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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2010
Numero
17
Data
16/11/2010
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 novembre 2010, n. 174 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1 

 Modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.

1.  All'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)  il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo misto dell'azienda sanitaria, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall'Assessore alle politiche della salute.”; b)  dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero–universitarie è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.