IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
-
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
-
Visto l’art. 44,
comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
-
Visto l’ art. 32 della
L. R. 9 agosto 2006 n. 26 “Interventi in materia Sanitaria”.
-
Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 246 del 26 febbraio 2008 e la successiva Delibera di Giunta
Regionale n. 1170 del 1 luglio 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
ART. 1
Rideterminazione delle tariffe
1.In attuazione dell’art. 32
della L.R.
9 Agosto 2006, n. 26, le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative
psichiatriche residenziali e diurne, individuate dal Regolamento
Regionale 27 Novembre 2002, n. 7, sono ridefinite sulla base dei costi
derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005, così come indicato nell’allegata Tabella A).
ART. 2
Costo del personale
1. Al personale delle strutture riabilitative psichiatriche
private si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il
personale non medico della Sanità Privata.
2. I costi del personale di cui alla allegata Tabella A) sono
comprensivi degli oneri riflessi, del T.F.R., della quota premio incentivazione,
degli oneri aggiuntivi, nonché di una quota - calcolata nella misura del 4%
della retribuzione annua - per il finanziamento di oneri contrattuali diversi
(lavoro straordinario e indennità di trasferta per attività fuori sede).
ART. 3
Costo della locazione degli immobili
1. Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo
individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno
rimborsate dall’Azienda Sanitaria su cui insiste la struttura, previa
presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, sino ad un
massimo di:
- € 35.870 per
la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica
- € 20.500 per
la comunità alloggio
- € 14.210 per
il modulo di n. 2 gruppi-appartamento
- € 30.000 per
il centro diurno.
2. Le spese di locazione degli immobili sono comprensive delle
spese di registrazione del contratto e condominiali.
3. In caso di immobile di proprietà del gestore, ai fini della
valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al costo minimo di locazione
viene mantenuta nella tariffa.
4. In caso di immobile di proprietà dell’Azienda Sanitaria,
ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, in comodato d’uso, la tariffa è
ridotta della quota relativa al fitto.
ART. 4
Vitto
1. Il menù si compone, per le strutture residenziali, di n. 5
pasti giornalieri (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena), da consumarsi in
orari che non ostacolino le relazioni interpersonali degli utenti, adeguati per
quantità e qualità ai requisiti nutrizionali.
2. Per le strutture semiresidenziali il menù si compone di n. 3
pasti giornalieri ( colazione, pranzo e merenda).
ART. 5
Servizi mensa e trasporto nel Centro Diurno
1. I servizi mensa e trasporto, ai sensi dell’art. 4
del Regolamento
n. 7/02, devono essere assicurati, in via prioritaria, da cooperative
sociali di tipo B, onde consentire anche l’inserimento lavorativo di pazienti
psichiatrici.
2. Vanno, in ogni caso, privilegiate forme di raggiungimento
autonomo del Centro Diurno da parte degli utenti.
ART. 6
Costi generali della struttura
1. Le spese generali della struttura comprendono le seguenti
voci:
- Utenze: gas
cucina/riscaldamento, luce, acqua, fogna, telefono, carburante;
- Quota
ammortamento arredi, attrezzature, elettrodomestici, autoveicoli, biancheria;
- Lavaggio,
stiratura, piccola sartoria;
- Manutenzione
ordinaria e riparazioni;
- Materiale
sanitario e per l’igiene personale e della casa;
-
Assicurazioni;
- Cancelleria e
spese varie di economato;
- Abbigliamento
ed altri bisogni di base degli utenti (in mancanza di altre fonti di reddito).
ART. 7
Attività riabilitative
1. Il progetto terapeutico individualizzato, redatto nelle
forme previste dal Reg.
Reg. n. 3/2005, deve contenere la valutazione globale della patologia e dei
bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la
prevedibile durata della prestazione.
2. Le spese per le attività riabilitative di reinserimento
formativo-lavorativo, individuate nei progetti terapeutici individualizzati
redatti dal Centro di Salute Mentale, di concerto con l’équipe della struttura
riabilitativa e con l’utente stesso, sono comprensive anche delle attività di
animazione e socializzazione e dei soggiorni-vacanza.
3. La permanenza del paziente nella struttura a più alta
intensità terapeutico-assistenziale non può superare il limite dei 18 mesi,
rinnovabili per una volta.
4. Il Centro di Salute Mentale, allo scadere della durata della
prestazione riportata nel progetto terapeutico, valutato il processo
riabilitativo ed i risultati conseguiti, ne può disporre la permanenza nella
struttura stessa, fermo restando i limiti indicati nel comma precedente, ovvero
la dimissione in direzione di soluzioni alternative quali assistenza presso il
domicilio, altra struttura più idonea, affido eterofamiliare.
5. I limiti di permanenza nella struttura di cui al comma 3),
per i pazienti attualmente ivi ospitati, decorrono dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
ART. 8
Assenze temporanee
1. In caso di assenze temporanee dei pazienti considerate nel
progetto riabilitativo personalizzato o di ricovero ospedaliero, le strutture
riabilitative psichiatriche residenziali e diurne assicurano la continuità
assistenziale con l’erogazione delle prestazioni individuate dal piano
terapeutico.
2. In tali casi, la retta è decurtata della diaria vitto.
ART. 9
Adeguamento delle tariffe ed accordi
contrattuali
1. Le tariffe individuate nell’allegata Tabella A) si applicano
alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei
requisiti organizzativi previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005.
2. Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le
spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le
altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso
di inflazione, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Il Direttore Generale della ASL, a seguito dell’entrata in
vigore del presente regolamento, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti
Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche di cui al comma 1 sulla base
dei seguenti criteri di massima:
- volume delle
attività realizzate per l’utenza territoriale provinciale nell’ambito della
riabilitazione psichiatrica;
- gestione di
reti riabilitative psichiatriche ( CRAP, CD, CA, GA );
- esperienza
documentata nel settore della riabilitazione psichiatrica;
- dimostrazione
di possesso di ulteriori standard di cui all’art. 12
del Regolamento
n. 7/02, con particolare riferimento alla valutazione della qualità delle
prestazioni di cui alla lett. k) effettuata dal DSM di ASL diversa da quella in
cui risiedono le strutture;
- assunzione
documentata a tempo indeterminato del personale non medico previsto dal Reg.
Reg. n.3/2005 secondo il contratto collettivo nazionale.
4. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, valutato il
fabbisogno aziendale, con l’accordo contrattuale procede ad acquistare le
prestazioni riconvertendo, in caso di esubero stabile verificatosi in costanza
di contratto, le prestazioni residenziali in prestazioni di assistenza
riabilitativa psichiatrica non residenziale, ivi comprese le attività di ADI.
5. Presso ciascuna ASL viene istituito l’albo degli operatori
delle strutture riabilitative psichiatriche, al quale ciascun Ente è tenuto a
comunicare nominativamente e per funzione l’elenco del personale occupato, con
la relativa tipologia del rapporto di lavoro.
ART. 10
Commissione Regionale per la Salute Mentale
1. La Commissione Regionale per la Salute Mentale prevista alla
lettera n) del comma 1 dell’art. 9
della legge
regionale 9 Agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e
costituita con DGR n. 36 del 23 Gennaio 2007 è integrata con n. 3 rappresentanti
delle strutture riabilitative psichiatriche accreditate.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n .7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 08 luglio 2008
ALLEGATO