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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
8
Data
06/05/2009
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale n. 11 del 13 aprile 2007 e s.m.i. "Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)".
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 78 del 29 maggio 2009
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. 29 aprile 2004 n. 6;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 778 del 13 maggio 2009 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1

(Finalità)

1.         Il presente Regolamento modifica il Regolamento Regionale del 13 aprile 2007 n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di spettacolo (Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.

Art. 2

(Integrazione all’art. 2)

1.                   all’art. 2 è aggiunto il seguente comma:

“12.           Per personale stabilmente inserito nell’organico si intende il personale impiegato con continuità e ricorrenza nell’anno.”

 

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all’art. 5)

1.                  all’art. 5, comma 1, lettera b), dopo le parole ”sul territorio regionale” sono aggiunte le seguenti parole:

“nel settore e per l’attività per la quale si richiede l’iscrizione”;

 

2.                  all’art. 5, comma 2.5, lettera c), le parole ”in almeno 10 comuni pugliesi” sono soppresse;

 

3.                  all’art. 5, comma 2.5, lettera d), le parole ”almeno 5” sono soppresse.

 

Art. 4

(Modifiche all’art. 6)

1.         il comma 3 dell’art.6 è sostituito dal seguente:

“3. l termine per la conclusione del procedimento di iscrizione all’Albo è di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze fissato nel successivo comma 4; l’istanza è considerata accolta se decorso tale termine non è intervenuta alcuna comunicazione scritta da parte dell’Ufficio competente.”;

2.         al comma 6 dell’art.6, le parole ”per l’esercizio teatrale e cinematografico” sono soppresse.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all’art. 9)

1.         al comma 1, lett. b), punto 3) dell’art. 9, dopo le parole ”da attuare” è aggiunta la parola “anche”;

 

2.                   al comma 4 dell’art. 9, le parole ”e sottoscrive le convenzioni” sono soppresse;

 

3.                   all’art. 9 è aggiunto il seguente comma:

 

“5. I finanziamenti in favore dei soggetti che hanno presentato istanza a norma del presente Regolamento possono essere assegnati, in parte o interamente, a valere su risorse di provenienza comunitaria o statale, anziché sul FURS”.

 

Art. 6

(Integrazioni all’art. 11)

1.         al comma 2 dell’art. 11, dopo le parole “di presentazione dell’istanza stessa.” è aggiunta la seguente frase: “Per i soggetti iscritti all’Albo Regionale, il programma presentato deve riferirsi esclusivamente al settore ed all’attività di iscrizione e deve rispettare i minimi di attività previsti come requisiti specifici di settore dall’art.5.”;

Art. 7

(Modifiche all’art. 15)

1.         al comma 1 dell’art. 15, le parole ”il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “il 10 giugno”;

Art. 8

(Integrazione all’art. 16)

1.         l comma 2 dell’art. 16, dopo le parole ”La promozione è realizzata” è aggiunta la parola “anche”.

Art. 9

(Modifiche all’art. 17)

1.         al comma 5 dell’art. 17, le parole ”attuatori delle attività e dei progetti speciali che a tal fine”

sono sostituite dalla parola: “che”;

Art. 10

(Integrazione all’art. 18)

1.         al comma 3 dell’art.18, dopo le parole ”del progetto triennale” sono aggiunte le parole “compatibilmente con le disposizioni regionali e statali in materia finanziaria e di contabilità.”.

Art. 11

(Modifica denominazione
del Settore Attività Culturali)

1.                  Il termine ”Settore” riferito alla denominazione del Settore Attività Culturali contenuto nel Regolamento è sostituito da “Servizio”.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004,n.7Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 maggio