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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
3
Data
13/02/2012
Abrogato
 
Materia
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 “Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 17 febbraio 2012, n° 25
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA


GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2632 del 28/12/09 di adozione del “Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”;


Vista la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 12 febbraio 2010;


Vista l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008 e la Determinazione Dirigenziale n. 519 del 19 maggio 2010;


Vista la Determinazione Dirigenziale n. 615 del 10 giugno 2010;


Visto il Regolamento Regionale n. 22 del 29 dicembre 2010;


Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 7 febbraio 2012;




EMANA



Il seguente Regolamento:

 

 

 

Art. 1


L’art. 1 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è così modificato:


1. Dopo l’art. 14 del Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

Art. 14 bis

(Disciplina transitoria)


1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:


I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%;


II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.


2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il 3° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

“Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”;



Art. 2


Dopo l’art. 20 del Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:


Art. 20 bis

(Disciplina transitoria)


1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Regolamento n. 36/09 entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:

I - il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Regolamento n. 36/09, è ridotto a 4 milioni di euro.



Art. 3

(Rinvio al regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009)



1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 13 febbraio 2012