Art. 1
Modifica all’articolo
1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 4
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo
1 della legge regionale n. 4/2007 (Nuova disciplina in materia di Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP))
è sostituita dalla seguente:
“b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità
e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di
incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di
importo superiore a euro 10 milioni ;“.
Art. 2
Modifica all’articolo
15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37
1. All’articolo
15 della l.r. n. 37/2014 (Assestamento e prima variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La partecipazione a un cantiere di cittadinanza non
configura alcun rapporto di lavoro ed è accompagnata da azioni di
orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei
soggetti coinvolti. Ai partecipanti al cantiere di cittadinanza è
corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta
regionale, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato
all’inclusione sociale dei beneficiari.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il trattamento assicurativo dovuto ai sensi della
normativa vigente resta a carico esclusivamente degli enti promotori di
ciascun cantiere di cittadinanza.”.
Art. 3
Modifiche alla legge
regionale 5 agosto 2013, n. 23
1. Alla l.r.
n. 23/2013 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo
1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi
formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte
professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali
e sanitari professionali.”;
b) all’articolo
1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“d) tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai
servizi sociali e sanitari professionali.”;
c) all’articolo
2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Nel caso del tirocinio per l’inclusione sociale, di
cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, la durata dello stesso non
può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi,
salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del
servizio pubblico che ha in carico la persona.”;
d) all’articolo
3, comma 1, dopo la lettera j è aggiunta la seguente:
“k) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in
ambito territoriale ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali
in materia di sanità e giustizia.”;
e) all’articolo
6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il
tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non
inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge,
ovvero una indennità che costituisce un sostegno di natura economica
finalizzata all’inclusione sociale, che è determinata in misura
proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di
cittadinanza, di cui all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n.
37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014).”.
Art. 4
(1)
Ulteriore proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo
49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo
1 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 18 (Norme urgenti in materia di
autorizzazione al funzionamento di strutture socio assistenziali), per il
conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e
i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all’articolo
49 della l.r. n. 19/2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), il
termine ultimo è differito a conclusione dei lavori, e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, per tutte le strutture e i servizi che rispettino le seguenti
condizioni:
a) abbiano già ottenuto, con provvedimento espresso del
comune competente, la proroga dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno
precedente;
b) dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei
lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2015;
c) presentino apposita
istanza corredata da crono-programma di attuazione dei lavori di adeguamento,
a seguito della cui istruttoria i comuni adottano provvedimento espresso di
proroga della autorizzazione provvisoria.
2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino
al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di
cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in
carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime
strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di
disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento
con l’azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale di riferimento. La
ASL di riferimento, dopo il 31 dicembre 2015, verificato il mancato
conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo
contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente,
secondo le procedure già prescritte dall’articolo
8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria) e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale provvede a
diffidare e, se del caso, a esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei
comuni inadempienti rispetto al monitoraggio delle strutture e dei servizi privi
di autorizzazione definitiva e rispetto alla revoca espressa dei provvedimenti
di autorizzazione provvisoria per i quali non ricorrano i termini per la proroga
di cui al comma 1 del presente articolo.
(1) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 56.
Art. 5
Modifica all’articolo
10 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17
1. All’articolo
10 della l.r. n. 17/2007 (Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5, come sostituito dall’articolo
3, comma 12, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010 della Regione Puglia), è abrogato;
b) il comma 5-bis, come
introdotto dall’articolo
3, comma 12, secondo periodo, della l.r. n. 40/2007, è sostituito dal
seguente:
“5-bis. Le istanze di modifica progettuale inerenti a
interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui
realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e
definite da quest’ultima.”.
Art. 6
Integrazione alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24
1. Dopo l’articolo
9 della l.r. n. 24/2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali) è aggiunto il
seguente:
“Art. 9-bis.
Accordi
1. Ferme restando le
attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall’articolo 191 del
d.lgs. n. 152/2006, gli organi di governo d’ambito (OGA) di cui all’articolo
9, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul proprio
territorio, in caso di impossibilità di realizzare l’autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con indifferenziati, per insufficienza o
indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, possono stipulare
accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei
territori interessati.
2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1,
in caso di assenza o insufficienza di impiantistica pubblica, gli accordi
possono prevedere il ricorso all’utilizzo di impianti privati, operanti sul
territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I
gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai
predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al
ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati
stabiliti.
3. Per quanto stabilito al comma 2, previa stipula di
accordi di programma con i gestori degli impianti privati, la tariffa di
conferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati agli impianti privati
non può superare la media delle tariffe praticate negli impianti pubblici
esistenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1. Gli OGA
interessati, in tali casi, possono definire a margine modalità di ristoro
ambientale in favore dei comuni in cui insistono gli impianti privati
interessati.
Art. 7
Disposizioni in materia di acque sotterranee
1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo
33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
della Regione Puglia), già differito a al 31 dicembre 2013 dall’ articolo
10 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013),
ulteriormente differito al 30 giugno 2015 dall’articolo
33 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) è
differito al 31 dicembre 2015.
2. Fermi restando i vincoli per le zone
di protezione speciale idrogeologica e per le aree di approvvigionamento idrico
di emergenza limitrofe al Canale Principale, così come definite dal Piano
regionale per la tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 94 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è consentita
l’autorizzazione all’emungimento di acque sotterranee per l’esclusiva
destinazione al consumo umano/ domestico e nei limiti di un prelievo non
superiore a un litro al secondo e a un totale annuo di metri/cubi 1000, quando
la distanza dalle opere di captazione delle acque potabili dell’Acquedotto
pugliese non sia inferiore a metri 50. E’ fatto obbligo allegare all’istanza
rivolta all’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione una
relazione idrogeologica in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto Ministro
dei lavori pubblici 11 marzo 1988.
3. Il competente Servizio della Giunta regionale è incaricato
di individuare i criteri e le funzioni relative alla gestione delle attività di
cui ai commi 1 e 2.
Art. 8
Integrazione all’articolo
5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
1. All’articolo
5 della legge regionale n. 2/2005 (Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale), così come sostituito dall’articolo
4 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, al comma 2, dopo le parole
“sessanta giorni successivi al termine del quinquennio” sono aggiunte le
seguenti: “o nella domenica compresa nei sei giorni successivi”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 aprile 2015