Art. 1
(Esenzione tassa automobilistica disabili)
1. I soggetti di cui all’articolo 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n.
342 e all’articolo 30 della legge 20 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto
all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente
a un solo veicolo. L’esenzione può essere trasferita su altro autoveicolo di
proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a
carico, inoltrando apposita istanza alla competente struttura tributaria
regionale. (1)
2. Le variazioni che comportino mutamenti nel regime di
esenzione di un autoveicolo devono essere comunicate alla Regione nel termine di
sessanta giorni dal loro verificarsi. Per la violazione della presente
disposizione si applica una sanzione amministrativa pari a un quarto della tassa
dovuta.
3. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla tassa
automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la
sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 1
apponendo, in calce al certificato, la dizione “ricorrono le condizioni previste
dalla legge ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale”. Sono
fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della
presente legge, per le quali non si farà luogo e nuova visita medica.
(1) Vedi anche l'art.1,
comma 3, Legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 43.
Art. 2
(Tariffa massa rimorchiabile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa
automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa
rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai
parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta
di circolazione:
Tariffa |
Tipo veicolo |
Importo annuo |
Importo 4 mesi |
|
|
Euro |
Euro |
1 |
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a |
|
|
|
6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate |
258,00 |
86,00 |
2 |
Per autoveicoli di massa complessiva o superiore |
|
|
|
a 18 tonnellate |
568,00 |
189,00 |
3 |
Per trattori stradali: |
|
|
|
a 2 assi |
568,00 |
189,00 |
|
a 3 assi |
800,00 |
266,00 |
2. La tassa automobilistica regionale non è
dovuta qualora, per i tipi di veicolo di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui
al comma 1, sulla carta di circolazione risulti l’annotazione “sospensione al
traino”.
Art. 3
(Mancato pagamento per la perdita di possesso)
1. I soggetti obbligati alla tassa
automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine
previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del
medesimo. [Qualora il versamento sia stato già effettuato, è
riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. Sia l’esenzione dal
pagamento che il diritto al rimborso sono subordinati all’avvenuta relativa
annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA).]
(2)
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il
contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale
versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di
furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la
compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento
effettuato secondo le seguenti modalità:
a) il rimborso è riconosciuto
nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui
si è verificato il furto, purché il periodo nel quale non si è goduto del
possesso del veicolo sia pari ad almeno
tre mesi;
b) la compensazione è
riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in
sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a
seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione
dell’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo
pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in
cui non si è goduto del suo possesso, purché questo sia pari ad almeno tre mesi.
L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova
immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della
perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente. (3)
1 ter. Sia l’esenzione dal
pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati
all’avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro
automobilistico (PRA). (4)
2. In caso di mancato pagamento della tassa a
seguito di furto del veicolo, qualora il medesimo sia stato ritrovato e la
relativa annotazione non ancora eseguita, è dovuto l’importo per l’intero
periodo senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Nel caso di reimmissione del veicolo in circolazione senza
aver annotato la relativa formalità e senza aver assolto al pagamento della
tassa automobilistica regionale, è dovuta la sanzione amministrativa pari al
triplo della tassa, oltre la tassa medesima.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
(2) Periodi abrogati dalla l.r.
10/2019, art.1,
comma ,lett. a).
(3) Comma aggiunto dalla l.r.
10/2019, art.1, comma ,lett. b).
(4) Comma aggiunto dalla l.r.
10/2019, art.1, comma ,lett. b).
Art. 4
(Sospensione della tassa automobilistica)
1. La consegna di veicoli, mediante procura
speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
commercio degli stessi non costituisce titolo per la sospensione del pagamento
della tassa automobilistica regionale. Non costituisce, altresì, titolo per la
sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa l’esibizione della fattura di
vendita al concessionario senza l’avvenuta presentazione della formalità per la
trascrizione del titolo di proprietà.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono
constatate dalla competente struttura tributaria della Regione, anche mediante
verifiche presso le imprese autorizzate alla rivendita di autoveicoli e
motoveicoli.
3. Per le violazioni di cui al comma 2 la Regione applica la
disciplina prevista dall’articolo 1, comma 55, della legge 28 febbraio 1983, n.
53, intendendosi le pene pecuniarie sostituite da sanzioni amministrative da un
minimo di euro 1000 a un massimo di euro 4000.
Art. 5
(Veicoli storici)
1. Gli autoveicoli e motoveicoli a uso
privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno
in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati
esclusivamente alla tassa automobilistica regionale, qualora posti in
circolazione su area pubblica, secondo le seguenti misure fisse annuali:
a) autoveicoli euro 30
b) motoveicoli euro 20.
2. La tassa di cui al comma 1 si applica altresì:
a)
ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto
di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro
costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club
storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC),
Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi
identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;
b)
ai
motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a
decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione,
inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico
predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del
certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato
dalla medesima Federazione. (5)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
veicoli adibiti a uso professionale.
4. Gli organi preposti al controllo su strada avranno cura di
verificare l’avvenuto pagamento della tassa di circolazione dei veicoli di cui
al presente articolo, trasmettendo gli eventuali processi verbali di
constatazione alla Regione.
5. Il mancato pagamento della tassa di circolazione è
sanzionato con l’applicazione della tariffa prevista per la tassa
automobilistica regionale di proprietà maggiorata con la sanzione del 30 per
cento e con la decadenza dal beneficio dell’esenzione fino alla riproposizione
di una nuova istanza.
(5) Comma così sostituito dall'art. 6,
c. 1 della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Il testo orginario del comma era così
formulato: "2. La tassa di cui al comma 1 si applica, altresì, ai veicoli e
motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro
costruzione, purchè muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club
Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo,
Federazione Motociclistica Italiana, recante gli estremi identificativi del
veicolo iscritto nel registro dei predetti enti."
Art. 6
(Integrazione articolo 4 legge regionale 4 dicembre 2001, n.
31) *
1.
All'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 sono aggiunti i
seguenti commi:
"1
bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa
automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di
proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di
proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte
all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione
Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti
del veicolo risultino dalla carta di circolazione.
1
ter. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1 bis, i soggetti
interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della
Regione apposita istanza corredata della documentazione attestante il possesso
dei requisiti previsti".
2. In applicazione dell'articolo 55 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le tasse
di ispezione dovute per la detenzione di apparecchi di radioterapia e di
radiumterapia di cui al numero d'ordine 2 della tariffa annessa alla l.r.
31/2001 sono abrogate.
* Articolo successivamente modificato dalla l.r. 20/2005, art. 21 è riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r.
31/2001
Art. 7
(Rapporti con gli enti)
1. Nelle more
dell’emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 3
dell’articolo 23 del d. lgs. 446/1997, al fine di consentire un efficace
espletamento delle attività previste dal comma 3 dell’articolo 4 della
legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32,
è data facoltà alla Giunta regionale di applicare quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 24 del d. lgs. 446/1997. (6)
[2. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre
1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti per le
attività di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31, esercitate
dall’ACI ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle
finanze 25 novembre 1998, n. 418, è corrisposto al citato Ente dietro
presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede a eventuali
conguagli di rimborsi relativi agli anni precedenti. *] (7)
(6) Vedi anche l'art.
1,
comma 3, Legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 43.
(7) Articolo abrogato dalla l.r.
35/2020, art. 23, comma
3.
* Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 11
Art. 8
(Tasse sulle concessioni regionali sanzioni
amministrative)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65,
nel caso di mancato o ritardato pagamento delle tasse annuali si applica una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è
ridotta nei casi e nella misura previsti dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della
l.r. 65/1980 è abrogato.
Art. 9
(Ripetibilità spese postali)
1. Ai sensi degli articoli
1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze dell’8 gennaio 2001, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, sono ripetibili, nella
misura di euro 3,10, le spese postali sostenute dalla Regione per la notifica
degli atti di cui all’articolo 1 del citato decreto effettuati mediante invio di
raccomandata, nella misura di euro 5,16 per i rimanenti atti di cui all’articolo
2 dello stesso decreto.
Art. 10
(Rateizzazione di crediti)
1. Le somme dovute a titolo
di sanzioni, unitamente ai crediti e ai tributi corrispondenti, su motivata
richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate, possono essere
versate in un massimo di venti rate mensili di pari importo con l’applicazione
dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di tre punti
percentuali.
2. Al contribuente persona
fisica la rateizzazione non può essere concessa qualora gli importi da
rateizzare risultino inferiori al 4 per cento del reddito complessivo annuo
riferito al nucleo familiare del richiedente, risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi. L’importo da rateizzare non può essere in ogni caso
inferiore a 250 euro per le persone fisiche e 1.500 euro per tutti gli altri
contribuenti.
3. Qualora l’importo della
rateazione ecceda i 10 mila euro, il riconoscimento del beneficio è subordinato
alla prestazione di apposita garanzia mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria.
4. All’accoglimento
dell’istanza di rateazione provvede il dirigente regionale preposto alla
struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della medesima.
5. Le rate mensili scadono
l’ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata
comporta la decadenza automatica dal beneficio, con il conseguente obbligo di
estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non
pagata.
La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.