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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
43
Data
19/12/2008
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"
Note
Pubblicata nel B.U.R.P. n. 200 del 23 dicembre 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Istituzione dell’imposta regionale

 sulle attività produttive)

 

1.                       A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

 

2.                       L’imposta è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dalle altre norme statali e regionali in materia, compresi l’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004) e l’articolo 3, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia).

 

3.                       Fino all’emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui al comma 44 dell’articolo 1 della l. 244/2007, fermo restando l’integrale finanziamento della spesa regionale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell’IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzione con l’Agenzia delle entrate, come previsto dal comma 4 dell’articolo 24 del d.lgs. 446/1997 e dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale del 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario).

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008