Art.
1
(Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici
della Regione Puglia - NVVIP)
1. In
attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali), è istituito in via autonoma sotto il
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale presso il Settore
programmazione e politiche comunitarie il Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP).
2. Il
NVVIP concorre allo sviluppo dell’Amministrazione regionale attraverso
attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di
programmi e progetti, contribuendo al miglioramento dell’efficacia dell’azione
amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella
pubblica amministrazione.
3. Il
NVVIP svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del
processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quanto eventualmente
previsto nell’ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali per il
periodo 2007 - 2013. In particolare:
a)
ai
sensi della legge 144/1999 il NVVIP fornisce assistenza e supporto tecnico per
le fasi di:
1.
programmazione, formulazione e
valutazione dei documenti di programma;
2.
analisi di opportunità e fattibilità
degli investimenti e valutazione ex-ante di progetti e interventi;
3.
analisi di criteri di qualità ambientale
e sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica degli
investimenti pubblici;
4.
gestione del sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP);
5.
estensione delle metodologie e delle
tecniche di programmazione, valutazione e monitoraggio e verifiche proprie dei
Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari non finanziati da risorse
comunitarie;
6.
certificazione per gli studi di
fattibilità redatti per accedere ai finanziamenti della Cassa depositi e
prestiti previsti per la progettazione preliminare di progetti secondo quanto
previsto dall’articolo 4 della l. 144/1999;
b)
il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di
tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli
investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a
euro 10 milioni ; (1)
c)
il
NVVIP fornisce supporto nell’ambito delle funzioni attribuitegli dagli strumenti
di programmazione comunitaria in atto;
d)
ai
sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), il NVVIP:
1.
partecipa alla predisposizione degli atti
di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e
intersettoriale;
2.
provvede al monitoraggio e alla
valutazione dei programmi e dei progetti nonché al monitoraggio del rapporto tra
costi e risultati al livello di interdipendenze settoriali in termini sia di
funzioni regionali, sia di impatto socio-economico;
e)
il
NVVIP partecipa a supporto dell’Amministrazione regionale ai confronti, alle
trattative e ai negoziati con gli altri livelli di governo e con il sistema
delle autonomie locali e alle diverse forme di confronto e partecipazione
previste per i partner economici e sociali e per le forme organizzate di
partecipazione attiva dei cittadini;
f)
nell’ambito della programmazione
negoziata (legge 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), il NVVIP fornisce il supporto e l’assistenza tecnica
necessari per l’attuazione dell’Intesa istituzionale di programma e degli
Accordi di programma quadro sottoscritti tra la Regione Puglia e il Governo
centrale sotto il profilo della predisposizione, valutazione, monitoraggio,
verifica e attuazione dei relativi interventi, anche in relazione agli eventuali
adempimenti previsti dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) nell’ambito della destinazione delle risorse aggiuntive
nazionali per le aree sottoutilizzate;
g)
nell’ambito della nuova politica di
coesione 2007-2013 e secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 15
luglio 2005, n. 77 (Attuazione delle linee guida per l’impostazione del Quadro
strategico nazionale – QSN), il NVVIP assicura le attività di valutazione che
accompagnano e sostengono il processo di costruzione del QSN e i documenti di
programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale
tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della
valutazione e dell’adeguata competenza di quest’ultimo. In tale contesto, il
NVVIP coopera con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero dello sviluppo economico per coordinare, promuovere e
attuare le attività di valutazione, incluse quelle relative alla verifica del
principio di addizionalità.
(1) Lettera così
sostituita dalla l.r.
n. 14/2015, art. 1. Il testo originario era così formulato:" b)
il NVVIP
esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli
investimenti regionali superiori a euro 10 milioni. Tale soglia è ridotta a euro
5 milioni per gli interventi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo aree
sottoutilizzate (FAS);"
Art.
2
(Composizione e
durata)
1.
Il
NVVIP è composto da un massimo di dieci esperti esterni all’Amministrazione e da
un massimo di cinque componenti interni, tutti di adeguata e comprovata
competenza tecnica e operativa in relazione alle specializzazioni richieste. Il
mandato del NVVIP è di durata triennale.
2.
A
ogni scadenza, per l’individuazione dei dieci esperti esterni e dei cinque
componenti interni la Giunta stabilisce per mezzo di proprie direttive le
competenze e le specializzazioni richieste e i compensi previsti, di uguale
importo per i componenti esterni e interni, sulla base delle funzioni assegnate
al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In ogni caso deve
essere assicurato un efficace presidio nelle seguenti specializzazioni:
a)
valutazione, analisi e programmazione
economica applicata a livello territoriale e analisi ambientale;
b) valutazione e monitoraggio di programmi,
progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità;
c)
diritto amministrativo e governance della
pubblica amministrazione a supporto dello sviluppo economico.
Art.
3
(Nomina dei
componenti)
1.
La
selezione dei candidati attraverso bando pubblico, affidata a un’unica
Commissione, avviene separatamente per i candidati esterni e interni. Qualora
all’interno delle due componenti siano stati individuati nelle direttive
richiamate dall’articolo 2, comma 2, diversi profili professionali, la selezione
e le relative graduatorie devono rispettare le articolazioni così definite.
2.
La
Giunta regionale nomina i componenti del NVVIP sulla base delle graduatorie
presentate dalla Commissione di selezione e approvate dal Responsabile del
Settore programmazione e politiche comunitarie.
3.
La
definizione delle condizioni di disponibilità necessarie per l’espletamento
delle funzioni previste e le incompatibilità con altri incarichi è affidata al
Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie. Su tali basi il
Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie redige gli
strumenti contrattuali necessari per il successivo inoltro al Settore del
personale.
Art. 4
(Nomina del
Presidente)
1.
Per
rafforzare la terzietà del NVVIP, all’interno dell’Amministrazione
regionale il Presidente del NVVIP è individuato dalla Giunta regionale
nell’ambito degli esperti esterni all’Amministrazione, determinandone anche
l’eventuale compenso aggiuntivo ai sensi della normativa vigente.
Art.
5
(Funzionamento)
1.
Il
NVVIP stabilisce in un proprio regolamento interno i principi e le modalità
secondo cui esplicare le attività di propria competenza. All’interno di
questo Regolamento è definito il processo di formazione del piano di lavoro del
NVVIP stesso. Nel Regolamento sono chiaramente individuati i casi in cui
l’attività del NVVIP è a carattere collegiale e quando invece i compiti sono
assegnati a livello singolo o di piccolo gruppo. Il Regolamento approvato dal
NVVIP è comunicato al Dirigente del Settore programmazione e politiche
comunitarie ai fini della conseguente presa d’atto con apposito provvedimento di
Settore.
2.
Il
NVVIP partecipa alle attività e alla vita della “Rete dei nuclei” istituita con
la l. 144/1999. Il Presidente del NVVIP rappresenta la Regione nell’Assemblea e
negli altri organi della predetta Rete.
3.
Il
NVVIP per il suo funzionamento amministrativo e per il supporto operativo
necessario utilizza strutture e risorse del Settore programmazione e politiche
comunitarie.
Art.
6
(Norme transitorie)
1.
Alla
data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia già in corso
l’incarico dei componenti esterni, la selezione dei componenti interni al NVVIP
è avviata con le modalità e nel rispetto degli indirizzi indicati agli articoli
2 e 3; la durata dell’incarico sarà tale che il termine previsto sia
coincidente con la scadenza dell’incarico attribuito ai componenti esterni, al
fine di permettere la gestione della successiva selezione con la contemporaneità
prevista dall’articolo 2, comma 2 e dall’articolo 3, comma 1.
Art.
7
(Norma
finanziaria)
1.
La
presente legge non comporta minori o maggiori spese ovvero diminuzione di
entrate a carico del bilancio regionale.
Art.
8
(Abrogazione)
1.
E’
abrogato l’articolo 12
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l’attuazione del
Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006).
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 8 marzo 2007