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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
19
Data
06/04/2005
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento attuativo L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, art. 2, comma 1, lett. B) : rete autostradale e raccordi autostradali "Regolamento attuativo L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, art. 2, comma 1, lett. B) : rete autostradale e raccordi autostradali". Regolamento attuativo L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, art. 2, comma 1, lett. B) : rete autostradale e raccordi autostradali
Note
Pubblicato nel B.U.r. Puglia 18 aprile 2005, n. 57.
Allegati
Nessun allegato

 



Regolamento abrogato dal R.R. 11/2019, art. 41, comma 1

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

 

- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 355 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

 

 

EMANA

 

 

Il seguente Regolamento:

 

 

CAPO I

DEFINIZIONI

 

 

Articolo 1

(oggetto)

 

[1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, lett. b) della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23, nel prosieguo definita "legge", concernente razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.]

 

Art. 2

(Principi ispiratori e obiettivi)

 

[1. Con il presente regolamento la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 105 lett. f) del D.L.gs. n. 112/98, in attuazione della legge 15-3-1997, n. 59, emana le norme che disciplinano la rete di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.]

 

Art. 3

(Definizioni)

 

[1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:

 

a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

 

b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

 

1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;

 

2) uno o più contatori o misuratori;

 

3) una o più pistole o valvole di intercettazione;

 

4) le tubazioni che li connettono;

 

c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

 

d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

 

e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

 

f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

 

m) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;[1]

 

n) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori; [1]

 

o) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.[1]]

_______________________

[1] Elencazione così riportata sul BURP

 

Art. 4

(Classificazione degli impianti)

 

[1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono costituiti da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, da self-service pre-pagamento , post-pagamento ed essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per utenti portatori di handicap.

 

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente.]

 

Art. 5

Nuove concessioni

 

[1. L'installazione ed esercizio di impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali è soggetta a concessione ai sensi dell'art. 16 del D.L. 26-10-1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18-12-1970, n. 1034 ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

 

2. La domanda deve essere presentata all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, unitamente ad una perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e corredata dai seguenti documenti:

 

a) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

 

   b) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti G.P.L. e/o metano autotrazione;

 

   c) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale.

 

3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa dalla citata documentazione, o dall'acquisizione dei prescritti pareri (UTF. VV.F., ANAS, Comune), il Dirigente Regionale del Settore Commercio, provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

 

4. La corretta realizzazione dell'impianto deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 10.]

 

Art. 6

Modifiche impianti

 

[1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:

 

   a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente con doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

 

   b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;

 

   c) installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;

 

   d) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altri prodotti;

 

   e) cambio di destinazione dei serbatoi;

 

   f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;

  

   g) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

 

   h) installazione apparecchiature self-service post-pagamento;

 

   i) installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

 

2. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate all'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, al Comune, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competenti per territorio, nonché alla Società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali e asseverate da perizia giurata, redatta da tecnico competente che ne attesta la conformità.

 

3. Le modifiche di cui al presente articolo sono aggiornate dal Dirigente Regionale del Settore Commercio nel successivo provvedimento concessorio.]

 

Art. 7

Potenziamenti e ristrutturazione

 

[1. L'autorizzazione alla ristrutturazione completa di un impianto lungo le autostrade ed i raccordi autostradali o al suo potenziamento con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla verifica delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e antincendio.

 

2. La domanda deve essere presentata all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, unitamente ad una perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e corredata da dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente, qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti GPL e/o metano autotrazione.

 

3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa dalla citata documentazione, e dall'acquisizione dei prescritti pareri (UTF. VV.F., ANAS, Comune), il Dirigente Regionale del Settore Commercio provvede al rilascio dell'autorizzazione inviandone copia al richiedente, agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

 

4. La messa in esercizio delle nuove attrezzature è subordinato all'esito favorevole del collaudo da parte della commissione di cui al successivo art. 10.]

 

Art. 8

Trasferimento titolarità della concessione

 

[1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata all'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, sottoscritta dal concessionario e dall'acquirente e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

 

2. La domanda deve essere corredata da:

 

   a) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale;

 

   

   b) documentazione dal quale risulti la disponibilità dell'impianto da parte del nuovo concessionario;

  

c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il nuovo concessionario è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;

 

   d) parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

 

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

 

4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Dirigente Regionale del Settore Commercio provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al concessionario, al cedente, agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.]

 

Art. 9

Rinnovo concessione

 

[1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata all'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Settore Commercio, almeno sei mesi prima della scadenza.

 

2. La domanda deve essere corredata da:

 

a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale alla permanenza dell'impianto;

 

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;

 

c) perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale ed antincendio, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

 

3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto che deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

 

4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata a norma il Dirigente Regionale del Settore Commercio provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento di quanto previsto al comma 3 e inviando copia del provvedimento al concessionario, agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.]

 

Art. 10

Verifica, Collaudo ed esercizio provvisorio

 

[1. Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto, di potenziamento, di ristrutturazione completa o di rinnovo della concessione, previsto dagli artt. 5. 7 e 9, gli impianti devono essere collaudati dalla commissione di cui all'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, composta dal Dirigente del Settore Commercio (presidente), dal Dirigente dell'Ufficio preposto, dal responsabile del procedimento amministrativo (segretario), nonché dai rappresentanti dell'UTF e del Comando Prov.le VV.F., competenti per territorio. Al collaudo assiste un rappresentante della Ditta.

 

2. La commissione provvederà ad effettuare la verifica ed il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato; copia del relativo verbale, con indicazione degli estremi della concessione, viene trasmessa, a cura del Settore regionale al Commercio, al concessionario e agli Enti Uffici interessati al procedimento amministrativo.

 

3. Ai componenti della commissione di verifica, spetta una indennità determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Industria Commercio ed Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986. Gli oneri sono a carico della Ditta richiedente.

 

4. In attesa delle operazioni di verifica e collaudo e su domanda del concessionario il Dirigente regionale del Settore Commercio può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

 

a) perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;

 

b) richiesta ai Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno, da parte di quest'ultimo, dell'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del fuoco;

 

c) sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto gpl e del prodotto metano.]

 

Art. 11

(Comunicazioni all'utenza)

 

[1. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre un cartello, di dimensioni adeguate e ben visibile all'utente e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati.

 

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.]

 

Art. 12

(Stato di conservazione degli impianti)

 

[1. La Regione attraverso i propri funzionari verifica lo stato di efficienza, conservazione, manutenzione e pulizia dell'area dell'impianto e dei vari servizi accessori per l'utenza e l'automobilista così come previsto dall'art. 22 della legge applicando, in caso di accertate e reiterate violazioni, le sanzioni amministrative previste dall'art. 20 della legge.

2. Le somme rivenienti dalle sanzioni dovranno essere versate alla Regione che provvederà a costituire apposito capitolo di entrata e di spesa. I fondi dovranno essere destinati per le finalità di cui all'art. 19 della legge.]

Art. 13

(Comunicazioni alla Regione)

 

[1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge la Regione deve acquisire la seguente documentazione:

 

b) dagli Uffici UTF:

    - I dati relativi agli erogati degli impianti;

 

c) dal titolare dell'impianto:

    - Il cambio di bandiera;

    - Il cambio di gestione; [2]

[2] Elencazione così riportata sul BURP

 

La Regione, può richiedere, in qualsiasi momento ogni informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.]

 

 

 Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.