Art.
1
1. Il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 11
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzazione di acque sotterranee), così come aggiunto dall’articolo 6
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19, è sostituito dal seguente: “Il canone
annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo è applicato
soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel
piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 21 ottobre 2008