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IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia".
- Visto l'art.44,
comma 3 dello Statuto della Regione Puglia;
- Vista la L.R.
del 22 giugno 1981, n. 32 che all'art. 1 prevede: "è istituito un fondo di
rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del
Presidente della Giunta Regionale" e all'art. 2 prevede: "al pagamento delle
spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta
Regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato
della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 25/01/1977, n.
2".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del
02/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto del Regolamento)
1. Il presente regolamento, secondo le norme contenute
nello Statuto
della Regione Puglia e della legge regionale n.
32/81, detta le regole per l'utilizzo del Fondo di Rappresentanza del
Presidente della Giunta Regionale.
Art. 2
(Spese di Rappresentanza)
1. Con la legge di approvazione del bilancio, il Consiglio
Regionale può stanziare al Titolo 1 della pese U.P.B. del bilancio annuale di
competenza, un apposito Fondo per le spese di Rappresentanza.
Detto Fondo viene messo a disposizione del Presidente della
Giunta Regionale, che lo utilizza secondo le procedure di cui al successivo art.
4 e sulla base di proprie specifiche autorizzazioni.
Art. 3
(Fattispecie delle Spese di Rappresentanza)
1. Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle
funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura
finanziaria, a manifestazioni di interesse dell'Ente e della comunità regionale
nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e
quant'altro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e
religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto
sociale, della scienza e dell'imprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e
strumentale ai compiti d'istituto.
Art. 4
(Procedura di erogazione delle spese)
Il pagamento delle spese sopraindicate è effettuato, ai
sensi della l.r.
n. 32/81, con le modalità di cui agli artt. 85,
86,
87
della l.r.
28/2001 mediante la costituzione di un apposito Fondo di anticipazione al
Cassiere Centrale.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 marzo 2005