IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica al comma
3 dell'articolo 2 della legge regionale
30 settembre 2004,
n.15)
1. Il comma 3 dell'articolo 2
della legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15
(Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina
delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari
delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto
deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per l'approvazione
regionale.".
Art. 2
(Integrazione
dell'articolo 2 della l.r. 15/2004)
1. All'articolo 2
della l.r.
15/2004 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4 bis. La Giunta regionale procederà comunque alla nomina
di un Commissario straordinario per quelle istituzioni di cui al comma 2
dell'articolo 1 che, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto
al comma 3 dell'articolo 2 non abbiano proposto alcuna istanza di
trasformazione. Il Commissario straordinario nominato così come previsto dal
presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro
ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento.".
Art. 3
(Modifiche
all'articolo 3 della l.r. 15/2004)
1. Al comma 1
dell'articolo 3
della l.r.
15/2004 le parole "d'individuazione"
sono sostituite dalle seguenti: "di proposta".
2.
Al comma 2 dell'articolo 3
della l.r.
15/2004, dopo le parole "sede legale
dell'istituzione" sono inserite le seguenti: "e del coordinamento istituzionale
del competente ambito territoriale".
3.
Il comma 3 dell'articolo 3
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale
devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento delle richieste, decorso il quale s'intendono acquisiti
favorevolmente.".
Art. 4
(Modifica
all'articolo 4 della l.r. 15/2004)
1. La lettera a) del
comma 1 dell'articolo 4
della l.r.
15/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) perseguimento dei fini statutari in ambito
socio-assistenziale negli ultimi dieci anni;".
Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della l.r.
15/2004)
1. Le lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 5
della l.r.
15/2004 sono abrogate.
Art. 6
(Modifica
all'articolo 13 della l.r. 15/2004)
1. Il comma 2
dell'articolo 13
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del
dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della
deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone l'assegnazione del
personale dipendente e l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi
sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di
fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione
avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del
rispettivo ambito territoriale, come definito dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema
integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), o in favore del comune o
della AUSL territorialmente competenti.".
Art. 7
(Abrogazione del
comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 15/2004)
1. Il comma 4 dell'articolo 13
della l.r.
15/2004 è abrogato.
Art. 8
(Modifica alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 16
della l.r.
15/2004)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16
della l.r.
15/2004 è sostituita dalla seguente:
"c) la composizione e le attribuzioni degli organi
statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli
organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da
parte della Giunta regionale.".
Art. 9
(Modifica alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo
16 della l.r. 15/2004)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16
della l.r.
15/2004 è sostituita dalla seguente:
"d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di
direzione, la durata del mandato;".
Art. 10
(Modifica
all'articolo 19 della l.r. 15/2004)
1. Il comma 1 dell'articolo 19
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'azienda.".
Art. 11
(Modifica
all'articolo 29 della l.r. 15/2004)
1. Il comma 3 dell'articolo
29
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di
nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla
Giunta regionale.".
Art. 12
(Modifica all'articolo 33 della l.r.
15/2004)
1. Il comma 2
dell'articolo 33
della l.r.
15/2004 è abrogato.
Art. 13
(Modifica all'articolo 45 della l.r.
15/2004)
1. Il comma 1
dell'articolo 45
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"1. Sino all'adozione del provvedimento di
trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se
compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.".
2. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge e sino all'adozione del provvedimento di
trasformazione di cui all'articolo 2
della l.r.
15/2004, gli acquisti, le
trasformazioni di destinazione, l'alienazione di beni immobili o di titoli, la
costituzione di diritti reali sugli stessi e i contratti di locazione di durata
superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle
istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1
della l.r.
15/2004, sono subordinati
all'autorizzazione della Giunta regionale. La Giunta regionale, sentito il
parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l'istituzione, espresso dopo
l'acquisizione della eventuale manifestazione di interesse da parte del
Consiglio comunale del comune ove sono situati gli immobili, può concedere
l'autorizzazione esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari
al perseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare
il miglioramento e il potenziamento dei servizi.
3. Il parere del
Consiglio comunale interpellato di cui al comma 2 deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta. I procedimenti
amministrativi relativi all'autorizzazione di cui al comma 2 sono conclusi con
atto dirigenziale del Settore sistema integrato dei servizi sociali entro
novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.
Art. 14
(Modifica al
comma 2
dell'articolo 45 della l.r. 15/2004)
1. Il comma 2
dell'articolo 45
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Per le istituzioni amministrate in gestione
commiss"Times New Roman"e, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono
assunti dal Commissario straordinario e la gestione commiss"Times New Roman"e è
prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di
trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 3.".
2. Gli adempimenti di cui
al comma 2 dell'articolo 45
della l.r.
15/2004, così come sostituito dal
precedente comma 1, sono assunti dal Commissario straordinario previa conferma
dell'incarico, giusto quanto previsto dall'articolo 17 della presente legge.
Art. 15
(Abrogazione dei
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004)
1. I commi 4, 5 e 6
dell'articolo 45
della l.r.
15/2004 sono abrogati.
Art. 16
(Personale)
1. Il personale di ruolo o a tempo
indeterminato delle IPAB di cui all'articolo 13
della l.r.
15/2004 o che non svolgono attività è
assegnato alle altre IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o alle AUSL
mediante migrazione per mobilità degli enti pubblici anche in deroga alle
vigenti disposizioni.
2. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano esclusivamente al personale dipendente delle IPAB, di
ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della
l.r.
15/2004, che rientrino contestualmente
nelle seguenti condizioni:
a) mancato svolgimento di qualsiasi attività compresa
tra quelle previste dagli statuti e dalle tavole di fondazione negli ultimi
dodici mesi;
b) mancata corresponsione degli oneri stipendiali negli
ultimi dodici mesi;
c) sussistenza di un'accertata situazione debitoria, il
cui ammontare risulti superiore a euro 200 mila.
3. Le IPAB di cui
all'articolo 13
della l.r
n. 15/2004 o che non svolgono attività,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmettono all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - l'elenco del
personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di
cui al comma 2, per l'inserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata
secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta
regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del regolamento di
attuazione della presente legge (1).
4. Entro novanta giorni dalla
data di approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l'assegnazione
del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL
nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni
(2).
5. La Giunta regionale con il
provvedimento di assegnazione di cui al comma 4, se necessario, effettua
l'equiparazione della qualifica effettivamente posseduta dal personale con la
qualifica prevista per il posto in organico.
6. Il personale di cui al
comma 3 che non trova collocazione nelle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle
persone o nelle AUSL, nelle more dell'attuazione della riforma prevista dalla
presente legge, è posto, previa intesa, in comando presso il Comune sede legale
dell'istituzione.
7. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e
fino all'estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto
il blocco delle assunzioni di personale nonché dell'affidamento esternalizzato
dei servizi per tutte le IPAB. Nelle more dell'approvazione del regolamento
regionale di cui al comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare,
prorogare un contratto di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un
nuovo contratto per l'esternalizzazione di servizi già oggetto di affidamento a
terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, formulano apposita
istanza motivata da indirizzare all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio
IPAB per la concessione di autorizzazione in deroga (3).
7-bis. La Giunta regionale,
con proprio atto, può autorizzare in deroga l'esternalizzazione di servizi solo
in presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità
assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga
può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può andare
oltre il 31 dicembre 2006 (4).
8. Le previsioni di cui al
presente articolo saranno disciplinate e contemplate nel relativo regolamento di
attuazione.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 25,
comma 1, lettera a), L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il
testo originario era così formulato: «3. Le IPAB di cui all'articolo 13
della L.R.
n. 15/2004 o che non
svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmettono all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB -
l'elenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio
alla data di cui al comma 2, per l'inserimento nella graduatoria di mobilità che
sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla
Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.».
(2)
Comma così sostituito dall'art. 25,
comma 1, lettera b), L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il
testo originario era così formulato: «4. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale ai servizi sociali, approva la graduatoria di cui al
comma 3 e dispone l'assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di
servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai
sensi delle vigenti disposizioni.».
(3)
Comma così sostituito dall'art. 25,
comma 1, lettera c), L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il
testo originario era così formulato: «7. A far data dall'entrata in vigore della
presente legge e fino all'estinzione della graduatoria di mobilità di cui al
comma 4 è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché
dell'affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB.».
(4)
Comma aggiunto dall'art. 25,
comma 1, lettera d), L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 17
(Commissari
IPAB)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i
Commissari straordinari in carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari
presso le IPAB già in gestione commiss"Times New Roman"e.
Art. 18
(Modifica
all'articolo 46 della l.r. 15/2004)
1. L'articolo 46
della l.r.
15/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 46
(Abrogazioni)
1. I commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17
(Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), sono abrogati.
2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo
45 sono abrogate:
a) la
legge regionale 4 luglio 1974, n. 22
(Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica
assistenza);
b) la
legge regionale 28 novembre 1983, n. 20
(Interventi per il potenziamento dei servizi socio-asstenziali delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB. Norme per la salvaguardia del
patrimonio e modalità per l'estinzione);
c) la
legge regionale 20 novembre 2000, n. 15
(Modifiche alla legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20).".
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 15 maggio 2006