo e tecnico;
j) accoglimento di stagisti e tirocinanti da
progetti formativi per i mestieri dello spettacolo attivati nella Regione;
k) collaborazioni produttive e distributive con
altri soggetti artistici, specialmente con nuovi talenti regionali, con
formazioni non sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione, con Enti Locali, Enti
pubblici e Fondazioni.
3. Gli elementi e i requisiti qualitativi di
settore sono:
3.1 per il TEATRO
a) spazio riservato al repertorio contemporaneo,
nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al
repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea e alla committenza di testi
originali;
b) impiego di giovani artisti, tecnici ed
organizzatori di età inferiore ai 35 anni;
c) residenza artistica permanente in una
struttura teatrale di almeno 100 posti.
3.2 per la MUSICA
a) spazio riservato al repertorio contemporaneo,
nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al
repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di opere
originali o non eseguite in Regione da oltre trenta anni, all'innovazione del
linguaggio e delle tecniche di composizione e di esecuzione;
b) impiego di giovani orchestrali, cantanti
lirici, tecnici ed organizzatori di età inferiore ai 35 anni;
c) progetti di rilevanza culturale nel settore
fonografico e nell'editoria musicale, con particolare riguardo alla ricerca ed
alla sperimentazione.
3.3 per la DANZA
a) spazio riservato al repertorio contemporaneo,
nelle produzioni e coproduzioni e nelle ospitalità, con particolare riguardo al
repertorio italiano e dei Paesi dell'Unione europea, alla committenza di
coreografie originali, all'integrazione delle arti sceniche;
b) impiego di giovani danzatori, tecnici ed
organizzatori di età inferiore ai 30 anni;
c) residenza artistica permanente in una
struttura teatrale di almeno 100 posti.
3.4 per il CINEMA
a) almeno il 50 per cento delle giornate di
programmazione riservato a film d'essai e a documentari e film di particolare
interesse culturale, di cui almeno la metà di produzione italiana o dei Paesi
dell'Unione europea.
3.5 per lo SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE
a) impiego di giovani artisti e tecnici di età
inferiore ai 30 anni;
b) utilizzo delle più recenti tecnologie;
c) rapporti di collaborazione promozionale con
gli Enti locali.
4. Gli elementi e i requisiti per la valutazione
qualitativa dei progetti di residenza sono:
a) rispondenza dell'attività agli obiettivi ed
alle priorità del Programma Triennale in materia di Spettacolo;
b) l'efficacia del piano
gestionale-organizzativo e del piano di promozione/comunicazione in funzione
degli obiettivi e delle priorità del Programma stesso;
c) la qualità del progetto artistico di
produzione, riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti
alla contemporaneità in grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le
generazioni più giovani;
d) il curriculum della Direzione e la
“biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare
riferimento a precedenti esperienze di progetti di residenza similari
debitamente documentati;
e) il “tutoraggio” artistico-organizzativo
rivolto a soggetti di produzione di spettacolo dal vivo che non dispongano di
una propria sede per le prove, gli allestimenti e le rappresentazioni,
attraverso un accordo scritto con l'indicazione delle modalità di
attuazione;
f) la presenza di uno o più “artisti associati”,
intendendo per artista associato un Maestro di rilievo nazionale o
internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica che
affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell'anno il progetto
formativo-produttivo della residenza;
g) l'apertura di spazi nuovi, inutilizzati o
sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di apertura al pubblico all'anno) da
almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo;
h) l'impiego nella realizzazione del progetto di
giovani artisti, tecnici ed organizzatori di età non superiore a 35 anni;
i) la messa a disposizione di una foresteria per
l'alloggio degli artisti e dei tecnici, anche ospiti, impegnati nel progetto .
(53)
(53) Comma aggiunto
dall'art. 8,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
Art.
15
Istanza e documentazione per la
liquidazione dell'intervento finanziario.
1. I soggetti beneficiari di intervento
finanziario presentano istanza di liquidazione entro e non oltre il 10 giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività, in conformità alle
modalità stabilite nella PARTE V (54) .
2. L'istanza, sottoscritta per i soggetti
privati e per i soggetti pubblici dal legale rappresentante e per gli Enti
Locali dal Dirigente responsabile, è redatta utilizzando la modulistica definita
con il Programma triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) per i soggetti iscritti all'Albo regionale
e per le Residenze (come descritte al precedente art. 8-bis) (55) :
1) relazione artistico-organizzativa
dell'attività svolta, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo,
che illustra i risultati conseguiti in ordine allo svolgimento
dell'attività, correlatamente alle caratteristiche, alle finalità, alle
modalità ed ai tempi di attuazione programmati in sede di istanza;
2) rendiconto finanziario consuntivo
dell'attività svolta, raffrontato con i dati indicati nel piano finanziario
preventivo, articolato in uscite ed entrate derivanti da proventi e da
finanziamenti pubblici e privati in cui gli scostamenti rilevanti e le voci
di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario sono adeguatamente
motivati;
3) copie dei contratti di lavoro del
personale artistico, tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti
d'incarico ai collaboratori, corredate dai modelli F24 relativi al pagamento
di IRPEF, IRAP e, ove dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ove il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti
previdenziali al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della
regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals). (56)
5) dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai
soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di
cui all'art. 13, commi 1.1, lettera b) e 1.4, lettera d), sottoscritte dai
legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi;
6) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa
all'assoggettamento fiscale all'IVA ed all'IRES;
7) indicazione delle modalità di
accreditamento del finanziamento regionale;
8) fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante.
b) per gli Enti Locali:
1) copia conforme
all'originale dell'atto amministrativo di approvazione dell'attività
realizzata contenente:
a) la relazione illustrativa dettagliata
sullo svolgimento dell'attività e sui risultati conseguiti correlatamente
alle caratteristiche, alle finalità, alle modalità ed ai tempi di
attuazione programmati in sede di istanza;
b) il rendiconto finanziario, articolato
in uscite ed entrate, con l'indicazione degli atti di liquidazione e dei
relativi mandati di pagamento;
2) indicazione delle modalità di
accreditamento del finanziamento regionale.
3. Nel caso di attività che coinvolgono più
soggetti, come previsto all'art. 11, comma 3, ogni soggetto documenta
l'osservanza dei CCNL applicabili e degli obblighi contrattuali e previdenziali,
anche in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e
regionale vigente in materia di contrasto al lavoro sommerso.
4. Qualora nello svolgimento dell’attività istruttoria si ravvisi la
necessità di chiarimenti e/o integrazioni, il Dirigente del Servizio assegna un
congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi
provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente del Servizio
provvede a disporre la liquidazione del finanziamento con l’eventuale riduzione,
sulla base della rendicontazione presentata ed approvata, o l’avvio del
procedimento di revoca. (57)
(54) Comma così
modificato dall'art. 7,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8. La modifica ha riguardato la sostituzione
dell'originario termine del 30 giugno con quello attuale del 10
giugno.
(55) Lettera così
modificata dall'art. 9,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(56) Punto così sostituito
dal r.r.
n. 12/2014, art. 5. Il testo originario era così
formulato:"4. attestazione liberatoria rilasciata
dall'ENPALS, ove il soggetto è tenuto all'iscrizione ENPALS, comprovante
l'assolvimento degli obblighi contributivi;".
(57) Comma aggiunto
dal r.r.
n. 2/2015, art. 11
TITOLO III
Interventi per la promozione
regionale
Art.
16
Criteri
generali.
1. In conformità a specifici obiettivi e
indirizzi contenuti nel Programma Triennale la Regione può promuovere progetti
speciali ed iniziative:
a) su iniziativa esclusiva, con totale copertura
dei costi;
b) su proposta di soggetti pubblici e privati,
nella forma del cofinanziamento.
2. La promozione è realizzata anche mediante
accordi di programma, protocolli d'intesa e in regime di convenzione, in
collaborazione con (58) :
a) l'Unione Europea, lo Stato, le altre Regioni,
gli Enti Locali, le Università, le Sovrintendenze ai Beni Culturali e
Scolastiche, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori, le Fondazioni, ed altri
soggetti pubblici;
b) i soggetti riconosciuti di interesse
regionale di cui all'art. 8;
c) i soggetti privati dotati di comprovate
esperienze e specifiche professionalità.
(58) Alinea così
modificato dall'art.8,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
Art.
17
Modalità di
attuazione.
1. I soggetti pubblici, i soggetti privati e,
nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 3
della L.R.
n. 6/2004, gli Enti Locali territoriali possono proporre attività e
progetti speciali presentando apposita istanza, nei termini e secondo le
modalità stabilite nella PARTE III, TITOLO II "interventi finanziari a sostegno"
e nella PARTE V "Disposizioni generali".
2. Gli interventi di promozione su proposta di
soggetti pubblici e privati di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), sono
compresi nel Piano annuale delle attività di cui all'art. 9, comma 3.
3. La Regione si riserva la possibilità di
attivare iniziative di promozione al di fuori del Piano annuale delle attività
per un totale di finanziamenti che non supera il 10 per cento dell'ammontare
complessivo del FURS; tali iniziative possono essere realizzate anche in
collaborazione con soggetti pubblici o privati che non hanno presentato istanza
ai sensi del comma 1 (59) .
4. Gli interventi di promozione previsti dal
comma 3 sono approvati dalla Giunta regionale anche con deliberazioni separate e
in tempi differenti dal Piano annuale prevista dall'art. 9, comma 3.
5. La liquidazione degli interventi finanziari è
effettuata in favore dei soggetti che presentano la documentazione delle
attività realizzate entro e non oltre i termini e secondo le modalità prescritte
dall'art. 15 (60).
(59) Vedi, al riguardo,
la Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n. 2015, la
Delib.G.R. 16 ottobre 2012, n. 2061, la Delib.G.R. 20 dicembre 2012,
n. 2896 e la Delib.G.R. 26 novembre 2013, n. 2179.
(60) Comma così
modificato dall'art. 9,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
TITOLO IV
Interventi in regime di
convenzione
Art.
18
Criteri generali e modalità di
attuazione.
1. La Regione favorisce le attività di
spettacolo di particolare rilevanza culturale ed artistica e di interesse
regionale, nazionale ed internazionale, come previsto dall'art. 9
della L.R.
n. 6/2004, mediante la realizzazione, in regime di convenzione e nella
forma del cofinanziamento, di progetti triennali.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano
annuale degli interventi di cui all'art. 9, comma 3, approva i progetti e i
relativi schemi di convenzione.
3. Le convenzioni sono stipulate o rinnovate di
anno in anno con riguardo ad ogni fase annuale del progetto triennale,
compatibilmente con le disposizioni regionali e statali in materia finanziaria e
di contabilità (61)
.
4. Lo schema di convenzione contiene:
a) le caratteristiche, le finalità ed i costi
del progetto triennale;
b) la descrizione del progetto ed il piano
finanziario analitico attinenti l'annualità cui si riferisce la fase del
progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle
altre entrate;
c) l'ammontare del finanziamento regionale per
l'annualità di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di
liquidazione;
d) le condizioni di eventuali riduzioni o
revoche del finanziamento regionale;
e) i termini e le modalità di presentazione dei
resoconti operativi e finanziari e della relativa documentazione.
(61) Comma così
modificato dall'art. 10,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
Art.
19
Requisiti per accedere alle
convenzioni.
1. Possono richiedere interventi in regime di
convenzione:
a) i soggetti pubblici che per la realizzazione
dei progetti si avvalgono di persone con specifiche competenze e qualificata e
riconosciuta esperienza nell'ambito dello spettacolo;
b) i soggetti che presentano progetti di
residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell'istanza un accordo
pluriennale (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo formale) con
l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico;
c) i soggetti privati iscritti all'Albo
Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti i successivi
ulteriori requisiti generali e specifici di settore (62).
2. Gli ulteriori requisiti generali sono:
a) affidabilità finanziaria documentata
attraverso l'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi
statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIA;
b) copertura di almeno il 20 per cento dei costi
del progetto triennale con risorse finanziarie proprie al netto dei finanziamenti pubblici di derivazione comunitaria,
nazionale, regionale e degli Enti Locali; (63)
c) collaborazioni produttive e organizzative con
altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente regionali e non finanziati
dallo Stato e dalla Regione.
3. Gli ulteriori requisiti specifici di settore
sono:
3.1 settore TEATRO
a) per la produzione: 2.500 giornate
lavorative e 100 giornate recitative l'anno; 1.000 giornate lavorative
e 70 giornate recitative l'anno per il teatro di figura; almeno il 30 per cento
delle giornate recitative effettuate sul territorio regionale; bilancio che
presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 500.000 euro e 300.000
euro per il teatro di figura;
b) per la distribuzione: 250 giornate recitative
l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi con
capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le
norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per cento
delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da
soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta
un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;
c) per i festival: programma comprendente 12
spettacoli di cui tre in "prima nazionale"; bilancio che presenta un ammontare
dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.
3.2 settore MUSICA
a) per la produzione lirica: 60 recite l'anno,
di cui almeno il 50 per cento effettuate sul territorio regionale; impiego di 50
professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria; bilancio che
presenta un ammontare dei costi totali non inferiore a 1.000.000 euro;
b) per la produzione concertistica: una media di
8 concerti al mese per 6 mesi l'anno, di cui almeno il 50 per cento effettuati
sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali
non inferiore a 300.000 euro;
c) per la distribuzione: 100 giornate di
attività l'anno programmate in tutte le province pugliesi, effettuate in spazi
con capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge
e le norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 30 per
cento dell'attività costituita da produzioni pugliesi realizzate da soggetti che
fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta un ammontare
dei costi totali non inferiore a 300.000 euro;
d) per i festival: programma comprendente 8
spettacoli o concerti di cui almeno due di opere non eseguite in Italia da
almeno trent'anni; bilancio che presenta un ammontare dei costi totali non
inferiore a 300.000 euro.
3.3 settore DANZA
a) per la produzione: 500 giornate lavorative e
40 giornate recitative l'anno; almeno il 30 per cento delle giornate recitative
effettuate sul territorio regionale; bilancio che presenta un ammontare dei
costi totali non inferiore a 250.000 euro;
b) per la distribuzione: 50 giornate recitative
l'anno programmate in almeno tre province pugliesi, effettuate in spazi con
capienza non inferiore a 100 posti in regola con le autorizzazioni di legge e le
norme di sicurezza in materia di pubblici spettacoli; almeno il 50 per cento
delle giornate recitative costituito da produzioni pugliesi realizzate da
soggetti che fruiscono di interventi finanziari regionali; bilancio che presenta
un ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro;
c) per i festival: programma comprendente 5
spettacoli di cui almeno uno in "prima nazionale"; bilancio che presenti un
ammontare dei costi totali non inferiore a 250.000 euro.
3.4 settore CINEMA
a) per i festival: programma comprendente 15
titoli di cui almeno tre in "prima nazionale"; bilancio che presenti un
ammontare dei costi totali non inferiore a 300.000 euro.
4. Nel primo triennio di applicazione degli
interventi in regime di convenzione, per i soggetti che operano in territori
provinciali svantaggiati rispetto alla domanda ed all'offerta di spettacolo e
nei quali non operano altri soggetti convenzionati, i requisiti specifici di
settore sono ridotti del 20 per cento.
(62) Comma così
sostituito dall'art. 10,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato:
«1. Possono richiedere interventi in regime di convenzione i soggetti pubblici
che per la realizzazione dei progetti si avvalgono di specifiche competenze e
qualificata e riconosciuta esperienza nell'ambito dello spettacolo, ovvero i
soggetti privati iscritti all'Albo Regionale ed in possesso di ulteriori
requisiti generali e specifici di settore.».
(63) Lettera modificata
dal r.r. n. 2/2015, art.12
Art.
20
Procedure per richiedere
l'intervento.
1. I soggetti interessati alla stipula delle
convenzioni presentano apposita istanza, entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno precedente l'avvio del progetto triennale, in conformità alle modalità
stabilite nella PARTE V (64).
2. L'istanza, sottoscritta dal legale
rappresentante, è redatta utilizzando la modulistica definita con il Programma
triennale ed è corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione artistico-organizzativa del
progetto, sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, che per ogni
anno del triennio illustra:
1) caratteristiche, finalità e modalità di
svolgimento;
2) collaborazioni produttive, organizzative e
finanziarie con altri soggetti;
3) attività laboratoriali e di promozione del
pubblico, in particolare delle fasce giovanili e dei gruppi sociali meno
favoriti;
4) attività di aggiornamento e formazione del
proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo;
b) curriculum vitae del direttore artistico o
organizzativo;
c) piano finanziario complessivo del progetto
triennale;
d) piano finanziario analitico relativo al primo
anno di attuazione del progetto, con l'indicazione delle risorse finanziarie
proprie e delle altre entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici
e privati;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 19;
f) indicazione delle modalità di accreditamento
del finanziamento regionale;
g) fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante;
h) copia conforme dell'accordo triennale
(protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente
Pubblico per la gestione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo
dal vivo (65).
(64) Comma così
modificato dall'art. 11,
comma 1, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(65) Lettera aggiunta
dall'art. 11,
comma 2, Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
Art.
21
Rinnovo annuale della
convenzione.
1. I soggetti convenzionati, ai fini del rinnovo
della convenzione per ognuno dei due anni successivi al primo, presentano i
programmi di attività dettagliati ed il piano finanziario preventivo nei termini
e secondo le modalità indicati all'art. 20, comma 1.
2. Al termine di ogni anno del triennio, in
conformità a quanto stabilito nella convenzione, il contraente presenta la
seguente documentazione relativa all'attività svolta:
a) relazione artistico-organizzativa
sottoscritta dal direttore artistico o organizzativo, con la descrizione dei
risultati conseguiti per ognuno dei punti da 1 a 4 dell'art. 20, comma 2,
lettera a);
b) rendiconto finanziario consuntivo, articolato
in uscite ed entrate derivanti da proventi e da finanziamenti pubblici e
privati, raffrontato con i dati indicati a preventivo, in cui gli scostamenti
rilevanti e le voci di costo che non hanno riscontro nel piano finanziario
preventivo sono adeguatamente motivati;
c) copie dei contratti del personale artistico,
tecnico ed organizzativo e copie dei conferimenti d'incarico ai collaboratori,
corredate dai modelli F24 relativi al regolare pagamento di IRPEF, IRAP e, ove
dovuti, INPS, INAIL ed ENPALS;
d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove
il soggetto comunica il proprio stato nei riguardi degli istituti previdenziali
al fine di consentire l'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva
(Inps, Inail, Inps ex Enpals); (66)
e) dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà relative agli oneri previdenziali ed assistenziali versati dai
soggetti terzi impiegati per l'attività limitatamente ai service tecnici, di cui
all'art. 13, comma 1.1, lettera b) e comma 1.4, lettera d), sottoscritte dai
legali rappresentanti degli stessi soggetti terzi.
3. La convenzione, secondo quanto previsto
dall'art. 18, comma 3, è rinnovata sulla base degli esiti delle verifiche in
ordine all'attività svolta di cui al comma 2 ed alla permanenza dei requisiti
previsti dall'art. 19.
(66) Lettera sostituita dal r.r.
n. 12/2014, art. 6. Il testo originario era così formulato:"d) attestazione
liberatoria rilasciata dall'ENPALS, ove il soggetto è tenuto all'iscrizione
ENPALS, comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi;"
TITOLO V
Accordi di programma e protocolli
d'intesa
Art.
22
Accordi di programma e protocolli
d'intesa.
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni
attribuite agli Enti Locali territoriali nell'art. 3
della L.R.
n. 6/2004, stipula accordi di programma e protocolli d'intesa di durata
pluriennale, non superiore a tre anni, con le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni per le seguenti
finalità: (67)
a) adeguamento e qualificazione di spazi di
proprietà pubblica destinati allo spettacolo e relative attrezzature;
b) costituzione di reti interprovinciali ed
intercomunali utili a promuovere la produzione e la distribuzione di spettacoli
dal vivo, la programmazione della cinematografia d'essai, la realizzazione di
festival e rassegne;
c) promozione delle attività di nuovi soggetti
operanti nell'ambito dello spettacolo non iscritti all'Albo, ed in particolare
delle imprese giovanili nel primo triennio di attività, che operano con
professionalità e continuità nel territorio comunale.
2. Gli Enti Locali territoriali interessati,
entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività,
presentano apposita proposta, sottoscritta da legale rappresentante, corredata
dalla relazione illustrativa dell'attività con riguardo alle caratteristiche,
alle finalità, alle modalità, ai tempi di attuazione ed al piano finanziario; la
proposta è presentata in conformità alle modalità stabilite nella PARTE V (68).
(67) Comma modificato dal r.r. n. 2/2015, art. 13
(68) Comma così
modificato dall'art. 12,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
PARTE QUARTA
Osservario regionale dello
spettacolo
Art.
23
Attività
dell'osservatorio.
1. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo,
istituito ai sensi dell'art. 6
della L.R.
n. 6/2004, opera anche in collaborazione con gli Enti Locali e i
soggetti iscritti all'Albo Regionale al fine di realizzare rilevazioni, analisi,
ricerche e per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento
regionale.
2. L'Osservatorio Regionale dello Spettacolo
svolge prioritariamente i seguenti compiti:
a) monitoraggio permanente dello spettacolo dal
vivo e delle attività cinematografiche relativamente alle dinamiche della spesa,
all'affluenza del pubblico, agli interventi finanziari pubblici dello Stato,
della Regione e degli Enti Locali territoriali, all'occupazione ed alla
formazione professionale nel settore;
b) attività di studio e ricerca;
c) attività di comunicazione anche attraverso la
realizzazione di pubblicazioni, convegni e seminari su temi di rilevanza
regionale, nazionale ed internazionale.
3. La Regione, per la realizzazione delle
attività dell'Osservatorio, può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e
accordi di programma con Enti Locali, istituzioni ed organismi pubblici e
privati ovvero affidare le attività stesse a soggetti in house.
4. Le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio e la assegnazione delle relative risorse finanziarie sono
definite con appositi provvedimenti della Giunta regionale.
PARTE QUINTA
Disposizioni generali
Art.
24
Modalità di presentazione delle
istanze.
1. Le istanze e la documentazione di cui agli
articoli 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21 e 22 sono presentate tramite raccomandata a
mano ovvero inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e
non oltre il termine per ognuna stabilito negli stessi articoli.
2. Il termine di presentazione stabilito è
perentorio e, ove ricadente in giorno festivo, è prorogato al primo giorno
lavorativo utile.
3. Sono accettate le istanze consegnate con
raccomandata a mano direttamente al Servizio regionale competente entro e non
oltre le ore 13,00 del termine di presentazione stabilito; fa fede il timbro con
data di arrivo del protocollo che ne rilascia ricevuta (69).
4. Sono accettate le istanze inoltrate mediante
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di
presentazione stabilito; fa fede la data del timbro postale di spedizione.
5. La Regione non assume responsabilità per il
mancato ricevimento dovuto a inesatte indicazioni del recapito da parte del
richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
(69) Comma così
modificato per effetto dell'art. 11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
Art.
25
Inammissibilità ed esclusione
delle istanze.
1. Le istanze di cui agli articoli 6, 7, 11, 15,
17, 20, 21 e 22 non sono accettate e, quindi, i soggetti istanti non sono
ammessi a godere dei previsti benefici, nei seguenti casi:
a) se le istanze sono consegnate ovvero
inoltrate oltre il termine di presentazione per ognuna stabilito negli stessi
articoli;
b) se le istanze sono presentate prive di tutta
o di parte della prescritta documentazione;
c) se la documentazione presentata è redatta in
maniera inesatta o incompleta.
Art.
26
Controlli e
verifiche.
1. La Regione ha facoltà di procedere a
controlli amministrativi ed a verifiche sulle attività nei confronti dei
soggetti iscritti all'Albo e dei soggetti delle residenze al fine di accertare
il possesso dei requisiti, accedendo anche alla documentazione conservata presso
la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la
veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà presentate (70).
2. La Regione effettua controlli e verifiche
amministrativo-contabili delle attività finanziate nei confronti dei soggetti
che fruiscono degli interventi, accedendo anche alla documentazione conservata
presso la sede degli stessi soggetti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 ovvero dalla normativa vigente, al fine di
accertare:
a) il possesso dei requisiti;
b) la rispondenza dei dati quantitativi ed
economici comunicati in sede di rendiconto consuntivo;
c) la regolarità dei bilanci e degli altri atti
relativi alle attività finanziate;
d) la regolarità dei documenti e dei
giustificativi fiscali conservati presso la sede dell'organismo;
e) la veridicità di quanto attestato con le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate.
3. I controlli e le verifiche sono effettuati
anche a campione, secondo le modalità stabilite dal Dirigente del Servizio
competente, anche nel corso dello svolgimento delle attività (71).
4. Il soggetto assegnatario ha l’obbligo di
rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell’ultimo documento di spesa
presentato a consuntivo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni,
di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori di beni e/o servizi in favore dello stesso
soggetto assegnatario. (72)
(70) Comma
così modificato dall'art. 13,
Reg.
reg. 22 novembre 2010, n. 17.
(71) Comma così
modificato per effetto dell'art. 11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8.
(72) Comma aggiunto dal r.r.
n. 2/2015, art. 14
Art.
27
Sanzioni (Cancellazioni dall'Albo
- Revoche Riduzione dell'intervento - Sospensioni Esposti alle Autorità
giudiziarie e fiscali). (73)
1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio
atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall’Albo nei seguenti casi:
a) se sopravviene la mancanza dei requisiti
generali e specifici di settore di cui all’art. 5;
b) se l’autocertificazione di cui
all’art. 7 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
c) se la documentazione richiesta
a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite
dagli articoli 15,17 e 21;
2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio
atto, revoca l’intervento finanziario nei seguenti casi:
a) se l’attività finanziata non è stara
realizzata;
b) se l’attività
finanziata è realizzata in maniera difforme rispetto al progetto presentato,
tale da risultare assolutamente non coerente con gli obiettivi e le priorità
stabilite nel Programma triennale in materia di spettacolo;
c) se sopravviene la mancanza dei
requisiti generali e specifici di settore di cui agli artt. 5, 8 bis e
19;
d) se l’Ente Locale,
entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta concessione del finanziamento
regionale, non presenta la copia conforme all’originale dell’atto
amministrativo di assunzione dell’impegno di spesa secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 5.2, lettera b);
e) se le variazioni al programma
di attività non sono valutate positivamente secondo quanto previsto dall’art.
11, commi 6 e 7;
f) se la
documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo
le modalità stabilite dagli artt. 15, 17 e 21.
3. Se il soggetto cui è revocato l’intervento
finanziario ha già percepito l’acconto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera
b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per l’importo anticipato, dopo
aver dato preventiva comunicazione all’interessato sull’avvio del procedimento
di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 ovvero in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui il
rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo
complessivo dell’attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 20 per
cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del
Servizio regionale competente liquida l’intervento finanziario ridotto della
percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 20
per cento e comunque entro il limite del disavanzo e del 60 per cento del totale
dei costi ammissibili consuntivi.
5. Sono sospesi per un triennio
dall’intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle verifiche
di cui all’art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver presentato
documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del bilancio
consuntivo presentato.
6.
Se a seguito delle verifiche di cui all’art. 26, è accertata la mendacità delle
dichiarazioni e la non veridicità della documentazione, il Dirigente del
Servizio regionale competente presenta esposto alle competenti Autorità
giudiziarie e fiscali.
7.
Ai sensi dell’art. 9 del D. Lg.vo n. 123 del 31/03/1998, i finanziamenti
liquidati e revocati dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale
di riferimento, vigente alla data dell’assegnazione del finanziamento,
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
liquidazione e quella di restituzione. Nel caso in cui la restituzione sia
dovuta a fatti non imputabili al soggetto assegnatario, non si applica
l’incremento di 5 punti percentuali.
(73) Articolo dapprima modificato dal Reg.
26 maggio 2009, n. 8.e dal Re
g. reg. 22 novembre 2010, n. 17, e infine sostituito dal r.r.
n. 2/2015, art. 15. Il testo dell'articolo era così formulato:"1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede
alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi :a) se sopravviene
la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;b)
se l'autocertificazione di cui all'art. 7 non è presentata nei termini e secondo
le modalità stabilite;c) se la documentazione richiesta a consuntivo non è
presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 15, 17 e
21;2. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, revoca
l'intervento finanziario nei seguenti casi: a) se l'attività finanziata non
è stata realizzata;b) se l'attività finanziata è realizzata in maniera difforme
rispetto al progetto presentato, tale da risultare assolutamente non coerente
con gli obiettivi e le priorità stabilite nel Programma triennale in materia di
spettacolo; c) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di
settore di cui agli artt. 5, 8-bis e 19; d) se l'Ente Locale, entro 30 giorni
dalla notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento regionale, non
presenta la copia conforme all'originale dell'atto amministrativo di assunzione
dell'impegno di spesa secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.2, lettera
b); e) se le variazioni al programma di attività non sono valutate positivamente
secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7; f) se la documentazione
richiesta a consuntivo non è presentata nei termini e secondo le modalità
stabilite dagli articoli 15, 17 e 21.3. ...............4. Se il soggetto cui è
revocato l'intervento finanziario ha già percepito l'acconto previsto dall'art.
10, comma 1, lettera b), punto 1), la Regione escute la fideiussione per
l'importo anticipato, dopo aver dato preventiva comunicazione all'interessato
sull'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/1990
ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.5. Nel caso in
cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo
complessivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 15 per
cento rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente del
Servizio regionale competente liquida l'intervento finanziario ridotto della
percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 15
per cento e comunque entro il limite del disavanzo. 6. Sono sospesi per un
triennio dall'intervento finanziario regionale i soggetti che, sulla base delle
verifiche di cui all'art. 26, risultano aver reso dichiarazioni mendaci o aver
presentato documentazioni non veritiere e comunque difformi dal contenuto del
bilancio consuntivo presentato.7. Se a seguito delle verifiche di cui all'art.
26, è accertata la mendacità delle dichiarazioni e la non veridicità della
documentazione, il Dirigente del Servizio regionale competente presenta esposto
alle competenti Autorità giudiziarie e fiscali. "
Art. 28
Valutazione dell'attuazione del
programma.
1. Al termine di ogni triennio del Programma in
materia di spettacolo, la Regione valuta l'attuazione del Programma stesso ed i
risultati conseguiti sulla base della relazione predisposta dall'Osservatorio
Regionale dello Spettacolo, prevista al comma 4, art. 6,
della L.R.
n. 6/2004.
2. Nella relazione, l'Osservatorio, con
riferimento al Programma triennale preso in esame, rileva i punti di forza e le
criticità del sistema regionale dello spettacolo ed evidenzia l'impatto del
Programma stesso sugli operatori del settore, sul pubblico e sul territorio
regionale con riguardo specificatamente:
a) alle modifiche intervenute nel sistema della
domanda e dell'offerta di spettacolo;
b) alla variazione quantitativa e qualitativa
del pubblico, anche in relazione alle differenti tipologie di spettacolo ed alle
aree territoriali regionali;
c) agli effetti dell'intervento regionale
sull'occupazione nel settore.
Art.
29
TRATTAMENTO
DEI DATI E TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (74)
1. Il Dirigente del Servizio regionale
competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria
delle istanze presentate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ovvero in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle
persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. (75)
2. Il trattamento dei dati da parte
dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo è regolamentato nell'ambito delle
modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso, definite con provvedimento
della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 4.
3. Il soggetto assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010 e s.m.i. (76)
(74) Rubrica sostituita dal r.r.
n. 12/2014, art. 7, c. 1.
(75) Comma così
sostituito dall'art. 1,
quarto alinea, Reg.
18 giugno 2007, n. 16, poi così modificato per effetto dell'art.
11,
Reg.
26 maggio 2009, n. 8. Il testo originario era così formulato: «1. Il
Dirigente del Settore regionale competente è responsabile del trattamento dei
dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi della legge
n. 196/2003 "Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", ovvero in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.».
(76) Comma aggiunto dal r.r.
n. 12/2014, art. 7, c. 2
PARTE SESTA
Disposizioni finali
Art.
30
Abrogazioni.
1. Il Reg. 6 aprile 2005, n. 18 "L.R.
n. 6/2004, art. 13
- Modalità e procedure di attuazione in materia di spettacolo" è abrogato.
Art.
31
Decorrenza degli effetti.
(77)
1. Il presente Regolamento produce effetto a decorrere
dall'entrata in vigore.
(77) Articolo sostiruito dalr.r.
n. 12/2014, art. 8, c. 1. Il testo originario dell'articolo era così
formulato:"1. Il presente regolamento produce effetto a decorrere dall'entrata
in vigore fatta eccezione per le disposizioni contenute nelle Parti terza,
quarta e quinta che si applicano con decorrenza dal 30 ottobre 2007 e cioè dalla
data di presentazione delle istanze di intervento finanziario per le attività
che si svolgono nel 2008.2. Le disposizioni di cui al Reg.
n. 18/2005, che è abrogato e sostituito dal presente regolamento,
sono valide per le istanze presentate il 15 novembre 2006, sulla base del
Programma triennale 2007-2009 approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R.
19 settembre 2006, n. 1390 per le attività che si svolgono nel 2007.3. La
Giunta regionale approva il Programma previsto dall'art. 5
della L.R.
n. 6/2004, riferito al triennio 2008-2010, entro 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento."
Art.
32
Proroghe dei termini. (78)
[1. Il termine del 30 aprile per la
presentazione delle istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma
2, limitatamente all'anno 2007, è prorogato al 15 giugno 2007.
1-bis. Limitatamente all'anno 2007,
unicamente per i soggetti che nel Settore Musica svolgono attività di promozione
e diffusione, quale prevista all'art. 5, comma 2.2, lettera h):
a) il termine per la presentazione delle
istanze di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 6, comma 2, è prorogato al 30
luglio 2007;
b) la conclusione del procedimento di
iscrizione all'Albo è fissata al 15 novembre 2007. (79)
1-ter. Ai fini dell'intervento finanziario
per le attività che si svolgono nel 2008, il termine di presentazione delle
istanze previste dall'art. 11, comma 4, dall'art. 17, comma 1, dall'art. 20,
comma 2, dall'art. 22, comma 2, è prorogato dal 30 ottobre 2007 al 15 dicembre
2007. (80) ]
(78) Articolo abrogato dal r.r. n. 12/2014, art. 9, c, 1
(79) Comma aggiunto
dall'art. 1,
quinto alinea, Reg.
18 giugno 2007, n. 16.
(80) Comma aggiunto
dall'art. 1,
quinto alinea, Reg.
18 giugno 2007, n. 16.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
Allegato A3 (81)
Art. 6, comma 5, lettera h) e Art. 7
Possesso da requisiti/albo
Scarica allegato
(81) Le dichiarazioni
inerenti il trattamento dei dati personali, poste in calce a ciascuna
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al presente allegato, sono
state così modificate dall'art. 1, settimo alinea, Reg. 18 giugno 2007, n.
16. Inoltre al sesto alinea della dichiarazione riguardante il settore
musica le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dal sesto
alinea del medesimo art. 1, Reg. n. 16/2007.
Allegato A4
Art. 6, comma 5, lettera i)
Rapporti di lavoro - CCNL - Contenziosi a Provvedimenti
- Azioni esecutive
Scarica allegato
Allegato A5 (82)
Istanza di iscrizione all'Albo
Scarica allegato
(82) Allegato aggiunto conseguentemente
all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27
giugno 2014, n. 12.
Allegato A5-bis (83)
Istanza di conferma dell'iscrizione all'Albo
Scarica allegato
(83) Allegato aggiunto conseguentemente
all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27
giugno 2014, n. 12.
Allegato A6 (84)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Scarica allegato
(84) Allegato aggiunto conseguentemente
all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4,
comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n. 12.
Allegato A7 (85)
Documentazione attestante l'attività realizzata nei 24 mesi
precedenti
Scarica allegato
(85) Allegato aggiunto conseguentemente
all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27
giugno 2014, n. 12.
Allegato A7-bis (86)
Documentazione attestante l'attività realizzata
nell'annualità
Scarica allegato
(86) Allegato aggiunto conseguentemente
all’inserimento dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27
giugno 2014, n. 12.
Allegato A8 (87)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Scarica allegato
(87) Allegato aggiunto conseguentemente all’inserimento
dell’art. 7-bis ad opera dell’art. 4, comma 1, Reg. reg. 27 giugno 2014, n.
12.
INDICE
PARTE PRIMA
OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
Art. 1 FINALITA’
Art. 2 DEFINIZIONI
PARTE SECONDA
ALBO REGIONALE DELLO
SPETTACOLO
Art.3 SUDDIVISIONE
DELL’ALBO
Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 REQUISITI PER
L’AMMISSIONE ALL’ALBO
Art. 6 PROCEDURE PER RICHIEDERE
L’ ISCRIZIONE
Art. 7 AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Art. 8 RICONOSCIMENTO DI
“INTERESSE REGIONALE”
PARTE TERZA
INTERVENTI
FINANZIARI
TITOLO I
CRITERI GENERALI
Art. 9 RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO
REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 10 MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINANZIARI
TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI A
SOSTEGNO
Art. 11 PROCEDURE PER RICHIEDERE L’INTERVENTO
FINANZIARIO
Art. 12 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Art. 13 COSTI AMMISSIBILI ED ELEMENTI PER LA
VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Art. 14 ELEMENTI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE
QUALITATIVA
Art. 15 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE
DELL’INTERVENTO
FINANZIARIO
TITOLO III
INTERVENTI PER LA
PROMOZIONE REGIONALE
Art. 16 CRITERI GENERALI Art. 17 MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
TITOLO IV
INTERVENTI IN REGIME DI CONVENZIONE
Art. 18 CRITERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Art. 19 REQUISITI PER ACCEDERE ALLE CONVENZIONI
Art. 20 PROCEDURE PER RICHIEDERE L’INTERVENTO
Art. 21 RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE
TITOLO V
ACCORDI DI PROGRAMMA
E PROTOCOLLI
D’INTESA
Art. 22 ACCORDI DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI D’INTESA
PARTE QUARTA
OSSERVARIO REGIONALE
DELLO
SPETTACOLO
Art. 23 ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 24 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Art. 25 INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELLE ISTANZE
Art. 26 CONTROLLI E VERIFICHE
Art. 27 SANZIONI (Cancellazione dall’Albo Revoche - Riduzioni
dell’intervento Sospensioni - Esposti alle Autorità Giudiziarie e Fiscali)
Art. 28 VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 ABROGAZIONI
Art. 31 DECORRENZA DEGLI EFFETTI
Art. 32 PROROGHE DEI TERMINI
ALLEGATI
All. A1 -articolo 6, comma 5, modello istanza di
iscrizione all’Albo / Teatro - Musica Danza - Cinema - Spettacolo
viaggiante-circense;
All. A2 -articolo 6, comma 5, lett g) modello
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti
pubblici ricevuti;
All. A3 -articolo 6, comma 5, lett h) e art. 7) modello
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei
requisiti generali e specifici di settore / albo teatro - albo musica - albo
danza - albo cinema - albo spettacolo viaggiante - circense;
All. A4 -articolo 6, comma 5, lett i) modello
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’osservanza della
normativa in materia di rapporti di lavoro e dei CCNL; alla mancanza di
contenziosi e provvedimenti o azioni esecutive.