Art. 1
(Istituzione
dell’area naturale protetta)
1.
Ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
regione Puglia), è istituito il parco naturale regionale “Litorale di Ugento”.
2.
I confini del parco naturale regionale “Litorale di Ugento” ricadente nel
territorio del comune di Ugento sono riportati nella cartografia in scala
1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce
parte integrante, e depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia
della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l’amministrazione provinciale
di Lecce, presso l’amministrazione comunale di Ugento e presso la sede dell’Ente
di gestione di cui all’articolo 4.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da
eseguirsi, prima della costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo
4, a cura
dell’amministrazione comunale di Ugento.
Art. 2
(Finalità)
1.
Le finalità istitutive del parco naturale regionale “Litorale di Ugento”
sono le seguenti:
a)
promuovere
un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente e alle
risorse naturali, contribuendo nel contempo a innalzare il livello di qualità
della vita dell’intera comunità;
b)
conservare
e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle
specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici e 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatica, nonché gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e
idrogeologici;
c)
creare
nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le
possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita dei
cittadini;
d)
tutelare,
recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale,
storico-architettonico diffuso;
e)
riqualificare
e recuperare il sistema ambientale complessivo;
f)
ripristinare
e rinaturalizzare il sistema umido costiero;
g)
ridurre
i fenomeni di frammentazione degli habitat;
h)
rinaturalizzare
le Gravinelle, nella loro funzione di corridoi ecologici e di difesa
idrogeologica;
i)
incrementare
la copertura arborea-arbustiva autoctona;
j)
monitorare
l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici presenti;
k)
allestire
infrastrutture per la mobilità lenta;
l)
valorizzare
le aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-compatibile.
Art. 3
(Zonizzazione
provvisoria)
1.
Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 7, il parco naturale
regionale “Litorale di Ugento” è suddiviso in:
a)
zona
1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale,
caratterizzata dalla presenza del sistema dunale, delle zone umide, di solchi
erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
b)
zona
2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di
un maggior grado di antropizzazione.
Art. 4
(Gestione)
1.
Ai sensi dell’articolo 9
della l.r.
19/1997
la gestione del parco naturale regionale “Litorale di Ugento” è affidata
all’Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente
strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell’articolo5
della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione
del parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”).
2.
In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle
normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore all’ecologia e previa deliberazione della
Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi
responsabili dell’Ente di gestione e alla nomina contestuale di un commissario
con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi
disciolti.
Art. 5
(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1.
Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Litorale di Ugento”
sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia
del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla
flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il
divieto di:
a)
aprire
nuove cave;
b)
esercitare
l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione,
gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare
e modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere
o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione: sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare
minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi
scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;
f)
introdurre
nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non
autoctone;
g)
effettuare
opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del
terreno;
h)
apportare
modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali
da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
i)
transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j)
costruire
nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività
agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica. Sono comunque
consentiti interventi di ampliamento/adeguamento di strade esistenti se
strettamente finalizzati al miglioramento della sicurezza, al decongestionamento
di aree ad alta densità abitativa e/o turistico/ricettiva anche connesse
all’attività portuale;
k)
aprire
discariche.
2.
Fino all’approvazione del piano territoriale di cui all’articolo 7 è
fatto divieto di:
a)
costruire
nuovi edifici;
b)
mutare
la destinazione dei terreni, fatte salve le operazioni di conservazione e
riqualificazione ambientale di aree degradate, ivi comprese le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c)
effettuare
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei
competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3.
Fino all’approvazione del piano territoriale del parco naturale regionale
“Litorale di Ugento” l’Ente di gestione, previo parere obbligatorio della
competente struttura regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997,
limitatamente alla sola zona 2 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione
di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario, anche
di tipo infrastrutturale, richiesti dalle normative vigenti in materia. Possono,
inoltre, essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento una
tantum degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano
di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue
applicazioni e modifiche, anche ai fini dello svolgimento di attività di turismo
rurale. Sull’intero territorio del parco sono consentiti interventi, pubblici o
privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare
la fruizione della zona costiera, attraverso l’accesso con manufatti di tipo
precario, asportabili, di legno o altro materiale naturale, nonché attraverso
l’individuazione di aree di sosta, tali da rispettare le esigenze di
compatibilità ambientale dell’area. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o
rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori
naturalistici e ambientali presenti nell’area. Sono, inoltre, fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.
4.
Sull’intero territorio del parco è consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi
esistenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
5.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi
civici su istanza dell’Ente di gestione.
6.
Sono fatti salvi, qualora siano in regola con tutti gli adempimenti
previsti dalla vigente normativa in materia di tutela del territorio e dei
valori paesaggistico-ambientali:
a)
gli
interventi per i quali è stato rilasciato permesso di costruire anteriormente
alla data del 27 giugno 2006;
b)
gli
interventi previsti in piani urbanistici attuativi approvati alla medesima data
del 27 giugno 2006;
c)
gli
interventi previsti in accordi di programma deliberati dalla Giunta regionale
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Strumenti
di attuazione)
1.
Per l’attuazione delle finalità del parco naturale regionale “Litorale di
Ugento”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 4 si dota dei seguenti strumenti
di attuazione:
a)
piano
territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20
della l.r.
19/1997;
b)
piano
pluriennale economico-sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
21
della l.r.
19/1997;
c)
regolamento
dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Piano
territoriale dell’area naturale protetta)
1.
Il piano territoriale del parco naturale regionale “Litorale di Ugento”
deve:
a)
individuare
le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino ambientale;
b)
dettare
disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree
edificate e del patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive
dell’area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
d)
individuare
e regolamentare le attività antropiche esistenti;
e)
individuare
le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante
espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive
o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
f)
indicare
la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni,
variazioni di destinazione d’uso per edifici e manufatti esistenti;
g)
definire
il sistema della mobilità interna all’area naturale protetta;
h)
individuare
e definire il sistema di monitoraggio;
i)
definire
le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
j)
definire
le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione;
k)
individuare
eventuali forme di compensazione perequativa.
2.
Le procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione del piano
sono quelle stabilite dall’articolo 20
della l.r.
19/1997.
Art. 8
(Piano
pluriennale economico sociale)
1.
Il piano pluriennale economico sociale del parco naturale regionale
“Litorale di Ugento” è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette
della provincia di Lecce, organo dell’Ente di gestione di cui all’articolo 4,
con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente
naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le
procedure fissate dall’articolo 21
della l.r.
19/1997.
2.
Il piano pluriennale economico sociale dell’area protetta valorizza
altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle
popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
3.
Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d’intesa con il
Consiglio direttivo dell’Ente di gestione, contestualmente alla formazione del
piano di cui all’articolo 7.
Art. 9
(Regolamento)
1.
Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste
dall’articolo 11 della l. 394/1991, ha la funzione di disciplinare l’esercizio
delle attività consentite all’interno del parco naturale regionale “Litorale di
Ugento” ed è adottato dall’Ente di gestione.
Art. 10
(Nulla
osta e pareri)
1.
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi,
impianti e opere ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato
al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.
2.
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da
realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di
questi, alla compatibilità con le finalità di cui all’articolo 2.
3.
Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del
regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui
al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative
generali e di salvaguardia di cui all’articolo 5.
4.
In via transitoria e in assenza del piano territoriale, l’ufficio di
gestione provvisoria di cui all’articolo 15, comma 1, rilascia i pareri di cui
al comma 1 del presente articolo previo parere obbligatorio della competente
struttura regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 11
(Sanzioni)
1.
Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto
compatibili le norme di cui all’articolo 30 della l. 394/1991.
2.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1000 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
4.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dell’articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad
un massimo di euro 250.
5.
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo
5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
100 a un
massimo di euro 1000.
6.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1000 per ogni
10 metri
cubi di materiale movimentato.
7.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo
5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
1000 a
un massimo di euro 10 mila.
8.
Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 e alle limitazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 5 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9.
Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto
previsto alla lettera c) del comma 2 dall’articolo 5 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2 mila 500 per ettaro o
frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del
ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque
fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1
dell’articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per
l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme
riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle
norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 9 sono introitate nel
bilancio dell’Ente di gestione con l’obbligo di destinazione alla gestione del
parco.
Art. 12
(Indennizzi)
1.
Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di fondi
situati nel parco naturale regionale “Litorale di Ugento” sono erogati
direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 4, facendovi fronte con
il proprio bilancio. In attesa della costituzione dello stesso, vi fa fronte la
Provincia di Lecce.
2.
La liquidazione degli indennizzi di cui al comma 1 avviene dopo aver
accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la
presente legge o con il piano di cui all’articolo 7 e che lo stesso vincolo
abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto
connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il
reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:
a)
la
riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la
riduzione del normale periodo di pascolamento;
b)
le
riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle
tecniche di coltivazione.
3.
L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro
centoventi giorni dalla data della denuncia.
4.
Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di
tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della
Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di
tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 13
(Sorveglianza
del territorio)
1.
La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti
dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che l’esercita attraverso
l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2.
La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana
e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce e
alle guardie ecologiche volontarie.
3.
Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni
con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4.
L’utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998 n. 27
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite
convenzioni con l’ Ente di gestione.
Art. 14
(Controllo)
1.
Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse
all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 15
(Disposizioni
transitorie)
1.
Nelle more della costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo
4, la gestione del parco naturale regionale “Litorale di Ugento” è affidata
provvisoriamente al Comune di Ugento, che individua un ufficio di gestione
provvisoria.
2.
I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi
pubblici stanziati per la gestione del parco seguono la destinazione di questa
e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio dell’Ente di gestione non appena
lo stesso è costituito.
3.
In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle
normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore all’ecologia, può nominare un commissario
che sostituisce l’ufficio di gestione provvisoria sino alla costituzione
dell’Ente di gestione di cui all’ articolo 4.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 28 maggio 2007
Vedi: LR
13-2007allegato