Art.1
Modifica all’articolo 8
della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 (Funzioni
delle province) della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale),
dopo le parole: “alla stipula e alla revoca delle convenzioni”, sono inserite le
seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.
Art.2
Modifiche e integrazioni all’articolo 23
della l.r. 15/2002
1. All’articolo 23 (Organismi attuatori) della l.r.
15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
all’alinea del comma 1, dopo le parole: “apposite convenzioni”, sono inserite le
seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”;
b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: “privati”, le
parole: “senza fine di lucro” sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 1 è
sostituita dalla seguente:
“b) enti privati che non svolgono per statuto attività di
formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai
propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso gli stessi;”;
d) le
lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse;
e) all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1,
comma 1, lett.a), della legge
regionale 2 novembre 2006, n.32 (Misure urgenti in materia di formazione
professionale), dopo le parole: “le convenzioni sono stipulate”, sono inserite
le seguenti: “e gli atti unilaterali d’obbligo sono sottoscritti”;
f)
all’alinea del comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett.a), della
l.r.
32/2006, dopo le parole: “ accreditamento e di certificazione”, le parole:
“delle strutture e dei relativi organismi”, sono sostituite dalle seguenti:
“degli organismi formativi”;
g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall’articolo 1,
comma 1, lett. b), della l.r.
32/2006, è sostituita dalla seguente:
“c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai
propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque,
ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore
della formazione professionale.”;
h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite
le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.
Art.3
Modifica della rubrica dell’articolo
24 della l.r. 15/2002
1 La rubrica dell’articolo 24 (Accreditamento delle
strutture formative) della l.r.
15/2002 è sostituita dalla seguente: ”Accreditamento degli organismi
formativi”.
Art.4
Modifica all’articolo 25
della l.r. 15/2002
1. L’articolo 25 della l.r.15/2002,
come modificato dall’articolo 1, comma 3, della l.r.
32/2006, è sostituito dal seguente:
“Art. 25
(Elenco regionale degli organismi formativi)
1. E’ istituito, presso il Servizio formazione
professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1
dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo
svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate
dalla presente legge.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Bari, lì 5 dicembre 2011