IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1502 del 28 ottobre 2005 di
attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Sono sospesi fino al 30 aprile 2006 gli effetti dell'articolo
5
del Reg.
1° settembre 2004, n. 2 e norme ad esso correlate.
Art. 2
All'articolo 10
del Reg.
1° settembre 2004, n. 2 è aggiunto il seguente comma 4:
"Il 10% (dieci per cento) delle somme versate dai proponenti ai
sensi del comma 1 del presente articolo è utilizzato per le finalità ed attività
dell'Osservatorio regionale per il commercio come definite dagli articoli 2
e 3
del Reg.
23 dicembre 2004, n. 10".
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44,
comma 3, e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.