1. Dopo
l’art. 14
del Regolamento
regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:
Art. 14 bis
(Disciplina
transitoria)
1. A tutte le
domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre
2012, si applicano le seguenti disposizioni:
I - Il massimale
di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30
dicembre 2009, è aumentato al 45%;
II - Il
contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del
Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al
20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.
2. Per tutte le
domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012
al 31 dicembre 2012, il 3° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36
del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:
“Il contributo sul
montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap
(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M),
pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del
finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà
calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti
semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal
Soggetto Finanziatore”;
(1) Articolo così
modificato dall'art. 1
del Regolamento
Regionale 13 febbraio 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato:
"
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.