Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
5
Data
10/03/2005
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Utilizzazione del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta regionale previsto dalla l.r. n. 32/81
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 14 marzo 2005, n. 40.
Allegati
Nessun allegato

 



 

.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art.44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia;


- Vista la L.R. del 22 giugno 1981, n. 32 che all'art. 1 prevede: "è istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta Regionale" e all'art. 2 prevede: "al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 25/01/1977, n. 2".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 02/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)


1. Il presente regolamento, secondo le norme contenute nello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale n. 32/81, detta le regole per l'utilizzo del Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale.


Art. 2

(Spese di Rappresentanza)


1. Con la legge di approvazione del bilancio, il Consiglio Regionale può stanziare al Titolo 1 della pese U.P.B. del bilancio annuale di competenza, un apposito Fondo per le spese di Rappresentanza.

Detto Fondo viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, che lo utilizza secondo le procedure di cui al successivo art. 4 e sulla base di proprie specifiche autorizzazioni.


Art. 3

(Fattispecie delle Spese di Rappresentanza)


1. Sono spese di rappresentanza: le spese sostenute nelle funzioni istituzionali, quali ad esempio partecipazione, anche di natura finanziaria, a manifestazioni di interesse dell'Ente e della comunità regionale nelle sedi locali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ospitalità e quant'altro serva a tal fine, ad autorità nazionali, civili, militari e religiose ed estere e a personalità della cultura, dello sport, del contesto sociale, della scienza e dell'imprenditoria e ogni altra iniziativa connessa e strumentale ai compiti d'istituto.


Art. 4

(Procedura di erogazione delle spese)


Il pagamento delle spese sopraindicate è effettuato, ai sensi della l.r. n. 32/81, con le modalità di cui agli artt. 85, 86, 87 della l.r. 28/2001 mediante la costituzione di un apposito Fondo di anticipazione al Cassiere Centrale.


   Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


           Dato a Bari, addì 10 marzo 2005