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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2019
Numero
11
Data
28/03/2019
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”, articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali.”
Note
Bollettino n. 36, pubblicato il 01/04/2016
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 531 del 19/03/2019 di adozione del Regolamento;

 

                                                                                                    EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1          Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i) della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, “Codice del Commercio” modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.

2          Il presente regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

 

Art. 2

(Riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:

    − decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

   − decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

   − decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 ”Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con  modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione”;

   − legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; − decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;

   − decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo codice della strada” nel testo, per brevità citato come “codice della strada”;

   − decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

   − decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

   − decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”;

   − decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

   − decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

   − decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “ disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

   − decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ”disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

   − Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

   − Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;

   − Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

   − decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

   − legge regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburanti”;

   − legge regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti”.

Il presente regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:

   − Linee guida per il recepimento dell’art. 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 recante “disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11, finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;

   − Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza in materia di carburanti”.

 

TITOLO I

“RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA”

 

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3

(Classificazione e anagrafe degli impianti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

            a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

            b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

            c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2          I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3          Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4          L’art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l’obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5          Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l’anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L’aggiornamento riguarda i seguenti casi:

            a) Apertura nuovi impianti;

            b) Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 6, comma 4, della legge;

            c) Sospensione dell’attività di cui al comma 1, dell’art. 62 della legge;

            d) Dismissione.

6.       La verifica dell’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti è demandato all’Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell’impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

 

CAPO II

INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE

 

Art. 4

 (Verifiche comunali)

1          I Comuni effettuano le verifiche al fine dell’accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.

2          Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell’art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così  come modificato dall’art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.

3          I comuni entro quindici anni dall’autorizzazione o dalla precedente verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l’idoneità tecnica degli impianti, previsto dall’art.44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

 

Articolo 5

(Incompatibilità, definizioni)

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;

b) impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

            a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su pistrade pubbliche;

            b) impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

            c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3          Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico  veicolare e pedonale.

4          Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l’attività entro nove mesi dall’accertamento del comune. Il titolare dell’impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti, alla Regione ed all’ufficio delle Dogane.

 

CAPO III

zone superfici e aree svantaggiate

 

Art. 6

 (Zone territoriali omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

 

Art. 7

 (Superficie dell’area di localizzazione dell’impianto)

 1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all’articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell’impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell’ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all’eventuale sosta degli autoveicoli che all’utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all’utilizzo dei servizi igienici.

2          L’area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l’efficienza energetica dell’impianto, all’utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

(Ubicazione degli impianti nel territorio comunale)

1          Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l’area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

2          Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.

3          I comuni possono riservare aree pubbliche all’installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.

4          Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3,  punto 8, e dal DPR n. 495/1992.

 

Art. 9

(Indici di edificabilità, corsie, parcheggi)

1.    La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all’attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell’impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

      a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all’interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell’area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l’indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all’art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l’impianto può dotarsi;

     b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell’area di pertinenza;

2.    La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall’art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell’attività di distribuzione di carburanti.

 

Art. 10

 (Tipologie nuovi impianti )

1          I nuovi impianti, come previsto dall’art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall’art. 11.

2          I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’art. 378 del DPR n. 495/1992.

3          Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili.

4          E’ consentita l’apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

 

Art. 11

(Incompatibilità tecniche per l’installazione di GNC e GNL)

1.    Al fine dell’applicazione dell’art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all’obbligo:

            a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;

            b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

            c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

 

2          Le cause di incompatibilità tecnica per l’installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l’uno non comporta automaticamente l’esonero dell’obbligo dell’altro.

3          La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

     a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l’allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell’effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

     b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

    c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4.     L’installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l’installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell’impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

 

Art. 12

 (Attività integrative)

1          Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all’art. 45, comma 3,  della legge.

2          Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all’impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l’impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3          Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell’esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

 

Art. 13

(Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio)

1.      Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all’art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell’attività prevista, anche in proprio da parte dell’amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

 

CAPO V

 PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

Art. 14

(Autorizzazione per nuovi impianti)

  1.     I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

  2.      La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l’impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

            a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

            b) la località in cui si intende installare l’impianto;

            c) la disponibilità dell’area sulla quale intende realizzare l’impianto;

            d) tutta la documentazione tecnica occorrente all’istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell’impianto;

            e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull’impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3.     Il SUAP verifica:

          a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

         b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4.     Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell’amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

 

Art. 15

 (Modifiche)

1          Le modifiche sugli impianti previste all’art.46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l’installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l’impianto.

2          per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.

 3.      Ad ultimazione dei lavori il titolare dell’impianto trasmette al SUAP:

            a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;

            b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

            c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all’art. 16.

4          La detenzione e/o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti, l’installazione di attrezzature per l’erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all’impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all’Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

 

Art. 16

(Potenziamento e ristrutturazione totale)

1          Le modifiche previste all’art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all’art. 14.

2          Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell’arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3          Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l’obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all’obbligo prevista dall’articolo 11.

 

Art. 17

(Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili)

1.      La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall’articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l’impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

2.      L’autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell’impianto in relazione all’attività e produttività dell’impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell’impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all’impresa.

3          L’installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all’articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l’impianto. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l’iscrizione presso la alla Camera di Commercio riporta espressamente l’attività di autotrasporto.

 4.      Per l’attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell’impresa trasmette al SUAP:

            a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

            b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

5          Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l’art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

 

Art. 18

(Impianti marini e avio)

1          La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall’articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall’art.43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l’impianto con le con le modalità previste dal precedente art. 14.

2          Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l’avvertenza che, in caso di inosservanza, l’autorizzazione è revocata ai sensi dell’art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

 

Art.  19

 (Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori)

1.      Gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell’autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

 

Art. 20

(Collaudo)

1          Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all’articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell’impianto. L’istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.

2          Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall’articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l’intervento.

3          Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all’esercizio dell’impianto.

4          Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.

 

Art. 21

 (Esercizio provvisorio)

1          Scaduto il termine di cui al comma 2, dell’articolo 20, su richiesta del titolare dell’impianto, il SUAP può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2          La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

3          L’esercizio provvisorio dell’impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

 

CAPO  VI

 Orari  e turnazioni

 

Art. 22

(Principi generali)

1          I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all’articolo 3, comma 3 della legge.

2          Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

 

Art. 23

 (Orari di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità – self-service - turni di riposo)

1          I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale possono sospendere l’attività nell’intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.

2          Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.

3          Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità “servito”, ovvero con l’assistenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l’assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel  rispetto della l.r. 18/2015.

4.        Le attività integrative di cui all’art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

 

Art. 24

 (Servizio notturno - ferie)

1          Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità “servito” tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2          Ai fini conoscitivi i titolati degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

3          La sospensione dell’attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull’impianto la chiusura.

Art.  25

 (Deroghe)

1          I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell’anno.

2          Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili “GNC, GNL e GPL” gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

 

Art. 26

 (Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all’utenza)

1          E’ fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2          Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

 

Art. 27

(Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi)

1          Al fine di prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l’attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedure di dismissione come previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2          Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della l.r. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell’art. 61 della legge, con l’obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l’attività alla rimozione delle attrezzature.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

 

Art. 28

(Comunicazioni alla Regione)

1          Per le finalità di cui all’art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell’attività e le autorizzazioni alle attività integrative.

2          I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l’erogato annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

3          L’Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.

4          La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

 

Art. 29

 (Esame delle domande precedenti)

1          Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.

2          Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall’art. 14, comma 4.

 

Art. 30

 (Adeguamento e prevalenza del regolamento)

1          I Comuni, per l’esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall’art. 44 della legge, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare i propri regolamenti ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si applicano in via sostitutiva le disposizioni previste nel presente regolamento.

2          Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.

3          Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il  presente regolamento.

 

TITOLO II

RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE E RACCORDI AUTOSTRADALI

Articolo 31

(Oggetto)

1.      Oggetto del presente Titolo II è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i), della legge, concernente l’installazione ed esercizio dei distributori di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui dell’art. 105 lett. f) del D.L.gs. n. 112/98, in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59.

 

Art. 32

 (Nuove concessioni)

 1.       La Regione rilascia le concessioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sulle autostrade e raccordi autostradali nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2          I nuovi impianti, come previsto dall’art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall’art. 11.

3          I nuovi impianti devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’art. 378 del DPR n. 495/1992. Gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti si adeguano entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 4.       La domanda redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere presentata alla Regione Puglia, Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali e corredata dai seguenti documenti:

            a) autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 1269/71;

            b) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale.

5          Entro il termine previsto dall’articolo 44, comma 1, della legge, sulla domanda completa anche dei prescritti pareri (Comando VV.F. competente per territorio, Ufficio delle Dogane, ANAS, Comune) la Regione provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

 

Art. 33

(Modifiche impianti)

1          Le modifiche sugli impianti autostradali previste all’art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l’installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare alla Regione.

2          per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite la Regione, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo  le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.

 3.      Ad ultimazione dei lavori il titolare dell’impianto trasmette alla Regione:

             a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;

            b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;

            c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all’art. 34.

4          La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, l’installazione di attrezzature per l’erogazione di AdBlue, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all’impianto, ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi alla Regione.

5          Le modifiche degli impianti sono riportate nel successivo provvedimento concessorio regionale.

 

Art. 34

(Potenziamento e ristrutturazione totale)

 1.        l’aggiunta di prodotti non erogati con l’installazione di nuove attrezzature e la ristrutturazione totale comportante il mutamento della dislocazione tutte le parti costitutive degli impianti autostradali previste all’art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge, sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione, previa domanda da parte del titolare dell’impianto, con le modalità di cui all’art. 14.

2          Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3          Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l’obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), fatto salvo la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all’obbligo previste dall’articolo 11.

 

Art. 35

(Trasferimento titolarità della concessione)

1          La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione, sottoscritta dal concessionario e dall’acquirente e deve riportare l’indicazione di tutti gli elementi idonei per identificare l’impianto.

2.        La domanda deve essere corredata da:

            a) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale;

            b) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell’impianto da parte del nuovo concessionario;

            c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il nuovo concessionario è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 1269/71.

3          La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità delle attrezzature dell’impianto.

4          La Regione, entro il termine previsto dall’art. 44, comma 1 della legge, dalla domanda corredata a norma, provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al concessionario, al subentrante, cedente e agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.

 

Art. 36

(Rinnovo concessione)

1          La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.

2.          La domanda deve essere corredata da:

            a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale alla permanenza dell’impianto;

            b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico organizzativa ed economica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 1269/71;

            c) dichiarazione di atto notorio da parte del titolare o attestazione redatta da tecnico competente per la sottoscrizione al progetto, attestante la conformità dell’impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale ed antincendio, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

3          La Regione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata a norma, provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto previsto dall’art. 40.

 

Art. 37

 (collaudo ed esercizio provvisorio)

1          Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto autostradale, di potenziamento, di ristrutturazione completa o di rinnovo della concessione, gli stessi devono essere sottoposti a collaudo dalla commissione di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 1269/1971, composta dal responsabile regionale del procedimento amministrativo, dai rappresentanti dell’Ufficio delle Dogane e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competenti per territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da personale della struttura regionale. Alla verifica assiste un rappresentante della Ditta.

2          La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte del titolare della concessione, corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura della Regione, al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012. Copia del verbale di collaudo, con indicazione degli estremi della concessione è trasmessa, a cura della Regione, al titolare della concessione e agli Enti Uffici interessati al procedimento amministrativo.

3          Ai componenti della commissione di verifica, spetta una indennità determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Industria Commercio ed Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986. Gli oneri sono a carico della Ditta richiedente.

4          In attesa delle operazioni di collaudo la Regione può concedere l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, previa domanda del concessionario, con allegata dichiarazione di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

5          L’esercizio provvisorio dell’impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

 

Art. 38

(Orari - cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all’utenza)

1          Gli impianti di distribuzione carburanti ubicati sulle autostrade e raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale.

2          E’ fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati come previsto dal D.lgs 206/2005. Le modalità per l’installazione e adeguamento della cartellonistica di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso autotrazione sono quelle indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

3          Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

 

Art. 39

 (Anagrafe e stato di conservazione degli impianti)

1          L’art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto l’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale prevedendo l’obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

 2.     Fermo restando il termine del comma 1, i titolari degli impianti autostradali implementano l’anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L’aggiornamento riguarda i seguenti casi:

            a) Apertura nuovi impianti;

            b) Trasferimento della titolarità della concessione di cui all’art. 35;

            c) Dismissione.

3          La verifica dell’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti autostradali è demandato all’Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell’impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché alla regione per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4          La Regione attraverso i propri funzionari verifica lo stato di efficienza, conservazione, manutenzione e pulizia dell’area dell’impianto e dei vari servizi accessori per l’utenza e l’automobilista così come previsto dall’art. 55 della legge.

5          Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

 

Art. 40

(Comunicazioni alla Regione)

1.       Ai fini del monitoraggio della rete autostradale la Regione acquisisce la seguente documentazione:

            a) I dati relativi agli erogati degli impianti da parte dell’Agenzia delle Dogane;

            b) Il cambio di bandiera o di gestione degli impianti;

            c) L’erogato annuale di GNC o GNL qualora sull’impianto siano presenti tali prodotto.

 

2.      La Regione, può richiedere, in qualsiasi momento ogni informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

 

Art. 41

(Abrogazioni – norme finali)

1.     Sono abrogati i regolamenti regionali n. 19 del 6 aprile 2005 “Rete autostradale e raccordi autostradali” e n.2 del 10 gennaio 2006 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria”.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.