(1) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 14 maggio 2002, n. 543.
TITOLO I
Programma operativo regionale 2000-2006 (P.O.R.)
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge disciplina modalità e procedure
dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma operativo della Regione
Puglia 2000-2006, di seguito denominato P.O.R.
Art. 2
Approvazione e attuazione del
P.O.R.
1. Il P.O.R. è approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, che è trasmessa al Consiglio regionale a titolo informativo.
2. La Giunta regionale è responsabile dell'efficacia e della
regolarità della gestione e dell'attuazione del P.O.R. e in particolare delle
attività indicate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.
3. L'attuazione degli assi e delle misure in cui si articola il
P.O.R. è disciplinata esclusivamente dalla presente legge e dal complemento di
programmazione di cui all'articolo 4, in deroga anche ad eventuali norme
previste dalle leggi regionali di settore ove in contrasto.
Art. 3
Informazione al Consiglio regionale
sull'attuazione del P.O.R.
1. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio
regionale, entro centoventi giorni dalla fine dell'anno civile, il rapporto
annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n.
1260/1999.
2. Il Consiglio regionale discute il rapporto annuale in
specifica seduta e formula eventuali proposte.
Art. 4
Complemento di
programmazione.
1. Il complemento di programmazione (C.d.p.) attua la strategia
e gli assi prioritari del P.O.R.
2. Il complemento di programmazione, oltre agli elementi
previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, comprende
quanto segue:
a) l'organizzazione amministrativa cui è demandata la
responsabilità gestionale delle singole misure con individuazione dell'ufficio
e/o struttura operativa responsabile;
b) le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri
di selezione dei medesimi nell'ambito delle singole misure;
c) il cronogramma delle attività da sviluppare per
l'implementazione;
d) il sistema di gestione e di controllo finanziario per
corrispondere alle esigenze di assicurare un impiego efficiente e regolare dei
fondi comunitari.
3. Il piano finanziario del complemento di programmazione deve
essere formulato sulla base di previsioni attendibili e coerenti con le
disposizioni in materia di gestione finanziaria di cui al capo II del titolo III
del regolamento (CE) n. 1260/1999.
4. Il complemento di programmazione è predisposto dalla Giunta
regionale, previa consultazione del Comitato regionale di concertazione di cui
all'articolo 5. Il documento è quindi sottoposto alle valutazioni del Comitato
di sorveglianza di cui all'articolo 7, che può chiederne un adeguamento.
5. La Giunta regionale, valutata la pertinenza e l'efficacia
delle richieste di adeguamento di cui al comma 4, approva il complemento di
programmazione con propria deliberazione da trasmettere a titolo informativo al
Consiglio regionale.
6. Le modifiche e gli adeguamenti da apportare al complemento
di programmazione sono approvate con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5.
TITOLO II
Coinvolgimento delle parti socio-economiche e istituzionali
Art. 5
Comitato regionale di
concertazione.
1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, del regolamento
(CE) n. 1260/1999, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione
il Comitato regionale di concertazione cui sono chiamati a far parte i
rappresentanti:
a)dell'ANCI, UPI, UNCEM regionali;
b) delle organizzazioni sindacali;
c) delle organizzazioni professionali;
d) del forum del terzo settore e in particolare delle
organizzazioni ambientali;
e) degli organismi per la promozione delle pari
opportunità tra uomini e donne;
f) delle autonomie funzionali di cui alla
deliberazione CIPE 14 maggio 1999.
2. Le parti economiche e sociali sono individuate tenuto conto
della rappresentatività degli interessi e degli utenti nella gestione degli
interventi programmati.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Regione, che lo
presiede, di norma a cadenza trimestrale.
4. Al Comitato spetta il compito di:
a) esprimersi sul complemento di programmazione e sulle
eventuali proposte di adeguamento;
b) formulare proposte per la regolare e corretta
attuazione del programma;
c) proporre eventuali modificazioni al complemento di
programmazione;
d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in
seno al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 9.
Art. 6
Trasparenza e
comunicazioni.
1. Il P.O.R. e il complemento di programmazione sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dandone adeguata informazione ai
potenziali beneficiari, alle organizzazioni professionali, alle parti economiche
e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e
donne e alle organizzazioni del forum del terzo settore.
2. Le azioni in materia di comunicazione e pubblicità devono
essere realizzate in ottemperanza degli articoli 34 e 46 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 e del regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000
relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi
strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione delle informazioni
attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
TITOLO III
Art. 7
Direzione delle funzioni
amministrative.
1. L'attuazione del P.O.R. si esplica attraverso la gestione,
la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione e il controllo ed è demandata
ai seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) Comitato di sorveglianza;
c) Area di coordinamento delle politiche comunitarie;
d) Settori e strutture responsabili della gestione di
misure;
e) Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
f ) Autorità ambientale regionale.
Art. 8
Compiti della Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare un efficiente,
efficace e completo utilizzo dei fondi strutturali e la regolarità delle
operazioni finanziate, provvede a:
a) organizzare, sulla base di quanto previsto dal P.O.R.
e dal complemento di programmazione, le strutture amministrative anche
attraverso la partecipazione diretta, con l'apporto di risorse umane e altri
servizi, delle organizzazioni no-profit e del terzo settore (2);
b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori
devono completare gli adempimenti di propria competenza;
c) stabilire le modalità di esercizio dei poteri
sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti;
d) disciplinare la regola del silenzio-assenso in caso
di mancata pronuncia di pareri di competenza regionale nei termini stabiliti;
e) fissare i termini entro i quali devono essere
notificate a tutti gli interessati le pronunce positive o negative, con
indicazione, per queste ultime, delle possibilità di ricorso esistenti e delle
relative modalità.
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 gennaio 2001, n.
35.
Art. 9
Comitato di sorveglianza.
1. I compiti di sorveglianza indicati nell'articolo 35 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel Quadro comunitario di sostegno - Italia,
obiettivo 1, 2000-2006, sono svolti dal Comitato di sorveglianza (C.d.s.) del
P.O.R.
2. La composizione del Comitato di sorveglianza, presieduto dal
Presidente della Regione, è stabilita nel P.O.R.
3. Il Presidente della Regione, entro e non oltre novanta
giorni dalla data della decisione della Commissione europea di partecipazione
dei fondi strutturali, istituisce il Comitato di sorveglianza.
4. Le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione
delle deliberazioni del Comitato di sorveglianza sono stabilite nel P.O.R. e nel
regolamento interno, adottato dallo stesso Comitato nel corso della prima
riunione.
5. Il Comitato di sorveglianza e il Comitato regionale di
concertazione di cui all'articolo 5 si avvalgono del supporto organizzativo e
tecnico dell'Area di coordinamento delle politiche dei fondi strutturali
comunitari, nonché dei Settori preposti all'attuazione delle misure del P.O.R.,
per l'approfondimento delle tematiche relative all'attuazione del P.O.R., per
l'elaborazione delle proposte di adattamento e di revisione del programma e del
complemento di programmazione.
6. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 5
istituisce specifiche segreterie tecniche.
Art. 10
Area di coordinamento delle politiche
comunitarie.
1. L'Area di coordinamento delle politiche comunitarie svolge
compiti di gestione programmatica e finanziaria. Il P.O.R. stabilisce
l'organizzazione operativa dell'Area stessa e definisce le funzioni
amministrative e tecniche cui deve assolvere.
Art. 11
Settori e strutture responsabili della gestione di
misure.
1. I settori, gli uffici e le strutture individuate dal P.O.R.
e dal complemento di programmazione assumono responsabilità primaria in ordine
alla gestione, dalla fase di predisposizione dei bandi di selezione dei progetti
e individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento alla
certificazione delle spese.
2. Il P.O.R. e il complemento di programmazione specificano i
compiti e le funzioni dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 12
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici.
[1. In attuazione
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il
Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici.
2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla L. n.
144/1999, dal Quadro comunitario di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e
dal POR. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi
dell'Amministrazione rispetto alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR,
può affidare al Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.
3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore
programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci
esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti
specializzazioni:
a) analisi e programmazione economica applicata a
livello territoriale;
b) valutazione e monitoraggio di programmi, progetti e
studi di fattibilità;
c) project management di progetti complessi;
d) diritto amministrativo;
e) materie economiche.
4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di
investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili
nell'ambito delle misure del POR (3).
5. Il nucleo stabilisce in un proprio regolamento i princìpi e
le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.
6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e
contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per cento
del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della Regione
Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di sostegno.
7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3
possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l'Unità di
Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.] (4).
(3) Vedi, al riguardo, la Det. 31 gennaio 2001, n.
36.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 48, L.R. 31 maggio
2001, n. 14, poi abrogato dall'art.
8,
L.R. 8 marzo
2007, n. 4. Il testo originario era così
formulato: «Art. 12. Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici. 1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici.
2. Il Nucleo svolge i compiti
attribuiti dalla legge n. 144 del 1999, dal Quadro comunitario
di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal P.O.R.
3. Il Nucleo, presieduto dal
Dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da
cinque esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa
nelle seguenti specializzazioni: a) analisi e programmazione economica
applicata a livello territoriale e settoriale; b) valutazione di
programmi e progetti e di analisi di fattibilità e di monitoraggio; c)
valutazione multicriteria; d) materie giuridico-economiche e/o diritto
amministrativo; e) economia e analisi ambientale.
4. Il Nucleo esprime il proprio
parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire 10
miliardi ritenuti ammissibili nell'ambito delle misure del P.O.R.
5. Il Nucleo stabilisce in un
proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività
di propria competenza.
6. La Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti
del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi.».
Art. 13
Autorità ambientale regionale.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, designa la struttura regionale e il
responsabile della medesima cui sarà demandato il ruolo di Autorità ambientale
regionale nel quadro dei fondi strutturali 2000-2006.
2. I compiti dell'Autorità ambientale sono definiti nel Quadro
comunitario di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e nel P.O.R.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Autorità ambientale,
autorizza la stipula di specifiche convenzioni con dipartimenti del Politecnico
e delle Università pugliesi, con l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (A.R.P.A.) e centri pubblici di ricerca, operanti nel settore
ambiente, al fine di assicurare qualificata assistenza tecnica e amministrativa
all'Autorità ambientale nello svolgimento dei propri compiti.
Art. 14
Attività di monitoraggio.
1. L'attività di monitoraggio deve concorrere:
a) a garantire una efficace ed efficiente azione di
coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da
parte del Comitato di sorveglianza e del Comitato regionale di concertazione;
b) ad assicurare una mirata e completa informazione
sull'avanzamento del programma;
c) a rendere efficace ed efficiente il sistema dei
controlli ex articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/99 e la gestione
finanziaria del P.O.R.
2. Le attività di rilevazione, da effettuarsi sulla base degli
indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e, ove possibile, di
risultato e di impatto, così come individuati dal Complemento di programmazione,
sono esercitate dai settori, uffici e strutture di cui all'articolo 11.
3. La raccolta dei dati è incentrata presso l'Area di
coordinamento delle politiche comunitarie. La stessa Area coordina il sistema
informatizzato di monitoraggio, vigila sul funzionamento delle strutture
specificatamente dedicate alle attività di monitoraggio e sulle modalità di
rilevazione dei dati ed è responsabile della trasmissione dei dati aggregati
alle amministrazioni dello Stato interessate e alla Commissione europea, secondo
modalità convenute.
Art. 15
Sistema di
valutazione.
1. Le procedure, i metodi, i contenuti e il percorso temporale
della valutazione del P.O.R. devono conformarsi a quelli indicati nel QCS -
Italia, ob. 1, 2000-2006.
2. Il Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 12
definisce le metodologie e le tecniche per la valutazione e assicura che la
stessa sia svolta con il supporto di adeguati e congruenti indicatori, di dati
statistici e informazioni.
Art. 16
Sistema del controllo
finanziario.
1. L'attività di controllo comprende la gestione a livello di
misura, il controllo ordinario sulla gestione e la verifica dell'efficacia del
sistema gestionale.
2. L'organizzazione funzionale e operativa del sistema di
controllo, da definirsi nel P.O.R. e nel complemento di programmazione, deve
garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di sana e buona
gestione finanziaria e, in particolare, dell'articolo 38 del regolamento (CE)
n. 1260/1999.
3. La verifica dell'efficacia del sistema di controllo della
gestione del P.O.R. e della regolarità delle operazioni finanziate è demandata
ad una specifica struttura, da identificarsi nel P.O.R., funzionalmente
indipendente dai settori e uffici di gestione e certificazione delle spese.
4. I controlli di competenza della struttura di cui al comma 3
sono eseguiti con le modalità previste dall'articolo 7 del regolamento (CE)
2185/96 e secondo i criteri esplicitati nel P.O.R., fermo restando quanto
stabilito dalla normativa nazionale in materia di verifica
amministrativo-contabile.
TITOLO IV
Regimi di aiuto
Art. 17
Funzioni regionali in materia di
incentivazione.
1. Ai fini di una gestione unitaria degli interventi e fino
alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di conferimento e riordino
delle funzioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e dei relativi regolamenti di attuazione, per il triennio 2000-2002 sono
esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione e
l'erogazione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi
genere previsti dal P.O.R., ritenuti conformi dalla Commissione europea.
2. Gli aiuti sono concessi alle imprese, nel rispetto dei
vincoli, delle limitazioni e delle restrizioni settoriali previsti e
disciplinati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Art. 18
Procedure di concessione degli aiuti.
1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure
disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 nella
tipologia automatica, valutativa e negoziale.
2. È consentita altresì la concessione di contributi in conto
capitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge n. 144 del
1999, anche ad integrazione dei contributi in conto interessi di competenza
statale.
Art. 19
Convenzioni con soggetti esterni.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare mediante
convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria
delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente
legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi.
2. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, devono essere in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.
3. Le graduatorie delle domande ritenute ammissibili sono
approvate dal Dirigente di Settore competente per materia.
Art. 20
Procedura automatica e procedura valutativa.
1. Il complemento di programmazione definisce:
a) le iniziative per le quali la concessione dei
contributi avviene con procedura automatica, in base a criteri di selezione
predeterminati e con l'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente
secondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998;
b) i casi nei quali è necessaria l'applicazione della
procedura valutativa secondo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del
1998 al fine di promuovere iniziative in specifici ambiti settoriali e/o
territoriali ritenuti prioritari e di sopperire alla eventuale carenza di
iniziative private;
c) l'intensità degli aiuti, l'ammontare della spesa
ammissibile, i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e
di erogazione dei contributi.
2. I bandi emanati in attuazione delle procedure di cui al
comma 1 devono avere adeguata evidenza pubblica.
Art. 21
Procedura negoziale.
1. Per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale
o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata e in particolare
nei casi in cui è previsto l'intervento mediante programmi integrati o altre
forme di collaborazione tra più soggetti per realizzare obiettivi di crescita
produttiva anche tramite la realizzazione di infrastrutture, si applica agli
interventi di imprese singole o associate la procedura negoziale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. La procedura negoziale si applica nei seguenti casi:
a) realizzazione di impianti e infrastrutture per il
risanamento, la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente
naturale;
b) interventi integrati promossi da consorzi di PMI;
c) interventi integrati in campo turistico, culturale,
ambientale e di riassetto idrogeologico del territorio.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma precedente
coinvolgano le competenze di enti locali, devono essere definiti, nell'ambito
delle forme di programmazione concertata di cui al comma 1, gli impegni di tali
enti in ordine alle infrastrutture di supporto volte a favorire la
localizzazione degli interventi.
4. Per l'attuazione dei progetti integrati territoriali
individuati dal P.O.R. si applicano le procedure di cui alla legge regionale
20 febbraio 1995, n. 4.
Art. 22
Ispezione e
controlli.
1. In ogni fase procedimentale devono essere disposti controlli
ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto aiuti al fine di verificare le
condizioni per la fruizione dei medesimi, sull'attività dei soggetti esterni
convenzionati di cui all'articolo 19 e sulla regolarità dei procedimenti.
2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le
modalità per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni.
Art. 23
Divieto di cumulo.
1. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri aiuti concessi allo stesso titolo e per le stesse opere:
a) dalle Amministrazioni statali e dalla Unione europea
su altri programmi che utilizzano i fondi strutturali;
b) dalla Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici
indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali e
nazionali.
Art. 24
Vincoli di destinazione.
1. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge
comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione nell'ambito dell'impresa
beneficiaria a far data dalla riscossione del contributo, nei seguenti termini:
a) per cinque anni per macchinari, attrezzature, altri
tipi di beni mobili comunque denominati;
b) per dieci anni per strutture, stabilimenti, altri
tipi di beni immobili comunque denominati;
2. L'inosservanza dei vincoli di cui al comma 1 o il
trasferimento dell'impresa fuori della regione Puglia comporta la decadenza dei
benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto, in misura
proporzionale al periodo previsto non decorso.
3. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le
modalità per l'accertamento della decadenza e il recupero delle somme erogate.
Art. 25
Promozione turistica.
1. Le iniziative e le manifestazioni di promozione turistica,
da finanziare sia nell'ambito del P.O.R. sia con le risorse ordinarie del
bilancio regionale, sono individuate dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessorato regionale al turismo e, per quelle da svolgere all'estero,
previa intesa, ove richiesta dalle normative vigenti, con gli organi statali
competenti.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di
attuazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1.
Art. 26
Attuazione del Piano di sviluppo
rurale.
1. Le procedure di cui alla presente legge sono applicate, in
quanto compatibili, anche per la concessione degli aiuti previsti dal Piano di
sviluppo rurale (P.S.R.) di cui ai regolamenti (CE) 1257/99 e 1750/99,
relativamente alle misure di accompagnamento degli interventi strutturali.
2. La sorveglianza sul P.S.R. viene effettuata secondo le
procedure del P.O.R.
TITOLO V
Disposizioni per l'attuazione degli interventi
infrastrutturali
Art. 27
Presentazione, selezione e
ammissibilità.
1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove
non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di
richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel
complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno
civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del
periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio
di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica
deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro
e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento (5).
2. In fase di prima applicazione della presente legge, i
soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di
programmazione devono presentare richiesta di ammissione a finanziamento a
partire dal quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del complemento di
programmazione.
3. Potranno accedere alle procedure di selezione delle proposte
di finanziamento i soggetti attuatori che avranno attestato di essere in
possesso di progetti elaborati a livello definitivo.
4. Sono esclusi dalla procedura di cui ai comma precedenti gli
interventi infrastrutturali inseriti nei progetti integrati individuati dal
P.O.R. e le azioni a regia regionale individuate nel complemento di
programmazione (6).
5. Il complemento di programmazione definisce:
a) i soggetti abilitati a presentare richiesta di
finanziamento;
b) la documentazione da presentare ai fini
dell'ammissibilità in graduatoria;
c) le tipologie d'intervento ammissibili a
finanziamento;
d) i criteri di selezione per la formulazione delle
graduatorie delle domande di finanziamento;
e) le spese ammissibili a finanziamento.
6. Le graduatorie sono approvate, con cadenza annuale, dal
Dirigente di settore entro sessanta giorni dal termine indicato nei commi 1 e 2.
7. Le graduatorie approvate costituiscono ammissibilità a
finanziamento per gli interventi infrastrutturali inferiori a dieci miliardi.
Per gli interventi superiori a tale soglia, l'ammissibilità resta subordinata al
parere del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 12.
8. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato per una
sola volta per ulteriori trenta giorni, previo provvedimento motivato del
Dirigente di settore.
9. Il finanziamento è assentito per gli interventi
infrastrutturali inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse
annuali previsto nei piani finanziari di misura. Il relativo provvedimento
formale di concessione del finanziamento deve essere comunicato entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
10. In fase di prima applicazione della presente legge il
finanziamento è assentito per gli interventi inclusi in graduatoria fino
all'esaurimento delle risorse riferite alle prime due annualità previste nei
piani finanziari di misura.
11. I soggetti attuatori degli interventi ritenuti ammissibili
e non finanziati possono partecipare alla selezione dell'anno successivo
presentando domanda di conferma nei termini fissati al comma 1.
(5) Comma così sostituito dall'art. 34,
L.R. 9
dicembre 2002, n. 20. Il testo
originario era così formulato: «1. La selezione delle proposte di finanziamento
avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a
seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di
misura del complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di
ogni anno civile per la durata del periodo programmato.».
(6) Comma così modificato dall'art. 34,
L.R. 31 maggio
2001, n. 14.
Art. 28
Progettazione, appalto ed esecuzione
degli interventi.
1. Alla progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi
infrastrutturali previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni,
anche regolamentari, vigenti in materia di opere e lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni,
salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.
Art. 29
Responsabile unico del
procedimento.
1. Per ogni intervento infrastrutturale previsto dalla presente
legge deve essere individuato il responsabile unico del procedimento ai sensi
delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge n. 109 del
1994 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 30
Pareri sui progetti.
1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli interventi
infrastrutturali previsti dalla presente legge, il responsabile del procedimento
richiede il parere del Dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per
territorio, nel caso in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali
del Dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente.
2. Per opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico,
il responsabile del procedimento può richiedere, ove ricorrano giustificati
motivi, il parere del Comitato regionale tecnico amministrativo sul progetto
sviluppato a livello definitivo.
3. I soggetti che svolgono attività di pubblico interesse
diversi da comuni, province, comunità montane e consorzi fra di essi sono tenuti
ad acquisire, sui progetti relativi agli interventi di cui alla presente legge,
il parere del Dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.
Art. 31
Termini e modalità di ammissione a
finanziamento.
1. I termini per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge sono fissati come segue:
a) trenta giorni per gli adempimenti di competenza dei
Settori o strutture responsabili delle singole misure, concernenti emissione di
comunicazioni, provvedimenti di erogazione del finanziamento e di omologazione
delle spese;
b) sessanta giorni dalla data di ammissione a
finanziamento, per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo, redatto
ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche
e integrazioni, da parte dei soggetti attuatori;
c) novanta giorni per l'appalto e consegna dei lavori da
parte dei soggetti attuatori.
2. Il complemento di programmazione definisce le modalità di
attuazione con riferimento ai termini fissati al comma 1.
3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente titolo sono
ridotti delle somme rivenienti da economie conseguite a seguito
dell'espletamento della gara d'appalto.
Art. 32
Erogazione dei contributi e
rendicontazione delle spese.
1. I soggetti attuatori, dopo l'espletamento della gara di
appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie
conseguite.
2. L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti
modalità:
a) anticipazione pari al 30 per cento del costo dell'intervento
rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del
responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
b) ulteriori anticipazioni pari al trentacinque e al 30 per
cento al momento in cui le spese ammissibili sostenute e quietanzate nei modi di
legge raggiungono rispettivamente il 25 e il 60 per cento del costo
dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1. Dette anticipazioni restano,
comunque, subordinate alla presentazione da parte del responsabile del
procedimento della documentazione delle suddette spese ammissibili;
c) erogazione finale del 5 per cento disposta contestualmente
all'emissione del provvedimento, predisposto dai dirigenti dei settori o
strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa
complessiva sostenuta per l'intervento.
3. Per gli interventi per i quali è già stata erogata
un'anticipazione pari al 7 per cento del costo dell'intervento rideterminato ai
sensi del comma 1 è consentita l'integrazione dell'anticipazione sino al
concorso del 30 per cento stabilito con il comma 2, lettera a).
4. Nel caso ci si avvalga della possibilità prevista dal comma
3, le ulteriori anticipazioni devono essere erogate secondo le disposizioni di
cui al comma 2, lettera b) (7).
(7) Il presente articolo già modificato dall'art. 1,
L.R. 4
dicembre 2001, n. 30, è stato poi così
sostituito dall'art. 6,
L.R. 3 agosto
2007, n. 25. Il testo precedente era
così formulato: «Art. 32. Erogazione dei contributi e rendicontazione delle
spese. 1. I soggetti attuatori, dopo l'espletamento della gara di appalto,
approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.
2. L'erogazione dei contributi
avviene con le seguenti modalità: a) anticipazione pari al sette per
cento del costo dell'intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa
attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto
inizio dei lavori; b) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per
cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette
erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono
state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione ; c)
erogazione finale del cinque per cento disposta contestualmente alla emissione
del provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei settori o strutture
responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l'intervento.».
Art. 33
Varianti in corso
d'opera.
1. Sono ammesse varianti in corso d'opera solo nei casi
previsti dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Non sono ammissibili a finanziamento le maggiori spese
conseguenti alle varianti di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo
25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alle eventuali maggiori spese derivanti da varianti
suppletive ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del
1994 e successive modificazione e integrazioni si fa fronte con le economie
conseguite nel corso dell'esercizio ovvero a valere sulle risorse delle
successive annualità.
Art. 34
Collaudi.
1. Il collaudo tecnico-amministrativo degli interventi
infrastrutturali, oltre ai collaudi tecnici specifici a norma della legislazione
vigente, deve essere espletato secondo le modalità previste dalla legge n.
109 del 1994 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante
all'interno delle proprie strutture. Per le operazioni di collaudo di opere di
particolare tipologia e categoria i soggetti attuatori applicano il comma 5
dell'articolo 188 del regolamento di attuazione della legge n. 109 del
1994 e successive modificazioni.
3. Ove sia accertato, dal Responsabile del procedimento,
carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, i soggetti
attuatori individuano, nell'ambito dell'Albo regionale dei collaudatori, il
professionista ovvero i professionisti cui conferire l'incarico di collaudo.
Art. 35
Controlli e revoche dei
finanziamenti.
1. I settori o strutture responsabili delle singole misure,
prima dell'emissione del provvedimento di omologazione di spesa per l'intervento
finanziato, dispongono controlli in loco degli interventi finanziati,
finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste
in essere dai soggetti attuatori.
2. I contributi concessi sono revocati con provvedimento
motivato dei settori o strutture responsabili delle singole misure ove, nel
corso dei controlli disposti ai sensi del comma 1, venga accertato, in qualsiasi
modo, il mancato rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 36
Finanza di progetto.
1. Il complemento di programmazione individua singole opere o
tipologie di opere di cui si prevede l'attuazione attraverso la finanza di
progetto.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è
disciplinata dalle specifiche disposizioni, anche regolamentari, della legge
n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per le opere individuate nel complemento di programmazione,
i soggetti promotori presentano le loro proposte ai soggetti attuatori designati
nel complemento di programmazione entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Per le tipologie di opere previste nelle schede di misura
del complemento di programmazione, i soggetti promotori possono presentare le
loro proposte, nei termini indicati al comma 3, ai soggetti attuatori, nel caso
in cui questi ultimi abbiano inserito l'opera in strumenti di programmazione
formalmente approvati.
5. Ai fini della selezione delle proposte di finanziamento da
attuare attraverso la finanza di progetto, i soggetti attuatori devono attestare
di aver proceduto alla valutazione della fattibilità delle proposte presentate
dai soggetti promotori.
6. I soggetti attuatori, prima dell'indizione della gara per
l'aggiudicazione della concessione, devono acquisire il parere del Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 12.
Art. 37
Partecipazione finanziaria dei
soggetti attuatori.
1. La copertura finanziaria di almeno il 15 per cento del costo
pubblico dell'investimento da parte dei soggetti attuatori costituisce criterio
di priorità per l'ammissione a finanziamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti attuatori
devono allegare alla domanda di finanziamento atto amministrativo esecutivo che
attesti l'impegno o la prenotazione di impegno della relativa spesa.
3. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per
cento per le Amministrazioni municipali che soddisfano una delle seguenti
condizioni:
a) aver costituito, anche in forma associata, lo
sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo n. 112 del 1998; realizzando la struttura e avendo nominato il
responsabile del procedimento;
b) aver attivato e reso operativo l'Ambito territoriale
ottimale di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione della legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17 e della legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13, attraverso l'istituzione
dell'organismo rappresentante la forma di cooperazione prescelta, la
determinazione della tariffa d'ambito e la predisposizione e approvazione da
parte dello stesso organismo sia del piano finanziario sia del modello
gestionale e organizzativo connesso;
c) aver sottoscritto, nei casi in cui nei territori
comunali ricadano aree protette regionali, i documenti di indirizzo a seguito
della conclusione delle preconferenze previste dall'articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19.
4. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 2 per
cento nel caso in cui le Amministrazioni municipali soddisfino due delle
condizioni di cui al comma 3.
Art. 38
Coordinamento
tecnico-scientifico.
1. Ai fini di un coerente sviluppo delle infrastrutture
infotelematiche regionali e dei servizi della pubblica amministrazione su rete
telematica, nell'ambito esclusivo della realizzazione della RUPAR, è affidato a
Tecnopolis, per i compiti e le attività fissati dalla Giunta regionale, il
coordinamento tecnico-scientifico degli interventi previsti dai complementi di
programmazione.
TITOLO VI
Disposizioni in materia di autorizzazione, nulla-osta e
valutazione di impatto ambientale
Art. 39
Sportello unico.
1. Al fine di promuovere il consolidamento e la crescita del
sistema produttivo nonché l'insediamento di nuove iniziative, la Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con propria deliberazione provvede a:
a) fissare le modalità di rilascio degli atti
autorizzativi o di consenso, comunque denominati, di competenza
dell'amministrazione regionale a seguito di richiesta della struttura
responsabile del procedimento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo
n. 112 del 1998;
b) definire, in attuazione dell'articolo 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, le
forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte
dello sportello unico;
c) stabilire, in attuazione dell'articolo 6, comma 6,
del D.P.R. n. 447 del 1998, i criteri per l'individuazione degli impianti
produttivi di beni e servizi a struttura semplice.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 40
Variante agli strumenti
urbanistici.
1. Nel caso in cui le opere pubbliche infrastrutturali
finanziate nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006 non risultino conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati, fatto salvo quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione
delle opere di interesse statale -, la deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del progetto costituisce adozione di variante urbanistica. La
delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci
giorni presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante avvisi affissi nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio del comune. Nei
successivi dieci giorni possono essere presentate osservazioni. Scaduti i
termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto
decidendo contestualmente sulle osservazioni prodotte.
2. La deliberazione di approvazione definitiva del progetto
costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e non è soggetta a
controllo, autorizzazione e approvazione regionale.
3. Nel caso in cui le opere infrastrutturali pubbliche, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352), ricadano in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al
titolo II del medesimo decreto legislativo, il relativo nulla-osta è rilasciato
dal Comune.
4. Per l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri previsti da
disposizioni e norme di legge, il Sindaco può indire, ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica conferenza di
servizi.
Art. 41
Valutazione di impatto
ambientale.
1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale»,
successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli interventi e opere
ammessi al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006:
a) la domanda contenente il progetto dell'opera e la
relazione e/o lo studio d'impatto ambientale è depositata a cura del proponente
presso l'autorità competente in materia di VIA - Assessorato regionale
all'ambiente, Settore ecologia, nonché presso la Provincia e il Comune
interessato e, nel caso di aree protette, presso gli enti gestori, che dovranno
esprimere il proprio parere;
b) contemporaneamente, nel caso di interventi ricadenti
nelle tipologie di cui all'allegato A) del D.P.R. 12 aprile 1996, così
come modificato e integrato con il D.P.C.M. 3 settembre 1999, il
proponente provvede a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un
quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'oggetto, la
localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché
l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
2. Per gli interventi ed opere ricadenti nella tipologia di cui
all'allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996, così come modificato e
integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, che non ricadono in aree
naturali protette, la Regione, visti i pareri espressi dalle amministrazioni
provinciali e municipali, decide entro trenta giorni dalla data di deposito
della domanda se le caratteristiche del progetto richiedono o meno lo
svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale e, in caso di
esclusione, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti
delle opere e/o impianti.
3. Per gli interventi e le opere ricadenti nelle tipologie di
cui al comma 1, lettera b), e per quelli di cui al comma 2 che
necessitano di procedura VIA, il predetto termine di trenta giorni decorre dopo
venti giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani e del
deposito della domanda di cui al comma 1, lettera a), utili per la
presentazione di eventuali osservazioni.
4. I pareri delle amministrazioni provinciali e municipali
devono essere forniti all'Assessorato regionale all'ambiente entro quindici
giorni dalla data di avvenuto deposito degli atti. Decorso tale termine il
parere si intende reso favorevolmente.
5. Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti
territoriali individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 come SIC
(siti d'importanza comunitaria) o come ZPS (zone di protezione speciale),
rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, sono
assoggettati a valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 settembre 1997, n. 357.
6. Per gli interventi e le opere assoggettati a verifica VIA
e/o a procedure di VIA, ricadenti negli ambiti territoriali di cui al comma 5,
la relazione ambientale e/o lo studio di impatto ambientale devono contenere
anche la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357 del
1997.
7. Il Settore ecologia, per lo svolgimento dei compiti relativi
alle attività di verifica e valutazione di cui ai comma precedenti, si avvale
del Nucleo di valutazione di impatto ambientale istituito con provvedimento
della Giunta regionale.
8. Il Nucleo di valutazione di impatto ambientale è presieduto
dal Dirigente del Settore ecologia ed è composto da dirigenti e funzionari
regionali nonché da tre docenti universitari esperti in scienze naturali,
medicina del lavoro e impianti tecnologici.
9. Con il provvedimento di istituzione del Nucleo di
valutazione di impatto ambientale sono definiti i compiti dello stesso, sono
nominati i suoi componenti e sono determinati i compensi da corrispondere agli
esperti esterni.
TITOLO VII
Disposizioni in materia di formazione professionale e
lavoro (8)
Art. 42
Attuazione.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
riforma della formazione professionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196, gli interventi del P.O.R. cofinanziati con il FSE
sono attuati dall'Assessorato regionale al lavoro e formazione professionale.
2. Per gli interventi in materia di politica regionale del
lavoro e dei servizi all'impiego si applica la legge regionale 5 maggio 1999,
n. 19.
3. Le iniziative cofinanziate dal FSE e trasversali agli altri
Assi prioritari del P.O.R. sono attuate dall'Assessorato al lavoro e formazione
professionale, sentiti gli Assessorati competenti per settore .
(8) A norma di quanto disposto dall'art. 36,
L.R. 11
dicembre 2000, n. 24, per la
utilizzazione delle risorse del piano finanziario del P.O.R. Puglia relative la
FSE per le annualità 2000 e 2001 si applicano le disposizioni di cui al presente
titolo VII, comprendente gli articoli da 42 a 51.
Art. 43
Ambiti di intervento.
1. Gli interventi cofinanziati dal FSE, così come indicati nel
P.O.R. e nel complemento di programmazione riguardano:
a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato
del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e
uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei
disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento
nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel
mercato del lavoro;
b) promozione nell'accesso al mercato del lavoro delle
persone che rischiano l'esclusione sociale;
c) promozione e integrazione dei sistemi della
formazione professionale e dell'istruzione nell'ottica dello sviluppo di una
politica di apprendimento per l'intero arco della vita;
d) promozione di una forza lavoro competente,
qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità
nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo imprenditoriale, di condizioni
che agevolino la creazione di posti di lavoro, della qualificazione delle
risorse umane nella ricerca e nello sviluppo tecnologico;
e) favorire e rafforzare l'accesso e la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro e ridurre la segregazione verticale e
orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.
2. Il piano pluriennale per le politiche del lavoro e formative
integrate con i sistemi educativi è costituito, per il periodo 2000-2006, dal
P.O.R. e dal relativo complemento di programmazione.
3. La Regione emana direttive pluriennali di attuazione per le
attività formative. Tali direttive e le eventuali modifiche e/o integrazioni
sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
4. Per le iniziative non cofinanziate dal FSE per il periodo
2000-2006, si applica la disciplina della legge
regionale n. 19 del 1999 .
Art. 44
Adeguamento del sistema della
formazione professionale regionale.
1. La Regione completerà il Processo di accreditamento delle
sedi operative delle strutture formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data
solo le strutture operative accreditate potranno realizzare attività di
formazione professionale.
2. Le strutture accreditate saranno inserite in apposito Albo
approvato dalla Giunta regionale e dalla stessa aggiornato con la periodicità
definita nelle direttive di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti
gli standard minimi, le procedure e i tempi per l'accreditamento delle strutture
operative di formazione professionale.
4. Nel periodo transitorio potranno concorrere alla
realizzazione delle attività di formazione professionale le strutture formative
che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni delle direttive di
cui al comma 3, di aver avviato le procedure per l'accreditamento .
Art. 45
Aiuti alla
formazione.
1. Nell'ambito del P.O.R. sono finanziati interventi in favore
dei lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale con
particolare attenzione alle PMI, dei titolari delle PMI, delle PMI e delle
grandi imprese, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di
nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori
autonomi, i piccoli imprenditori e i prestatori di lavoro temporaneo);
b) sostegno all'occupabilità dei lavoratori interessati
da forme contrattuali flessibili;
c) promozione dell'utilizzo di nuovi modelli
organizzativi delle prestazioni lavorative;
d) sostegno di nuove iniziative di rimodulazione dei
tempi di lavoro in impresa.
2. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla
formazione 98/C 343/7 dell'11 novembre 1998, la Regione stabilisce che gli
interventi di formazione di cui al comma 1 devono realizzarsi secondo le
seguenti intensità lorde massime di aiuto, in percentuale dei costi
sovvenzionabili:
a) grandi imprese: 35 per cento per la formazione
specifica e 60 per cento per la formazione generale;
b) piccole e medie imprese: 45 per cento per la
formazione specifica e 80 per cento per la formazione generale.
3. Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di
dieci punti percentuali quando i destinatari della formazione sono i disabili,
soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, soggetti
provenienti da uno stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da
un processo di reinserimento professionale.
4. Ai fini della distinzione tra i tipi di formazione di cui al
comma 2 si definisce:
a) formazione specifica: quella che comporta
l'acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto
di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa
beneficiaria, restando la possibilità di trasferire le competenze acquisite
attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o ad altri settori di
lavoro estremamente ridotta;
b) formazione generale: quella che assicura
l'acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di
lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria
ed è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche
ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad altri settori di lavoro e che
pertanto contribuisce a migliorare l'occupabilità dei destinatari. Il percorso
per la formazione generale si conclude con idonea certificazione rilasciata
dalla Regione o da autorità pubblica da essa delegata.
5. L'aiuto concerne il rimborso delle spese ammissibili
effettivamente sostenuto e dimostrate per l'attuazione delle attività formative.
La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà - secondo quelli che sono i costi di
diretta imputazione all'attività formativa documentati con titoli di spesa
validi anche dal punto di vista fiscale e regolarmente quietanzati e
formalizzati - al termine dell'attività formativa in un «rendiconto generale
delle spese». La Regione definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui
contenere i rimborsi suddetti nell'ambito degli specifici bandi e/o direttive
per la realizzazione delle attività.
6. I costi sovvenzionabili sono quelli indicati nel complemento
di programmazione .
Art. 46
Aiuti all'occupazione.
1. Nell'ambito del P.O.R. sono finanziate iniziative che
riguardano aiuti alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi non legati ad un
investimento nelle attività e alle condizioni previste nel complemento di
programmazione.
2. Le provvidenze sono erogate per assunzioni supplementari e
definitive, secondo i tassi di aiuto e le modalità previste nel complemento di
programmazione.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge e dal
complemento di programmazione si rimanda agli orientamenti della Commissione Ue
in materia di aiuti all'occupazione vigenti nel periodo di attuazione del P.O.R.
.
Art. 47
Aiuti alla creazione e allo sviluppo
delle piccole e medie imprese.
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria e
nazionale vigente, mediante strumenti agevolativi specificamente definiti nel
complemento di programmazione.
2. I tassi di aiuto, le modalità di presentazione della domanda
di finanziamento e la tipologia delle spese ammissibili sono indicati nel
complemento di programmazione .
Art. 48
Concessione degli aiuti
all'occupazione.
1. Gli aiuti previsti dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi
con le procedure valutative e negoziali di cui agli articoli 20 e 21.
2. L'istruttoria e l'erogazione degli aiuti è affidata al
nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato al lavoro e formazione
professionale, di cui al comma 5 del successivo articolo 49 (9).
3. Le graduatorie sono approvate dal Dirigente di settore .
(9) Comma così sostituito dall'art. 33,
L.R. 9
dicembre 2002, n. 20. Il testo
originario era così formulato: «2. L'istruttoria e l'erogazione degli aiuti sono
affidate ad uno o più soggetti esterni selezionati come previsto dall'articolo
19, comma 2.».
Art. 49
Procedure di selezione dei progetti
di formazione e inserimento lavorativo.
1. Gli interventi formativi e di inserimento lavorativo,
programmati con il P.O.R. e con il complemento di programmazione, possono essere
realizzati con programmi annuali o pluriennali, predisposti a seguito di una
procedura di selezione delle proposte progettuali presentate dai soggetti
beneficiari sulla base di una chiamata per avviso pubblico contenente tutti gli
elementi per la presentazione, ammissibilità, valutazione e finanziamento delle
proposte stesse.
2. La valutazione delle proposte progettuali si realizza
attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dell'ammissibilità formale della
proposta;
b) valutazione della rispondenza e coerenza della
proposta alle finalità del P.O.R. e dei relativi complementi di programmazione;
c) valutazione dei requisiti richiesti dal bando.
3. I progetti che superano positivamente le fasi di valutazione
di cui al comma 2 vengono ammessi alla valutazione di merito.
4. Sulla base della valutazione di merito delle proposte, il
Dirigente di settore approva la graduatoria degli interventi ammissibili a
finanziamento che saranno inseriti nel programma annuale o pluriennale da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le richieste di intervento sono istruite dall'Assessorato al
lavoro e formazione professionale per la verifica dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, che può avvalersi anche di
esperti esterni, mentre la valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di
valutazione, istituito presso l'Assessorato medesimo, composto da esperti
interni alla Regione ed esterni. Gli esperti interni sono individuati tra i
funzionari dell'Assessorato al lavoro e alla formazione professionale con
provvedimento del Dirigente di settore. Gli esperti esterni sono selezionati in
base a procedure ad evidenza pubblica.
6. L'attività di valutazione delle proposte deve essere svolta
entro un mese dal termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal
bando.
7. La data di pubblicazione del programma sul BURP costituisce
termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine
perentorio di venti giorni. La definizione dei ricorsi, affidata al Settore
formazione professionale, deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
formale degli stessi.
8. Per i progetti di durata poliennale, qualora ammessi in
graduatoria e finanziati, l'obbligazione giuridicamente vincolante sarà assunta
con lo stesso atto di approvazione e finanziamento del progetto limitatamente
alla quota da erogare per ciascuna annualità di realizzazione dello stesso,
sulla base delle risorse annuali disponibili.
9. Dall'approvazione di un progetto di durata poliennale
consegue la prenotazione, a favore del progetto stesso e del soggetto ammesso a
finanziamento, delle risorse necessarie alla relativa attuazione per gli anni a
valere sulle annualità finanziarie successive.
10. Nella fase transitoria del processo di accreditamento,
l'esecuzione dei progetti è subordinata alla verifica dell'idoneità delle sedi
operative per le attività formative, all'accettazione del controllo ispettivo da
parte degli organi preposti e delle modalità di rilevazione e comunicazione alla
Regione Puglia dei dati fisici e finanziari inerenti l'attività, da disciplinare
con apposita convenzione .
Art. 50
Piccoli sussidi.
1. Alcune azioni del P.O.R. sono attuate sotto forma di piccoli
sussidi, sulla base del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1784, art. 4, comma
2.
2. I beneficiari di tali azioni sono le ONG, imprese sociali,
cooperative di solidarietà, ONLUS, loro raggruppamenti e/o consorzi,
raggruppamenti locali.
3. L'attuazione e la gestione dell'intervento sono affidate a
uno o più intermediari, autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 .
Art. 51
Progetti interregionali.
1. Alcune iniziative previste nel P.O.R. possono essere
realizzate anche tramite progetti interregionali.
2. I progetti interregionali sono quei progetti collocati in
reti regionali o subregionali, a valenza territoriale e/o settoriale, che
perseguono obiettivi formativi, educativi, occupazionali, di sviluppo economico
e sociale.
3. La promozione dei progetti interregionali è di competenza
della Giunta regionale.
4. Per i progetti interregionali verranno definite forme
specifiche di coordinamento interregionale, di accesso, attuazione, controllo,
monitoraggio e valutazione .
TITOLO VIII
Disposizioni in materia di contabilità
Art. 52
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale di contabilità.
[1. All'articolo
45-bis, comma 1, della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e
integrazioni, le parole «su parere della Commissione consiliare al bilancio»
sono soppresse.
2. L'articolo 71,
comma 6, della L.R.
n. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni viene così modificato:
a) le parole «di cui all'articolo 25 del regolamento
comunitario n. 2082/93 e successive modificazioni e integrazioni» sono
sostituite con le parole «di cui alle disposizioni comunitarie del regolamento
n. 1260/99 di attuazione dei fondi strutturali»;
b) le parole «su parere della Commissione consiliare al
bilancio» sono soppresse.
3. All'articolo 71,
comma 12, della L.R.
n. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni, le parole «con
deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite con le parole «con atto
dirigenziale»] (10).
(10) Articolo abrogato dall'art. 15,
comma 1, n. 26), L.R. 16
novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per
l'esercizio 2002. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 30 maggio
1977, n. 17.
Art. 53
Modalità di
rendicontazione.
1. Le spese connesse ai progetti e alle iniziative ammesse a
finanziamento nell'ambito del P.O.R. sono ammissibili se effettivamente
sostenute dal beneficiario finale dopo la data di ricezione della domanda di
cofinanziamento del P.O.R. da parte della Commissione dell'Unione europea.
2. I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una
rendicontazione quadrimestrale. Tale rendicontazione va presentata anche in
assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre
precedente. In presenza di un avanzamento della spesa, tale rendicontazione deve
riportare:
a) una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del
procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed
effettivamente sostenute dall'amministrazione o ente titolare dell'attuazione
dell'intervento;
b) una contestuale domanda di pagamento a valere sulla
spesa effettuata.
3. Al completamento del progetto finanziato, a prescindere dal
livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa
ammessa, i soggetti di cui al comma 2 devono sottoscrivere una ulteriore
dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale
dell'intervento.
4. Nel caso in cui non pervenga alla Regione nei termini
previsti alcuna domanda di pagamento, l'avanzamento della spesa viene
considerato nullo e non si procede ad alcuna liquidazione prima del quadrimestre
successivo. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessuna
domanda di pagamento a valere su un avanzamento nell'attuazione del progetto
finanziato, tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi realizzati
nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato, al lordo degli interessi
eventualmente maturati, alla Regione da parte del soggetto attuatore.
Art. 54
Modalità di liquidazione.
1. L'atto dirigenziale di liquidazione, una volta adottato, va
trasmesso al Settore ragioneria contestualmente alla prevista affissione
all'Albo. Il Settore ragioneria, qualora non vi siano disposizioni differenti da
parte del responsabile dell'atto entro i cinque giorni di affissione previsti,
provvede ad emettere il mandato di pagamento entro i dieci giorni successivi
all'avvenuta esecutività dell'atto.
Art. 55
Modalità di erogazione della
spesa.
1. Le modalità di erogazione della spesa sono disciplinate
dalla presente legge e dal complemento di programmazione.
Art. 56
Cofinanziamento regionale per il
triennio 2000-2002.
1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2, della L.R.
n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, la quota
regionale per il cofinanziamento del P.O.R. per il triennio 2000-2002, da
finanziare con risorse autonome, è di lire 360 miliardi, di cui lire 100
miliardi per l'esercizio finanziario 2000 e lire 130 miliardi per ciascuno dei
successivi esercizi 2001 e 2002.
2. È autorizzata l'assunzione di obbligazioni entro i limiti
della spesa complessiva di cui al comma 1, fermo restando che formano impegno
sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle
obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso dell'anno.
TITOLO IX
Norme di salvaguardia
Art. 57
Abrogazione.
1. La legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3 «Procedure per l'attuazione del
Programma Operativo 1994-1999» è abrogata. Resta applicabile ai rapporti sorti
nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.