La presente legge è
stata abrogata dall'art.10
della L.R. 22 ottobre 2012, n. 31.
(1) Vedi, anche, la
Delib.G.R.
25 luglio 2006, n. 1125 e la Circ. 17 agosto 2006.
Art. 1
Principi generali.
[1. La presente legge regola gli
aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla
legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in
materia. ]
Art. 2
Definizione dei profili formativi
(2).
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 24
del 06-02-2007
1. [La
Giunta regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei
contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque
d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale
(3).
2. [Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma
1] (4).
3. [Per profilo formativo
s'intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna
figura professionale o per gruppi di figure professionali affini. ]
(2) Vedi,
anche, la D.G.R.
7 novembre 2006, n. 1648, la D.G.R.
11 dicembre 2006, n. 1900, la D.G.R.
11 dicembre 2006, n. 1901, la D.G.R.
11 dicembre 2006, n. 1902, la D.G.R.
13 aprile 2007, n. 465, la D.G.R.
13 aprile 2007, n. 466, la D.G.R.
13 aprile 2007, n. 467, la D.G.R.
19 giugno 2007, n. 876, la D.G.R.
23 ottobre 2007, n. 1728 e la D.G.R.
25 marzo 2008, n. 389.
(3) Con
D.G.R.
29 dicembre 2007, n. 2251 e con D.G.R.
29 dicembre 2007, n. 2252 sono stati approvati ai sensi del presente
comma, i profili formativi nel settore delle cooperative di produzione e lavoro
dell'edilizia e attività affini.
(4) Comma
abrogato dall'art. 1, L.R.
28 dicembre 2006, n. 40. Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennario-6 febbraio 2007, n. 24 (Gazz.
Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma. Peraltro la presente legge è
stata abrogata dall'art. 10
della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 31.
Art. 3
Struttura e contenuti della
formazione.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 24 del
06-02-2007
[1. La formazione formale
dell'apprendista è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a
carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto
dal D.M. 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi
delle attività di formazione degli apprendisti) e dal D.M. 20 maggio 1999, n.
179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli
apprendisti) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è impartita
sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
2. Ferme restando le
regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di
apprendistato, l'apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore
complessivo non inferiore a:
a) duecentoquaranta ore se il
contratto di apprendistato ha durata biennale;
b) trecentosettantacinque ore se
il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
c) cinquecentoventicinque ore se
il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro
anni;
d) seicentonovantasei ore se il
contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
e) ottocentonovantuno ore se il
contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.
3. Ferma restando
l'articolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale
di cui all'articolo 4, in nessun caso la formazione formale impartita
annualmente all'apprendista può essere inferiore a centoventi ore.
4. La formazione formale da
svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta
prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalità previste
dalla contrattazione collettiva.
5. Ai contenuti di natura
trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al 35 per
cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della
formazione esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel
quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto anno, al 5 per
cento della formazione esterna nel sesto anno.
6. La formazione sui temi
trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore
sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della
sicurezza e igiene sul lavoro.
7. [Per ammettere i datori di lavoro che assumono
apprendisti al beneficio di cui all'articolo 8, la formazione interna deve avere
a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi
nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della
produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali] (5). ]
(5) Comma
così modificato dall'art. 2,
L.R.
28 dicembre 2006, n. 40. Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennario-6 febbraio 2007, n. 24 (Gazz.
Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma. Peraltro la presente legge è
stata abrogata dall'art. 10
della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 31.
Art. 4
Piano formativo individuale.
[1. Il piano formativo
individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal
lavoratore, le specifiche azioni formative che l'apprendista deve seguire al
fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo
professionale di riferimento.
2. Il piano formativo
individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia, entro
sessanta giorni, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l'impiego
competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del
contratto di apprendistato.
3. I datori di lavoro possono
allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale per
l'impiego competente per territorio la valutazione di coerenza con il profilo
formativo di riferimento rilasciata dall'ente bilaterale cui abbiano aderito.
4. Entro sette giorni dalla data
di avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti
del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso
di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.
5. I centri territoriali per
l'impiego trasmettono alla Regione Puglia - Settore Formazione professionale - i
piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i
profili formativi. ]
Art. 5
Certificazione della
formazione.
[1. Il datore di lavoro rilascia
al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento dell'estinzione del
rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita
all'interno dell'azienda.
2. La certificazione, rilasciata
anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresì comunicata
dal datore di lavoro al Centro per l'impiego competente per territorio.
3. La certificazione della
formazione esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al Centro per
l'impiego competente per territorio dall'ente erogatore, con le modalità
stabilite nei precedenti commi. ]
Art. 6
Formazione e competenze del tutore
aziendale.
[1. La formazione e le
competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con D.M. 28 febbraio
2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Disposizioni
relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione
dell'occupazione).
2. Le forme di raccordo tra il
tutore aziendale e l'ente di formazione esterno sono previste nel piano
formativo individuale. ]
Art. 7
Offerta formativa degli enti
accreditati.
[1. I programmi formativi per
gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della
Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni datoriali e
sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
2. Decorsi sessanta giorni, i
programmi formativi s'intendono approvati in caso di silenzio della Regione
Puglia. ]
Art. 8
Oneri derivanti dal finanziamento
della formazione esterna.
[1. La formazione
dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione Puglia, nei
limiti delle risorse stanziate e del monte ore minimo di cui all'articolo 3,
comma 2, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo
nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
2. Il finanziamento di cui al
comma 1 è erogato all'apprendista sotto forma di buono. L'apprendista può
utilizzarlo, d'intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di
formazione accreditati dalla Regione Puglia, oppure da altre Regioni secondo le
rispettive normative in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del
territorio della Regione Puglia, e in relazione a programmi approvati ai sensi
dell'articolo 7.
3. L'importo dei buoni varia in
ragione della durata della formazione ed è quantificato secondo i parametri
adottati per l'attuazione delle misure del Programma operativo regionale.
4. La Regione Puglia emana
trimestralmente apposito avviso pubblico contenente il modulo della domanda,
nonché le procedure e i criteri per l'assegnazione.
5. In ogni caso, la domanda per
l'assegnazione del buono deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal datore di
lavoro e deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.
6. L'assegnazione dei buoni
avviene secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.
7. L'erogazione agli enti di
formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli
apprendisti avviene con le seguenti modalità:
a) un acconto pari all'80 per
cento dell'importo relativo all'attività formativa svolta per ogni singola
annualità, così come prevista nel Piano formativo individuale, ad avvenuta
comunicazione di avvio delle attività e a seguito di presentazione di apposita
polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati;
b) un saldo sino a concorrenza
della spesa effettiva a seguito di presentazione e verifica del rendiconto
finale relativo a ogni singola annualità (6).
8. Per gli anni 2005 e 2006,
l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stimato in euro
15.232.427.
9. La copertura finanziaria del
suddetto onere è assicurata, per un importo pari a euro 6.260.427, mediante i
fondi attualmente disponibili nel Programma operativo regionale 2000-2006,
misura 3.2, azione b3, e, per un importo pari a euro 4.486.000 ciascuno, dai
fondi assegnati per gli anni 2005 e 2006 al fine di finanziare le attività di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, così come stabilito dal
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. ]
(6) Comma così sostituito dall'art. 3,
L.R.
28 dicembre 2006, n. 40. Il testo
originario era così formulato: «7. L'erogazione agli enti di formazione
accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene
previa presentazione della rendicontazione in conformità della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.». Peraltro la presente legge è stata
abrogata dall'art. 10
della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 31.
Art. 9
Accertamento delle competenze
acquisite.
[1. L'acquisizione da parte del
lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è
accertata dai Centri territoriali per l'impiego e sono registrate, a cura dei
medesimi, nel libretto formativo.
2. L'accertamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni
ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.
3. Le modalità con cui è
effettuato l'accertamento di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta
regionale sentita la preposta Commissione consiliare e le organizzazioni
datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
4. Nel caso in cui
l'accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, i
Centri territoriali per l'impiego inviano apposita comunicazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ai Servizi ispettivi della Direzione
provinciale del lavoro, nonché alla Regione Puglia - Settore formazione
professionale. ]
Art. 10
Incentivazione alla trasformazione
dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[1. La Regione, nell'ambito
delle risorse finanziarie stanziate, concede un incentivo economico ai datori di
lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato,
assumano il lavoratore a tempo indeterminato.
2. L'importo dell'incentivo è
stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 l'importo è
stabilito dalla legge di assestamento del bilancio. Per il 2006, in via
sperimentale, l'incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è
erogato, nel rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di
cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con
legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di apposito bando da
emanarsi da parte dell'Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione
professionale - Settore lavoro (7).
3. In ogni caso, l'importo
dell'incentivo non può superare, ai sensi del Regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, il 35 per cento degli oneri sal"Times New Roman"i lordi
gravanti sul datore di lavoro nel primo biennio successivo all'assunzione.
L'importo massimo dell'incentivo così stabilito è maggiorato di un importo pari
al 15 per cento degli oneri sal"Times New Roman"i netti del primo biennio
successivo all'assunzione se datore di lavoro è un'impresa piccola o media ai
sensi dell'articolo 2 e dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese, e successive modifiche e integrazioni.
4. La modificazione delle
previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la
materia degli aiuti di Stato all'occupazione determina l'automatico adeguamento
della misura massima indicata al comma 3 a quella diversa che fosse
eventualmente ivi stabilita.
5. In ogni caso, l'incentivo è
concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo
degli aiuti di Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il
Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. L'incentivo è concesso alle
condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n.
2204/2002 ed è revocato, con recupero delle somme già erogate, nel caso di
mancato rispetto delle medesime.
7. Le modalità di concessione
dell'incentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale. ]
(7) Periodo aggiunto dall'art. 4,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2006, n. 40 (vedi anche, per
il termine per l'emanazione del bando, il comma 2 del medesimo articolo; per le
ulteriori proroghe vedi l'art. 17,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10 e l'art. 11,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25). La presente legge è stata abrogata dall'art. 10
della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 31.
Art. 11
Esercizi successivi al 2006 -
Norma finanziaria.
[1. Per gli esercizi successivi
al 2006, il finanziamento della formazione esterna e dell'incentivo economico
previsto, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10 è subordinato alla copertura
finanziaria previo reperimento delle risorse necessarie da iscriversi negli
appositi capitoli in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
]
Art. 12
Monitoraggio.
[1. L'applicazione della
disciplina di cui alla presente legge è annualmente oggetto di rilevazione ed
elaborazione statistica da parte dell'Assessorato regionale al lavoro e alla
formazione professionale - Settore formazione professionale. Le relative
informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e discusse in apposita seduta della Commissione regionale per le
politiche del lavoro, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto
nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato.]
Art. 13
Accreditamento dei soggetti
erogatori della formazione esterna.
[1. La Regione, ai fini
dell'applicazione della presente legge emana, entro trenta giorni della data di
entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per l'accreditamento
dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati
secondo la normativa vigente. ]
[La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ]
La presente legge è
stata abrogata dall'art.10
della L.R. 22 ottobre 2012, n.
31.