TITOLO I
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
[- Visto l' art.
42, comma 1°, lett. c) dello Statuto della Regione
Puglia;
- Vista la L.R.
01/08/2003, n. 11 che, all'art. 2, comma 1, lett.b), prevede l'adozione di
un regolamento attuativo della legge;
- Vista la Delibera di Giunta
Regionale n 1340 del 31/08/2004 di attuazione del Regolamento
suddetto;]
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1 Oggetto del regolamento.
[1. Oggetto del presente
regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lettera b) della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 d'ora innanzi, per brevità, citata
nel testo come legge.
2. Le presenti norme
attuano altresì quanto contenuto nel regolamento previsto alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 2
della legge,
d'ora innanzi per brevità citato come regolamento a).
3. L'insediamento e
l'ampliamento di grandi strutture di vendita deve comunque avvenire nel rispetto
di quanto previsto dallalegge
e dal regolamento a). ]
Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 2 Obiettivi e strumenti della
programmazione.
[1. La programmazione
delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità:
- perequare le dotazioni
di grandi strutture di vendita fra le diverse province, tenendo conto delle
specificità territoriali e del livello di servizio garantito dalle stesse. Ogni
provincia avrà quindi specifici obiettivi di sviluppo che potranno giustificare
scostamenti dal parametro medio regionale;
- perseguire un
equilibrio territoriale anche all'interno dei territori provinciali, valutando
anche i poli demografici di medie dimensioni, al fine di ridurre la mobilità
verso i poli primari. In questi comuni verranno privilegiati gli insediamenti di
strutture di tipo intermedio;
- favorire la
trasformazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la
possibilità di riallocazione in aree, all'interno del comune, in cui possano
sviluppare una maggiore capacità di servizio;
- favorire gli
insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
- prevedere
l'insediamento di grandi strutture non alimentari - beni persona prevalentemente
all'interno di centri commerciali o di aree commerciali integrate;
- prevedere la
possibilità di attivare iniziative che presentino una particolare valenza di
riqualificazione e del territorio e/o di innovazione della rete distributiva.
]
Il
presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 3 Periodo di validità e procedure per il
rinnovo.
[1. Le norme del
presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in
vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento
successivo con esclusione delle previsioni di cui al successivo articolo 5.
2. Ai fini della
redazione del successivo documento di programmazione la Regione, avvalendosi anche degli
studi predisposti dall'Osservatorio regionale sul commercio, predispone 120
giorni prima della scadenza dei tre anni, la proposta di nuovo regolamento che
verrà approvato con le modalità previste dalla legge.
]
Il presente regolamento è stato
abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
TITOLO II
Previsioni di
sviluppo di grandi strutture di vendita
Art. 4 Norme di carattere generale.
[1. I Centri
commerciali di interesse locale sono previsti dai comuni all'interno
degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e
non rientrano nelle previsioni del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di aree
commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle
esplicite previsioni del presente documento.
3. È possibile
autorizzare strutture di interesse pubblico, di rilevanza regionale, con la
presenza di strutture alimentari e non alimentari, su tutto il territorio
regionale; per la realizzazione di tali strutture è riservata una quota degli
obiettivi di programmazione. Tali strutture devono essere comunque collocate in
aree urbanisticamente idonee.
4. Le strutture di
rilevanza regionale devono essere previste da accordi fra Regione e comune o fra
comune e soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica
dell'iniziativa. Tale rilevanza può essere costituita dalla previsione di
soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni:
commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio),
direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere,
oppure da caratteristiche di particolare innovatività e interesse della formula
distributiva per il territorio regionale, in relazione alla proposta
assortimentale, alle tecniche di vendita. ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 5 Previsioni di nuove strutture (1)).
[1. Nel presente
articolo vengono definite le caratteristiche delle nuove strutture di vendita
autorizzabili nel periodo di vigenza del presente regolamento con riferimento
alla classificazione contenuta all'art. 5,
commi 2, 3 e 4, della legge,
così come specificati dall'art. 2
del regolamento a).
2. Le superfici si
intendono come superfici di vendita massime autorizzabili, le superfici delle
grandi strutture di vendita sono comprese all'interno del massimo previsto per
l'insediamento.
3. Dove non altrimenti
specificato le dimensioni delle strutture autorizzabili possono raggiungere il
massimo della tipologia prevista dalla legge e dal regolamento a) e la
localizzazione può avvenire in tutto il territorio provinciale.
4. Nel caso di aree
commerciali integrate almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere
costituite da medie e grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato
possono essere realizzati anche in forma di centro commerciale.
Strutture di
interesse regionale
Nell'ambito delle
strutture di interesse regionale previste dall'art. 4 del presente regolamento
sono autorizzabili:
Settore alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
provinciale |
20.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni
territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
Settori non
alimentari |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
provinciale |
20.000 mq |
Modalità insediative |
area commerciale
integrata |
|
|
o struttura isolata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 - altri beni |
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali
|
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
PROVINCIA DI BARI |
|
Settore alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
provinciale |
25.000 mq |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
|
o area commerciale
integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni
territoriali |
All'interno dell'area
territoriale |
|
|
comprendente i comuni di:
Barletta, |
|
|
Andria, Trani, Bisceglie,
Canosa, |
|
|
Molfetta, Ruvo di Puglia |
|
Priorità specifiche |
Comune privo di grandi |
|
|
strutture alimentari |
|
|
|
|
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
Intermedio |
10.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G1 alimentare |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali
|
All'interno dell'area
territoriale |
|
|
comprendente i comuni di:
Gravina |
|
|
di Puglia, Altamura, Santeramo in
|
|
|
Colle,Cassano delle Murge
|
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
Settori non
alimentari |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
provinciale |
|
Modalità insediative |
area commerciale
integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 - altri beni |
15.000 mq |
|
1 struttura G1 - beni persona
|
. |
Indicazioni territoriali |
Sud est Barese all'interno dell'area comprendente
i comuni(Polignano, Conversano, Castellana Grotte,
Monopoli) |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
PROVINCIA DI BRINDISI |
|
Settore alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
provinciale |
16.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 alimentare |
7.000 mq. |
Indicazioni territoriali
|
Capoluogo |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
Non alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
provinciale |
20.000 mq. |
Modalità insediative |
area commerciale
integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 - altri beni |
|
|
1 struttura G1 - beni persona
|
12.000 mq. |
Indicazioni territoriali
|
nessuna |
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
PROVINCIA DI FOGGIA |
|
Settore alimentare |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
provinciale |
15.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
Indicazioni territoriali
|
nessuna |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
|
|
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
intermedio |
|
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G1 alimentare |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali
|
Nessuna |
Priorità specifiche |
Comune privo di grandi |
|
|
strutture alimentari |
|
|
|
|
|
|
|
Settori non
alimentari |
|
|
Sono autorizzabili i seguenti
interventi: |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dell'insediamento
|
provinciale |
|
Modalità insediative |
area commerciale
integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 - altri beni |
|
|
1 struttura G1 - beni persona
|
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali
|
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
PROVINCIA DI LECCE |
|
Settore alimentare |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
provinciale |
25.000 mq. |
Modalità insediative |
Centro commerciale o
area |
|
|
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 alimentare |
10.000 mq. |
|
|
|
Indicazioni territoriali
|
Al di fuori del
capoluogo |
|
|
e comuni limitrofi |
|
Priorità specifiche |
Ubicazione in un comune
che |
|
|
per collocazione territoriale
e |
|
|
sistema viario sia in grado
di |
|
|
servire un ampio bacino di utenza
|
|
|
|
|
|
|
|
Settori non alimentari
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
provinciale |
|
Modalità insediative |
area commerciale
integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 - altri beni |
|
|
1 struttura G1 - beni
persona |
15.000 mq. |
Indicazioni territoriali
|
Al di fuori del
capoluogo |
|
|
e comuni limitrofi |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
|
PROVINCIA DI TARANTO |
|
Settore alimentare |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
Intermedio |
|
Modalità insediative |
Centro commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G1 alimentare |
3.500 mq. |
|
|
|
Indicazioni territoriali
|
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
|
|
|
|
Settori non alimentari
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
|
4.500 mq. |
Modalità insediative |
all'interno di centri
commerciali |
|
|
o aree commerciali integrate esistenti
|
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
1 struttura G1 - beni
persona |
4.500 mq. |
Indicazioni territoriali
|
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
Numero 3 strutture isolate con le
caratteristiche di seguito indicate: |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello
dell'insediamento |
|
4.500 mq. |
Modalità insediative |
Struttura isolata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
1 struttura G1 - beni persona 4.500
mq. |
|
Indicazioni territoriali
|
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
| ]
(1) Ai sensi
dell'art. 1,
Reg.
28 ottobre 2005, n. 26 sono sospesi fino al 30 aprile 2006 gli
effetti del presente articolo. L'art. 9,
comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n.
22
ha ulteriormente sospeso gli effetti del presente
articolo (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). Ulteriore
sospensione è stata disposta dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n.
5 con il quale è stato soppresso in pari tempo il
suddetto art. 9, L.R. n.
22/2006.
Il presente
regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 6 Ampliamenti e accorpamenti di strutture
esistenti.
[1. Gli ampliamenti
delle strutture commerciali sono comunque subordinati al possesso dei requisiti
di legge e in ogni caso la struttura non potrà superare i massimi di superficie
previsti dalla legge.
2. Nelle strutture
complesse (centri commerciali e aree commerciali integrate), regolarmente
autorizzate ed in possesso dei requisiti di legge, sono sempre consentiti i
seguenti ampliamenti:
□ ampliamenti di
gallerie commerciali di centri commerciali e di aree commerciali integrate,
nell'ambito del 15% della superficie complessiva originariamente autorizzata e
comunque fino al raggiungimento del minimo di legge (20% della superficie
complessiva) se riguardanti solo strutture di vicinato;
□ ampliamenti di
gallerie commerciali e di aree commerciali integrate, nell'ambito del 10% della
superficie complessiva autorizzata se riguardanti anche medie strutture di
vendita.
3. Al fine di favorire
la ristrutturazione della rete, l'ampliamento di centri commerciali autorizzati
da almeno sei anni (ovvero strutture autorizzate sulla base della L. n.
426/1971, D.Lgs. n. 114/1998) è possibile, una tantum, entro i
seguenti limiti e condizioni:
ampliamento della grande
struttura alimentare fino al 30% della superficie attualmente autorizzata, con
contestuale ampliamento della galleria con esercizi di vicinato e strutture M1 e
M2 per una superficie almeno pari all'ampliamento richiesto. La superficie di
vendita della grande struttura alimentare risultante dall'ampliamento non può
superare i limiti di 4500 mq. se di tipo G1, di 10.000 mq. se di tipo G2 e la
superficie di vendita autorizzata del centro non può superare il doppio della
struttura alimentare. ]
Il
presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
TITOLO III
Procedure per
l'autorizzazione di strutture soggette a vincoli numerici
Art. 7
Modalità di
autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture.
[1. Le modalità di
assegnazione delle disponibilità rappresentano una parte integrante delle scelte
di programmazione.
2. Le domande di
autorizzazione per nuove strutture o per l'ampliamento di strutture esistenti
per le quali non siano previsti limiti numerici, possono essere liberamente
presentate sulla base di quanto previsto dalla legge e dal regolamento a).
3. Le domande di autorizzazione nel caso di tipologie di strutture soggette
a limitazioni numeriche, così come specificato all'art. 5 del presente
regolamento dovranno essere presentate e valutate secondo quanto previsto negli
articoli seguenti. ]
Il
presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 8 Concorrenza delle domande.
[1. Al fine di favorire
la concorrenza fra diverse proposte, le domande per autorizzazioni soggette a
limitazioni numeriche di cui all'art. 5 del presente regolamento potranno essere
presentate esclusivamente entro i periodi di cui al comma successivo.
2. Per l'anno 2004 le
richieste di autorizzazione potranno essere presentate a partire dal 60° giorno
e fino al 90° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia del presente regolamento. Per gli anni successivi i termini per la
presentazione delle domande sono i seguenti:
- dal 1° al 30 aprile di
ogni anno;
- dal 1° al 30 novembre
di ogni anno.
3. Le domande presentate
al di fuori dei predetti termini sono da considerarsi irricevibili.
4. Sono considerate
concorrenti le domande, relative alla stessa disponibilità, presentate nel
medesimo periodo. ]
Il
presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 9 Graduazione nel tempo delle
realizzazioni.
[1. Il numero massimo di
autorizzazioni rilasciabili per ciascun periodo è ricavabile dallo schema
seguente:
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Interesse |
1 centro commerciale
provinciale |
|
|
|
regionale |
alimentare |
|
|
|
|
1 area commerciale
integrata |
|
|
|
|
provinciale non
alimentare |
|
|
|
|
o struttura isolata (2) |
|
|
|
Bari |
1 centro commerciale
provinciale |
|
1 centro |
|
|
alimentare o area
commerciale |
1 area commerciale |
commerciale |
|
|
integrata |
integrata provinciale
non |
intermedio |
|
|
|
alimentare |
alimentare |
|
Brindisi |
1 centro commerciale
provinciale |
1 area commerciale |
|
|
|
alimentare |
integrata provinciale
non |
|
|
|
|
alimentare |
|
|
Foggia |
1 centro commerciale
provinciale |
1 area commerciale |
1 centro |
|
|
alimentare |
integrata provinciale
non |
commerciale |
|
|
|
alimentare |
intermedio |
|
|
|
|
alimentare |
|
Lecce |
1 centro commerciale
provinciale |
|
|
|
|
alimentare o area commerciale
|
|
|
|
|
integrata |
|
|
|
|
1 area commerciale
integrata |
|
|
|
|
provinciale non
alimentare |
|
|
|
Taranto |
|
|
|
1 G1 non alimentare |
|
|
|
2 G1 non |
Altri beni |
|
|
1 centro
commerciale |
alimentare Altri |
1 G1 non alimentare |
|
|
intermedio
alimentare |
beni |
Beni persona |
|
|
|
|
|
2. Le previsioni non
assegnate nei diversi periodi possono essere assegnate in quelli successivi, ma
comunque entro il periodo di validità del presente provvedimento. ]
(2) Dizione così
corretta con Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1970.
Il presente
regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 10 Criteri di priorità.
[1. Nel caso di domande
concorrenti i criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni sono i
seguenti:
a. Impatto socio
economico:
- impegno del proponente
alla priorità nell'inserimento di piccole e medie imprese aventi sede nel comune
in cui avviene l'insediamento o in quelli limitrofi;
- impegno del proponente
per misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta
della rete commerciale nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. La
valutazione di tali misure verrà ponderata per importi compresi tra € 30 e € 50
per ogni mq. di superficie di vendita autorizzata.
b. Impatto
occupazionale:
- impegno al
riassorbimento e alla riqualificazione di mano d'opera nel settore a rischio di
disoccupazione;
- numero degli occupati,
con applicazione del contratto di lavoro, previsti all'avvio, valutati in
proporzione al numero delle ore lavorate.
c. Impatto ambientale:
- parcheggi eccedenti lo
standard eventualmente utilizzabili da altre funzioni in orari non di picco per
la funzione commerciale;
- accessibilità della
struttura sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del regolamento a)
(viabilità esistente o a carico del proponente);
- misure di contenimento
dei consumi energetici, idrici e di riduzione dell'inquinamento.
2. Gli impegni dei
proponenti devono essere dimostrati da atti unilaterali d'obbligo o da
convenzioni con il comune da cui si desumano l'entità delle misure adottate.
3. A parità prevale il criterio
cronologico di presentazione della domanda corredata a norma.
4. Il 10% (dieci per
cento) delle somme versate dai proponenti ai sensi del comma 1 del presente
articolo è utilizzato per le finalità ed attività dell'Osservatorio regionale
per il commercio come definite dagli articoli 2 e 3 del Reg.
23 dicembre 2004, n. 10 (3). ]
(3) Comma aggiunto
dall'art. 2
del Reg.
28 ottobre 2005, n. 26.
Il presente
regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 11 Modalità di esame delle richieste concorrenti in
conferenza dei servizi.
[1. Le domande vengono
presentate con i contenuti e le modalità previste dall'art. 13 del regolamento
a).
2. I comuni provvedono a
trasmettere alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento le proprie valutazioni
sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto
previsto dall'articolo 14 del regolamento a), in caso di mancato inoltro del
parere questo si intende positivo.
3. La conferenza valuta
innanzitutto la rispondenza delle singole domande ai requisiti di legge, a tale
votazione partecipano, sulla base di quanto previsto dall'art. 8
della legge,
la Regione, la
provincia ed il comune competente per territorio.
4. La comparazione delle
diverse alternative viene realizzata in una conferenza dei servizi convocata
dalla Regione alla presenza dei rappresentanti dei comuni interessati, della
provincia e della Regione.
5. Le domande
considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla Regione sulla base dei
criteri di priorità di cui all'art. 10.
6. La conferenza dei
servizi autorizza la domanda avente grado di priorità maggiore e respinge le
altre. ]
Il presente regolamento è stato
abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 12
Utilizzo dei
fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete
distributiva.
[1. Tutti gli
ampliamenti previsti dal precedente articolo 6 sono subordinati all'impegno del
proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione
delle aree a rischio nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi.
L'importo del contributo deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq. di
superficie di vendita ampliata.
2. L'utilizzo delle risorse
resesi disponibili a seguito dell'attuazione del comma 3 dell'art. 6 e dall'art
10 lettera a), per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete
commerciale avviene con le modalità di cui ai successivi commi.
3. I fondi devono essere
destinati esclusivamente alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta
della rete distributiva, identificate sulla base dei documenti di programmazione
e incentivazione di cui all'art. 15
della legge.
I fondi dovranno essere versati alla Regione, che provvederà a costituire un
apposito capitolo di entrata e di spesa, e ad assegnarli ai comuni interessati.
4. Nel caso in cui il
comune interessato dall'insediamento non abbia provveduto ad individuare tali
aree nel proprio documento di programmazione, i fondi verranno destinati ad
altri comuni, limitrofi all'insediamento previsto, che abbiano provveduto a
detto adempimento. ]
Il
presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
[Il presente regolamento
è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3, dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.]
Dato a Bari,
addì 1 settembre 2004
Il presente regolamento è stato
abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
|