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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
4
Data
08/03/2007
Abrogato
 
Materia
Controlli amministrativi
Titolo
Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 37 del 14 marzo 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

Art. 1

(Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
della Regione Puglia - NVVIP)

1.    In attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è istituito in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale presso il Settore programmazione e politiche comunitarie il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP).

 

2.    Il NVVIP concorre allo sviluppo dell’Am­ministrazione regionale attraverso attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di programmi e progetti, contribuendo al miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione.

 

3.    Il NVVIP svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quanto eventualmente previsto nell’ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007 - 2013. In particolare:

a)            ai sensi della legge 144/1999 il NVVIP fornisce assistenza e supporto tecnico per le fasi di:

1.      programmazione, formulazione e valutazione dei documenti di programma;

2.      analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e valutazione ex-ante di progetti e interventi;

3.      analisi di criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

4.      gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

5.      estensione delle metodologie e delle tecniche di programmazione, valutazione e monitoraggio e verifiche proprie dei Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari non finanziati da risorse comunitarie;

6.      certificazione per gli studi di fattibilità redatti per accedere ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti previsti per la progettazione preliminare di progetti secondo quanto previsto dall’articolo 4 della l. 144/1999;

 

b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni ; (1)

 

c)            il NVVIP fornisce supporto nell’ambito delle funzioni attribuitegli dagli strumenti di programmazione comunitaria in atto;

 

d)           ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), il NVVIP:

1.      partecipa alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strate­gico e intersettoriale;

2.      provvede al monitoraggio e alla valutazione dei programmi e dei progetti nonché al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati al livello di interdipendenze settoriali in termini sia di funzioni regionali, sia di impatto socio-economico;

 

e)            il NVVIP partecipa a supporto dell’Amministrazione regionale ai confronti, alle trattative e ai negoziati con gli altri livelli di governo e con il sistema delle autonomie locali e alle diverse forme di confronto e partecipazione previste per i partner economici e sociali e per le forme organizzate di partecipazione attiva dei cittadini;

 

f)             nell’ambito della programmazione negoziata (legge 23 dicembre 1996, n. 662 ­Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il NVVIP fornisce il supporto e l’assistenza tecnica necessari per l’attuazione dell’Intesa istituzionale di programma e degli Accordi di programma quadro sottoscritti tra la Regione Puglia e il Governo centrale sotto il profilo della predisposizione, valutazione, monitoraggio, verifica e attuazione dei relativi interventi, anche in relazione agli eventuali adempimenti previsti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell’ambito della destinazione delle risorse aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate;

 

g)            nell’ambito della nuova politica di coesione 2007-2013 e secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 15 luglio 2005, n. 77 (Attuazione delle linee guida per l’impostazione del Quadro strategico nazionale – QSN), il NVVIP assicura le attività di valutazione che accompagnano e sostengono il processo di costruzione del QSN e i documenti di programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e dell’adeguata competenza di quest’ultimo. In tale contesto, il NVVIP coopera con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico per coordinare, promuovere e attuare le attività di valutazione, incluse quelle relative alla verifica del principio di addizionalità.

 

(1) Lettera così sostituita dalla l.r. n. 14/2015, art. 1. Il testo originario era così formulato:" b)           il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali superiori a euro 10 milioni. Tale soglia è ridotta a euro 5 milioni per gli interventi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS);"

 

Art. 2

(Composizione e durata)

 

1.      Il NVVIP è composto da un massimo di dieci esperti esterni all’Amministrazione e da un massimo di cinque componenti interni, tutti di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa in relazione alle specializzazioni richieste. Il mandato del NVVIP è di durata triennale.

 

2.      A ogni scadenza, per l’individuazione dei dieci esperti esterni e dei cinque componenti interni la Giunta stabilisce per mezzo di proprie direttive le competenze e le specializzazioni richieste e i compensi previsti, di uguale importo per i componenti esterni e interni, sulla base delle funzioni assegnate al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In ogni caso deve essere assicurato un efficace presidio nelle seguenti specializzazioni:

 

a)     valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e analisi ambientale;

b)    valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità;

c)     diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione a supporto dello sviluppo economico.

 

Art. 3

(Nomina dei componenti)

 

1.      La selezione dei candidati attraverso bando pubblico, affidata a un’unica Commissione, avviene separatamente per i candidati esterni e interni. Qualora all’interno delle due componenti siano stati individuati nelle direttive richiamate dall’articolo 2, comma 2, diversi profili professionali, la selezione e le relative graduatorie devono rispettare le articolazioni così definite.

 

2.      La Giunta regionale nomina i componenti del NVVIP sulla base delle graduatorie presentate dalla Commissione di selezione e approvate dal Respon­sabile del Settore programmazione e politiche comunitarie.

 

3.      La definizione delle condizioni di disponibilità necessarie per l’espletamento delle funzioni previste e le incompatibilità con altri incarichi è affidata al Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie. Su tali basi il Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie redige gli strumenti contrattuali necessari per il successivo inoltro al Settore del personale.

 

Art. 4

(Nomina del Presidente)

 

1.        Per rafforzare la terzietà del NVVIP, all’in­terno dell’Amministrazione regionale il Presidente del NVVIP è individuato dalla Giunta regionale nell’ambito degli esperti esterni all’Amministrazione, determinandone anche l’eventuale compenso aggiuntivo ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 5

(Funzionamento)

 

1.      Il NVVIP stabilisce in un proprio regola­mento interno i principi e le modalità secondo cui esplicare le attività di propria competenza. All’in­terno di questo Regolamento è definito il processo di formazione del piano di lavoro del NVVIP stesso. Nel Regolamento sono chiaramente indivi­duati i casi in cui l’attività del NVVIP è a carattere collegiale e quando invece i compiti sono assegnati a livello singolo o di piccolo gruppo. Il Regolamento approvato dal NVVIP è comunicato al Dirigente del Settore programmazione e politiche comunitarie ai fini della conseguente presa d’atto con apposito provvedimento di Settore.

 

2.      Il NVVIP partecipa alle attività e alla vita della “Rete dei nuclei” istituita con la l. 144/1999. Il Presidente del NVVIP rappresenta la Regione nell’Assemblea e negli altri organi della predetta Rete.

 

3.      Il NVVIP per il suo funzionamento amministrativo e per il supporto operativo necessario utilizza strutture e risorse del Settore programmazione e politiche comunitarie.

 

Art. 6

(Norme transitorie)

 

1.      Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia già in corso l’incarico dei componenti esterni, la selezione dei componenti interni al NVVIP è avviata con le modalità e nel rispetto degli indirizzi indicati agli articoli 2 e 3; la durata dell’in­carico sarà tale che il termine previsto sia coincidente con la scadenza dell’incarico attribuito ai componenti esterni, al fine di permettere la gestione della successiva selezione con la contemporaneità prevista dall’articolo 2, comma 2 e dall’articolo 3, comma 1.

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta minori o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio regionale.

 

Art. 8

(Abrogazione)

 

1.      E’ abrogato l’articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l’attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006).

 

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 8 marzo 2007