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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2008
Numero
1
Data
28/01/2008
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona" e della Legge regionale 15 maggio 2005, n. 13 "Modifiche alla Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)"
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 16 suppl. del 29 gennaio 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Oggetto)

 

1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione della L.R. 30 Settembre 2004 n. 15 “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona” così come modificata ed integrata dalla L.R. 15 Maggio 2006 n. 13 “Modifiche alla legge regionale 30

settembre 2004 n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)”, di seguito denominata Legge, nonché dall’art. 25 della legge regionale n. 22 del 19/7/2006 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006”.

 

Titolo I

Trasformazione delle Istituzioni

 

Art. 2

(Obbligo di trasformazione)

 

1. Tutte le II.PP.A.B. e tutti gli enti in ogni modo denominati assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, aventi sede legale nella Regione Puglia, fatti salvi i casi di estinzione di cui agli articoli seguenti, sono soggetti all’obbligo di trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in Persone Giuridiche di diritto privato, ferma restando l’esclusione dei fini di lucro.

 

Titolo II

Trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

 

Art. 3

(Requisiti e adempimenti)

 

1. Tutte le Istituzioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 della Legge possono essere trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, salvo che non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera b) dell’art. 5 “Esclusione della trasformazione in azienda” della Legge.

 

2. Gli organi statutari delle Istituzioni, così come individuate dall’articolo precedente, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento di attuazione, trasmettono al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali proposta di trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4 “Istanza”.

 

Art. 4

(Istanza)

 

1. L’istanza di trasformazione deve indicare in modo analitico la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 “Requisiti per la trasformazione in azienda” della legge, il cui possesso congiunto giustifica l’istanza stessa.

 

2. A tale fine, l’istanza deve essere corredata dalla deliberazione di proposta di trasformazione, esecutiva ai sensi di legge, contenente:

 

a)      atto costitutivo e statuto originario, eventuali modifiche statutarie intervenute successivamente e relazione analitica delle attività svolte nell’ultimo decennio, e documentazione allegata, che attesti il perseguimento in via continuativa dei fini statutari in ambito socio-assistenziale;

b)      originale più due copie conformi dello statuto e dell’atto costitutivo, che si propone per la trasformazione, adeguato al nuovo assetto istituzionale, redatto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 16 “Statuti” della Legge dal quale si evinca il perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale;

c)      relazione sulla situazione economico finanziaria contenente perizia giurata in ordine alla consistenza originaria ed attuale, al relativo valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare nonché alla provenienza e consistenza delle risorse finanziarie destinate alle spese di gestione e funzionamento, con allegato copie autentiche degli estratti catastali, copie autentiche per estratto del registro degli inventari nonché copie autentiche del bilancio, preventivo e consuntivo, relativo agli ultimi due esercizi.

 

3. All’istanza devono, inoltre, essere allegati:

d)      elenco nominativo degli amministratori con l’indicazione dei rispettivi codici fiscali e con menzione di quelli cui è attribuita la rappresentanza;

e)      copie autentiche dei prescritti pareri espressi dal Comune ove ha sede legale l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale così come individuato dall’art. 5 della L.R. 19/06 (cfr. Allegato I), o, in mancanza, dichiarazione del rappresentante legale dell’Istituzione attestante l’avvenuta presentazione al Comune ed al Coordinamento Istituzionale della delibera di trasformazione per l’espressione del parere e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione dello stesso;

a)      pianta organica del personale dipendente con l’indicazione degli estremi di approvazione ed elenco nominativo del personale in servizio corredato dei dati anagrafici e fiscali, del ruolo, della qualifica, della mansione e della data di assunzione, degli estremi del provvedimento di assunzione con l’indicazione dell’attuale posizione giuridica.

 

Art. 5

(Procedimento amministrativo per la trasformazione in ASP)

 

1. Il procedimento amministrativo, aperto con l’istanza di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento, dovrà essere concluso entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di trasformazione con l’adozione dell’atto di trasformazione o con il rigetto dell’istanza.

 

2. Il responsabile del procedimento amministrativo, qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione e/o di introdurre modifiche al testo dello statuto proposto, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.

 

3. Il responsabile del procedimento, decorso il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni, propone al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l'adozione dell'atto dirigenziale di trasformazione e di approvazione del nuovo statuto, ovvero di rigetto dell’istanza. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali adotta l’atto di trasformazione disponendo contestualmente l'iscrizione nel Registro Regionale delle ASP di cui all’art. 6 del presente regolamento, provvedendo alla relativa comunicazione all'Istituzione interessata e alla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.  Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.

 

4. L'atto dirigenziale di trasformazione deve riportare gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione di cui al comma 1 dell’art. 3 del presente regolamento “Requisiti e adempimenti”, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora determinata e la sede.

Art. 6

(Istituzione del Registro Regionale delle ASP)

 

1. La Regione Puglia istituisce il Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, la cui tenuta è affidata agli uffici del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

 

2. Al Registro Regionale delle ASP si iscrivono tutte le Aziende costituite per effetto della trasformazione di una IPAB e ogni altra Azienda Pubblica di Servizi alla Persona costituita sul territorio regionale, ai sensi dell’art. 15 “Costituzione di nuove aziende” del presente regolamento.

 

3. L’iscrizione al Registro Regionale per le ASP costituite per effetto della trasformazione di una IPAB è disposta d’ufficio dal Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali che adotta l’atto di trasformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 “Procedimento amministrativo per la trasformazione in ASP” del presente regolamento.

 

4. L’iscrizione al Registro Regionale di altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona costituite sul territorio regionale, avviene d’ufficio al termine del procedimento di istruttoria di cui al citato art. 15.

 

5. In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche della Azienda, questa è tenuta a comunicarle alla Regione, con comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, allegando la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute e richiedendo la permanenza della iscrizione nel registro regionale. La Regione dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei requisiti ed adotta gli atti conseguenti.

 

6. La Regione, con cadenza biennale, dalla data di iscrizione nel Registro Regionale, verifica la permanenza del possesso dei requisiti da parte delle Aziende iscritte.

 

7. In caso di accertata perdita dei requisiti di cui all’art. 4 “Requisiti per la trasformazione in azienda” della Legge, che danno titolo all’iscrizione, il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali adotta conseguente formale provvedimento nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente linee di indirizzo tese a verificare l’applicabilità dell’art. 6 della Legge “Piano di risanamento per la trasformazione in azienda” o del successivo art. 7 del presente regolamento o dell’art. 14 del presente regolamento “Fusione di Aziende” ovvero disponendo la cancellazione dal registro, notificando il provvedimento alla ASP e pubblicandolo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

8. La cancellazione dal Registro Regionale delle ASP comporta l’estinzione dell’ASP ai sensi dell’art. 18 “Estinzione delle ASP” del presente regolamento.

 

Art. 7

(Verifica delle modifiche statutarie successiva al procedimento di trasformazione)

 

1. In applicazione del comma 2 dell’art. 16 “Statuti” della Legge, qualora l’ASP intenda introdurre modifiche allo Statuto approvato ai fini della trasformazione, invia al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

 

  1. Copia conforme all’originale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono approvate le riforme proposte contenente una relazione sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto con l’indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l’istituzione fosse stata sottoposta dalla data di trasformazione in poi;

 

  1. Copie autenticate dei prescritti pareri espressi dal Comune ove ha sede legale l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale così come individuato dall’art. 5 della L.R. 19/06 o, in mancanza, dichiarazione del rappresentante legale dell’Istituzione attestante l’avvenuta presentazione al Comune ed al Coordinamento Istituzionale della delibera di trasformazione per l’espressione del parere e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione dello stesso;

 

  1. dichiarazione di conformità alla documentazione prodotta in occasione dell’istanza di trasformazione in ASP, ovvero relazione dettagliata delle modifiche intervenute, contenente la rinnovata documentazione di cui al punto b) dell’art. 4.”Istanza” del presente regolamento.

 

2. Il procedimento amministrativo, aperto con l’istanza di cui al precedente comma, dovrà essere concluso entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, contenente le proposte di modifiche statutarie ed è concluso con un provvedimento dirigenziale di adozione o rigetto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

3. Il responsabile del procedimento amministrativo, qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.

 

4. Il responsabile del procedimento, decorso il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni, propone al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l'adozione dell'atto dirigenziale di approvazione del nuovo statuto, ovvero di rigetto dell’istanza, provvedendo alla relativa comunicazione all'Istituzione interessata. Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.

 

5. L'atto dirigenziale di approvazione delle modifiche statutarie deve riportare gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione di cui al comma 1 dell’art. 3 “Requisiti e adempimenti” del presente regolamento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora determinata e la sede.

 

Titolo III

Trasformazione in persona giuridica di diritto privato

 

Art. 8
(Requisiti e adempimenti)

1. Fermo restando l’obbligo di trasformazione in persona giuridica di diritto privato per tutte le Istituzioni individuate dall’art. 91 della Legge 6972 del 1890, tutte le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (richiamati dall’art. 10 “Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato” della Legge), ivi comprese quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico, possono proporre la trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

 

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'istituzione proponente deve, altresì, dimostrare di possedere adeguato patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000, ossia la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod. civ.).

 

3. Gli organi statutari delle Istituzioni, così come individuate dall’articolo 2 “Obbligo di trasformazione” del presente regolamento, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento di attuazione, trasmettono al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l’istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato disciplinata dall’articolo seguente.

 

Art. 9

(Istanza)

 

1. L’istanza di trasformazione deve essere corredata dalla deliberazione di proposta di trasformazione, esecutiva ai sensi di legge, contenente:

 

a)      idonea documentazione dalla quale si rilevi inequivocabilmente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (richiamati dall’art. 10 della Legge), nonché dal comma 2 dell’art. 8 “Requisiti e adempimenti” del presente regolamento;

 

b)      atto costitutivo e statuto originario, eventuali modifiche statutarie intervenute successivamente e relazione analitica delle attività svolte;

 

c)      originale più due copie conformi dello statuto e dell’atto costitutivo, che si propone per la trasformazione, adeguato al nuovo assetto istituzionale;

 

d)      relazione sulla situazione economico finanziaria contenente perizia giurata in ordine alla consistenza originaria ed attuale, al relativo valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare nonché alla provenienza e consistenza delle risorse finanziarie destinate alle spese di gestione e funzionamento, con allegato copie autentiche degli estratti catastali, copie autentiche per estratto del registro degli inventari nonché copie autentiche del bilancio, preventivo e consuntivo, relativo agli ultimi due esercizi.

 

2. All’istanza devono, inoltre, essere allegati:

 

a)      elenco nominativo degli amministratori con l’indicazione dei rispettivi codici fiscali e con menzione di quelli cui è attribuita la rappresentanza;

 

b)      copie autentiche dei prescritti pareri espressi dal Comune ove ha sede legale l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale così come individuato dall’art. 5 della L.R. 19/06 (cfr. Allegato I), o, in mancanza, dichiarazione del rappresentante legale dell’Istituzione attestante l’avvenuta presentazione al Comune ed al Coordinamento Istituzionale della delibera di trasformazione per l’espressione del parere e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione dello stesso;

 

c)      pianta organica del personale dipendente con l’indicazione degli estremi di approvazione ed elenco nominativo del personale in servizio corredato dei dati anagrafici e fiscali, del ruolo, della qualifica, della mansione e della data di assunzione, degli estremi del provvedimento di assunzione con l’indicazione dell’attuale posizione giuridica.

 

Art. 10

(Statuto)

 

1. Il nuovo statuto deve contenere i seguenti elementi:

 

a)      coerenza con le volontà dei fondatori e con le finalità originarie contenute nelle tavole di fondazione;

 

b)      i requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

 

c)      gli scopi di utilità sociale, possibili e leciti e l'indicazione dell’assenza di fini di lucro;

 

d)      le modalità di impiego delle risorse e di conservazione, di valorizzazione e di implementazione del patrimonio;

 

e)      che il Consiglio di amministrazione debba essere costituito in conformità con le originarie tavole di fondazione;

 

f)        l’indicazione dei beni immobili e dei beni di valore storico e artistico destinati dallo Statuto e dalle Tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e l’individuazione di maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità;

 

g)      la possibilità che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente;

 

2. Per le Fondazioni devono essere presenti nello Statuto i seguenti contenuti aggiuntivi:

 

a)      la possibilità che il Consiglio di amministrazione possa essere integrato da componenti designati da Enti pubblici e privati che aderiscano con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura definita dallo Statuto;

 

b)      criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;

 

c)      il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5°- della legge 7 marzo 1996, n.108 (prevenzione del fenomeno dell'usura) e successive modificazioni.

 

3. Per le Associazioni devono essere presenti nello Statuto i seguenti contenuti aggiuntivi:

 

a)      i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;

 

b)      l’obbligo di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'Assemblea dei soci.

 

Art. 11
(Procedimento amministrativo per la trasformazione
in persona giuridica di diritto privato)

1. Il procedimento amministrativo, aperto con l’istanza di cui al precedente articolo 9 “Istanza” del presente regolamento, dovrà essere concluso entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di trasformazione con l’adozione dell’atto di trasformazione o con il rigetto dell’istanza.

 

2. Il responsabile del procedimento amministrativo qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione e/o di introdurre modifiche al testo dello statuto proposto, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.

 

3. Il responsabile del procedimento, decorso il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni, propone al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l'adozione dell'atto dirigenziale di trasformazione e di approvazione del nuovo statuto, ovvero di rigetto dell’istanza. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali adotta l’atto di trasformazione provvedendo contestualmente alla cancellazione dell’istituzione dall’elenco delle IPAB ed alla relativa comunicazione all'Istituzione interessata. Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.

 

4. L'atto dirigenziale di trasformazione deve riportare gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione di proposta di trasformazione, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata qualora determinata, la sede e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

 

5. Il provvedimento dirigenziale di trasformazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e deve contenere esplicito richiamo all'obbligo per gli amministratori della persona giuridica ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

 

6. Ai sensi del comma 7 dell’art. 10 “Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato” della Legge, è istituito presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l’elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali.

 

7. La deliberazione di trasformazione di cui all’art. 9 del presente regolamento, deve essere trasmessa dall’ente al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, che, su istanza di parte per gli effetti della D.G. R. n. 1065 del 2001 “Direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali”, procederà all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

Art. 12
(Controllo sugli enti privatizzati)


1. La Regione, in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

 

2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 11 “Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato” della Legge, le persone giuridiche di diritto privato sono tenute ad inviare al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui propri beni destinati dagli Statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali.

 

3. Qualora il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali rilevi che le relative deliberazioni risultano in contrasto con l’atto costitutivo e lo Statuto attiva il procedimento amministrativo per l’esame da parte della Giunta Regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l’esercizio dell’azione di cui all’art. 23 del codice civile.

 

Titolo IV
Fusione

Art. 13

(Fusione funzionale alla trasformazione)

 

1. Due o più IPAB possono, congiuntamente, proporne la fusione contestualmente alla trasformazione ed all’approvazione del nuovo comune statuto, redatto in conformità con quanto disposto dal comma 7 dell’art. 9 “Fusioni” della Legge.

 

2. Almeno una delle IPAB proponenti deve essere autonomamente in possesso dei requisiti necessari per la trasformazione in ASP o in persona giuridica di diritto privato, rispettivamente previsti negli articoli 4 “Requisiti per la trasformazione in azienda” e 10 “Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato” della Legge.

 

3. Le IPAB proponenti utilizzano, per la fusione, la medesima procedura prevista dal Titolo II e III del presente regolamento a seconda che intendano trasformarsi in ASP o in persona giuridica di diritto privato, producendo, ognuna per il suo, la documentazione richiesta, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 9 della Legge.

 

4. L’istanza per la fusione e la contestuale trasformazione deve contenere, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, una relazione illustrativa della proposta stessa nella quale sia inequivocabilmente evidenziata e dimostrata l’utilità per il miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali del territorio.

 

5. Negli stessi termini previsti dal Titolo II e III del presente regolamento, il Dirigente accerta la fondatezza dei presupposti per il possesso dei requisiti per la trasformazione e per la contestuale fusione ed accoglie la proposta approvando lo statuto del nuovo soggetto, ovvero rigetta l’istanza. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali adotta l’atto di trasformazione a seguito della fusione, provvedendo alla relativa comunicazione alle Istituzioni interessate e alla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.

 

6. Nel caso di fusione finalizzata alla costituzione di ASP il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali dispone, contestualmente all’adozione dell’atto di trasformazione, l’iscrizione dell’azienda nel Registro regionale delle ASP di cui all’art. 6 del presente regolamento.

 

7. Nel caso di fusione finalizzata alla costituzione di una persona giuridica di diritto privato, si osservano le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 11 “Procedimento amministrativo per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato” del presente regolamento.

 

Art. 14
(Fusione di aziende)

1. La fusione può essere proposta anche successivamente all’avvenuta trasformazione in ASP nelle modalità previste dall’art. 36 “Fusione di aziende” della Legge.

 

2. Il responsabile del procedimento amministrativo qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione e/o di introdurre modifiche al testo dello statuto proposto, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà motivata comunicazione alle istituzioni proponenti, le quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.

 

3. La Giunta Regionale, per il tramite del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali delibera in merito alla proposta di fusione, autorizzando il Dirigente alla formalizzazione dell’atto.

 

4. Il Dirigente entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta, in conformità alla deliberazione della Giunta, dispone la fusione ed approva lo Statuto del nuovo soggetto, ovvero rigetta la proposta. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali adotta l’atto di fusione disponendo contestualmente l'aggiornamento del Registro Regionale delle ASP di cui all’art. 6 del presente regolamento, provvedendo alla relativa comunicazione alle Istituzioni interessate e alla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.  Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.

 

Titolo VI
Nuove Aziende

Art. 15
(Costituzione di nuove aziende)

1. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 37 “Costituzione di nuove aziende” della Legge, l’istituzione di nuove aziende è disposta, previa acquisizione del parere del Comune in cui avrà sede legale l’azienda che viene a costituirsi, ove l’iniziativa non provenga dal comune medesimo, e del coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale, con atto del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali in conformità della deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dei soggetti individuati dall’art. 37 della Legge, comma 3.

 

2. La proposta di istituzione di una nuova azienda è inoltrata al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali della Regione dai soggetti interessati unitamente alla seguente documentazione:

 

    1. originale più due copie conformi dello statuto che si propone per l’approvazione dal quale si rilevi il perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale;

 

    1. relazione illustrativa delle finalità e dei compiti dell’azienda;

 

    1. certificazione relativa alla composizione del patrimonio ivi comprese le perizie immobiliari asseverate relative agli immobili di cui l’azienda potrà disporre sia a titolo di proprietà che di godimento;

 

    1. copia dei documenti comprovanti il diritto di godimento dei beni di cui l’azienda potrà avvalersi a titolo diverso dalla piena proprietà;

 

    1. idonea documentazione dalla quale si rilevi inequivocabilmente il possesso dei requisiti previsti delle lettere b) e c) del comma 1 dell’ art. 4 “Requisiti per la trasformazione in azienda” della Legge;

 

    1. copie autentiche dei prescritti pareri espressi dal Comune in cui avrà sede legale l’azienda e dal coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale.

 

3. La documentazione sopra indicata può essere integrata da ogni ulteriore elemento di conoscenza ritenuto utile all’emanazione del provvedimento di cui al comma 1.

 

4. Il procedimento per l’istruttoria per la costituzione delle nuove aziende è disposto secondo le procedure disciplinate dagli articoli 5 “Procedimento per la trasformazione in ASP” e 6 “Istituzione del Registro regionale delle ASP” del presente regolamento.

 

Titolo VII
Estinzioni

Art. 16
(Cause di estinzione)

1. L’estinzione delle Istituzioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della Legge è proposta:

 

a)      dal Consiglio di Amministrazione o dal Commissario straordinario in carica nel caso di IPAB per le quali non ricorrono i requisiti per la trasformazione in ASP o in persona giuridica di diritto privato;

 

b)      dal Commissario Straordinario di cui al comma 4bis dell’art. 2 “Obbligo di trasformazione” della Legge nominato dalla Giunta Regionale in caso di infruttuosa decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 2 della Legge e successiva verifica dell’assenza dei requisiti previsti per la trasformazione, come previsto dal comma 1 dell’articolo 17 “Procedure per l’estinzione” del presente regolamento;

 

c)      dalla Giunta Regionale, nel caso di accertamento della mancata attuazione del piano di risanamento di cui all’art. 6 della Legge.

 

2. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali con proprio atto provvede alla ricognizione delle istituzioni amministrate dai Comuni di cui al comma 2 dell’art. 1 “Finalità e ambito di applicazione” della Legge, che, ai sensi del comma 5 dell’art. 13 “Estinzioni” della Legge, sono estinte di diritto per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.17 del 15 marzo 1978 (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni, delle funzioni).

 

Art. 17
(Procedure per l’ estinzione)

1. Il consiglio di amministrazione, ovvero, il commissario straordinario in carica, entro il termine previsto dal comma 3 dell’art. 2 “Obbligo di trasformazione” della Legge ovvero, il commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti del comma 4bis dell’art.2 della Legge, entro 120 gg. dalla data di insediamento, dopo aver esperito ogni utile accertamento finalizzato alla possibilità di trasformazione in ASP o in persona giuridica di diritto privato, alla possibilità di eventuale piano di risanamento previsto dall’art. 6 della Legge o di trasformazione del fine secondo il dettato dell’art.7 della Legge, nonché ogni utile tentativo di fusione con altra/e IPAB come previsto dall’art. 12 del presente regolamento, propone alla Giunta Regionale, per gli effetti dell’art. 13 “Estinzioni” della Legge, per il tramite del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, l’estinzione dell’ente con apposita deliberazione contenente la seguente documentazione :

 

a)      relazione dettagliata circa la situazione dell’ente, il lavoro svolto e le motivazioni complessive che suggeriscono, quale ultima ratio, l’estinzione dell’Ente;

 

b)      copie autentiche dell’atto costitutivo, dello statuto originario ed eventuali successive modifiche, dei regolamenti interni, di eventuali testamenti, lasciti, legati, donazioni ecc.;

 

c)      bilancio consuntivo, regolarmente approvato, relativo all’ultimo esercizio finanziario decorso o, in alternativa, l’ultimo bilancio consuntivo approvato nonché dichiarazione giurata circa la situazione creditoria e debitoria dell’Ente, aggiornata al momento, comprensiva dell’indicazione dell’ammontare delle competenze spettanti al Commissario Straordinario a titolo di indennità di carica nella misura indicata dalla Giunta Regionale;

 

d)      perizia giurata in ordine alla consistenza originaria ed attuale nonché al relativo valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare con allegato estratti catastali in originale, copie conformi all’originale del registro degli inventari;

 

e)      copie autentiche dei prescritti pareri espressi, con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 3 “Trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona” della Legge, dal Comune ove ha sede legale l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale così come individuato dall’art. 5 della L.R. 19/06 o, in mancanza, dichiarazione attestante l’avvenuta richiesta di parere al Comune ed al Coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione dello stesso;

 

f)        pianta organica del personale dipendente con l’indicazione degli estremi di approvazione ed elenco nominativo del personale in servizio corredato dei dati anagrafici e fiscali, del ruolo, della qualifica, della mansione e della data di assunzione, degli estremi del provvedimento di assunzione con l’indicazione dell’attuale posizione giuridica;

 

g)      elenco dei rapporti  giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

 

2. La Giunta Regionale, sulla scorta della documentazione prodotta, valutata la proposta di estinzione ed acquisita la disponibilità dell’Ente dalla stessa Giunta individuato quale subentrante, previa concertazione con i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 13 della Legge, autorizza il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali a disporne l’estinzione.

 

3. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 della Legge, in conformità delle indicazioni della Giunta regionale, dispone entro 90 gg. dalla data di ricezione della documentazione, l’estinzione definitiva.

 

4. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il commissario straordinario resterà in carica fino alla data del passaggio di consegne tra l’amministrazione dell’Ente estinto e quella dell’Ente subentrante. Tale passaggio di consegne dovrà avvenire presso la sede dell’IPAB entro il termine stabilito dall’atto dirigenziale di estinzione, e dovrà essere documentato da apposito verbale che sarà firmato dai rispettivi rappresentanti legali.

 

5. Entro i successivi trenta giorni, l’Ente subentrante trasmetterà al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali della Regione copia conforme del verbale di passaggio di consegne in uno con la deliberazione di presa d’atto.

 

Art. 18
(Estinzione delle ASP)

1. L’estinzione delle ASP, proposta dai soggetti e nei casi previsti dall’art. 38 “Estinzione delle aziende" della Legge è regolata dalle medesime procedure previste dall’articolo precedente del presente regolamento.

 

Titolo VIII

Gestione delle ASP

 

Art. 19
(Ordinaria contrattazione)

1. Per le attività di ordinaria contrattazione riguardante acquisti di beni e di servizi il cui valore complessivo sia inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie, si osservano procedure di gara ad evidenza pubblica.

 

2. Tra i parametri per la valutazione delle offerte, occorrerà considerare il costo unitario del prodotto.

 

Art. 20
(Albo Regionale dei Direttori ASP)

1. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, istituisce, presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, l’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di durata triennale, e ne dispone la pubblicazione sul BURP unitamente all’avviso della scadenza entro la quale gli interessati possono presentare domanda di iscrizione.

 

2. Possono essere iscritti all’albo di cui al comma 1) i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

 

a)      cittadinanza italiana ovvero, in caso di accesso a posti di lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell’interesse nazionale, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

 

b)      idoneità fisica all’impiego;

 

c)      non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;

 

d)      aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

 

e)      il godimento dell’elettorato attivo e passivo;

 

f)        il non aver riportato condanne penali che costituiscono causa ostativa all’accesso al pubblico impiego.

 

3. I candidati di cui al comma 2 devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti :

 

a)      Diploma di laurea (L) in materie giuridiche o economiche o in Ingegneria gestionale, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3/11/1999;

 

b)      Specializzazione post-lauream nelle materie attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e/o sociosanitario.

 

4. In prima istanza, possono, altresì, essere iscritti i soggetti che:

-         ricoprono la qualifica o svolgono le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del presente regolamento o che comunque, abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni ;

-         sono dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e hanno svolto per almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB.

 

5. I soggetti interessati possono produrre, entro il termine di cui all’avviso pubblicato sul BURP, istanza in carta semplice accompagnata da copia del titolo di studio e da dichiarazione dell’interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

 

6. E’ previsto l’aggiornamento annuale dell’Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza.

 

Art. 21
(Trattamento economico direttore)

1. Il trattamento economico spettante al direttore generale delle ASP è determinato sulla base della libera contrattazione ed è regolato con un contratto di natura privatistica. Tale trattamento non può comunque essere superiore, nel complesso, a quanto previsto dal CCNL relativo all’area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali, 2^ area dirigenziale, ed alla retribuzione di posizione e di risultato.

 

Art. 22

(Revisori)

 

1. Il Consiglio di Amministrazione individua due componenti il Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

 

2. La Giunta Regionale individua il Presidente del Collegio dei Revisori nelle medesime modalità previste dal precedente comma.

 

Art. 23

(Amministratori)

 

1. Nella formulazione del nuovo statuto l’IPAB o le IPAB, in caso di fusione, stabiliscono i requisiti per accedere alla carica di amministratore, le procedure relative alla costituzione ed allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla decadenza degli amministratori.

 

2. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, l’ordinaria amministrazione è garantita dal Consiglio di Amministrazione in carica.

 

3. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, successivamente all’approvazione della proposta di trasformazione e del relativo nuovo statuto, richiede agli enti cui lo statuto assegna tale funzione, a mezzo raccomandata a r., le designazioni di competenza, che dovranno pervenire entro e non oltre 45 gg. dalla data di approvazione dello Statuto e provvede con proprio atto alla costituzione dell’organo  ordinario di amministrazione. In caso di infruttuosa scadenza del termine, le designazioni e la contestuale costituzione dell’organo ordinario di amministrazione sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

 

4. Sei mesi prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, richiede agli enti cui lo statuto assegna tale funzione, a mezzo raccomandata a r., le designazioni di competenza, che dovranno pervenire entro e non oltre 45 gg. dalla data di scadenza. In caso di infruttuosa scadenza del termine, le designazioni e la contestuale costituzione dell’organo ordinario di amministrazione sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

 

5. La durata in carica del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento; per tale, si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, dell’organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.

 

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione trasmette copia del verbale di insediamento al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori, entro cinque giorni dall’approvazione degli stessi.

 

7. Il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del Presidente o dei membri del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dal primo comma dell’art. 21 “Decadenza e dimissioni dalla carica” della Legge, previa contestazione e, qualora, entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali della Regione, notificato al Presidente della Giunta Regionale nel caso in cui la decadenza riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 24
(Azione amministrativa)


1. Le ASP, in quanto soggetti attuatori del sistema integrato dei servizi sociali cui i Comuni, ai sensi della L.R. 19/06, possono delegare l’esercizio della funzione socio-assistenziale, ovvero affidare la gestione di specifici servizi sociali e sociosanitari, devono improntare la propria azione amministrativa ai seguenti principi:

 

Economicità della gestione, intesa anche come capacità di soddisfare i bisogni di pubblico interesse;

 

Efficacia delle azioni intraprese, intesa quale insieme di servizi e/o prodotti approntati dall’attività pubblica considerati in rapporto ai bisogni espressi dalla collettività ed al potenziale grado di soddisfacimento degli stessi;

 

Efficienza nell’impiego delle risorse, intesa quale rapporto tra l’insieme delle risorse impiegate e la quali-quantità delle prestazioni erogate e dei servizi prodotti.

 

2. A tale fine, l’ASP,  al fine di garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi ed il rispetto degli obiettivi di qualità del servizio, si dota di forme di controllo per singoli settori di attività e l’analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.

 

3. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano il bilancio consuntivo :

-         centri di responsabilità operativa generali e specifici;

-         centri di ricavo;

-         centri di costo generali, comuni e analitici;

-         criteri di riparto dei costi;

-         individuazione dei responsabili di servizio;

-         attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

 

4. La verifica sull’andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nonché sul raggiungimento degli obbiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate, con cadenza almeno semestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell’esercizio.

 

5. Dalle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di responsabilità comprendenti l’indicazione della previsione iniziale, l’ammontare dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento della previsione.

 

6. Le ASP predispongono annualmente una relazione sociale sulle attività realizzate e i servizi gestiti, evidenziando con appositi indicatori di attività, risultato, impatto per tipologia di servizio, i principali esiti e i benefici prodotti per le comunità locali di riferimento.

 

7. Le ASP devono improntare la propria azione amministrativa a criteri di pari opportunità anche attraverso la realizzazione di azioni positive volte al concreto superamento di fattori di discriminazione ai sensi della L. 125/91 (azioni positive per le pari opportunità tra donne e uomini).

 

Art. 25
(Bilanci e contabilità )

1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 24 “Bilanci e contabilità” della Legge, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, sono trasmessi al Settore Servizi Sociali della Regione nei trenta giorni successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi pubblici mediante affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio albo.

 

2. Al bilancio di previsione, redatto secondo le norme di contabilità degli enti pubblici, deve essere allegato il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) che individui gli obiettivi da raggiungere, le dotazioni ed i relativi responsabili, e che contenga, inoltre, tutti i dati quali-quantitativi inerenti la gestione dei singoli servizi.

 

3. Il P.E.G. determina, inoltre, gli obiettivi di gestione dei singoli servizi sulla base delle risorse disponibili e rappresenta lo strumento utile a definire la separazione delle funzioni di direzione e controllo dalle competenze gestionali.

 

4. Al Bilancio di previsione va allegata, inoltre, la relazione revisionale e programmatica che illustri i servizi erogati precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche; contenente, per la parte entrata, una valutazione sui mezzi finanziari che individui le fonti di finanziamento ed evidenzi l’andamento storico degli stessi e, per la parte spesa, rilevi l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

 

5. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, in caso di inadempimento nell’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro i termini previsti dai comma 6 e 7 dell’art. 24 della Legge, diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni.

 

6. Trascorso inutilmente tale termine l’Assessore al ramo propone al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un commissario ad acta per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio consuntivo.

 

7. Nel caso in cui la relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, si applicano le disposizioni di cui al comma 12 e 13 dell’art. 24 della Legge.

 

Art. 26
(Controllo sugli atti patrimoniali)

1. Le ASP sono tenute a trasmettere al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, la partecipazione a società di capitali e la costituzione di fondazioni entro trenta giorni dalla data di adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 “Controllo sugli atti di natura patrimoniale” della Legge.

 

Art. 27

(Regolamento di organizzazione e contabilità)

 

1. L’organizzazione dell’azienda è stabilita dallo statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità dell’azienda e deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.

 

2. Il regolamento di organizzazione e contabilità di cui all’art. 35 “Regolamento di organizzazione e contabilità” della Legge è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed è trasmesso al Settore Servizi Sociali entro 10 giorni dall’approvazione.

 

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto, il Dirigente competente, qualora rilevi violazioni di legge o di regolamento, invita l’azienda a riesaminare il provvedimento formulando specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L’organo di amministrazione dell’azienda provvede successivamente a trasmettere al Settore Servizi Sociali il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già deliberato.

 

4. Il Consiglio di amministrazione di ogni azienda può adottare le modifiche di regolamento che sono ritenute necessarie per consentire il miglioramento dell’amministrazione e l’ampliamento delle attività istituzionali, secondo il procedimento di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.

 

Art. 28
(Controllo interno)

1. Le aziende, nel rispetto dei principi generali del controllo interno, devono dotarsi di strumenti adeguati a:

 

  1. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

 

  1. verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

 

  1. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

 

  1. valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);

 

  1. verificare il rispetto del principio di pari opportunità.

 

Art. 29
(Controllo strategico)

1. L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive, negli altri atti di indirizzo politico delle aziende, nonché la coerenza con le priorità strategiche e gli obiettivi di copertura della domanda sociale definiti dalla programmazione sociale a livello regionale e di ambito territoriale di riferimento. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, l’attuazione delle scelte e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

 

2. In particolare, devono essere considerati i seguenti parametri:

 

  1. indicatori di struttura e delle risorse ;

 

  1. il controllo di performance del processo (ampiezza e volume dell’attività, relazione tra volume dell’attività e utenti);

 

  1. il controllo di attività e di risultato (servizi richiesti/servizi erogati);

 

  1. l’analisi dei reclami (numero di utenti/numero di reclami).

 

3. Gli uffici ed i soggetti preposti all’attività di valutazione e controllo strategico dell’azienda riferiscono agli organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate e concorrono alla redazione della relazione sociale di cui al comma 6 dell’art. 24.

 

Titolo IX

Personale

 

Art. 30

(Personale)

 

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 12 “Rapporti giuridici” della Legge al personale delle istituzioni trasformate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego).

 

2. Al personale delle istituzioni trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 12 della Legge.

 

3. In applicazione dell’art. 34 “Personale dipendente” della Legge, nelle more dell’istituzione del comparto autonomo di contrattazione collettiva così come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 207/2001, in sede di contrattazione decentrata regionale si individuano i CCNL di riferimento, l’inquadramento contrattuale degli operatori nei profili professionali di competenza, nonché le modalità di conservazione degli istituti normativi ed economici dei rapporti di lavoro in essere al momento della trasformazione.

 

4. Ai sensi dell’art. 16 comma 3 “Personale” della L.R. 13/06 così come modificato dall’art. 25 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 13” della L.R. 22/06 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006”, la Giunta Regionale entro trenta giorni dall’approvazione del presente regolamento approva la graduatoria di mobilità stilata ai sensi della normativa vigente per le istituzioni di cui all’art. 13 della Legge.

 

5. La Giunta Regionale entro 60 giorni successivi all’approvazione della graduatoria di mobilità di cui all’art.16 della L.R. n. 13/2006 così come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 25 della L.R. 22/06, procederà all’assegnazione delle residue unità di personale presso gli enti di cui al comma 4 dell’art. 16 della L.R. 13/06 così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25 della L.R. 22/06, nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

Titolo X
Pubblicazione degli atti

Art. 31
(Pubblicazione degli atti)

1. Ai sensi dell’art. 43 “Regolamento di attuazione” della Legge, gli atti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per l’attuazione del presente regolamento sono i seguenti:

 

a)      Provvedimento dirigenziale di trasformazione in ASP (di cui all’art. 5.);

 

b)      Provvedimento dirigenziale di modificazione statutaria (art. 7);

 

c)      Provvedimento dirigenziale di trasformazione e di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato (art. 11);

 

d)      Provvedimento dirigenziale di fusione di aziende (art. 12);

 

e)      Provvedimento dirigenziale di costituzione di aziende (art. 17);

 

f)        Provvedimento dirigenziale di estinzione delle IPAB;

 

g)      Albo regionale dei Direttori Generali delle ASP con contestuale avviso di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione degli interessati (art. 22).

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 gennaio 2008