IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
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Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7
“Statuto della Regione Puglia”.
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Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto
della Regione Puglia”.
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Vista la L.R. del 30/09/2004, n.15.
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1967 del 27/11/2007 di
adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento contiene norme di
attuazione della L.R. 30
Settembre 2004 n. 15 “Riforma delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi
alla persona” così come modificata ed integrata dalla
L.R. 15
Maggio 2006 n. 13 “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004 n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi
alla persona)”, di seguito denominata Legge, nonché dall’art. 25
della legge
regionale n. 22 del 19/7/2006 “Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006”.
Titolo I
Trasformazione delle
Istituzioni
Art. 2
(Obbligo di
trasformazione)
1. Tutte le II.PP.A.B. e tutti gli enti in
ogni modo denominati assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 17 luglio
1890, n. 6972, aventi sede legale nella Regione Puglia, fatti salvi i casi di
estinzione di cui agli articoli seguenti, sono soggetti all’obbligo di
trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in Persone
Giuridiche di diritto privato, ferma restando l’esclusione dei fini di lucro.
Titolo II
Trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona (ASP)
Art. 3
(Requisiti e
adempimenti)
1. Tutte le Istituzioni in possesso dei
requisiti di cui all’art.4
della Legge
possono essere trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, salvo
che non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera b) dell’art. 5 “Esclusione
della trasformazione in azienda” della Legge.
2. Gli organi statutari delle Istituzioni,
così come individuate dall’articolo precedente, entro novanta giorni dalla
entrata in vigore del presente regolamento di attuazione, trasmettono al Settore
Sistema Integrato dei Servizi Sociali proposta di trasformazione in Azienda
pubblica di servizi alla persona secondo le modalità indicate nel successivo
articolo 4 “Istanza”.
Art. 4
(Istanza)
1. L’istanza di trasformazione deve indicare
in modo analitico la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 “Requisiti
per la trasformazione in azienda” della legge, il cui possesso congiunto
giustifica l’istanza stessa.
2. A tale fine, l’istanza deve essere
corredata dalla deliberazione di proposta di trasformazione, esecutiva ai sensi
di legge, contenente:
a)
atto
costitutivo e statuto originario, eventuali modifiche statutarie intervenute
successivamente e relazione analitica delle attività svolte nell’ultimo
decennio, e documentazione allegata, che attesti il perseguimento in via
continuativa dei fini statutari in ambito socio-assistenziale;
b)
originale più due copie conformi dello
statuto e dell’atto costitutivo, che si propone per la trasformazione, adeguato
al nuovo assetto istituzionale, redatto sulla base delle disposizioni di cui
all’art. 16 “Statuti” della Legge dal quale si evinca il perseguimento dei fini
statutari in ambito socio-assistenziale;
c)
relazione sulla situazione economico
finanziaria contenente perizia giurata in ordine alla consistenza originaria ed
attuale, al relativo valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare
nonché alla provenienza e consistenza delle risorse finanziarie destinate alle
spese di gestione e funzionamento, con allegato copie autentiche degli estratti
catastali, copie autentiche per estratto del registro degli inventari nonché
copie autentiche del bilancio, preventivo e consuntivo, relativo agli ultimi due
esercizi.
3. All’istanza
devono, inoltre, essere allegati:
d)
elenco
nominativo degli amministratori con l’indicazione dei rispettivi codici fiscali
e con menzione di quelli cui è attribuita la rappresentanza;
e)
copie
autentiche dei prescritti pareri espressi dal Comune ove ha sede legale
l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale del competente ambito
territoriale così come individuato dall’art. 5
della L.R.
19/06 (cfr. Allegato I), o, in mancanza, dichiarazione del
rappresentante legale dell’Istituzione attestante l’avvenuta presentazione al
Comune ed al Coordinamento Istituzionale della delibera di trasformazione per
l’espressione del parere e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per
l’espressione dello stesso;
f)
pianta
organica del personale dipendente con l’indicazione degli estremi di
approvazione ed elenco nominativo del personale in servizio corredato dei dati
anagrafici e fiscali, del ruolo, della qualifica, della mansione e della data di
assunzione, degli estremi del provvedimento di assunzione con l’indicazione
dell’attuale posizione giuridica.
Art. 5
(Procedimento amministrativo per la
trasformazione in ASP)
1. Il procedimento amministrativo, aperto con
l’istanza di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento, dovrà essere
concluso entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
trasformazione con l’adozione dell’atto di trasformazione o con il rigetto
dell’istanza.
2. Il responsabile del procedimento
amministrativo, qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore
documentazione e/o di introdurre modifiche al testo dello statuto proposto,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà
motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi
trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.
3. Il responsabile del procedimento, decorso
il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni,
propone al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali
l'adozione dell'atto dirigenziale di trasformazione e di approvazione del nuovo
statuto, ovvero di rigetto dell’istanza. Il Dirigente del Settore Sistema
Integrato dei Servizi Sociali adotta l’atto di trasformazione disponendo
contestualmente l'iscrizione nel Registro Regionale delle ASP di cui all’art. 6
del presente regolamento, provvedendo alla relativa comunicazione
all'Istituzione interessata e alla pubblicazione del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di
rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.
4. L'atto dirigenziale di trasformazione deve
riportare gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione di cui
al comma 1 dell’art. 3 del presente regolamento “Requisiti e adempimenti”, la
denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora determinata e la
sede.
Art. 6
(Istituzione del Registro Regionale delle
ASP)
1. La Regione Puglia istituisce il Registro
Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, la cui tenuta è
affidata agli uffici del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.
2. Al Registro Regionale delle ASP si
iscrivono tutte le Aziende costituite per effetto della trasformazione di una
IPAB e ogni altra Azienda Pubblica di Servizi alla Persona costituita sul
territorio regionale, ai sensi dell’art. 15 “Costituzione di nuove aziende” del
presente regolamento.
3. L’iscrizione al Registro Regionale per le
ASP costituite per effetto della trasformazione di una IPAB è disposta d’ufficio
dal Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali che adotta
l’atto di trasformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 “Procedimento
amministrativo per la trasformazione in ASP” del presente regolamento.
4. L’iscrizione al Registro Regionale di
altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona costituite sul territorio
regionale, avviene d’ufficio al termine del procedimento di istruttoria di cui
al citato art. 15.
5. In caso di variazioni delle condizioni e
caratteristiche della Azienda, questa è tenuta a comunicarle alla Regione, con
comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, allegando la
documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute e
richiedendo la permanenza della iscrizione nel registro regionale. La Regione
dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei requisiti ed adotta gli
atti conseguenti.
6. La Regione, con cadenza biennale, dalla
data di iscrizione nel Registro Regionale, verifica la permanenza del possesso
dei requisiti da parte delle Aziende iscritte.
7. In caso di accertata perdita dei requisiti
di cui all’art. 4
“Requisiti per la trasformazione in azienda” della Legge,
che danno titolo all’iscrizione, il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei
Servizi Sociali adotta conseguente formale provvedimento nel rispetto delle
procedure e dei tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, contenente linee di indirizzo tese a verificare l’applicabilità
dell’art. 6 della Legge “Piano di risanamento per la trasformazione in azienda”
o del successivo art. 7 del presente regolamento o dell’art. 14 del presente
regolamento “Fusione di Aziende” ovvero disponendo la cancellazione dal
registro, notificando il provvedimento alla ASP e pubblicandolo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
8. La cancellazione dal Registro Regionale
delle ASP comporta l’estinzione dell’ASP ai sensi dell’art. 18 “Estinzione delle
ASP” del presente regolamento.
Art. 7
(Verifica delle modifiche statutarie
successiva
al
procedimento di trasformazione)
1. In applicazione del comma 2 dell’art. 16
“Statuti” della Legge,
qualora l’ASP intenda introdurre modifiche allo Statuto approvato ai fini della
trasformazione, invia al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali formale
istanza corredata dalla seguente documentazione:
- Copia conforme all’originale della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale vengono approvate le riforme proposte contenente una relazione
sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto con
l’indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l’istituzione fosse
stata sottoposta dalla data di trasformazione in poi;
- Copie autenticate dei prescritti pareri
espressi dal Comune ove ha sede legale l’Istituzione e dal Coordinamento
istituzionale del competente ambito territoriale così come individuato
dall’art. 5
della L.R.
19/06 o, in mancanza, dichiarazione del rappresentante legale
dell’Istituzione attestante l’avvenuta presentazione al Comune ed al
Coordinamento Istituzionale della delibera di trasformazione per l’espressione
del parere e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione
dello stesso;
- dichiarazione di conformità alla
documentazione prodotta in occasione dell’istanza di trasformazione in ASP,
ovvero relazione dettagliata delle modifiche intervenute, contenente la
rinnovata documentazione di cui al punto b) dell’art. 4.”Istanza” del presente
regolamento.
2. Il procedimento amministrativo, aperto con
l’istanza di cui al precedente comma, dovrà essere concluso entro centoventi
giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, contenente le proposte di
modifiche statutarie ed è concluso con un provvedimento dirigenziale di adozione
o rigetto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Il responsabile del procedimento
amministrativo, qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore
documentazione, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza, ne dà motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale,
nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo
statuto.
4. Il responsabile del procedimento, decorso
il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni,
propone al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali
l'adozione dell'atto dirigenziale di approvazione del nuovo statuto, ovvero di
rigetto dell’istanza, provvedendo alla relativa comunicazione all'Istituzione
interessata. Il provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso
di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.
5. L'atto dirigenziale di approvazione delle
modifiche statutarie deve riportare gli estremi identificativi della
deliberazione dell'istituzione di cui al comma 1 dell’art. 3 “Requisiti e
adempimenti” del presente regolamento, la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la durata, qualora determinata e la sede.
Titolo III
Trasformazione in persona giuridica di
diritto privato
Art. 8
(Requisiti e adempimenti)
1. Fermo restando l’obbligo di trasformazione
in persona giuridica di diritto privato per tutte le Istituzioni individuate
dall’art. 91 della Legge 6972 del 1890, tutte le istituzioni in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente (richiamati dall’art. 10
“Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato” della Legge), ivi
comprese quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico, possono
proporre la trasformazione in persona giuridica di diritto privato.
2. Ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, l'istituzione proponente deve,
altresì, dimostrare di possedere adeguato patrimonio costituente il fondo di
dotazione permanente, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000, ossia la
congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita
della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della
responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod.
civ.).
3. Gli organi statutari delle Istituzioni,
così come individuate dall’articolo 2 “Obbligo di trasformazione” del presente
regolamento, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
regolamento di attuazione, trasmettono al Settore Sistema Integrato dei Servizi
Sociali l’istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato
disciplinata dall’articolo seguente.
Art. 9
(Istanza)
1. L’istanza di trasformazione deve essere
corredata dalla deliberazione di proposta di trasformazione, esecutiva ai sensi
di legge, contenente:
a)
idonea
documentazione dalla quale si rilevi inequivocabilmente il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa di riferimento (richiamati dall’art. 10
della Legge),
nonché dal comma 2 dell’art. 8 “Requisiti e adempimenti” del presente
regolamento;
b)
atto
costitutivo e statuto originario, eventuali modifiche statutarie intervenute
successivamente e relazione analitica delle attività svolte;
c)
originale più due copie conformi dello
statuto e dell’atto costitutivo, che si propone per la trasformazione, adeguato
al nuovo assetto istituzionale;
d)
relazione sulla situazione economico
finanziaria contenente perizia giurata in ordine alla consistenza originaria ed
attuale, al relativo valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare
nonché alla provenienza e consistenza delle risorse finanziarie destinate alle
spese di gestione e funzionamento, con allegato copie autentiche degli estratti
catastali, copie autentiche per estratto del registro degli inventari nonché
copie autentiche del bilancio, preventivo e consuntivo, relativo agli ultimi due
esercizi.
2. All’istanza
devono, inoltre, essere allegati:
a)
elenco
nominativo degli amministratori con l’indicazione dei rispettivi codici fiscali
e con menzione di quelli cui è attribuita la rappresentanza;
b)
copie
autentiche dei prescritti pareri espressi dal Comune ove ha sede legale
l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale del competente ambito
territoriale così come individuato dall’art. 5
della L.R.
19/06 (cfr. Allegato I), o, in mancanza, dichiarazione del
rappresentante legale dell’Istituzione attestante l’avvenuta presentazione al
Comune ed al Coordinamento Istituzionale della delibera di trasformazione per
l’espressione del parere e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per
l’espressione dello stesso;
c)
pianta
organica del personale dipendente con l’indicazione degli estremi di
approvazione ed elenco nominativo del personale in servizio corredato dei dati
anagrafici e fiscali, del ruolo, della qualifica, della mansione e della data di
assunzione, degli estremi del provvedimento di assunzione con l’indicazione
dell’attuale posizione giuridica.
Art. 10
(Statuto)
1. Il nuovo statuto
deve contenere i seguenti elementi:
a)
coerenza
con le volontà dei fondatori e con le finalità originarie contenute nelle tavole
di fondazione;
b)
i
requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: patrimonio, sede, norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione;
c)
gli
scopi di utilità sociale, possibili e leciti e l'indicazione dell’assenza di
fini di lucro;
d)
le
modalità di impiego delle risorse e di conservazione, di valorizzazione e di
implementazione del patrimonio;
e)
che il
Consiglio di amministrazione debba essere costituito in conformità con le
originarie tavole di fondazione;
f)
l’indicazione dei beni immobili e dei beni di
valore storico e artistico destinati dallo Statuto e dalle Tavole di fondazione
alla realizzazione dei fini istituzionali e l’individuazione di maggioranze
qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni
contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più
funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di
qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato
ad attualità;
g)
la
possibilità che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità
organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre
attività dell'ente;
2. Per le Fondazioni
devono essere presenti nello Statuto i seguenti contenuti aggiuntivi:
a)
la
possibilità che il Consiglio di amministrazione possa essere integrato da
componenti designati da Enti pubblici e privati che aderiscano con il
conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura
definita dallo Statuto;
b)
criteri
e le modalità d'erogazione delle rendite;
c)
il
rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori
delle Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5°- della legge 7 marzo 1996, n.108
(prevenzione del fenomeno dell'usura) e successive modificazioni.
3. Per le
Associazioni devono essere presenti nello Statuto i seguenti contenuti
aggiuntivi:
a)
i
diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli associati;
b)
l’obbligo di mantenere tra gli amministratori
le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro
particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia
nominata dall'Assemblea dei soci.
Art. 11
(Procedimento amministrativo per la
trasformazione
in
persona giuridica di diritto privato)
1. Il procedimento amministrativo, aperto con
l’istanza di cui al precedente articolo 9 “Istanza” del presente regolamento,
dovrà essere concluso entro centoventi giorni dalla data di ricezione
dell'istanza di trasformazione con l’adozione dell’atto di trasformazione o con
il rigetto dell’istanza.
2. Il responsabile del procedimento
amministrativo qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore
documentazione e/o di introdurre modifiche al testo dello statuto proposto,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà
motivata comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi
trenta giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.
3. Il responsabile del procedimento, decorso
il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore termine di 30 giorni,
propone al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali
l'adozione dell'atto dirigenziale di trasformazione e di approvazione del nuovo
statuto, ovvero di rigetto dell’istanza. Il Dirigente del Settore Sistema
Integrato dei Servizi Sociali adotta l’atto di trasformazione provvedendo
contestualmente alla cancellazione dell’istituzione dall’elenco delle IPAB ed
alla relativa comunicazione all'Istituzione interessata. Il provvedimento di
rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis
della L. 241/90.
4. L'atto dirigenziale di trasformazione deve
riportare gli estremi identificativi della deliberazione dell'istituzione di
proposta di trasformazione, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata
qualora determinata, la sede e il cognome, il nome e il codice fiscale degli
amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
5. Il provvedimento dirigenziale di
trasformazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e deve
contenere esplicito richiamo all'obbligo per gli amministratori della persona
giuridica ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
6. Ai sensi del comma 7 dell’art. 10
“Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato” della Legge,
è istituito presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l’elenco
delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi
socio-assistenziali.
7. La deliberazione di trasformazione di cui
all’art. 9 del presente regolamento, deve essere trasmessa dall’ente al
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, che, su istanza di parte per
gli effetti della D.G. R. n. 1065 del 2001 “Direttiva per l’azione
amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel
campo dei servizi socio-assistenziali”, procederà all’iscrizione nel registro
delle persone giuridiche.
Art. 12
(Controllo sugli enti
privatizzati)
1. La Regione, in qualità di autorità
governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sugli enti
privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 11
“Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato” della Legge,
le persone giuridiche di diritto privato sono tenute ad inviare al Settore
Sistema Integrato dei Servizi Sociali gli atti di dismissione, vendita o
costituzione di diritti reali sui propri beni destinati dagli Statuti e dalle
tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali.
3. Qualora il Dirigente del Settore Sistema
Integrato dei Servizi Sociali rilevi che le relative deliberazioni risultano in
contrasto con l’atto costitutivo e lo Statuto attiva il procedimento
amministrativo per l’esame da parte della Giunta Regionale al fine del
successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l’esercizio dell’azione
di cui all’art. 23 del codice civile.
Titolo IV
Fusione
Art. 13
(Fusione funzionale alla
trasformazione)
1. Due o più IPAB possono, congiuntamente,
proporne la fusione contestualmente alla trasformazione ed all’approvazione del
nuovo comune statuto, redatto in conformità con quanto disposto dal comma 7
dell’art. 9
“Fusioni” della Legge.
2. Almeno una delle IPAB proponenti deve
essere autonomamente in possesso dei requisiti necessari per la trasformazione
in ASP o in persona giuridica di diritto privato, rispettivamente previsti negli
articoli 4
“Requisiti per la trasformazione in azienda” e 10
“Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato” della Legge.
3. Le IPAB proponenti utilizzano, per la
fusione, la medesima procedura prevista dal Titolo II e III del presente
regolamento a seconda che intendano trasformarsi in ASP o in persona giuridica
di diritto privato, producendo, ognuna per il suo, la documentazione richiesta,
fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 9
della Legge.
4. L’istanza per la fusione e la contestuale
trasformazione deve contenere, oltre alla documentazione di cui al comma
precedente, una relazione illustrativa della proposta stessa nella quale sia
inequivocabilmente evidenziata e dimostrata l’utilità per il miglioramento del
sistema integrato dei servizi sociali del territorio.
5. Negli stessi termini previsti dal Titolo
II e III del presente regolamento, il Dirigente accerta la fondatezza dei
presupposti per il possesso dei requisiti per la trasformazione e per la
contestuale fusione ed accoglie la proposta approvando lo statuto del nuovo
soggetto, ovvero rigetta l’istanza. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato
dei Servizi Sociali adotta l’atto di trasformazione a seguito della fusione,
provvedendo alla relativa comunicazione alle Istituzioni interessate e alla
pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il
provvedimento di rigetto dell’istanza è preceduto dal preavviso di rigetto di
cui all’art. 10 bis della L. 241/90.
6. Nel caso di fusione finalizzata alla
costituzione di ASP il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi
Sociali dispone, contestualmente all’adozione dell’atto di trasformazione,
l’iscrizione dell’azienda nel Registro regionale delle ASP di cui all’art. 6 del
presente regolamento.
7. Nel caso di fusione finalizzata alla
costituzione di una persona giuridica di diritto privato, si osservano le
disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 11 “Procedimento amministrativo per la
trasformazione in persona giuridica di diritto privato” del presente
regolamento.
Art. 14
(Fusione di aziende)
1. La fusione può essere proposta anche
successivamente all’avvenuta trasformazione in ASP nelle modalità previste
dall’art. 36
“Fusione di aziende” della Legge.
2. Il responsabile del procedimento
amministrativo qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore
documentazione e/o di introdurre modifiche al testo dello statuto proposto,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà
motivata comunicazione alle istituzioni proponenti, le quali, nei successivi
trenta giorni, possono presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.
3. La Giunta Regionale, per il tramite del
Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali delibera in merito
alla proposta di fusione, autorizzando il Dirigente alla formalizzazione
dell’atto.
4. Il Dirigente entro centoventi giorni dal
ricevimento della proposta, in conformità alla deliberazione della Giunta,
dispone la fusione ed approva lo Statuto del nuovo soggetto, ovvero rigetta la
proposta. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali adotta
l’atto di fusione disponendo contestualmente l'aggiornamento del Registro
Regionale delle ASP di cui all’art. 6 del presente regolamento, provvedendo alla
relativa comunicazione alle Istituzioni interessate e alla pubblicazione del
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il provvedimento di rigetto dell’istanza
è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.
Titolo VI(1)
Nuove
Aziende
Art. 15
(Costituzione di nuove aziende)
1. In ottemperanza a quanto disposto dal
comma 1 dell’art. 37
“Costituzione di nuove aziende” della Legge,
l’istituzione di nuove aziende è disposta, previa acquisizione del parere del
Comune in cui avrà sede legale l’azienda che viene a costituirsi, ove
l’iniziativa non provenga dal comune medesimo, e del coordinamento istituzionale
del competente ambito territoriale, con atto del Dirigente del Settore Sistema
Integrato dei Servizi Sociali in conformità della deliberazione della Giunta
Regionale, su proposta dei soggetti individuati dall’art. 37
della Legge,
comma 3.
2. La proposta di istituzione di una nuova
azienda è inoltrata al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi
Sociali della Regione dai soggetti interessati unitamente alla seguente
documentazione:
- originale più due copie conformi dello
statuto che si propone per l’approvazione dal quale si rilevi il
perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale;
- relazione illustrativa delle finalità e
dei compiti dell’azienda;
- certificazione relativa alla composizione
del patrimonio ivi comprese le perizie immobiliari asseverate relative agli
immobili di cui l’azienda potrà disporre sia a titolo di proprietà che di
godimento;
- copia dei documenti comprovanti il
diritto di godimento dei beni di cui l’azienda potrà avvalersi a titolo
diverso dalla piena proprietà;
- idonea documentazione dalla quale si
rilevi inequivocabilmente il possesso dei requisiti previsti delle lettere
b) e c) del comma 1 dell’ art. 4 “Requisiti per la trasformazione in
azienda” della Legge;
- copie autentiche dei prescritti pareri
espressi dal Comune in cui avrà sede legale l’azienda e dal coordinamento
istituzionale del competente ambito territoriale.
3. La documentazione sopra indicata può
essere integrata da ogni ulteriore elemento di conoscenza ritenuto utile
all’emanazione del provvedimento di cui al comma 1.
4. Il procedimento per l’istruttoria per la
costituzione delle nuove aziende è disposto secondo le procedure disciplinate
dagli articoli 5 “Procedimento per la trasformazione in ASP” e 6 “Istituzione
del Registro regionale delle ASP” del presente regolamento.
(1) Il
presente titolo VI, come risulta evidente dal contesto del presente regolamento,
segue il titolo IV. Risulta pertanto mancante erroneamente il titolo
V.
Titolo VII
Estinzioni
Art. 16
(Cause di estinzione)
1. L’estinzione
delle Istituzioni di cui al comma 2 dell’art. 1
della Legge
è proposta:
a)
dal
Consiglio di Amministrazione o dal Commissario straordinario in carica nel caso
di IPAB per le quali non ricorrono i requisiti per la trasformazione in ASP o in
persona giuridica di diritto privato;
b)
dal
Commissario Straordinario di cui al comma 4bis dell’art. 2
“Obbligo di trasformazione” della Legge
nominato dalla Giunta Regionale in caso di infruttuosa decorrenza dei termini di
cui al comma 3 dell’art. 2
della Legge
e successiva verifica dell’assenza dei requisiti previsti per la trasformazione,
come previsto dal comma 1 dell’articolo 17 “Procedure per l’estinzione” del
presente regolamento;
c)
dalla
Giunta Regionale, nel caso di accertamento della mancata attuazione del piano di
risanamento di cui all’art. 6
della Legge.
2. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato
dei Servizi Sociali con proprio atto provvede alla ricognizione delle
istituzioni amministrate dai Comuni di cui al comma 2 dell’art. 1
“Finalità e ambito di applicazione” della Legge,
che, ai sensi del comma 5 dell’art. 13
“Estinzioni” della Legge,
sono estinte di diritto per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.17 del
15 marzo 1978 (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni
del personale, dei beni, delle funzioni).
Art. 17
(Procedure per l’ estinzione)
1. Il consiglio di amministrazione, ovvero,
il commissario straordinario in carica, entro il termine previsto dal comma 3
dell’art. 2
“Obbligo di trasformazione” della Legge
ovvero, il commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti del
comma 4bis dell’art.2
della Legge,
entro 120 gg. dalla data di insediamento, dopo aver esperito ogni utile
accertamento finalizzato alla possibilità di trasformazione in ASP o in persona
giuridica di diritto privato, alla possibilità di eventuale piano di risanamento
previsto dall’art.6
della Legge
o di trasformazione del fine secondo il dettato dell’art.7
della Legge,
nonché ogni utile tentativo di fusione con altra/e IPAB come previsto dall’art.
12 del presente regolamento, propone alla Giunta Regionale, per gli effetti
dell’art. 13
“Estinzioni” della Legge,
per il tramite del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali,
l’estinzione dell’ente con apposita deliberazione contenente la seguente
documentazione :
a)
relazione dettagliata circa la situazione
dell’ente, il lavoro svolto e le motivazioni complessive che suggeriscono, quale
ultima ratio, l’estinzione dell’Ente;
b)
copie
autentiche dell’atto costitutivo, dello statuto originario ed eventuali
successive modifiche, dei regolamenti interni, di eventuali testamenti, lasciti,
legati, donazioni ecc.;
c)
bilancio
consuntivo, regolarmente approvato, relativo all’ultimo esercizio finanziario
decorso o, in alternativa, l’ultimo bilancio consuntivo approvato nonché
dichiarazione giurata circa la situazione creditoria e debitoria dell’Ente,
aggiornata al momento, comprensiva dell’indicazione dell’ammontare delle
competenze spettanti al Commissario Straordinario a titolo di indennità di
carica nella misura indicata dalla Giunta Regionale;
d)
perizia
giurata in ordine alla consistenza originaria ed attuale nonché al relativo
valore attuale del patrimonio immobiliare e mobiliare con allegato estratti
catastali in originale, copie conformi all’originale del registro degli
inventari;
e)
copie
autentiche dei prescritti pareri espressi, con le modalità di cui al comma 3
dell’art. 3
“Trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona” della Legge,
dal Comune ove ha sede legale l’Istituzione e dal Coordinamento istituzionale
del competente ambito territoriale così come individuato dall’art. 5
della L.R.
19/06 o, in mancanza, dichiarazione attestante l’avvenuta richiesta
di parere al Comune ed al Coordinamento istituzionale del competente ambito
territoriale e l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione
dello stesso;
f)
pianta
organica del personale dipendente con l’indicazione degli estremi di
approvazione ed elenco nominativo del personale in servizio corredato dei dati
anagrafici e fiscali, del ruolo, della qualifica, della mansione e della data di
assunzione, degli estremi del provvedimento di assunzione con l’indicazione
dell’attuale posizione giuridica;
g)
elenco
dei rapporti giuridici pendenti a
qualsiasi titolo.
2. La Giunta Regionale, sulla scorta della
documentazione prodotta, valutata la proposta di estinzione ed acquisita la
disponibilità dell’Ente dalla stessa Giunta individuato quale subentrante,
previa concertazione con i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 13
della Legge,
autorizza il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali a
disporne l’estinzione.
3. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato
dei Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti dell’art 13
della Legge,
in conformità delle indicazioni della Giunta regionale, dispone entro 90 gg.
dalla data di ricezione della documentazione, l’estinzione definitiva.
4. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il
commissario straordinario resterà in carica fino alla data del passaggio di
consegne tra l’amministrazione dell’Ente estinto e quella dell’Ente subentrante.
Tale passaggio di consegne dovrà avvenire presso la sede dell’IPAB entro il
termine stabilito dall’atto dirigenziale di estinzione, e dovrà essere
documentato da apposito verbale che sarà firmato dai rispettivi rappresentanti
legali.
5. Entro i successivi trenta giorni, l’Ente
subentrante trasmetterà al Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi
Sociali della Regione copia conforme del verbale di passaggio di consegne in uno
con la deliberazione di presa d’atto.
Art. 18
(Estinzione delle ASP)
1. L’estinzione delle ASP, proposta dai
soggetti e nei casi previsti dall’art. 38
“Estinzione delle aziende" della Legge
è regolata dalle medesime procedure previste dall’articolo precedente del
presente regolamento.
Titolo VIII
Gestione delle ASP
Art. 19
(Ordinaria contrattazione)
1. Per le attività di ordinaria
contrattazione riguardante acquisti di beni e di servizi il cui valore
complessivo sia inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie, si osservano
procedure di gara ad evidenza pubblica.
2. Tra i parametri
per la valutazione delle offerte, occorrerà considerare il costo unitario del
prodotto.
Art. 20
(Albo Regionale dei Direttori ASP)
1. La Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessore al ramo, istituisce, presso il Settore Sistema Integrato dei
Servizi Sociali, l’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche
di Servizi alla Persona, di durata triennale, e ne dispone la pubblicazione sul
BURP unitamente all’avviso della scadenza entro la quale gli interessati possono
presentare domanda di iscrizione.
2. Possono essere
iscritti all’albo di cui al comma 1) i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti generali:
a)
cittadinanza italiana ovvero, in caso di
accesso a posti di lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri o non attengano alla tutela dell’interesse nazionale,
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b)
idoneità
fisica all’impiego;
c)
non
essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in
contrasto con l’ordinamento giuridico;
d)
aver
raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio;
e)
il
godimento dell’elettorato attivo e passivo;
f)
il non
aver riportato condanne penali che costituiscono causa ostativa all’accesso al
pubblico impiego.
3. I candidati di
cui al comma 2 devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti :
a)
Diploma
di laurea (L) in materie giuridiche o economiche o in Ingegneria gestionale,
rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro per l’Università e la ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 3/11/1999;
b)
Specializzazione post-lauream nelle materie
attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni o in ambito
socio-assistenziale e/o sociosanitario.
4. In prima istanza,
possono, altresì, essere iscritti i soggetti che:
-
ricoprono la qualifica o svolgono le funzioni
di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del presente
regolamento o che comunque, abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni ;
-
sono
dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e hanno svolto per
almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB.
5. I soggetti interessati possono produrre,
entro il termine di cui all’avviso pubblicato sul BURP, istanza in carta
semplice accompagnata da copia del titolo di studio e da dichiarazione
dell’interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi
del DPR n. 445/2000.
6. E’ previsto l’aggiornamento annuale
dell’Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno
di vigenza.
Art. 21
(Trattamento economico direttore)
1. Il trattamento economico spettante al
direttore generale delle ASP è determinato sulla base della libera
contrattazione ed è regolato con un contratto di natura privatistica. Tale
trattamento non può comunque essere superiore, nel complesso, a quanto previsto
dal CCNL relativo all’area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie
locali, 2^ area dirigenziale, ed alla retribuzione di posizione e di risultato.
Art. 22
(Revisori)
1. Il Consiglio di Amministrazione individua
due componenti il Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei revisori
contabili previsti dalla normativa vigente.
2. La Giunta Regionale individua il
Presidente del Collegio dei Revisori nelle medesime modalità previste dal
precedente comma.
Art. 23
(Amministratori)
1. Nella formulazione del nuovo statuto
l’IPAB o le IPAB, in caso di fusione, stabiliscono i requisiti per accedere alla
carica di amministratore, le procedure relative alla costituzione ed allo
scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla decadenza degli
amministratori.
2. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, l’ordinaria amministrazione è garantita dal Consiglio di
Amministrazione in carica.
3. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali,
successivamente all’approvazione della proposta di trasformazione e del relativo
nuovo statuto, richiede agli enti cui lo statuto assegna tale funzione, a mezzo
raccomandata a r., le designazioni di competenza, che dovranno pervenire entro e
non oltre 45 gg. dalla data di approvazione dello Statuto e provvede con proprio
atto alla costituzione dell’organo
ordinario di amministrazione. In caso di infruttuosa scadenza del
termine, le designazioni e la contestuale costituzione dell’organo ordinario di
amministrazione sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale con
proprio decreto.
4. Sei mesi prima della naturale scadenza del
Consiglio di Amministrazione, il Dirigente del Settore Servizi Sociali, richiede
agli enti cui lo statuto assegna tale funzione, a mezzo raccomandata a r., le
designazioni di competenza, che dovranno pervenire entro e non oltre 45 gg.
dalla data di scadenza. In caso di infruttuosa scadenza del termine, le
designazioni e la contestuale costituzione dell’organo ordinario di
amministrazione sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale con
proprio decreto.
5. La durata in carica del consiglio di
amministrazione decorre dalla data di insediamento; per tale, si intende il
giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, dell’organo
di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.
6. Il Presidente del Consiglio di
amministrazione trasmette copia del verbale di insediamento al Dirigente del
Settore Servizi Sociali ed ai soggetti cui compete la nomina degli
amministratori, entro cinque giorni dall’approvazione degli stessi.
7. Il Consiglio di amministrazione dichiara
la decadenza del Presidente o dei membri del Consiglio di amministrazione nei
casi previsti dal primo comma dell’art. 21 “Decadenza e dimissioni dalla carica”
della Legge, previa contestazione e, qualora, entro il termine perentorio di
quindici giorni, la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è
attivato su istanza o d'ufficio ed è concluso con provvedimento del Dirigente
del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali della Regione, notificato al
Presidente della Giunta Regionale nel caso in cui la decadenza riguardi il
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 24
(Azione amministrativa)
1. Le ASP, in quanto soggetti attuatori del
sistema integrato dei servizi sociali cui i Comuni, ai sensi della L.R.
19/06, possono delegare l’esercizio della funzione
socio-assistenziale, ovvero affidare la gestione di specifici servizi sociali e
sociosanitari, devono improntare la propria azione amministrativa ai seguenti
principi:
Economicità della gestione, intesa anche come
capacità di soddisfare i bisogni di pubblico interesse;
Efficacia delle azioni intraprese, intesa
quale insieme di servizi e/o prodotti approntati dall’attività pubblica
considerati in rapporto ai bisogni espressi dalla collettività ed al potenziale
grado di soddisfacimento degli stessi;
Efficienza nell’impiego delle risorse, intesa
quale rapporto tra l’insieme delle risorse impiegate e la quali-quantità delle
prestazioni erogate e dei servizi prodotti.
2. A tale fine, l’ASP, al fine di garantire il costante
equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi ed il rispetto degli obiettivi di
qualità del servizio, si dota di forme di controllo per singoli settori di
attività e l’analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.
3. Ai fini del controllo di gestione,
ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano il bilancio
consuntivo :
-
centri
di responsabilità operativa generali e specifici;
-
centri
di ricavo;
-
centri
di costo generali, comuni e analitici;
-
criteri
di riparto dei costi;
-
individuazione dei responsabili di servizio;
-
attribuzione delle risorse umane, strumentali
e finanziarie.
4. La verifica sull’andamento dei ricavi
conseguiti e dei costi sostenuti nonché sul raggiungimento degli obbiettivi deve
essere effettuata a scadenze prefissate, con cadenza almeno semestrale. Le
rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell’esercizio.
5. Dalle risultanze della contabilità
analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di
responsabilità comprendenti l’indicazione della previsione iniziale, l’ammontare
dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento
della previsione.
6. Le ASP predispongono annualmente una
relazione sociale sulle attività realizzate e i servizi gestiti, evidenziando
con appositi indicatori di attività, risultato, impatto per tipologia di
servizio, i principali esiti e i benefici prodotti per le comunità locali di
riferimento.
7. Le ASP devono improntare la propria azione
amministrativa a criteri di pari opportunità anche attraverso la realizzazione
di azioni positive volte al concreto superamento di fattori di discriminazione
ai sensi della L. 125/91 (azioni positive per le pari opportunità tra donne e
uomini).
Art. 25
(Bilanci e contabilità )
1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 24
“Bilanci e contabilità” della Legge,
il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione
dei revisori dei conti, sono trasmessi al Settore Servizi Sociali della Regione
nei trenta giorni successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi
pubblici mediante affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio albo.
2. Al bilancio di previsione, redatto secondo
le norme di contabilità degli enti pubblici, deve essere allegato il Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.) che individui gli obiettivi da raggiungere, le
dotazioni ed i relativi responsabili, e che contenga, inoltre, tutti i dati
quali-quantitativi inerenti la gestione dei singoli servizi.
3. Il P.E.G. determina, inoltre, gli
obiettivi di gestione dei singoli servizi sulla base delle risorse disponibili e
rappresenta lo strumento utile a definire la separazione delle funzioni di
direzione e controllo dalle competenze gestionali.
4. Al Bilancio di previsione va allegata,
inoltre, la relazione revisionale e programmatica che illustri i servizi erogati
precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche; contenente, per la parte
entrata, una valutazione sui mezzi finanziari che individui le fonti di
finanziamento ed evidenzi l’andamento storico degli stessi e, per la parte
spesa, rilevi l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di
investimento.
5. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato
dei Servizi Sociali, in caso di inadempimento nell’approvazione del bilancio di
previsione e del bilancio consuntivo entro i termini previsti dai comma 6 e 7
dell’art. 24
della Legge,
diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni.
6. Trascorso inutilmente tale termine
l’Assessore al ramo propone al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un
commissario ad acta per la predisposizione e l’approvazione del bilancio
preventivo e/o del bilancio consuntivo.
7. Nel caso in cui la relazione del Collegio
dei revisori contenga osservazioni al bilancio preventivo e al bilancio
consuntivo, si applicano le disposizioni di cui al comma 12 e 13 dell’art. 24
della Legge.
Art. 26
(Controllo sugli atti patrimoniali)
1. Le ASP sono tenute a trasmettere al
Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali le deliberazioni
concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, la
partecipazione a società di capitali e la costituzione di fondazioni entro
trenta giorni dalla data di adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26
“Controllo sugli atti di natura patrimoniale” della Legge.
Art. 27
(Regolamento di organizzazione e
contabilità)
1. L’organizzazione dell’azienda è stabilita
dallo statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità dell’azienda e
deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a
garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento di organizzazione e
contabilità di cui all’art. 35
“Regolamento di organizzazione e contabilità” della Legge
è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio
di Amministrazione ed è trasmesso al Settore Servizi Sociali entro 10 giorni
dall’approvazione.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione
dell’atto, il Dirigente competente, qualora rilevi violazioni di legge o di
regolamento, invita l’azienda a riesaminare il provvedimento formulando
specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L’organo di
amministrazione dell’azienda provvede successivamente a trasmettere al Settore
Servizi Sociali il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali
ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già
deliberato.
4. Il Consiglio di amministrazione di ogni
azienda può adottare le modifiche di regolamento che sono ritenute necessarie
per consentire il miglioramento dell’amministrazione e l’ampliamento delle
attività istituzionali, secondo il procedimento di cui ai comma 2 e 3 del
presente articolo.
Art. 28
(Controllo interno)
1. Le aziende, nel rispetto dei principi
generali del controllo interno, devono dotarsi di strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa
e contabile);
- verificare l’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- valutare l’adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
- verificare il rispetto del principio di
pari opportunità.
Art. 29
(Controllo strategico)
1. L’attività di valutazione e controllo
strategico mira a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive, negli altri atti di indirizzo politico delle aziende, nonché la
coerenza con le priorità strategiche e gli obiettivi di copertura della domanda
sociale definiti dalla programmazione sociale a livello regionale e di ambito
territoriale di riferimento. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva
e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, l’attuazione delle
scelte e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. In particolare,
devono essere considerati i seguenti parametri:
- indicatori di struttura e delle risorse ;
- il controllo di performance del processo
(ampiezza e volume dell’attività, relazione tra volume dell’attività e
utenti);
- il controllo di attività e di risultato
(servizi richiesti/servizi erogati);
- l’analisi dei reclami (numero di
utenti/numero di reclami).
3. Gli uffici ed i soggetti preposti
all’attività di valutazione e controllo strategico dell’azienda riferiscono agli
organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate e
concorrono alla redazione della relazione sociale di cui al comma 6 dell’art.
24.
Titolo IX
Personale
Art. 30
(Personale)
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 12
“Rapporti giuridici” della Legge
al personale delle istituzioni trasformate in aziende o in persone giuridiche di
diritto privato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs.
165/2001 (T.U. del pubblico impiego).
2. Al personale delle istituzioni trasformate
in persone giuridiche di diritto privato si applicano, inoltre, le disposizioni
di cui al comma 3 dell’art. 12 della Legge.
3. In applicazione dell’art.34
“Personale dipendente” della Legge,
nelle more dell’istituzione del comparto autonomo di contrattazione collettiva
così come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 207/2001, in sede di contrattazione
decentrata regionale si individuano i CCNL di riferimento, l’inquadramento
contrattuale degli operatori nei profili professionali di competenza, nonché le
modalità di conservazione degli istituti normativi ed economici dei rapporti di
lavoro in essere al momento della trasformazione.
4. Ai sensi dell’art. 16
comma 3 “Personale” della L.R.
13/06 così come modificato dall’art. 25 “Modifiche e integrazioni
alla legge
regionale 15 maggio 2006, n. 13” della L.R.
22/06 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006”, la Giunta Regionale entro trenta giorni
dall’approvazione del presente regolamento approva la graduatoria di mobilità
stilata ai sensi della normativa vigente per le istituzioni di cui all’art. 13
della Legge.
5. La Giunta Regionale entro 60 giorni
successivi all’approvazione della graduatoria di mobilità di cui all’art.16
della L.R. n.
13/2006 così come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art.
25 della L.R.
22/06, procederà all’assegnazione delle residue unità di personale
presso gli enti di cui al comma 4 dell’art. 16 della L.R.
13/06 così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25
della L.R.
22/06, nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle
vigenti disposizioni.
Titolo X
Pubblicazione degli atti
Art. 31
(Pubblicazione degli atti)
1. Ai sensi dell’art. 43
“Regolamento di attuazione” della Legge,
gli atti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per
l’attuazione del presente regolamento sono i seguenti:
a)
Provvedimento dirigenziale di trasformazione
in ASP (di cui all’art. 5.);
b)
Provvedimento dirigenziale di modificazione
statutaria (art. 7);
c)
Provvedimento dirigenziale di trasformazione
e di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato (art.
11);
d)
Provvedimento dirigenziale di fusione di
aziende (art. 12);
e)
Provvedimento dirigenziale di costituzione di
aziende (art. 17);
f)
Provvedimento dirigenziale di estinzione
delle IPAB;
g)
Albo
regionale dei Direttori Generali delle ASP con contestuale avviso di scadenza
per la presentazione delle domande di iscrizione degli interessati (art. 22).
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.
12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 28 gennaio 2008