Regolamento abrogato dal R.R.
11/2019, art. 41,
comma 1
IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto
della Regione Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia"
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 355 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
(oggetto)
[1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 2,
lett. b) della legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 23, nel prosieguo definita "legge",
concernente razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.]
Art. 2
(Principi ispiratori e obiettivi)
[1. Con il presente regolamento la Regione Puglia, ai sensi
dell'art. 105 lett. f) del D.L.gs. n. 112/98, in attuazione della legge
15-3-1997, n. 59, emana le norme che disciplinano la rete di distribuzione
automatica di carburanti per uso autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali.]
Art. 3
(Definizioni)
[1. Ai fini dell'applicazione della legge
e del presente regolamento si intendono per:
a) carburanti: le benzine, il gasolio per
autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas
metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per
autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di
veicoli elettrici;
b) distributore: l'insieme delle attrezzature che
permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al
serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità
trasferiti, ed è composto da:
1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o misuratori;
3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
4) le tubazioni che li connettono;
c) impianto di distribuzione dei carburanti per
autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più
distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e
attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le
autostrade;
d) self-service pre-pagamento: il complesso di
apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione
automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento
anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito
personale;
e) self-service post-pagamento: il complesso di
apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente
dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante
nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando
dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa
centralizzata;
f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio
per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante
carta di credito;
m) superficie coperta (SC): la proiezione
orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;[1]
n) indice di copertura: il rapporto tra superficie
coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta
dalle pensiline poste a protezione dei distributori; [1]
o) altezza massima: la massima tra le altezze delle
diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata
dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.[1]]
_______________________
Art. 4
(Classificazione degli impianti)
[1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per
autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono costituiti da
uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti
con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli
utenti, da locali destinati agli addetti, da self-service pre-pagamento ,
post-pagamento ed essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per utenti
portatori di handicap.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono identificati
mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente.]
Art. 5
Nuove concessioni
[1. L'installazione ed esercizio di impianti di carburanti
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali è soggetta a concessione ai sensi
dell'art. 16 del D.L. 26-10-1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella
legge 18-12-1970, n. 1034 ed è subordinata alla verifica della conformità alle
disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle
disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
2. La domanda deve essere presentata all'Assessorato
Regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, unitamente ad una
perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del
progetto, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del
presente articolo e corredata dai seguenti documenti:
a) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare
il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della
capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
b) dichiarazione di compatibilità urbanistica
rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei
prodotti G.P.L. e/o metano autotrazione;
c) dichiarazione di assenso da parte della
Società titolare della concessione autostradale.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
completa dalla citata documentazione, o dall'acquisizione dei prescritti pareri
(UTF. VV.F., ANAS, Comune), il Dirigente Regionale del Settore Commercio,
provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli
Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.
4. La corretta realizzazione dell'impianto deve risultare
da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo
art. 10.]
Art. 6
Modifiche
impianti
[1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti
modifiche:
a) sostituzione di distributori a semplice o
doppia erogazione con altri rispettivamente con doppia o multipla erogazione e
viceversa, per prodotti già autorizzati;
b) aumento o diminuzione del numero di
colonnine, per prodotti già autorizzati;
c) installazione di apparecchi accettatori di
carta di credito;
d) erogazione di benzina senza piombo mediante
strutture già installate per l'erogazione di altri prodotti;
e) cambio di destinazione dei
serbatoi;
f) sostituzione e aumento del numero e/o della
capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
g) sostituzione dei miscelatori manuali con
altri elettrici o elettronici;
h) installazione apparecchiature self-service
post-pagamento;
i) installazione delle apparecchiature
self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti
già autorizzati.
2. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate
all'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, al
Comune, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competenti per
territorio, nonché alla Società titolare della concessione autostradale e
realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, sanitarie
ed ambientali e asseverate da perizia giurata, redatta da tecnico competente che
ne attesta la conformità.
3. Le modifiche di cui al presente articolo sono aggiornate
dal Dirigente Regionale del Settore Commercio nel successivo provvedimento
concessorio.]
Art. 7
Potenziamenti e
ristrutturazione
[1. L'autorizzazione alla ristrutturazione completa di un
impianto lungo le autostrade ed i raccordi autostradali o al suo potenziamento
con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla
verifica delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e
antincendio.
2. La domanda deve essere presentata all'Assessorato
Regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, unitamente ad una
perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del
progetto, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del
presente articolo e corredata da dichiarazione di compatibilità urbanistica
rilasciata dal Comune competente, qualora sia richiesta l'installazione dei
prodotti GPL e/o metano autotrazione.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
completa dalla citata documentazione, e dall'acquisizione dei prescritti pareri
(UTF. VV.F., ANAS, Comune), il Dirigente Regionale del Settore Commercio
provvede al rilascio dell'autorizzazione inviandone copia al richiedente, agli
Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.
4. La messa in esercizio delle nuove attrezzature è
subordinato all'esito favorevole del collaudo da parte della commissione di cui
al successivo art. 10.]
Art. 8
Trasferimento titolarità della
concessione
[1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della
titolarità della concessione, deve essere presentata all'Assessorato regionale
alle Attività Produttive - Settore Commercio, sottoscritta dal concessionario e
dall'acquirente e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad
identificare l'impianto.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) dichiarazione di assenso da parte della
società titolare della concessione autostradale;
b) documentazione dal quale risulti la
disponibilità dell'impianto da parte del nuovo concessionario;
c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti
che il nuovo concessionario è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della
capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del
D.P.R. n. 1269/71;
d) parere dell'Ufficio Tecnico di
Finanza.
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo
unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
completa della citata documentazione il Dirigente Regionale del Settore
Commercio provvede al trasferimento della titolarità della concessione
inviandone copia al concessionario, al cedente, agli Enti e Uffici interessati
al procedimento amministrativo.]
Art. 9
Rinnovo
concessione
[1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto
di carburanti autostradale deve essere presentata all'Assessorato regionale alle
Attività Produttive - Settore Commercio, almeno sei mesi prima della
scadenza.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) assenso, da parte della Società titolare della
concessione autostradale alla permanenza dell'impianto;
b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti
che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché
della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del
D.P.R. n. 1269/71;
c) perizia giurata, redatta da tecnico competente per la
sottoscrizione, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali
e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale ed antincendio, nonché
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato
all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto che deve
risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al
successivo art. 10.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
corredata a norma il Dirigente Regionale del Settore Commercio provvede al
rinnovo della concessione, previo accertamento di quanto previsto al comma 3 e
inviando copia del provvedimento al concessionario, agli Enti e Uffici
interessati al procedimento amministrativo.]
Art. 10
Verifica, Collaudo ed esercizio
provvisorio
[1. Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo
impianto, di potenziamento, di ristrutturazione completa o di rinnovo della
concessione, previsto dagli artt. 5. 7 e 9, gli impianti devono essere
collaudati dalla commissione di cui all'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269, composta dal Dirigente del Settore Commercio (presidente), dal Dirigente
dell'Ufficio preposto, dal responsabile del procedimento amministrativo
(segretario), nonché dai rappresentanti dell'UTF e del Comando Prov.le VV.F.,
competenti per territorio. Al collaudo assiste un rappresentante della
Ditta.
2. La commissione provvederà ad effettuare la verifica ed
il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte
dell'interessato; copia del relativo verbale, con indicazione degli estremi
della concessione, viene trasmessa, a cura del Settore regionale al Commercio,
al concessionario e agli Enti Uffici interessati al procedimento
amministrativo.
3. Ai componenti della commissione di verifica, spetta una
indennità determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'Industria Commercio ed Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986. Gli oneri
sono a carico della Ditta richiedente.
4. In attesa delle operazioni di verifica e collaudo e su
domanda del concessionario il Dirigente regionale del Settore Commercio può
concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta
giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente
documentazione:
a) perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato
comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione
dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;
b) richiesta ai Vigili del fuoco del certificato di
prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno, da parte di
quest'ultimo, dell'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio
imposte dai Vigili del fuoco;
c) sono escluse dall'esercizio provvisorio le
apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto gpl e
del prodotto metano.]
Art. 11
(Comunicazioni all'utenza)
[1. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di
distribuzione carburanti di esporre un cartello, di dimensioni adeguate e ben
visibile all'utente e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i
prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati.
2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli
impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli
impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.]
Art. 12
(Stato di conservazione degli impianti)
[1. La Regione attraverso i propri funzionari verifica lo
stato di efficienza, conservazione, manutenzione e pulizia dell'area
dell'impianto e dei vari servizi accessori per l'utenza e l'automobilista così
come previsto dall'art. 22
della legge
applicando, in caso di accertate e reiterate violazioni, le sanzioni
amministrative previste dall'art. 20
della legge.
2. Le somme rivenienti dalle sanzioni dovranno essere
versate alla Regione che provvederà a costituire apposito capitolo di entrata e
di spesa. I fondi dovranno essere destinati per le finalità di cui all'art.
19
della legge.]
Art. 13
(Comunicazioni alla Regione)
[1. Ai sensi dell'art. 19,
comma 2 della legge
la Regione deve acquisire la seguente documentazione:
b) dagli Uffici UTF:
- I dati relativi agli erogati degli
impianti;
c) dal titolare dell'impianto:
- Il cambio di bandiera;
- Il cambio di gestione; [2]
La Regione, può richiedere, in qualsiasi momento ogni
informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale
carburanti.]
Il presente regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della
Regione Puglia.