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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
17
Data
30/07/2009
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014
Note
Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.

 

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

[VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ed in particolare gli artt. 10 e 14;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 1998, n. 27;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 28 luglio 2009 di adozione del Regolamento; ]

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

[1                    Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

 

2                    Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano faunistico venatorio regionale. ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.

 

Art. 2

[1                    La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.

 

2                    Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.

 

3                    La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998. ]

 

 Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.

Art. 3

[1                    E’ fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

 

2                    La Regione con il predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

 

3                    In ottemperanza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale n.27/98 e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agrosilvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.

In attuazione della L. 157/92 - art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i. ]Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.

 

Art. 4

[1                    Dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all’art. 9, comma 11, della legge regionale 27 del 1998.

 

2                    Con il presente viene abrogato il Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003” ]

Regolamento abrogato dal R.R. n.10/2021, art. 5, comma 2.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 luglio 2009