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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
23
Data
04/05/2005
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 - Regolamento di attuazione
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 20 aprile 2005, n. 59
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

 

- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 199 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

 

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17, di seguito denominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 della medesima legge e dell'art. 44 dello Statuto Regionale approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.

 

 

TITOLO I

NORME COMUNI

 

Art. 2

(Coordinamento di azioni integrate con i Piani Sociali di Zona)

 

1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 13, comma 3, lett. b, della legge regionale, coordinano i programmi e le attività promosse e realizzate dagli enti che operano in ambito sociale e sociosanitario, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, alle AUSL, agli altri Comuni dell'ambito territoriale, al Centro Regionale per la Giustizia Minorile, nonché ad altri enti, specificamente per raccordare i Piani Sociali di Zona con gli altri interventi in campo educativo, sociosanitario, di inserimento lavorativo e di sviluppo economico.

 

2. I Comuni, con riferimento al periodo di vigenza dei Piani Sociali di Zona, verificano le azioni svolte per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente attraverso le seguenti attività:

  

a) verifica periodica dei contenuti oggetto degli specifici protocolli di intesa, o altri atti, sottoscritti tra i soggetti aderenti all'accordo di programma per l'adozione del Piano Sociale di Zona;

  

b) riunione periodica di tutti i soggetti partecipanti al tavolo di concertazione insediato nell'ambito territoriale per la stesura del Piano Sociale di Zona;

  

c) adozione di strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi previsti nei Piani Sociali di Zona e che si integrano con i programmi e le attività di cui al comma 1.

  

d) previsione, negli atti di affidamento a soggetti terzi, di strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi esternalizzati.

 

Art. 3

(Gestione associata)

 

1. La Giunta Regionale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale, approva il regolamento di individuazione della forma associativa e di disciplina della gestione associata in conformità allo schema allegato al presente regolamento.

 

Art. 4

(Partecipazione)

 

1. I Comuni adottano idonee forme al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza e tutela degli utenti operanti nel territorio di riferimento. In particolare:

  

a) Il Comune pubblica avviso di segnalazione dell'avvio del percorso di progettazione partecipata per la predisposizione del Piano Sociale di Zona indicando la data e il luogo del tavolo di concertazione.

  

b) Il tavolo di concertazione deve concludersi con apposito verbale, redatto a cura del Comune capofila, dal quale emergano: i soggetti partecipanti, le posizioni assunte, le intese raggiunte. Il verbale è allegato al Piano Sociale di Zona.

  

c) I Comuni dell'ambito territoriale adottano un regolamento per la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla fase di programmazione e di controllo della erogazione dei servizi.

 

2. Le Carte dei servizi adottate dai soggetti gestori delle strutture socio - assistenziali e dai soggetti erogatori dei servizi devono prevedere norme specifiche per garantire la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità del servizio.

 

Art. 5

(Convenzioni)

 

1. I Comuni al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali definiscono i servizi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature.

 

2. I Comuni nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni tengono conto:

  

a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;

  

b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;

 

c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

 

3. Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto nel comma 3 dell'art.83 del presente Regolamento, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

 

Art. 6

(Attività di verifica regionale)

 

1. La Regione, allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per le Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

 

2. A tal fine:

  

a) i Comuni sono tenuti a fornire, su richiesta del Settore Servizi Sociali della Regione, dettagliate relazioni predisposte dai competenti Servizi Sociali comunali in ordine all'efficacia del progetto individualizzato, all'efficienza dei servizi ed al razionale impiego delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

  

b) Il Settore Servizi Sociali della Regione dispone verifiche a campione.

 

3. Il Settore Servizi Sociali trasmette ai Comuni gli esiti delle attività di verifica e fornisce le indicazioni idonee a promuovere una migliore qualità degli interventi e l'uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio regionale.

 

4. Qualora, nell'esercizio delle attività di verifica, emergano irregolarità e inosservanze alla normativa vigente, il Settore Servizi Sociali ne dà comunicazione al Comune interessato unitamente all'invito a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a trenta giorni, agli adempimenti conseguenti.

 

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, previa diffida, esercita il potere sostitutivo di cui all'art.41, comma 3, della legge regionale. 

 

Art. 7

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

 

1. Nell'ipotesi d'inadempimento ed inosservanza da parte dei Comuni degli obblighi espressamente previsti dalla legge regionale, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, invita il Comune interessato a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni.

 

2. Con il medesimo provvedimento, la Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva.

 

Art. 8

(Interventi indifferibili)

 

1. Le modalità per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 36, comma 3 e 4, della legge regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei relativi accordi internazionali, ferma restando l'erogazione degli interventi indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell'art. 38 della medesima legge.

 

2. Le risorse riservate ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge regionale sono utilizzate nei limiti della riserva determinata dal Piano Regionale delle Politiche Sociali con i seguenti criteri:

  

a) per gli interventi di cui all'art. 36, commi 3 e 4 della legge regionale, corresponsione dell'anticipazione in misura inversamente proporzionale alla popolazione residente del Comune e in rapporto alla disponibilità complessiva delle risorse, quale compartecipazione della Regione all'anticipazione dell'onere dell'intervento;

  

b) per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i minorenni, corresponsione a consuntivo della compartecipazione della Regione alla spesa complessiva in misura inversamente proporzionale alla popolazione residente del Comune e in rapporto alla disponibilità complessiva delle risorse. La quota di finanziamento regionale è riservata alle sole prestazioni erogate da strutture accreditate, se ubicate nel territorio regionale, ovvero da strutture individuate d'intesa tra Comune e Tribunale competente, nei casi d'interventi da effettuarsi presso strutture fuori della Regione Puglia.

 

3. I Comuni, nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di cui all'art. 38, comma 4, della legge regionale comunicano al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo, la predisposizione dell'intervento e la relativa previsione di spesa.

 

4. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui agli artt. 36 commi 3 e 4 - e 38 - comma 4 - della legge regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.

 

Art. 9

(Reclami)

 

1. Le procedure e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare i seguenti criteri:

  

a) registrazione cronologica di acquisizione del reclamo;

  

b) rilascio, da parte dell'incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;

  

c) predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del reclamo;

  

d) previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni;

 

e) impegno del gestore a trasmettere mensilmente al Comune l'elenco dei reclami ricevuti e l'esito degli stessi.

 

2. Il reclamo, inoltre, può anche essere presentato al Comune competente; in tal caso il responsabile del Settore Servizi Sociali attiva apposito procedimento di verifica presso il soggetto erogatore volto ad accertare la fondatezza del reclamo.

 

3. Qualora, a seguito della verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo, il Comune competente adotta le iniziative previste dal presente regolamento e dalla legge regionale e trasmette dettagliata relazione all'ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui all'art. 39 comma 4 della medesima legge.

 

4. Il procedimento di verifica è concluso entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

 

5. Il Dirigente dei Settore Servizi Sociali della Regione, nelle more dell'istituzione dell'apposito Ufficio Regionale, previsto dall'art. 39, comma 4, della legge regionale, individua la struttura responsabile della tutela degli utenti.

 

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO  DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

 

Art. 10

(Principi generali e finalità)

 

1. Il presente capo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

 

2. In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale, i requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.

 

3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell'ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati in modo da ridurre i fenomeni di marginalità ed esclusione sociale. Devono, altresì, essere organizzati in modo da eliminare fenomeni di istituzionalizzazione e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

 

Art. 11

(Strutture e servizi soggetti  all'obbligo di autorizzazione)

 

1. Le norme di cui al presente Capo si applicano alle strutture ed ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così come individuati nel Titolo II della legge regionale che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

  

a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

  

b) disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

  

c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

  

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

  

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

 

 f) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

 

 

Art. 12

(Prestazioni socio-sanitarie)

 

1. Le strutture di cui al precedente articolo 11, lettere b), c), d) ed e) che prevedano di erogare anche prestazioni socio-sanitarie eccedenti quelle previste dal presente regolamento, sono autorizzate e accreditate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 ter e 8 quarter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 

2. I Comuni trasmettono al Settore Servizi Sociali della Regione la documentazione necessaria al fine di acquisire la dichiarazione di compatibilità della Giunta Regionale secondo la procedura indicata dall'art. 28, comma 10, della legge regionale.

 

3. Il Settore Servizi Sociali, acquisito il parere del Settore Sanità, conclude il procedimento nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della documentazione trasmessa dal Comune, e propone il provvedimento definitivo da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

 

4. I servizi preordinati anche all'erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono soggetti, limitatamente alle stesse, alle norme in materia sanitaria. Il rispetto di tali norme è verificato dal Comune nell'espletamento della procedura di cui al successivo art. 15, comma 3.

 

Art. 13

(Requisiti comuni alle strutture)

 

1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:

  

a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

  

b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

 

c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione;

  

d) presenza di un coordinatore responsabile in possesso di specifico titolo e/o qualifica professionale con riferimento alla tipologia della struttura;

  

e) adozione del registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e,    per i minori, di un progetto educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche almeno annuali;

  

f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

  

g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale.  

2. In deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi del D.M. 21.5.2001 n.308, esclusivamente per i requisiti strutturali degli alloggi e limitatamente alle strutture già autorizzate e operanti continuativamente negli ultimi dieci anni in edifici realizzati da oltre ottanta anni, si fa riferimento ai requisiti strutturali prescritti prima dell'entrata in vigore della legge regionale.

 

Art. 14

(Requisiti comuni ai servizi)

 

1. Fermo restando l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore dei servizi alla persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative:

  

a) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio erogato ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione;

  

b) presenza di un coordinatore responsabile in possesso di specifico titolo e/o qualifica professionale con riferimento alla tipologia del servizio;

  

c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale;  

d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale.

 

Art. 15

(Autorizzazione al funzionamento)

 

1. I Comuni, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accertano il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale.

 

2. Per le strutture ed i servizi autorizzati provvisoriamente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge regionale, vigono i requisiti assunti a base del provvedimento di autorizzazione per l'iscrizione ai registri già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale. 

3. Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge regionale e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal presente regolamento, nel termine fissato dal provvedimento di autorizzazione provvisoria.

 

4. Tutte le strutture ed i servizi, provvisoriamente autorizzati, dovranno essere adeguati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento entro il termine massimo fissato dalla legge regionale. Qualora, decorso il termine indicato, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, l'atto autorizzativo provvisorio decade automaticamente.

 

5. Il Comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi dei propri uffici tecnici, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria delle AUSL competenti per territorio.

 

6. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune deve indicare:

    

a) la denominazione della struttura e del servizio;

    

b) l'ubicazione della struttura;

    

c) la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;

   

d) il legale rappresentante;

    

e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati;

   

f) la ricettività;

   

g) la natura pubblica o privata.

 

7. Il Comune qualora accerti la non conformità delle strutture o dei servizi ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro 15 giorni può presentare elementi e/o documenti integrativi.

 

8. Le modifiche agli elementi presi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dall'autorizzazione.

 

9. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di 6 mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

 

Art. 16

(Domanda di autorizzazione delle strutture)

 

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto gestore;

    

b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso da parte del legale rappresentante del soggetto gestore;

    

c. indicazione dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa;

   

d. copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;

    

e. indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi;

   

 f. certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;

    

g. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;

   

h. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;

   

i. relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze;

   

j. indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;

   

k. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;

   

l. copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;

   

m. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;

    

n. l'indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94.

 

2. Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti previsti dai singoli regolamenti comunali e dalla normativa vigente.

 

Art. 17

(Autorizzazione dei servizi)

 

1. I servizi di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a) sono automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio delle attività da parte del titolare ai sensi dell'art. 30 della suddetta legge, fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti organizzativi e funzionali indicati nel presente regolamento.

 

2. La comunicazione dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

 

3. Il Comune competente, a seguito della comunicazione, entro i 30 giorni successivi, attiva il procedimento per l'iscrizione nei registri regionali e nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti dispone l'immediata cessazione del servizio.

 

4. L'iscrizione è effettuata con le modalità di cui all'art. 32 della legge regionale e determina la legittimazione all'esercizio dei servizi automaticamente autorizzati. Nell'ipotesi di diniego dell'iscrizione ai registri il Comune dispone l'immediata cessazione del servizio.

 

Art. 18

(Attività di vigilanza e controllo)

 

1. Il Comune esercita l'attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle AUSL competenti per territorio.

 

2. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio, un provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un congruo termine per l'adeguamento. Il Comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.

 

3. In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzatorio, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative.

 

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate all'art. 42 della legge regionale, il Comune applica la sanzione amministrativa nella misura e con le modalità previste dal medesimo articolo destinando gli introiti agli interventi ed ai servizi sociali.

 

5. Il Settore Servizi Sociali dalla Regione Puglia effettua controlli a campione per verificare l'esercizio delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento.

 

6. In presenza di circostanze di particolare rilievo, l'Assessore Regionale ai Servizi Sociali può disporre, attraverso gli uffici regionali, specifiche attività di controllo.

 

7. L'esito dell'attività di controllo di cui ai commi 5 e 6 è comunicato al Comune interessato unitamente all'invito a provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l'adempimento.

 

Art. 19

(Organismi di controllo per la certificazione di qualità)

 

1. Gli organismi di controllo di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale sono identificati in organismi operanti nel settore della certificazione di qualità dei servizi iscritti nell'apposito albo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

 

2. L'iscrizione all'albo degli organismi di controllo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

    

a) attestazione di idoneità da parte di organismi formalmente riconosciuti a livello nazionale;

    

b) organizzazione aziendale strutturata in modo da assicurare una piena valorizzazione delle risorse presenti sul territorio regionale;

    

c) previsione di meccanismi idonei a verificare l'effettiva e puntuale permanenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi iscritti nei registri di cui all'art. 32 della legge regionale e dei relativi soggetti gestori o erogatori;

     

d) disponibilità di risorse professionali in possesso di esperienza almeno quinquennale nei rispettivi campi di competenza;

 

e) dotazione organica che preveda almeno le seguenti figure professionali: professionista abilitato alla certificazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assistente sociale iscritto alla sezione A del relativo Albo Professionale, laureato in materie economiche o giuridiche esperto nel campo delle politiche sociali;

    

f) partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui ha sede legale l'organismo di certificazione.

 

3. L'Albo regionale è istituito con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione. Il Dirigente dispone l'iscrizione ovvero rigetta l'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Il procedimento amministrativo è concluso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

 

4. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, in caso di gravi irregolarità nel rilascio della certificazione di qualità o di accertata perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, ne dispone l'immediata cancellazione dall'Albo. Ai fini del predetto accertamento il Dirigente del Settore Servizi Sociali può disporre ispezione presso l'organismo di controllo.

 

5. Nel caso di accertata irregolarità della certificazione di qualità la struttura e/o il servizio interessato sono tenuti a produrre al Comune di competenza, entro il termine dallo stesso fissato, nuova certificazione di qualità pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

 

Art. 20

(Certificazione delle strutture e dei servizi)

 

1. La permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della legge regionale e del presente regolamento è garantita con le modalità previste dall'art. 31 della stessa legge.

 

2. La certificazione di qualità ha validità triennale e deve essere depositata a cura del soggetto gestore della struttura o erogatore del servizio al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

3. Ai fini del rilascio della certificazione di qualità alle strutture e ai servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali si fa riferimento alle norme UNI-ISO. L'organismo di controllo è, inoltre, tenuto a verificare:

    

a) la permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, come specificati dal presente Regolamento;

    

b) il rispetto degli orari giornalieri di apertura del servizio e di funzionamento della struttura così come dichiarati nella carta dei servizi adottata;

    

c) la realizzazione nell'ultimo anno di esercizio di almeno una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti e/o delle loro famiglie effettuata da soggetto che abbia specifiche competenze tecniche o che svolga tale attività per finalità statutarie;

    

d) l'adozione di strumenti di monitoraggio e verifica interna della qualità del servizio e dell'efficacia dei risultati conseguiti;

   

e) il livello contenuto del turn over del personale impegnato nelle attività socio-assistenziali e sociosanitarie;

    

f) la positiva valutazione, da parte degli utenti di strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale, degli spazi e del personale dedicati alle attività comunitarie;

    

g) congruità delle tariffe in rapporto alla qualità ed alle tipologie dei servizi offerti;

   

h) il rispetto delle procedure per garantire la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza, al controllo della qualità dei servizi.

 

4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale il Comune esercita l'attività di vigilanza con periodicità almeno annuale.

 

Art. 21

(Registri)

 

1. Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento sono iscritti nei registri regionali con le modalità fissate dall'art. 32 della legge regionale e dal presente regolamento.

 

2. L'iscrizione nei suddetti registri determina la legittimità all'esercizio delle attività.

 

TITOLO III

TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE

 

CAPO I

(Strutture per minori)

 

Art. 22

(norma generale)

 

1. Le strutture per minori, come definite dall'art. 21 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti nel presente capo.

 

2. Dette strutture sono destinate altresì all'accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari anche di natura penale. Gli Accordi di programma definiti con le AA.SS.LL. ai fini dell'approvazione dei Piani di Zona regolamentano i rapporti per gli interventi socio-sanitari presso le strutture che accolgono minori con disturbi della personalità sottoposti anche a provvedimenti di natura giudiziaria penale.

 

3. Le strutture che accolgono minori allontanati dalla famiglia perché vittime di maltrattamenti o abusi devono avere caratteristiche adeguate al perseguimento degli obiettivi di promozione del benessere dei bambini maltrattati.

 

4. Nel caso in cui, su disposizioni dei Tribunali per i Minorenni, si debba procedere a realizzare legami sostitutivi adeguati al compito riparativo, tali strutture specializzate incoraggeranno il determinarsi di condizioni che permettano adozioni o affidamenti familiari caratterizzati da specifiche istanze terapeutiche.

 

5. Allo scopo di verificare che il ricovero di minori in istituti assistenziali sia superato entro il 31 dicembre 2006, secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il Settore Servizi Sociali della Regione Puglia, attraverso il Centro di documentazione di cui all'art. 11 della legge regionale, effettua il costante monitoraggio degli istituti assistenziali e istituisce l'anagrafe dei minori in affidamento familiare.

 

Art. 23

(Comunità familiare)

 

1. La Comunità familiare deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido.

 

Ricettività

   Massimo 6 utenti in età compresa tra 0 - 18 anni.

 

Prestazioni

   La comunità familiare è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale. La comunità familiare assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne. E' consentita la permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di età e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si renda necessario il completamento del progetto educativo.

 

Personale

   Minimo due adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di entrambi i sessi. Uno degli adulti assume la funzione di coordinatore del servizio. Gli adulti svolgono la propria funzione avvalendosi della collaborazione di operatori professionali, anche dei servizi pubblici, di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti per prestazioni relative ad interventi di animazioni.

 

Modulo abitativo

   Le Comunità a dimensione familiare devono essere organizzate in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq 9 per ogni posto letto;

- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";

- un locale per servizi igienici ogni 3 ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;

- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Aspetti organizzativi

La Comunità familiare deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;

- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;

- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;

- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;

- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

 

Art. 24

(Comunità educativa)

 

1. La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido stesso.

 

Ricettività

   Massimo 10 utenti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 3 - 18 anni.

 

Prestazioni

   La comunità educativa è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere professionale. La comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. E' consentita la permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di età e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si renda necessario il completamento del progetto educativo.

 

Personale

   Nella Comunità educativa il rapporto minimo tra educatori e minori deve essere di uno a due e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Nelle ore notturne la comunità educativa di tipo familiare deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale educativo.

 

Modulo abitativo

   La Comunità educativa deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 per ogni posto letto;

- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";

- un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;

- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Aspetti organizzativi

La Comunità deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;

- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;

- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;

- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;

- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

 

Art. 25

(Comunità di pronta accoglienza)

 

1. La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa. La struttura è finalizzata all'ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Il periodo di permanenza dei minori nella comunità, di norma, non deve superare i 15 giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni. Durante tale periodo i servizi locali formulano un progetto educativo individuale in virtù del quale saranno attivati altri servizi o interventi.

 

Ricettività

   Massimo 6 minori di età compresa tra 6 -18 anni.

 

Prestazioni

   La Comunità assicura: il funzionamento nell'arco delle 24 ore, per tutto l'anno, servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso.La Comunità partecipa all'elaborazione del progetto educativo individuale, la cui titolarità resta in capo ai Servizi sociali territoriali.

 

Personale

   La Comunità è condotta da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la presenza di almeno un educatore ogni tre ospiti. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura.

 

Modulo abitativo

   La Comunità deve essere organizzata in un appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 per ogni posto letto;

- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";

- un locale per servizi igienici ogni tre ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;

- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Aspetti organizzativi

   La Comunità di pronta accoglienza deve:

- assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;

- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile.

 

Art. 26

(Comunità alloggio)

 

1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La Comunità alloggio è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.

 

Ricettività

   Massimo 10 utenti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 12 - 18 anni.

 

Prestazioni

   La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. E' consentita la permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di età e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si renda necessario il completamento del progetto educativo.

 

Personale

   La Comunità alloggio è condotta da educatori in ragione di un educatore ogni 3 giovani. Gli educatori, preferibilmente di sesso diverso, articolano la loro presenza nella struttura con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure di riferimento per i giovani ed il rapporto numerico prima indicato. E' necessaria la presenza di un consulente psicologo qualora la comunità ospiti minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche di natura penale. Nelle ore notturne la Comunità alloggio deve assicurare la presenza di una unità di personale educativo.

 

Modulo abitativo

   La Comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei giovani accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 per ogni posto letto;

- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";

- un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;

- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Aspetti organizzativi

   La Comunità alloggio deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;

- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;

- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;

- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;

- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

 

Art. 27

(Gruppo appartamento)

 

1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale rivolto ad un numero massimo di 4 giovani per modulo abitativo, omogenei per sesso, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

 

Prestazioni

   Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti della struttura, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita. E' consentita la permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di età e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si renda necessario il completamento del progetto educativo.

TM

 

Personale

   Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore notturne, la presenza di almeno un educatore.

 

Modulo abitativo

   Il Gruppo appartamento deve essere organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei giovani residenti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;

- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";

- un locale per servizi igienici attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;

- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Aspetti organizzativi

   Il Gruppo appartamento deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;

- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;

- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;

- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;

- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

 

Art. 28

(Centro socio educativo diurno)

 

1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o disabili.

   E' necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale.

   La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie.

   La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo.

   Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, attrezzato per la non autosufficienza e un servizio igienico riservato al personale.

 

Ricettività

   Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o paese.

   Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per classi d'età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore disabile.

 

Prestazioni

Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti, valorizzandone il protagonismo.

Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:

- attività sportive;

- attività ricreative;

- attività culturali;

- attività di supporto alla scuola ;

- momenti di informazione;

- vacanze invernali ed estive;

- somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

 

Personale

   Educatori in rapporto di almeno uno per ogni 10 minori che diventa uno ogni 7 minori se inserito un soggetto disabile; figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Aspetti organizzativi

   Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio.

   Le famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse partecipano alla determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi.

   Gli utenti partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle attività del Centro.

   L'orario di funzionamento del Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli utenti.

 

Art. 29

(Asilo nido)

 

1. L'Asilo nido deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

 

Ricettività

   In rapporto alle scelte educative e alle condizioni dei genitori e alle esigenze locali, gli asili nido possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. Gli asili nido a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

   A fronte di particolari esigenze sociali e organizzative possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima dei micro-nidi non può comunque essere inferiore a sei bambini.

 

Prestazioni

   Accoglienza e cura del bambino, socializzazione, gioco, attività laboratoriali ed espressive, attività di prima alfabetizzazione.

Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:

- offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;

- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;

- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

   Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie locali, svolge, inoltre, un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale e dei bambini stranieri.

 

Personale

   Personale educatore, in possesso di idoneo titolo di studio, in rapporto di almeno uno per ogni 8 minori di età superiore ai 12 mesi e di almeno 1 ogni 5 minori di età inferiore a 12 mesi. In presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio il rapporto minori-educatori sarà determinato in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

   Al fine di garantire prestazioni che consentano un'azione qualitativamente elevata degli interventi educativi dovrà essere comunque garantita la presenza di figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Aspetti organizzativi

   Il rapporto minimo superficie utile-ricettività non può essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino.

   Deve essere assicurata, inoltre, un'adeguata area esterna con verde attrezzato e parco gioco.

 

CAPO II

(Strutture per disabili)

 

Art. 30

(Norma generale)

 

1. Le strutture per disabili, come definite dall'art. 22 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.

 

 

Art. 31

(Comunità alloggio)

 

1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

 

Ricettività

   Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 utenti.

 

Prestazioni

   La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio prevede prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

 

Personale

   Figure professionali di assistenza alla persona in maniera non continuativa, garantendo la presenza di un operatore per le ore notturne.

 

Modulo abitativo

   La comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   Ogni unità appartamento comprensiva di stanza da letto e di locale per servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone.

   La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

   La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

 

Art. 32

(Gruppo appartamento)

 

1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

 

Ricettività

Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 utenti.

 

Prestazioni

   Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Il gruppo appartamento prevede l'autonomia nella preparazione e nella somministrazione dei pasti e nelle altre attività della vita quotidiana.

 

Personale

   Un coordinatore responsabile della struttura, anche coincidente con la figura professionale di assistenza alla persona in maniera non continuativa.

 

Modulo abitativo

   Il gruppo appartamento deve essere organizzato in civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli utenti, con stanza da letto singola o doppia, comprensiva di locale per servizi igienici, non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone.

   La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 

Art. 33

(Comunità socio-riabilitativa)

 

1. La Comunità socio-riabilitativa deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l'erogabilità d'interventi socio sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

   La comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il "dopo di noi".

 

Ricettività

   La comunità può essere costituita da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 utenti per un massimo di 20 utenti, più eventuali 2 posti per le emergenze.

 

Prestazioni

   La struttura assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale e l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali ed affettivo-relazionali.

La comunità offre:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- attività educative indirizzate all'autonomia;

- attività riabilitative mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;

- attività di socializzazione;

- somministrazione pasti.

 

Personale

   Educatori e operatori addetti all'assistenza in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. Presenza programmata di assistenti sociali, psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione; personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 utenti.

 

Modulo abitativo

   La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone comprensiva di un locale per servizi igienici comunicante.

   La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

   Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

 

Art. 34

(Residenza protetta)

 

1. La Residenza protetta deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La residenza protetta è struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 120 posti-letto divisi in moduli da 20 utenti.

 

Prestazioni

   La struttura assicura prestazioni assistenziali di aiuto alla persona, nonché prestazioni riabilitative e sanitarie.

In particolare offre:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- attività riabilitative ed educative;

- prestazioni infermieristiche;

- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.

 

Personale

   Educatori 1 ogni 30 ospiti per minimo 18 ore settimanali fino ad un massimo di 38 ore settimanali; operatori di assistenza in misura di almeno 1 ogni 6 ospiti; infermieri in misura 1 ogni 15 ospiti. Il servizio deve essere garantito nell'arco dell'intera giornata. Tecnici della riabilitazione nella misura definita in rapporto al piano individualizzato di assistenza e comunque non inferiore a 1 ogni 30 ospiti per 18 ore settimanali; personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 utenti. Il servizio sanitario è assicurato mediante le strutture delle AA.SS.LL. e può essere affidato ad un Medico convenzionato limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa Protetta; le cure mediche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici prescelti.

   E' garantito il servizio di segretariato sociale, la presenza programmata dell'animatore e del farmacista.

 

Modulo abitativo

   La residenza protetta si configura come entità autonoma articolata in più moduli. Ciascun modulo è costituito da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone compreso il locale per servizi igienici. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici attrezzati direttamente comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera.

   Per le camere singole tuttavia, è possibile prevedere la presenza di un servizio igienico comune per ogni due camere con annesso antibagno.

   I servizi igienici devono essere attrezzati con vaso/bidet, lavabo e campanello di allarme.

   La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

   Ogni modulo da 20 deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq.4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei Visitatori.

   L'unità minima di alloggio è costituita da una stanza di dimensioni tali da poter contenere:

   Uno o due letti collocati in modo che la testata sia sempre appoggiata al muro e che attorno sui tre lati lo spazio sia sufficiente per i movimenti delle persone Anziane e del Personale di Servizio e di Assistenza; in corrispondenza della testata del letto deve essere disposto un campanello di chiamata.

   Inoltre, per ciascun modulo da 20 deve essere previsto un servizio igienico completo dotato anche di vasca da bagno a sedere, accessibile su almeno tre lati in modo da poter aiutare il disabile.

   L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa.

   La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.

   Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

 

Art. 35

(Centro diurno socio-educativo)

 

1. Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 22 della legge, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.

 

Ricettività

   Massimo 30 utenti.

 

Prestazioni

   Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

   Il centro deve, in ogni caso, organizzare:

- attività educative indirizzate all'autonomia;

- attività di socializzazione ed animazione;

- attività espressive, psico-motorie e ludiche;

- attività culturali e di formazione.

   Deve, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

   Il centro diurno socio-educativo assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative attraverso il servizio sanitario.

 

Personale

   Operatori addetti all'assistenza nella misura di 1 ogni 5 Ospiti; educatori e/o animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 Ospiti; psicologi e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in misura di 1 ogni 15 ospiti.

   E' garantita, inoltre, la presenza programmata di terapisti della riabilitazione, del medico e dell'assistente sociale.

 

Requisiti strutturali

   Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

   La struttura deve, in ogni caso, prevedere:

- congrui spazi destinati alle attività;

- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;

- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

- spazio amministrativo;

- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;

- servizi igienici attrezzati:

   - 2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;

   - 3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.

- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

 

 

Capo III

(Strutture per anziani)

 

Art. 36

(norma generale)

 

1. Le strutture per anziani, come definite dall'art. 23 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo e sono destinate ai cittadini che abbiano raggiunto i limiti previsti per il pensionamento di vecchiaia ovvero che, per sopravvenuta invalidità, non esercitino o non possano proficuamente esercitare attività lavorativa.

 

Art. 37

(Comunità alloggio)

 

1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità alloggio è struttura residenziale autogestita in forma associata secondo le norme del Codice Civile, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

 

Ricettività

   Da un minimo di 6 ad un massimo di 10 utenti.

 

Prestazioni

   La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

 

Personale

   Presenza programmata dell'assistente sociale.

 

Modulo abitativo

   La comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone comprensive di un locale per servizi igienici integrato e direttamente comunicante con la singola stanza.

   Le stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria e devono poter contenere:

- uno o due letti, collocati in modo che la testata sia sempre appoggiata al muro; in corrispondenza della testata del letto deve essere posto un campanello di chiamata;

- i tavolini da notte e l'armadio per gli oggetti personali;

- un tavolo scrittoio, due sedie e una poltroncina.

I mobili vanno collocati in modo da lasciare molto spazio libero per i movimenti dell'ospite.

   Ogni stanza da letto deve essere dotata di un servizio igienico attrezzato con vaso, bidet, lavabo, una doccia a pavimento con apparecchio a telefono a tubo flessibile e tutti gli accessori necessari (specchio, portasapone, portasciugamani, etc.).

   Il servizio igienico deve essere dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all'altezza di cm 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in corrispondenza del water-closed e della doccia) e di un campanello di allarme.

   Gli accessori devono essere situati in modo da renderne agevole l'uso; il vaso deve essere collocato sulla parete opposta all'ingresso. La porta del servizio igienico deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm 85.

   La struttura deve comprendere una sala pranzo ed una cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

   La sala pranzo deve essere attrezzata e destinata sia alla consumazione dei pasti, sia alle attività di tempo libero.

   L'arredamento previsto deve essere in funzione del numero degli ospiti.

   L'ambiente deve essere di superficie non inferiore a mq. 35 e organizzato per lo svolgimento di attività di diverso tipo (lettura, TV, giochi, pranzo).

   Il locale cucina deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie per la preparazione dei pasti: un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero, una credenza o armadietti pensili, un forno a parete, etc..

In particolare:

- il piano di cottura, il piano di lavoro e il forno a parete devono essere situati alla medesima altezza, compresa tra 85-90 cm dal pavimento; inoltre, il piano di lavoro deve essere ben illuminato;

- il piano di cottura deve essere preferibilmente elettrico con comandi frontali;

- le credenze o armadietti pensili devono essere collocati a una altezza non superiore a 150 cm dal pavimento; sono da evitare scaffalature profonde;

- la cucina deve essere dotata di carrello per il trasporto dei pasti.

   La cucina deve essere dotata di ripostiglio di superficie non inferiore al 4% di quella dell'alloggio.

 

Disposizioni tecniche particolari.

- pavimenti - devono essere antisdrucciolevoli e privi di dislivelli e di soglie in rilevato;

- corridoi - devono avere una larghezza minima di mt 1,40 e devono essere dotati di corrimano lungo i muri;

- porte - devono avere una larghezza minima di cm 85 ed aprirsi verso l'esterno;

- interruttori - devono essere collocati ad una altezza non superiore a cm 100 dal pavimento, distribuiti in modo da evitare percorsi nell'oscurità; gli interruttori nei servizi igienici devono essere collocati all'esterno degli stessi, sono da preferire gli interruttori con pulsante fluorescente per una facile individuazione;

- prese di corrente - devono essere collocate ad una altezza non superiore a cm 100 dal pavimento;

- finestre - devono permettere una comoda visione dell'esterno anche a persone sedute ed essere provviste di maniglie di facile presa;

- fonti di luce - sono da preferire lampade a muro o a braccio;

- logge e balconi - devono essere dotati di protezione per il sole e di misure di sicurezza;

- riscaldamento - deve essere centralizzato, provvisto di controllo automatico della temperatura che non deve essere inferiore a 20° C;

- contatore e valvole devono essere situati ad una altezza non superiore a mt 1,50 dal pavimento il contatore deve essere del tipo con dispositivo di sicurezza.

   Nel caso in cui l'edificio, sede della comunità alloggio, ha più di un piano fuori terra, deve essere previsto l'impianto ascensore.

 

Art. 38

(Gruppo appartamento)

 

1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il gruppo appartamento è struttura residenziale autogestita in forma associata secondo le norme del C.C., a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

 

Ricettività

   Da un minimo di 2 ad un massimo di 5 utenti.

 

Prestazioni

   Prestazioni di sostegno alla persona in relazione ai bisogni individuali degli utenti.

 

Personale

   Figure professionali di assistenza alla persona in maniera non continuativa; presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

   Presenza programmata dell'assistente sociale.

 

Modulo abitativo

   Appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti.

   Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;

- un locale per servizi igienici ogni tre ospiti;

- un locale soggiorno pranzo;

- un locale cucina;

- una postazione telefonica abilitata.

   Le stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria e devono poter contenere:

- uno o due letti, collocati in modo che la testata sia sempre appoggiata al muro; in corrispondenza della testata del letto deve essere posto un campanello di chiamata;

- i tavolini da notte e l'armadio per gli oggetti personali;

- un tavolo scrittoio, due sedie e una poltroncina.

   I mobili vanno collocati in modo da lasciare molto spazio libero per i movimenti dell'ospite.

   Il servizio igienico deve essere attrezzato con vaso, bidet, lavabo, una doccia a pavimento con apparecchio a telefono a tubo flessibile e tutti gli accessori necessari (specchio, portasapone, portasciugamani, etc.).

   Il servizio igienico deve essere dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all'altezza di cm 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in corrispondenza del vaso e della doccia) e di un campanello di allarme.

 

Art. 39

(Casa alloggio)

 

1. La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 20 utenti.

 

Prestazioni

   Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane; attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

 

Personale

   Personale addetto ai servizi alberghieri; figure professionali di assistenza alla persona in rapporto di un operatore ogni 10 ospiti; servizio di custodia - portineria continuativo. Presenza programmata dell'Assistente sociale.

 

Modulo abitativo

   La casa alloggio deve essere organizzata in alloggi contigui, che costituiscono unità abitative autonome all'interno della stessa struttura, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   Le stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.

   Ciascun alloggio è composto da:

- camere da letto singole o doppie;

- cucina e dispensa;

- sala pranzo;

- un locale per servizi igienici;

- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti.

   L'unità minima è costituita da:

- superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq 33, per una persona;

- superficie netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq 45 per due persone.

   La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione.

   L'attrezzatura di cucina deve comprendere almeno un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero; l'altezza delle superfici di lavoro dal pavimento deve essere compresa tra 85-90 cm.

   Il locale servizi igienici deve contenere il vaso (preferibilmente collocato sulla parete opposta all'ingresso), il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile) deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno all'altezza di 80 cm dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia).

   La porta d'ingresso dell'alloggio va prevista con una luce netta compresa tra 90 e 110 cm le porte interne devono avere una luce netta minima di cm 90; la porta del bagno deve avere una luce minima di cm 85 e deve aprirsi verso l'esterno.

   La dispensa deve avere una superficie non inferiore al 4% di quella dell'alloggio.

 

 

Art. 40

(Casa di riposo)

 

1. La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La casa di riposo è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma.

 

Ricettività

   Massimo 80 utenti organizzati in moduli da 20.

 

Prestazioni

   Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane; attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

 

Personale

- amministrazione: responsabile amministrativo, operatori amministrativi;

- operatori di assistenza: 1 operatore di assistenza ogni 10 ospiti; presenza programmata dell'assistente sociale e dell'animatore socio-culturale;

- personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 utenti.

- servizio sanitario: assicurato mediante le strutture delle AA.SS.LL. e può essere affidato ad un Medico convenzionato limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo; l'assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai medici personali.

- servizio infermieristico: deve essere garantito nell'arco dell'intera giornata almeno 1 infermiere ogni 40 ospiti.

- servizi generali:

- cucina: per 80 posti letto: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;

- lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

   I servizi di cucina, di lavanderia e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

   Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

   Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della casa di riposo.

 

Modulo abitativo

   La casa di riposo si configura come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si compone di stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone compreso il locale per servizi igienici. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera.

   Ciascun modulo deve, altresì, comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti. Deve essere dotato di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico e spogliatoio riservato per il personale.

   Le stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.

 

Aspetti organizzativi

Alloggio

   La stanza deve avere dimensioni tali da poter contenere:

- uno o due letti, collocati in modo che la testata sia sempre appoggiata al muro e che attorno, sui tre lati, lo spazio sia sufficiente per i movimenti della persona anziana e del personale di servizio e di assistenza; in corrispondenza della testata del letto deve essere disposto un campanello di chiamata;

- i tavolini da notte;

- l'armadio per gli effetti personali;

- un tavolo-scrittoio e due sedie;

- una poltroncina.

   Ogni stanza da letto deve essere dotata di un servizio attrezzato con vaso, bidet e lavabo; il servizio può essere completato da una doccia a pavimento con apparecchio a telefono a tubo flessibile.

   Il locale bagno deve essere dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all'altezza di cm 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previsti barre di appoggio in corrispondenza del vaso e della doccia) e di un campanello di allarme. Gli accessori e la rubinetteria debbono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole.

   La porta del locale di servizio deve sempre aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm 85.

   L'alloggio deve essere separato dal corridoio di accesso da una unica porta; la dimensione della luce netta della porta deve essere di cm 90, la dimensione massima di cm 100.

 

Ambienti per servizi collettivi.

   I servizi collettivi devono sempre essere organizzati in modo che possano essere utilizzati anche dalla popolazione del quartiere o della zona servita.

 

Sale di riunione e di soggiorno.

   Debbono costituire un complesso di locali per piccoli gruppi di ospiti in modo da favorire la conversazione e gli incontri, la lettura, i giochi, permettere il soddisfacimento di hobby, di visione di spettacoli televisivi, etc. Di questi locali uno deve avere dimensioni tali da poter ospitare almeno 50 posti per riunioni o piccoli spettacoli; i locali destinati alla lettura devono essere separati di quelli ad uso più intenso e rumoroso; i locali destinati allo svago che contengono attrezzature fisse devono essere distinti dagli altri.

 

Sale da pranzo.

   La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a tale scopo.

   La dimensione minima dello spazio relativo deve essere tale da contenere un numero di posti pari a quello degli ospiti della casa di riposo.

   La sala da pranzo deve essere ben illuminata e areata e a diretto contatto con l'area destinata alla distribuzione dei pasti.

   Servizi igienici di uso collettivo.

   Tutti gli spazi di uso collettivo debbono disporre di servizi igienici, opportunamente localizzati in modo da essere raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi e dotati di corrimano e campanelli di allarme.

   Per ciascun nucleo di 25 posti letto deve essere previsto un servizio completo dotato anche di una vasca da bagno a sedere, accessibile almeno su tre lati in modo da poter efficacemente aiutare la persona anziana.

 

Ambulatorio.

   L'ambulatorio deve essere ubicato in un apposito locale dove possono essere praticate, oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite periodiche.

   Deve essere di dimensioni tali da contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio.

   Deve essere dotato di un servizio igienico accessibile direttamente dall'ambulatorio, preceduto da una zona di attesa.

 

Palestra.

   La palestra deve essere ubicata in un locale appositamente attrezzato, destinato all'esercizio fisico degli ospiti.

   Deve avere dimensioni sufficienti ad accogliere l'attrezzatura minima indispensabile per consentire all'utente di mantenere una soddisfacente efficienza motoria.

   In uno spazio attiguo alla palestra deve essere previsto un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con servizio igienico.

 

Altri servizi.

   Possono opportunamente essere istituiti, in appositi piccoli locali i servizi di barbiere, parrucchiere e pedicure.

     C) Ambienti ad uso comune.

 

Ingressi.

   L'ingresso deve essere protetto con pensilina ed essere allo stesso livello del suolo antistante; quando non è possibile evitare un dislivello, è necessario che la porta di ingresso sia preceduta da un pianerottolo di almeno mt 1,50 di larghezza e che i gradini per accedervi siano affiancati da una rampa percorribile da carrozzelle.

   L'atrio di ingresso deve essere reso confortevole ed accogliente ed essere organizzato in modo da costituire il principale punto di informazione di tutto l'edificio.

 

Corridoi e disimpegni.

   I corridoi di collegamento tra corpi di fabbrica separati o tra zone distinte dello stesso stabile e i corridoi di accesso agli alloggi devono avere una larghezza minima di mt 1,40, non devono presentare dislivelli, devono essere dotati di corrimano lungo i muri.

 

Scale e rampe.

   Il vano scale deve essere immediatamente individuabile; i gradini devono avere una pedana minimi di cm 30 e un'alzata massima di cm 16. Le rampe di scale debbano essere dotate di corrimano su entrambi i lati.

 

Accessori.

   Ogni qualvolta l'edificio ha più di un piano fuori terra, deve essere previsto l'impianto di ascensore, dotato di un sedile pieghevole, di una barra di appoggio almeno su un lato e con le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di mt 1,50 di profondità e mt 1,20 di larghezza, con un'apertura minima di cm 60;

- porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico;

- arresto ai piani con livellamento automatico;

- l'apertura delle porte deve essere dotata di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle parti stesse;

- le porte devono rimanere aperte per almeno 10 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 6 secondi;

- la cabina deve essere dotata di un campanello di allarme, di citofono e di una lampada di emergenza con alimentazione autonoma;

- le bottoniere di comando esterne ed interne, ed il citofono devono essere previsti ad una altezza non superiore a mt 1,30 dal pavimento.

   Il numero degli ascensori dovrà essere stabilito in funzione del numero degli utenti, del numero dei piani dell'edificio e della sua estensione.

 

Servizi generali.

   Gli uffici amministrativi devono consistere in almeno due locali da destinare a direzione e a segreteria.

   I servizi del personale consistono in spogliatoi e servizi igienici, divisi per sesso, dimensionati in base alla standard organizzativa.

 

Servizio di cucina.

   Il servizio di cucina è costituito da un magazzino per le derrate ed uno spazio di lavoro suddivisa in zone di preparazione, di cottura, di lavaggio, di distribuzione.

   Il servizio potrà essere riservato agli ospiti della casa di riposo e al personale di servizio, oppure essere allargato per soddisfare le esigenze dell'assistenza domiciliare.

 

Servizio di lavanderia.

   Il servizio di lavanderia dovrà disporre di locali, ben illuminati e aerati, necessari per assicurare la raccolta, disinfezione, ammollo, lavaggio, essiccazione, stiratura, rammendo, deposito e distribuzione della biancheria.

 

Disposizioni tecniche particolari.

   I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e privi di dislivelli e di soglie in rilevato.

   Gli apparecchi elettrici di comando manovrabili dagli ospiti devono essere facilmente individuabili e visibili anche al buio.

   La distribuzione degli interruttori deve essere tale da evitare percorsi nell'oscurità; gli interruttori dei servizi igienici e dei bagni devono essere collocati all'esterno dei locali stessi. Per casi di emergenza, nei locali di uso comune devono essere previste lampade ad alimentazione autonoma a mezzo batteria.

   Le finestre degli alloggi e dei soggiorni devono permettere una comoda visione dell'esterno anche a persone sedute o costrette in carrozzella, assicurare adeguata illuminazione, essere dotati di efficace sistema di oscuramento e di protezione dal sole.

   Le logge e i balconi devono assicurare le necessarie protezioni e garantire la sicurezza delle persone anziane.

   Il tipo di impianto di riscaldamento prescelto deve assicurare un costante "benessere termico"; nel periodo invernale, la temperatura di tutti i locali, salvo quanto diversamente prescritto per quelli ad uso speciale, deve assicurare un minimo di 20° C.

   In tutti i servizi deve essere assicurata la distribuzione di acqua calda.

 

Art. 41

(Residenza protetta)

 

1. La Residenza protetta deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La residenza protetta è struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 120 utenti, divisi in moduli da 30.

 

Prestazioni

   La struttura assicura prestazioni assistenziali di aiuto alla persona, nonché prestazioni riabilitative e sanitarie non complesse.

In particolare offre:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- attività riabilitative ed educative;

- prestazioni infermieristiche;

- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.

 

Personale

- amministrazione: responsabile amministrativo, operatori amministrativi;

- servizi generali:

   - cucina: per 120 posti letto: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 3 ausiliari;

   - lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

   I servizi di cucina, di lavanderia e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

   Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

   Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della residenza protetta.

   Presenza programmata di Animatori socio-culturali /Educatori professionali in misura di 1 ogni 30 ospiti per un minimo di 18 ore settimanali;

   Operatori addetti all'assistenza in misura di 1 ogni 6 ospiti;

   Infermieri in misura 1 ogni 20 ospiti; il servizio deve essere garantito nell'arco dell'intera giornata.

   Presenza programmata di Tecnici della riabilitazione nella misura definita dal piano individualizzato di assistenza;

   Personale ausiliario in numero di almeno 1 ogni 10 utenti.

   Il servizio sanitario è assicurato mediante le strutture delle AA.SS.LL. e può essere affidato ad un medico convenzionato limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Residenza Protetta; l'assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai Medici personali.

   Presenza programmata dell'assistente sociale, del farmacista, dello Psicologo e del dietologo.

 

Modulo abitativo

   La Residenza Protetta si configura come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si compone di stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone compreso il locale per servizi igienici. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera.

   Ciascun modulo deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico - spogliatoio riservato per il personale.

   Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza e le stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.

   Per gli aspetti organizzativi si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 40.

 

Art. 42

(Centro diurno)

 

1. Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 23 della legge regionale, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 30 utenti

 

Prestazioni

   Il centro organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

   Il centro organizza, inoltre:

- attività educative a supporto dell'autonomia;

- attività di socializzazione ed animazione;

- attività culturali e ludico-ricreative;

- attività psico-motorie.

 

Personale

   Presenza programmata di assistente sociale, educatori professionali e operatori addetti all'assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza; animatori sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in misura di 1 ogni 15 ospiti.

 

Requisiti strutturali

   Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

   Gli ambienti devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.

   La struttura deve, in ogni caso, prevedere:

- congrui spazi destinati alle attività;

- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;

- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;

- un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini e donne e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano;

- un servizio igienico - spogliatoio per il personale.

   Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

 

Aspetti organizzativi

   L'ingresso deve essere ben protetto con pensilina, ben visibile ed illuminato e allo stesso livello del suolo antistante. Quando non è possibile evitare un dislivello, è necessario che le porte di ingresso siano precedute da un pianerottolo di almeno mt 1,50 di larghezza e che i gradini siano realizzati con materiali antisdrucciolevoli e comodi per accedervi.

   I locali destinati a servizi igienici devono essere raggiungibili con percorsi brevi e, inoltre, dotati di corrimano o, in alternativa, di barre di appoggio e di un campanello di allarme.

   I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli, di materiale durevole e facilmente lavabile.

 

 

Capo IV

(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)

 

Art. 43

(Norma generale)

 

1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come definite dall'art. 24 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.

 

Art. 44

(Comunità alloggio per persone con disturbi mentali)

 

1. La Comunità alloggio per persone con disturbi mentali deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità alloggio per persone con disturbi mentali è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per persone con disturbi mentali prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

 

Ricettività

   Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti

 

Prestazioni

   La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario. L'attività educativa viene attuata in base al progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.

   La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire l'organizzazione domestica, nonché all'inserimento degli ospiti nel contesto sociale.

   Gli interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.

 

Personale

   Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in maniera non continuativa.

 

Modulo abitativo

   La comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre utenti.

   La struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 

Art. 45

(Gruppo appartamento per persone con disturbi mentali)

 

Il Gruppo appartamento per persone con disturbi mentali deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il gruppo appartamento per persone con disturbi mentali è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per persone con disturbi mentali prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

 

Ricettività

   Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 utenti.

 

Prestazioni

   Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

 

Personale

   Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata dell'assistente sociale e dello psicologo.

 

Modulo abitativo

   Piccoli appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi. L'alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.

 

Art. 46

(Comunità alloggio per ex tossicodipendenti)

 

1. La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

 

Ricettività

   Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti

 

Prestazioni

   La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario. L'attività educativa viene attuata in base al progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.

   La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire l'organizzazione domestica, nonché all'inserimento degli ospiti nel contesto sociale.

   Gli interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.

 

Personale

   Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata dell'assistente sociale e dello psicologo.

 

Modulo abitativo

   La comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre utenti.

   La struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 

Art. 47

(Gruppo appartamento per ex tossicodipendenti)

 

Il Gruppo appartamento per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

 

Ricettività

   Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 utenti.

 

Prestazioni

   Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

 

Personale

   Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata dell'assistente sociale e dello psicologo.

 

Modulo abitativo

   Piccoli appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi. L'alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all'ambiente familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.

 

Art. 48

(Strutture per persone affette da AIDS)

 

   Le persone affette da AIDS di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale fruiscono degli interventi socio-assistenziali offerti da tutte le strutture disciplinate dal presente regolamento.

   Le strutture garantiscono l'assistenza in forma integrata con i servizi sanitari.

   Nel registro delle strutture e dei servizi di cui all'art. 32 - comma 1, lett. d) - della legge sono iscritte le strutture di cui all'art. 24 - comma 1, lett. b) - destinate prevalentemente alle persone affette da AIDS.

 

Capo V

(Strutture per adulti con problematiche sociali)

 

Art. 49

(Norma generale)

 

1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali come definite dall'art. 25 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.

 

Art. 50

(Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico)

 

1. La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 10 ospiti più 2 posti per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.

 

Prestazioni

   La comunità assicura: servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con particolare riferimento alla funzione genitoriale. Le ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.

 

Personale

   Nella comunità opera almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.

   E' garantita, inoltre, la presenza di operatori in misura di 1 ogni 5 ospiti.

 

Modulo abitativo

   La comunità deve essere organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni degli/lle accolti.

   Ogni modulo deve comprendere:

- camere da letto singole per ogni donna dotate di un locale per servizi igienici;

- un locale soggiorno-pranzo;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Art. 51

(Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico)

 

1. Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.

 

Ricettività

   Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti.

 

Prestazioni

   Servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.

   Le ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria del gruppo nell'arco dell'intera giornata.

 

Personale

   Nella comunità opera almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.

   E' garantita, inoltre, la presenza di operatori in misura sufficiente a garantire assistenza alle ospiti.

 

Modulo abitativo

   Appartamenti per civile abitazione.

   Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole per ogni donna;

- locali per servizi igienici in misura di almeno 1 ogni 2 ospiti;

- un locale soggiorno-pranzo;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Art. 52

(Alloggio sociale per adulti in difficoltà)

 

1. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   L'alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 6 utenti. La permanenza è, di norma, limitata ad un anno.

 

Prestazioni

   L'alloggio sociale è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario e svolge, prevalentemente, attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale, nonché all'inserimento e reinserimento lavorativo. Tutte le attività vengono svolte in stretta collaborazione con i servizi del territorio.

 

Personale

   Presenza programmata di assistente sociale, psicologo e operatori sociali; personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti che, tuttavia, partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.

 

Modulo abitativo

   L' alloggio sociale deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre utenti.

   La struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 

Art. 53

(Centro di pronta accoglienza per adulti)

 

1. Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 12 ospiti

 

Prestazioni

   Il centro assicura: servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le attività lavorative eventualmente in corso, il funzionamento nell'arco delle 24 ore, per tutto l'anno e la somministrazione dei pasti.

 

Personale

   Il centro è condotto da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la presenza di almeno un educatore ogni 4 ospiti. Presenza programmata dello psicologo e dell'assistente sociale. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura.

 

Modulo abitativo

   Il centro, adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti è costituito da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone e deve essere dotato di almeno un locale per servizi igienici ogni tre utenti.

   La struttura deve comprendere la sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 

Art. 54

(Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti)

 

1. Il Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

   Il centro può ospitare: detenuti soggetti a misure alternative al carcere; detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività lavorative come il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa); detenuti in "permesso premio" (3-15 giorni); detenuti in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per il periodo concordato con l'Autorità Giudiziaria o con la Magistratura di Sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari; ex detenuti. I tempi di permanenza nella struttura possono variare da pochi giorni per i permessi premio, ad un anno.

 

Ricettività

   Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti

 

Prestazioni

   Il centro offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale quali, ad esempio:

- facilitazione all'inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo;

- corsi di formazione professionale;

- facilitazione alla ricerca abitativa.

 

Personale

   Educatori e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate. Il centro può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile delle attività.

 

Modulo abitativo

   Il centro di accoglienza deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti.

   La struttura è costituita da stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre utenti.

   La struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 

Art. 55

(Casa rifugio per donne vittime di violenza)

 

1. La Casa rifugio per donne vittime di violenza, anche con figli minori, deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 10 ospiti più 2 posti per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.

 

Prestazioni

   L'obiettivo principale della struttura, è quello di offrire alla donna vittima di violenza, abuso o che abbia vissuto situazioni di grave conflitto familiare un luogo ed un tempo nei quali ricevere accoglienza ed ospitalità, proponendole, una rete di supporto per sé e per i figli attraverso i vari servizi del territorio. In particolare offre servizi di orientamento, consulenza legale, consulenza psicologica, accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo.

 

Personale

   La casa rifugio è autogestita dalle ospiti, mentre l'accoglienza è curata da un'equipe di professionisti in possesso di competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate.

   La casa rifugio garantisce, nell'arco delle 24 ore, la presenza di almeno un operatore ed è coordinata da un responsabile che può essere individuato anche tra i componenti dell'èquipe.

 

Modulo abitativo

   La casa rifugio deve essere organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni degli/lle accolti.

   Ogni modulo deve comprendere:

- camere da letto singole per ogni donna dotate di un locale per servizi igienici;

- un locale soggiorno-pranzo;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

Art. 56

(Casa rifugio per donne vittime dello sfruttamento sessuale)

 

1. La Casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   La casa rifugio per donne vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale è struttura residenziale per donne immigrate in uscita dai percorsi di prostituzione coatta, che abbiano scelto o meno di denunciare i loro sfruttatori, quasi sempre ad indirizzo segreto.

 

Ricettività

   Fino ad un massimo di 10 ospiti più 2 posti per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.

 

Prestazioni

   Il Servizio è deputato non solo all'accoglienza ed all'ospitalità, ma anche allo sviluppo di progetti culturali e di impegno politico, da realizzare in rete con Organizzazioni Non Governative, organismi privati, enti locali e comunità d'origine.

   Prevede l'attivazione di percorsi congiunti con i servizi sociali territoriali e con le unità mobili di strada per l'intervento sulla prostituzione extracomunitaria.

   In particolare offre servizi di orientamento, consulenza legale, consulenza psicologica, accompagnamento alla formazione scolastica e professionale, accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo.

 

Personale

   La casa rifugio è autogestita dalle ospiti, mentre l'accoglienza è curata da un'equipe di professionisti in possesso di competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate.

   La casa rifugio garantisce, nell'arco delle 24 ore, la presenza di almeno un operatore ed è coordinata da un responsabile che può essere individuato anche tra i componenti dell'èquipe.

 

Modulo abitativo

   La casa rifugio deve essere organizzata in strutture adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni delle persone accolte.

   Ogni modulo deve comprendere:

- camere da letto singole per ogni donna dotate di un locale per servizi igienici;

- un locale soggiorno-pranzo;

- cucina;

- postazione telefonica abilitata.

 

TITOLO IV

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

 

Art. 57

(Norma generale)

 

1. I servizi socio-assistenziali, come definiti dall'art. 26 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti dal presente titolo.

 

Art. 58

(Servizio di segretariato sociale)

 

1. Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico e accompagnamento dell'utente nella rete dei servizi.

 

Prestazioni

   Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell'ambito territoriale e nel distretto sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità d'accesso ai servizi.

   Le attività di informazione possono essere garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite convenzioni.

 

Personale

   Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale e pertanto deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo.

   Le attività di informazione possono essere realizzate anche da altro personale destinato stabilmente alla funzione, in possesso di specifiche competenze relazionali e di conoscenza del territorio.

 

Articolazione territoriale

   Il servizio di segretariato sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso almeno uno sportello per ogni Comune nell'ambito territoriale.

 

Art. 59

(Servizio di pronto intervento sociale)

 

1. Il servizio di pronto intervento sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio sempre funzionante che affronta l'emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.

 

Prestazioni

   Il servizio di pronto intervento si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono prestazioni del servizio di pronto intervento sociale anche quelle specificamente erogate nelle strutture di cui al titolo III del presente regolamento.

 

Personale

   Il servizio di pronto intervento è assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale e pertanto deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo.

 

Articolazione territoriale

   Il servizio di pronto intervento sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso almeno un servizio per ambito territoriale.

 

Art. 60

(Servizio sociale professionale)

 

1. Il servizio sociale professionale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

   L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio sociale professionale la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

   Il servizio sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale.

   Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:

 

1. Servizio di segretariato sociale;

 

2. Gestione sociale del caso (case management);

 

3. Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;

 

4. Servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale.

 

Personale

   Professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo.

 

Articolazione territoriale

   Il servizio sociale professionale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale.

 

Art. 61

(Servizio di assistenza domiciliare)

 

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.

 

Prestazioni

   Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per disabili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.

 

Personale

   Figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.

 

Articolazione territoriale

   Il servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli ambiti territoriali.

 

Art. 62

(Servizio di assistenza domiciliare integrata)

 

1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.

 

Prestazioni

   Il servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico.

 

Personale

   Figure professionali di assistenza alla persona, infermieri, terapisti della riabilitazione, personale medico con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno. Presenza programmata di assistente sociale e psicologo in relazione al progetto personalizzato.

 

Articolazione territoriale

   Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli ambiti territoriali.

 

Art. 63

(Servizio di ludoteca)

 

1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 12 anni che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive. Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E' riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus", o in altro modo denominato, svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio di ludoteca i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli. Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5/7 anni, fino a 11/12 anni). Il servizio di "ludobus" viene organizzato tenendo conto del luogo dove viene realizzato.

 

Personale

   Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori professionali, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini.

 

Art. 64

(Servizio di tutor)

 

1. Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti d'inclusione sociale per minori, adulti e anziani, definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.

   L'intervento di tutoraggio è rivolto a soggetti con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i legami nel sistema delle relazioni significative familiari e comunitarie.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni di tutoraggio le attività educative, di sostegno ed integrazione sociale, realizzate in funzione del progetto educativo personalizzato.

 

Personale

   L'attività di tutoraggio è garantita da educatori professionali e altri operatori con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.

 

Art. 65

(Servizio per l'integrazione scolastica dei disabili)

 

1. Il servizio per l'integrazione scolastica dei disabili deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   I servizi per l'integrazione scolastica dei disabili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per l'infanzia e l'Università.

   Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:

 

a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

 

b) Servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;

 

c) Attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);

 

d) Iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti disabili;

 

e) Iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, d'intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano l'handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;

 

f) Iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

 

g) Adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap;

 

h) Integrazione dei bambini con handicap nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno socio-educativo; il trasporto scolastico; l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive; le attività didattiche di sostegno con personale specializzato.

 

Personale

   Le prestazioni del servizio di integrazione scolastica sono assicurate da equipe integrate così composte: medico specializzato, psicologo, pedagogista o educatore, assistente sociale, terapista, personale ausiliario

 

Art. 66

(Servizio affido minori)

 

1. Il servizio affido minori deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

A - Affidamento familiare

   L'affidamento familiare per minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazioni di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare. Il minore è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Le caratteristiche principali dell'affidamento sono:

 

a) la temporaneità, che non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile solo dal Tribunale dei Minori qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;

 

b) il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;

 

c) il complesso d'interventi volti al recupero della famiglia d'origine;

 

d) la previsione di rientro nella famiglia d'origine.

   Il provvedimento di affidamento familiare consensuale è reso esecutivo dal Giudice tutelare del luogo in cui si trova il minore; quello di affidamento non consensuale e quello di proroga dell'affidamento oltre la scadenza indicata nel primo provvedimento di affidamento, competono al Tribunale per i Minorenni, che deve deliberarli con specifico provvedimento.

 

B - Affidamento familiare in Comunità

   L'affidamento familiare in Comunità è finalizzato ad agevolare l'accoglienza dei minori tramite l'inserimento in comunità o la segnalazione ad associazioni qualificate.

   In tal caso la comunità o l'associazione designata, seguendo le indicazioni del servizio sociale locale, svolge attività di sostegno e di accompagnamento del minore affidato e degli affidatari.

 

C - Affidamento familiare professionale

   L'affidamento familiare professionale (o solidale) è destinato all'accoglienza di minori portatori di handicap o con gravi disturbi psicologici, maltrattati o abusati, oppure che abbiano avuto precedenti affidamenti familiari falliti.

   Tale affidamento è caratterizzato dalla formazione permanente degli affidatari.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio di affido minori la cura e la tutela del minore nel processo di crescita e formazione personale. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Sociali e Sanitari, il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine. Il progetto individua:

 

a) le motivazioni che rendono necessario l'affido;

 

b) le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine;

 

c) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento;

 

d) le forme di mantenimento del rapporto tra minore e famiglia d'origine;

 

e) i rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore;

 

f) gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria, per la famiglia d'origine e per il minore;

 

g) il complesso d'interventi volti al recupero della famiglia d'origine;

 

h) la previsione della durata dell' affido;

 

i) i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle due famiglie;

 

j) le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.

   L'affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.

 

Personale

   Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l'assistente sociale e lo psicologo. Detta equipe provvede alla valutazione preventiva e successiva dei soggetti affidatatari del minore al periodico controllo sulle condizioni di vita dell'affidato.

 

Art. 67

(Servizio affido adulti)

 

1. Il servizio affido adulti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di adulti.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio di affido adulti la cura e la tutela delle persone in difficoltà nell'espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto individua:

 

a) le motivazioni che rendono necessario l'affido;

 

b) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento;

 

c) le forme di mantenimento del rapporto tra persona e comunità;

    gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria;

 

d) la previsione della durata dell' affido;

 

e) i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.

   L'affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.

 

Personale

   Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l'assistente sociale e lo psicologo.

 

Art. 68

(Servizio affido anziani)

 

1. Il servizio affido anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio di affido anziani la cura e la tutela delle persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, nell'espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto individua:

 

a) le motivazioni che rendono necessario l'affido;

 

b) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento;

 

c) le forme di mantenimento del rapporto tra persona anziana e comunità;

 

d) gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria;

 

e) la previsione della durata dell' affido;

 

f) i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.

   L'affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.

 

Personale

   Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l'assistente sociale e lo psicologo.

 

Art. 69

(Servizio assegno di assistenza)

 

1. Il servizio assegno di assistenza deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   L'assegno di assistenza è un intervento di carattere economico a favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza anche in condizioni di non autosufficienza e di minori in affidamento familiare.

 

Prestazioni

   Il servizio consiste nell'erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi economici ad integrazione del reddito, per sostenere il lavoro di cura della famiglia. Ciò al fine di favorire la permanenza nel domicilio della persona in difficoltà anche attraverso l'erogazione di contributi per le prestazioni assistenziali e

socio-sanitarie da svolgere in famiglia. Le modalità d'erogazione, l'entità dei contributi e la tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti in un apposito regolamento d'accesso, comunale o intercomunale, e devono essere resi noti alla cittadinanza con opportune ed idonee forme di comunicazione.

 

Personale

   La gestione dell'intervento è affidata al servizio sociale professionale.

 

Art. 70

(Servizio civile anziani)

 

1. Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

 

Prestazioni

   Le prestazioni del servizio civile anziani sono quelle della sorveglianza presso le scuole; sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici; utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per attività autogestite; vigilanza e ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi; attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio organizzati dalle Università della terza età nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.

 

Personale

   La gestione dell'intervento è affidata al servizio sociale professionale, che può avvalersi delle Associazioni di volontariato attraverso apposita convenzione.

 

Art. 71

(Servizio di telefonia sociale)

 

1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

   Il servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socio-culturale nel quale vive.

 

Prestazioni

   Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri interventi.

   Requisiti del servizio dal punto di vista:

- tecnico-operativo:

 

a) gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;

 

b) impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata;

 

c) dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;

 

- delle attività assistenziali e di sostegno:

 

a) presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;

 

b) controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;

 

c) accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell'ambito.

 

Personale

   Il servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente formati, con esclusione di risponditori automatici.

 

Art. 72

(Servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

 

1. Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   I servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi socio-assistenziali), intervengono in maniera specifica per sostenere il ruolo educativo genitoriale, per esempio facilitando la formazione di un'identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante; stimolando l'elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità i percorsi d'orientamento e d'informazione per genitori con figli in età adolescenziale; il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori Familiari; l'organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli; il sostegno e l'assistenza agli insegnanti nella programmazione delle attività scolastiche extra-curriculari; l'assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli sanitari; i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto; l'attività d'informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; gli interventi di sostegno all'acquisto della prima casa.

 

Personale

   Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da un'equipe integrata di professionalità che, secondo le rispettive competenze, deve comprendere lo Psicologo, l'Educatore professionale e l'Assistente Sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici.

 

Art. 73

(Servizi socio-educativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia)

 

1. I servizi socio-educativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   I servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia sono servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. I servizi possono essere organizzati nelle diverse ore della giornata, garantendo comunque gli standard qualitativi degli asili nido.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni dei servizi socio-educativi e sperimentali per la prima infanzia l'accoglienza e la cura del bambino, la socializzazione, il gioco, le attività laboratoriali ed espressive, l'attività di prima alfabetizzazione.

   I servizi socio-educativi e sperimentali per la prima infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie locali, svolgono, inoltre, un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale e dei bambini stranieri.

 

Personale

   I servizi socio-educativi e sperimentali per la prima infanzia devono prevedere educatori in rapporto di almeno uno ogni 7 bambini di età superiore a 2 anni e operatori d'infanzia in rapporto di almeno uno ogni 5 bambini da 0 a 24 mesi di età, figure professionali funzionali alla realizzazione delle varie attività.

   In presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio il rapporto educatori-bambini deve essere di uno a 5 e in caso di bambini con disabilità grave il rapporto sarà di 1 a 1.

 

Art. 74

(Servizi di contrasto della povertà e della devianza)

 

1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si articolano in servizi diversi e flessibili:

 

a) Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione

 

Tipologia/Carattere

   Servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.

 

Prestazioni

   Sportelli d'ascolto e d'informazione; corsi di formazione; campagne di sensibilizzazione; progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza psicologica; rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati; collegamento e raccordo con le risorse presenti nei territori.

 

Personale

   Assistenti sociali; psicologi; esperti in relazione d'aiuto.

 

b) Contributi economici ad integrazione del reddito

 

Tipologia/Carattere

   Il servizio consiste nell'erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi economici in forma diretta, a singoli, generalmente d'età compresa tra i 18 ed i 65, che versano in condizione di disagio socio-economico. Il contributo economico, generalmente erogato per un periodo breve o medio breve (massimo 24 mesi), che può essere anche ad integrazione di un reddito limitato, ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari. I contributi possono essere erogati sia nell'ambito di un servizio ordinario, sia straordinario, per fronteggiare improvvise ed impellenti esigenze economiche che investono il soggetto. Le modalità d'erogazione, l'entità dei contributi e la tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti in un apposito regolamento d'accesso, comunale o intercomunale, comunicato alla cittadinanza.

 

Prestazioni

   Erogazione di Contributi economici per l'alloggio - agevolazioni sull'affitto; erogazioni di Contributi a vedove con figli minori;

   erogazione di Contributi a donne gestanti sole, senza reddito o con reddito limitato; erogazione di contributi economici a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza;

   erogazione di contributi economici per garantire il minimo vitale per la sussistenza a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che non percepiscono altra forma di sussidio;

   orientamento ed informazione sui contributi economici previsti ed assistenza nella presentazione dell'istanza;

   organizzazione del sistema di gestione e d'erogazione dei contributi;

   definizione del regolamento d'accesso ai contributi;

   collegamento con gli altri e diversi servizi comunali, intercomunali, sanitari e per l'impiego operanti a livello locale, per facilitare la promozione di interventi in rete con altre aree.

 

Personale

Servizio sociale professionale.

 

c) RMI - Reddito Minimo di Inserimento

 

Tipologia/Carattere

   Il reddito minimo di inserimento è un intervento di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale che coinvolge le persone impossibilitate a mantenere se stesse e i figli per cause psichiche, fisiche e sociali. L'istituto del reddito minimo di inserimento si qualifica come misura generale di contrasto alla povertà, alla quale è possibile ricondurre anche gli altri interventi di sostegno al reddito. Per le persone in età lavorativa, non occupate ma abili al lavoro, sono richieste:la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale; la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento.

 

Prestazioni

  Orientamento socio-lavorativo;

  formazione;

  erogazione contributo economico;

  accompagnamento alle famiglie.

 

Personale

   Servizio sociale professionale. Integrazione tra professionalità amministrative e sociali. Collegamenti tra politiche del lavoro, politiche sociali e politiche della formazione. Attivazione di una funzione di promozione, coordinamento, consulenza e accompagnamento degli operatori impegnati nella realizzazione del RMI, affidata a personale qualificato.

 

Art. 75

(Servizi educativi per il tempo libero)

 

1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   I servizi educativi per il tempo libero sono servizi offerti alla collettività sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati in un ambito territoriale definito. In ogni caso deve essere garantita una funzione educativa specifica attraverso l'elaborazione di un progetto educativo.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero l'animazione estiva; le attività ludico-ricreative; le attività socio-educative; le attività ginnico-sportive; i campi scuola; le visite culturali; gli scambi culturali tra gruppi residenti in contesti territoriali diversi.

 

Personale

   I servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da educatori; animatori; guide turistiche; istruttori sportivi.

 

Art. 76

(Servizio di educativa territoriale)

 

1. Il servizio di educativa territoriale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/ Carattere

   Il servizio di educativa territoriale consiste in attività educative da realizzarsi con modalità flessibili in luoghi e spazi diversi, destinate a giovani e minori e finalizzate alla prevenzione e al reinserimento sociale di giovani e minori. Sono da considerarsi servizi di educativa territoriale anche i servizi di reinserimento dei minori a rischio di devianza, realizzati attraverso le attività dei maestri di strada e la formazione integrata in botteghe.

 

Prestazioni

   Il servizio di educativa territoriale per la sua stessa natura può offrire prestazioni differenziate e flessibili, tutte comunque orientate alla cura della relazione educativa, opportunamente programmata e verificata in equipe e supportata da una funzione di supervisione.

 

Personale

   Il servizio di educativa territoriale deve essere garantito da educatori, animatori socioculturali e figure professionali specifiche per ognuna delle aree d'intervento proposte prevedendo eventualmente l'utilizzo del Servizio civile anziani di cui all'art.70.

 

Art. 77

(Servizio di integrazione sociale per disabili)

 

1. Il servizio di integrazione sociale per disabili deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

   I servizi di integrazione sociale dei disabili sono servizi diversi e flessibili, finalizzati a mantenere, inserire o reinserire le persone disabili nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

 

Prestazioni

   Sono prestazioni dei servizi di integrazione sociale per disabili:

a) forme di sensibilizzazione sociale e culturale;

 

b) sostegno psicosociale alla persona disabile e al nucleo familiare;

 

c) interventi a sostegno dell' inserimento nel mondo del lavoro;

 

d) supporto assistenziale alle attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l' acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento nella vita sociale;

 

e) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

 

Personale

   I servizi di integrazione sociale per disabili sono garantiti dal servizio sociale professionale e si avvalgono di specifiche competenze in relazione alle attività previste.

 

 

TITOLO V

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

 

Art. 78

(Criteri per la compartecipazione al costo del servizio)

 

1. I Comuni definiscono forme di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, con riferimento a tutti i servizi e alle prestazioni a domanda individuale, così come previsti nel rispettivo Piano Sociale di Zona. La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata assumendo a riferimenti i seguenti principi:

 

a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;

 

b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;

 

c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

 

2. I Comuni garantiscono, in ogni caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro ovvero con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico, nonché dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

3. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 2, i Comuni si attengono alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

 

4. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dal D. Lgs. 130/2000. Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica, ovvero sia una persona ultrasessantacinquenne parzialmente non autosufficiente, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del nucleo familiare.

 

5. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

 

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell'ISEE minimo regionale uguale a euro 10.000, che i Comuni con proprio regolamento potranno ulteriormente incrementare, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo del reddito presunto;

 

b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in euro 15.000; tale soglia può essere

aumentata fino a euro 30.000 in relazione a specifiche tipologie di servizi, che i Comuni dovranno individuare nel proprio regolamento unico, per i quali si ponga la priorità di incentivare la domanda;

Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

 

Comp ij = I.S.E.E.i j * Cso

              I.S.E.E.o

 

dove:

Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;

I.S.E.E. i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CSo rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata, così come riconosciuto negli accordi tra i Comuni ed i soggetti erogatori;

I.S.E.E.o rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

 

6. I Comuni singoli o associati adottano il regolamento unico per ambito territoriale per la definizione delle modalità per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni e possono definire modalità diverse di determinazione della quota di compartecipazione nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dal presente articolo.

 

7. Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata, i casi e le modalità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

 

8. In caso di compartecipazione di Comune e privati al pagamento delle rette le somme saranno anticipate per intero dal Comune con rivalsa nei confronti di soggetti obbligati al pagamento.

 

Art. 79

(Criteri per la individuazione del nucleo familiare)

 

1. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.

 

2. In particolare, le modalità di valutazione dei principali casi possibili ai fini della determinazione del nucleo familiare sono:

 

a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

 

b) i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);

 

c) il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;

 

d) i minori non conviventi con i genitori ed in affido presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;

 

e) i minori in affido e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;

 

f) i coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:

- quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;

- nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;

- quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della L. n. 898/1970;

 

g) il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente:

- al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive;

- al nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;

- al nucleo che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado;

 

h) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio assistenza, cura ecc..) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

 

3. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

 

Art. 80

(Criteri regionali per la valutazione della situazione economica)

 

1. Per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula:

ISE = R + 0,2P

 

dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n.130.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente

                       

ISE

formula: ISEE = ------,

                          S

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

 

 

 

Componenti nucleo familiare

 

Valore di S

 

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

 

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

 

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,

 

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;

 

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonchè al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

 

TITOLO VI

RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICIE SOGGETTI GESTORI

 

Art. 81

(I criteri generali per la concessione dei titoli di acquisto)

 

1. I Piani Sociali di Zona individuano i servizi erogabili mediante titoli di acquisto.

 

2. Il titolo di acquisto deve prevedere l'indicazione espressa del servizio da acquistare.

 

3. I soggetti erogatori dei servizi acquistabili mediante titoli devono essere soggetti accreditati.

 

4. Il titolo di acquisto è concesso in relazione ai seguenti criteri:

 

a) tempestività della risposta al bisogno

 

b) vantaggiosità economica del ricorso al titolo rispetto alla gestione diretta del servizio da parte dell'ente pubblico

 

c) pluralità dell'offerta in grado di garantire la libertà di scelta dell'utente.

 

5. Il Comune concede il titolo previa analisi del bisogno e nel rispetto dei criteri di accesso alle prestazioni così come definiti nei regolamenti unici di accesso che possono prevedere specifici criteri aggiuntivi a quelli previsti dal presente articolo.

 

6. Il Comune che eroga titoli di acquisto è tenuto a realizzare annualmente una indagine campionaria per la verifica della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi acquistati mediante gli stessi titoli. Laddove vi sia un insufficiente livello di soddisfazione da parte degli utenti, il Comune attiva procedure di verifica sui soggetti accreditati rivolte ad accertare la permanenza del possesso dei criteri organizzativi, funzionali e di qualità richiesti per l'accreditamento. Ove possibile, e in ogni caso quando il servizio è gestito in forma associata, tali verifiche sono condotte a livello di ambito territoriale.

 

Art. 82

(Criteri per la definizione delle tariffe)

 

1. Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti gestori delle strutture dei servizi accreditati, quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto.

 

2. Le tariffe che i Comuni dovranno riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi accreditati, comprensive dell'eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovrà essere determinata tenendo conto dei seguenti criteri:

 

a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato, come rilevate dalla Regione;

 

b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;

 

c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno.

 

3. La tariffa che i Comuni dovranno corrispondere ai soggetti titolari di strutture e di servizi accreditati, per ciascuna prestazione erogata, non potrà essere inferiore al 85% del costo unitario della prestazione stessa. Con propri atti i Comuni potranno determinare:

 

a) un incremento della tariffa da corrispondere in relazione alle distanze da percorrere verso il luogo di residenza dell'utente finale, nel caso di prestazioni a carattere domiciliare;

 

b) una riduzione della tariffa da corrispondere in relazione a specifiche condizioni di complementarietà di un servizio con altre prestazioni garantite dal Comune.

 

Art. 83

(L'affidamento dei servizi a soggetti terzi)

 

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore e i soggetti con finalità di lucro che operino nell'ambito dei servizi alla persona.

 

2. Ai fini del presente regolamento sono soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore:

 

a) gli organismi della cooperazione;

 

b) le cooperative sociali;

 

c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;

 

d) le fondazioni;

 

e) gli enti di patronato;

 

f) le organizzazioni di volontariato;

 

g) gli oratori;

 

h) altri soggetti senza scopo di lucro.

 

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine saranno sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto nell'art. 5 del presente regolamento.

 

4. I Comuni, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi, privilegiano forme di aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa scegliendo, ove possibile, il ricorso all'appalto concorso quale modalità prioritaria per l'affidamento dei servizi a soggetti terzi.

 

Art. 84

(Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento)

 

1. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, si terrà conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

 

a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

 

b) fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;

 

c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;

 

d) esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni;

 

e) presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;

 

f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;

 

g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

 

2. I Comuni, nella adozione del regolamento unico di ambito per l'affidamento dei servizi, potranno introdurre ulteriori requisiti di ammissibilità, fatti salvi i vincoli posti nel presente articolo.

 

Art. 85

(Criteri per la valutazione delle offerte)

 

1. Al fine della aggiudicazione delle gare di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 23 lett. A) del D.Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definito dall'art. 34 della legge regionale, escludendosi il ricorso al criterio del massimo ribasso.

 

2. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Servizio tiene conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso e comunque non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

 

3. Per la determinazione del costo minimo delle prestazioni da affidare, il Responsabile del Servizio, per il calcolo del costo del personale dovrà fare riferimento esclusivo ai contratti nazionali di categoria, e verificare nella procedura di valutazione delle proposte pervenute il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 novembre 2000 n. 327, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

 

4. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

 

- qualità organizzativa dell'impresa, articolata in: presenza di sedi operative nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio, dotazione strumentale, capacità di contenimento del turn-over degli operatori, strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi, formazione qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio, capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali, adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti;

 

- qualità del servizio, articolata in: esperienze e attività documentate sul territorio, capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, capacità progettuale, innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza;

 

- qualità economica, intesa come eventuale compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture.

 

5. I Comuni, nella adozione del regolamento unico di ambito per l'affidamento dei servizi, potranno introdurre ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte, fatti salvi i vincoli posti nel presente articolo.

 

6. I Comuni nel proprio regolamento unico per l'affidamento dei servizi definiranno l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione individuati ed alle specifiche articolazioni degli stessi. Con riferimento alla valutazione della offerta economica, o prezzo fissato nella proposta presentata da ciascun concorrente, dovrà essere attribuito un punteggio non inferiore a 50 punti su 100 applicandosi di norma la seguente formula:

valore dell'offerta  minima  presentata/valore dell'offerta considerata x 0,51 (o altro peso da assegnare al prezzo > 0,50).

 

Art. 86

(Verifica degli adempimenti contrattuali)

 

1. Tutti i servizi acquisiti da terzi sono soggetti a verifiche ispettive da parte del Comune titolare del servizio, le cui modalità dovranno essere indicate nel contratto stipulato con il soggetto erogatore. Ove possibile, e in ogni caso quando il servizio è gestito in forma associata, tali verifiche sono condotte a livello di ambito territoriale.

 

2. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno, dovranno essere previste verifiche almeno trimestrali della regolarità della erogazione del servizio e del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti. Nel caso di servizio la cui durata sia superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche periodiche potranno essere effettuate semestralmente. Al termine di ciascuna verifica dovrà essere stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti.

 

3. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, dovranno essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

 

4. Qualora a seguito delle verifiche periodiche, si riscontri il mancato rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da parte del soggetto che si è aggiudicato il servizio, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga efficace il ricorso alla esecuzione in danno secondo quanto previsto dalla normativa civilistica.

 

Art. 87

(Accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali)

 

1. L'accreditamento di cui all'art. 33 della legge regionale concorre al miglioramento della qualità del sistema socio-sanitario e sociale.

 

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le strutture o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditate:

 

a) strutture pubbliche;

 

b) istituzioni e organismi a carattere non lucrativo;

 

c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

 

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 88 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti dall'art. 89.

 

3. L'accreditamento è condizione essenziale per: erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico; partecipare all'istruttoria pubblica; entrare nell'elenco comunale dei soggetti per i quali i Comuni possono erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto.

 

4. L'accreditamento per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo ai Comuni e alle ASL un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente in tema di affidamenti dei servizi.

 

 

Art. 88

(Condizioni di accreditamento)

 

1. L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'art. 84 del presente regolamento, dal Comune competente, direttamente o per effetto della forma associata con gli altri Comuni ricompresi nell'ambito territoriale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

 

a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio;

 

b) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;

 

c) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 89;

 

d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

 

2. Il Comune competente per l'accreditamento è quello sul cui territorio insiste la struttura stessa, ovvero il Comune competente per effetto della forma associata dell'ambito, sul cui territorio insiste la medesima.

 

3. Il Comune competente per l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi, è quello ove ha sede la struttura operativa del soggetto erogatore, ovvero il Comune competente per effetto della forma associata dell'ambito, sul cui territorio ricade la sede operativa del soggetto stesso.

 

Art. 89

(Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento)

 

1. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e dovranno, in ogni caso, tener conto dei seguenti elementi:

 

a) presenza di tutte le figure professionali necessarie per l'erogazione dei servizi, secondo il rapporto operatori/utenti previsto dalla normativa in materia, in possesso di idonei titoli;

 

b) presenza di funzioni organizzative diversificate: coordinatore, responsabile del servizio, supervisore della qualità del servizio;

 

c) indicazione nella carta dei servizi delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;

 

d) esistenza di procedure di supervisione (tempi, modalità e attività);

 

e) esistenza di procedure di coordinamento (tempi, modalità e attività);

 

f) esistenza di un sistema di gestione, valutazione/autovalutazione e miglioramento della qualità sia "erogata" che "percepita", secondo gli strumenti previsti nella carta dei servizi;

 

g) definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa.

 

Art. 90

(Procedura di accreditamento)

 

1. La procedura di accreditamento è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare al Comune competente, e comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 87, 88 e 89. La procedura è conclusa con provvedimento del Comune nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In sede di prima applicazione, il Comune pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza.

 

2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma precedente.

 

3. Il Comune trasmette al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia il provvedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all'art. 91 del presente regolamento.

 

4. Il Comune, con cadenza triennale, svolge verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento, e ne comunica l'esito al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia.

 

5. Le residenze protette, già convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali o che hanno instaurato rapporti di tipo convenzionale con le medesime, sono automaticamente accreditate in via provvisoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.33 della legge regionale e del regolamento regionale n.1/97, a condizione che risultino iscritte nell'apposito registro di cui all'art.32 della medesima legge. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a comunicare ai Comuni competenti per territorio e al Settore Servizi Sociali della Regione l'elenco delle strutture convenzionate. I Comuni, previa verifica del possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento, provvedono a disporre l'accreditamento definitivo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al regolamento regionale n.1/97 si applicano a tutte le strutture iscritte nei registri previsti dalla legge regionale. I rapporti convenzionali tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture di cui al presente comma, in atto alla data delle sentenze del TAR Lecce n. 2918/2004 e n. 2919/2004 possono essere confermati a decorrere dalla data di sospensione dei medesimi rapporti.

 

Art. 91

(Costituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati)

 

1. È istituito, presso il Settore Servizi Sociali della Regione Puglia l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con periodicità annuale. Tale elenco è articolato in funzione della classificazione delle strutture e dei servizi operata dagli artt. 20 e seguenti della legge regionale.

 

Art. 92

(Sospensione e revoca dell'accreditamento)

 

1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dal Comune che ha adottato il provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una delle condizioni di cui all'articolo 88 e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 89.

 

2. Qualora nel corso del triennio che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il Comune competente all'accreditamento provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche.

 

3. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento.

 

4. Il Comune trasmette al Settore Servizi Sociali della Regione i provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento.

 

5. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale, nonché dei Comuni affidatari dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 2.

 

 

TITOLO VII

DEPUBBLICIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

 

Art. 93

(Depubblicizzazione)

 

1. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale, intendono trasformarsi in Fondazioni o in Associazioni di diritto privato, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuano la nuova condizione giuridica con provvedimento deliberativo del competente organo statutario, redatto nella forma di atto pubblico contenente il nuovo statuto.

 

2. Il legale rappresentante dell'Istituzione, con apposita istanza, trasmette al Settore Servizi Sociali della Regione, entro 30 giorni dall'adozione, il provvedimento deliberativo di cui al precedente comma.

 

 

Art. 94

(Riconoscimento)

 

1. La trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Fondazioni o Associazioni con personalità giuridica di diritto privato è determinata dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 103.

 

2. Ai fini della trasformazione è necessario che gli scopi statutari siano possibili e leciti e che siano soddisfatte le condizioni vigenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le norme di legge o di regolamento.

 

3. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali della Regione che contestualmente provvede all'approvazione del relativo statuto.

 

Art. 95

(Requisiti statutari)

 

1. Il nuovo statuto deve essere coerente alle volontà dei fondatori e alle finalità originarie contenute nelle tavole di fondazione e deve prevedere:

 

a) gli scopi di utilità sociale e l'assenza di fini di lucro;

 

b) che le attività statutarie si debbano esaurire nell'ambito della Regione Puglia;

 

c) le modalità di impiego delle risorse e di conservazione, di valorizzazione e di implementazione del patrimonio;

 

d) che il Consiglio di amministrazione deve essere costituito in conformità delle originarie tavole di fondazione e, ove dalle stesse previsto, con il mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione, esclusa comunque ogni rappresentanza;

 

e) la possibilità, per le Fondazioni, che il Consiglio di amministrazione possa essere integrato da componenti designati da Enti pubblici e privati che aderiscano con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura definita dallo Statuto;

 

f) tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

 

g) per le Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;

 

h) per le Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;

 

i) il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5°- della legge 7 marzo 1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura) e successive modificazioni;

 

j) per le Associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'Assemblea dei soci;

 

k) l'obbligo di redigere l'inventario dei beni patrimoniali con specifica annotazione dei beni destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali, nonché l'analitica indicazione dei beni mobili e immobili di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione di fini istituzionali;

 

l) maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione dei beni di valore storico e artistico contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità;

 

m) la possibilità che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

 

Art. 96

(Requisiti patrimoniali)

 

1. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato l'istituzione proponente deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

 

a) la sufficienza del patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod. civ.). A tale scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statutari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per le Associazioni, e a euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo 1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto 1996 e successive modificazioni (£.50.000.000 (cinquantamilioni) per le Associazioni, £. 100.000.000 (centomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, £. 200.000.000 (duecentomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa regionale).

 

b) la sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

 

Art. 97

(Modalità di presentazione della istanza di depubblicizzazione)

 

1. L'istanza di trasformazione deve essere corredata da:

 

a) deliberazione di proposta di trasformazione contenete relazione sull'attività svolta, su quella che si intende svolgere e sulla situazione economico-finanziaria, l'elenco nominativo degli amministratori con indicazione dei rispettivi codici fiscale degli amministratori e con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

 

b) idonea documentazione circa la consistenza, ed il valore dei beni immobili e mobili (estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento;

 

c) originale del nuovo statuto e n. 2 copie conformi all'originale di cui una in bollo;

 

d) i documenti utili a dimostrare i mezzi patrimoniali e finanziari disponibili per il perseguimento dei fini statutari.

 

Art. 98

(Procedure per il riconoscimento)

 

1. Il procedimento amministrativo dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza di trasformazione ed è concluso con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

2. Nel caso in cui negli statuti proposti all'approvazione regionale siano previsti, in via non prevalente, anche scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali, dovrà essere richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia.

 

3. Il parere, di cui al comma precedente, dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase istruttoria.

 

4. Il responsabile del procedimento amministrativo qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione e/o di proporre modifiche al testo dello statuto proposto, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.

 

5. Il responsabile del procedimento, decorso il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni, propone al Dirigente del Settore Servizi Sociali l'adozione dell'atto dirigenziale di trasformazione e di approvazione del nuovo statuto, disponendo contestualmente l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di motivata inammissibilità dell'istanza, provvedendo alla relativa comunicazione all'istituzione interessata.

 

6. L'atto dirigenziale di trasformazione deve riportare gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione di proposta di trasformazione, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata qualora determinata, la sede e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

 

7. Il provvedimento dirigenziale di trasformazione e d'iscrizione nel registro delle persone giuridiche è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e deve contenere esplicito richiamo all'obbligo per gli amministratori della persona giuridica ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

 

Art. 99

(Esenzione fiscale)

 

Gli atti relativi alla trasformazione delle istituzioni fruiscono delle esenzioni fiscali come disposto dall'art. 4 - comma 4 - del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

 

 

 

 

ALLEGATO

 

SCHEMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA  ASSOCIATIVA E DI DISCIPLINA DELLA GESTIONE ASSOCIATA

PER GLI AMBITI DISTRETTUALI INADEMPIENTI

(ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l.r. 25 agosto 2003, n.17)

 

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

 

1. Il presente regolamento, approvato dalla Giunta Regionale nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17, di seguito denominata legge regionale,individua la forma associativa dell'Ambito Territoriale ___________ e ne disciplina la gestione.

 

2. Il presente Regolamento definisce, altresì, le modalità per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di riferimento

 

Art.2

(Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi)

 

1. I Comuni di _________________ sono costituiti in Associazione per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale.

 

2. L'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi sono attribuite al Comune capofila individuato ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge regionale. 

3. Al Comune capofila competono le responsabilità amministrative e le risorse economiche così come specificato nel presente regolamento.

 

4. L'Associazione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale ha sede presso la sede municipale del Comune di _______________.

 

5. L'esercizio delle funzioni dovrà, in ogni caso, essere esercitato garantendo pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

 

Art. 3

(Funzioni del Comune Capofila)

 

1. Al Comune Capofila competono le seguenti funzioni:

 

a) coordinare le attività di programmazione, di progettazione esecutiva, di attuazione e di verifica di tutti gli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona;

 

b) ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per il cofinanziamento della attuazione del Piano Sociale di Zona;

 

c) verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al presente regolamento;

 

d) rappresentare presso enti ed amministrazioni l'Associazione dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale;

 

e) assolvere agli adempimenti conseguenti alla predisposizione e all'attuazione del Piano Sociale di Zona.

 

2. Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.

 

Art. 4

(Istituzione dell'Ufficio di Piano)

 

1. Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio di Piano quale struttura di coordinamento intercomunale di natura tecnico-amministrativa cui sono attribuite le seguenti competenze:

 

a) predisposizione degli atti per l'organizzazione e l'eventuale affidamento dei servizi;

 

b) attività di gestione delle competenze facenti capo all'Ufficio;

 

c) predisposizione dei Protocolli d'Intesa e degli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;

 

d) predisposizione degli atti di programmazione per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Zona;

 

e) organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;

 

f) predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;

 

g) assolvimento di tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove il Comune Capofila abbia assegnato compiti di gestione ad altri Enti dell'ambito territoriale;

 

h) elaborazione di proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona.

 

Art. 5

(Incarico di Responsabile dell'Ufficio del Piano)

 

1. Alla direzione dell'Ufficio di Piano di Zona è preposto il Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune Capofila.

 

Art. 6

(Competenze del Responsabile dell'Ufficio del Piano )

 

1. Il Responsabile dell'Ufficio del Piano sovrintende a tutte le attività di gestione e in particolare:

 

a) sovrintende e coordina tutte le attività dell'Ufficio;

 

b) assiste gli organi associativi;

 

c) è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite e del buon funzionamento dell'Ufficio del Piano;

 

d) promuove la definizione di Accordi di programma e convenzioni con altri enti;

 

e) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

 

f) indice le Conferenze di servizi;

 

g) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano Sociale di Zona;

 

h) mantiene stabili collegamenti con il Distretto Socio Sanitario per agevolare la realizzazione di interventi di integrazione socio-sanitaria e assistenziale.

 

2. Il Responsabile si attiva affinché l'attività del Piano di Zona sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.

 

3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, secondo quanto disposto dal presente regolamento, compresi tutti gli atti che impegnano i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale verso l'esterno e che attengono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Piano Sociale di Zona.

 

Art. 7

(Rapporti finanziari)

 

1. Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano Regionale delle Politiche Sociali nei limiti fissati dalla legge regionale, da risorse proprie dei Comuni e dell'ASL, da altre risorse pubbliche o private.

 

2. Ciascun Comune, per la gestione del Piano Sociale di Zona ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano è tenuto a corrispondere al Comune Capofila una somma pari a 1,00 euro ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

3. Le quote relative sono corrisposte al soggetto gestore (Comune Capofila) in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

 

4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

 

5. Restano a carico di ciascun Comune le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni svolte dal proprio ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

 

Art. 8

(Durata)

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, perde efficacia all'approvazione della forma di gestione da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale.

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 MAGGIO 2005, N. 388

 

 

Annullamento dell’atto di pubblicazione del 20 aprile 2005 nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia del regolamento 7 aprile 2005, n. 23.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

 

VISTI gli artt. 41 e 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);

 

PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 199 del 2.3.2005 veniva adottato il Regolamento di attuazione della legge regionale 25.08.2003 n. 17 e che detto regolamento veniva emanato con provvedimento presidenziale del 7.4.2005, n. 23;

 

 

CONSIDERATO:

 

-         che a norma dell’art. 53 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con la legge regionale n. 7 del 13.5.2004, la pubblicazione dei regolamenti nel Bollettino Ufficiale della Regione deve avvenire “non oltre 10 giorni dalla data della promulgazione”;

-         che il regolamento regionale 7.4.2005, n. 23, risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 20.04.2005, oltre il termine perentorio prescritto dallo Statuto con la suindicata norma;

-         che la tardiva pubblicazione impone l’obbligo della rinnovazione del provvedimento di emanazione del regolamento di attuazione di che trattasi, anche al fine di evitare possibili contenziosi giuridici collegati al carattere perentorio del termine prescritto dal richiamato art. 53 dello Statuto;

-         che alla data odierna non sono decorsi i termini (quindici giorni) per l’efficacia del regolamento medesimo;

-         che a tal fine occorre preliminarmente porre nel nulla la tardiva pubblicazione del ripetuto regolamento di attuazione.

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato

 

PRESO ATTO della tardiva pubblicazione del regolamento regionale 7.4.2005, n. 23;

 

 

DISPONE

 

 

Per la rinnovazione del procedimento di emanazione e, nelle more di talew adempimento, annulla, a tutti gli effetti di legge, l’atto di pubblicazione del 20 aprile 2005 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avente ad oggetto: “Regolamento regionale 7 aprile 2005, n. 23”.

 

Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Bari, lì 12 maggio 2005

 

Vendola