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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2010
Numero
22
Data
29/12/2010
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36: Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche.
Note
Pubblicato nel B.U.R Puglia 30 dicembre 2010, n. 194 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 30.12.2009 n.36;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3005 del 28 dicembre 2010;



EMANA



Il seguente Regolamento

 

Art. 1 (1)

1.   Dopo l’art. 14 del Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

 

Art. 14 bis

(Disciplina transitoria)


1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:


I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%;


II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.


2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il 3° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

“Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”;

(1)  Articolo così modificato dall'art. 1 del  Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato: "1.  Dopo l'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:
«Art. 14-bis
Disciplina transitoria.
1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:
I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è aumentato al 45%;
II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00.». "

 

Art. 2

1.  Dopo l'art. 20 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-bis
Disciplina transitoria.
1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 22 del Reg. reg. n. 36/2009 entro il 31 dicembre 2012 (2) , si applicano le seguenti disposizioni:
il livello minimo di fatturato registrato nell'esercizio precedente l'invio dell'istanza di accesso, di cui al comma 5 dell'art. 18 del Reg. reg. n. 36/2009, è ridotto a 4 milioni di euro.».
(2)  Articolo così modificato dall'art. 2 del  Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3.

 

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.