Regolamento abrogato dal R.R.
n.10/2021, art. 5,
comma 2.
IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
[VISTO l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ed in particolare gli artt. 10 e 14;
VISTA la
Legge regionale 13 agosto 1998, n. 27;
VISTA la
Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 28 luglio 2009 di adozione del
Regolamento; ]
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
[1
Il presente regolamento è
adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n.
157 e della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27.
2
Il
presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale
2009/2014 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici
venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano
faunistico venatorio regionale. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n.10/2021, art. 5,
comma 2.
Art. 2
[1
La Regione con il Piano
faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del
territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani
faunistico-venatori provinciali.
2
Ai fini della
pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai
sensi dell’art. 9,
comma 3, della legge
regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree
protette già istituite da leggi statali e regionali.
3
La Regione provvede a
eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del
presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 9,
comma 6, della legge
regionale n. 27 del 1998. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n.10/2021, art. 5,
comma 2.
Art. 3
[1
E’ fatto obbligo agli
organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I,
comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti
loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla
stessa.
2
La Regione con il
predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e
revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate
nello stesso.
3
In ottemperanza dei
regolamenti attuativi previsti dalla legge
regionale n.27/98 e nel rispetto dei
criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione
provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla
normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica.
Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al
raggiungimento del 15 per cento del territorio agrosilvo-pastorale secondo le
percentuali previste dalla legge
regionale n. 27 del 1998.
In attuazione della L.
157/92 - art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia
(ATC) sono disciplinati dal Regolamento
Regionale n. 3/99 e s.m.i.
]Regolamento abrogato dal R.R.
n.10/2021, art. 5,
comma 2.
Art.
4
[1
Dalla pubblicazione del
Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’art. 9,
comma 11, della legge
regionale 27 del 1998.
2
Con il presente viene
abrogato il Regolamento
Regionale 5 agosto 1999, n. 2 “Attuazione del Piano
Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003” ]
Regolamento abrogato dal R.R.
n.10/2021, art. 5,
comma 2.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 30 luglio 2009