Art. 1
(Modifica
all’articolo 2 della legge regionale22 novembre 2005, n.
13)
1. Il comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di
apprendistato professionalizzante), è abrogato.
Art. 2
(Integrazione dell’articolo 3 della l.r.
13/2005)
1. Al comma 7
dell’articolo 3
della l.r.
13/2005 sono premesse le seguenti parole: “Per ammettere i datori di
lavoro che assumono apprendisti al beneficio di cui all’articolo 8,”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 8 della l.r.
13/2005)
1. Il comma 7
dell’articolo 8
della l.r.
13/2005 è sostituito dal seguente:
“7.
L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la
formazione degli apprendisti avviene con le seguenti modalità:
a)
un
acconto pari all’80 per cento dell’importo relativo all’attività formativa
svolta per ogni singola annualità, così come prevista nel Piano formativo
individuale, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e a seguito di
presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a
favore di soggetti privati;
b)
un saldo
sino a concorrenza della spesa effettiva a seguito di presentazione e verifica
del rendiconto finale relativo a ogni singola annualità.”.
Art. 4
(Integrazione dell’articolo 10 della l.r.
13/2005)
1. Al comma 2 dell’articolo 10
della l.r.
13/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il 2006, in
via sperimentale, l’incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è
erogato, nel rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di
cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con
legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di apposito bando da
emanarsi da parte dell’Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione
professionale - Settore lavoro.”.
2. Il bando di cui al comma 2 dell’articolo
10
della l.r.
13/2005, come integrato dal precedente comma 1, è emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
(1) Vedi anche, a parziale modifica di quanto stabilito nel
presente comma, l'art. 17,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 28 dicembre 2006