Capo I
Assestamento al bilancio di previsione anno
2011
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2011, approvato con legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 20, sono introdotte le variazioni
necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla
giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti
dal rendiconto generale dell'esercizio 2010, nonché le variazioni ritenute
necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già
iscritto per euro 1.023.764.376,67 al competente capitolo 1010001 di entrata del
bilancio di previsione per l'esercizio 2011 viene rideterminato in euro
1.115.531.271,26. Il maggior saldo finanziario è pari a euro 91.766.894,59 ed è
destinato all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate,
nonché alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente
legge.
3. Gli allegati A e B alla
presente legge contengono l' analitica esposizione, per unità previsionali di
base (upb) oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui
attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali
in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo di
amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla
presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e
della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui
all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa
dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 risulta
rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 13.075.434.104,15 in
termini di competenza e in euro 26.319.946.484,88 in termini di cassa.
Art. 3
Fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate.
1. Il fondo per la reiscrizione delle
economie vincolate di cui al capitolo 1110060, upb 06.02.01, del bilancio
dell'esercizio finanziario 2011 è incrementato dell'importo di euro
59.073.353,47.
2. Per l'esercizio 2011 la dotazione
finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro
837.837.730,14.
Capo II
Disposizioni varie di carattere
finanziario
Art. 4
Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione
dell'addizionale regionale IRPEF.
1. Giusto decreto del Presidente della
Giunta regionale Commissario ad acta 30 maggio 2011, n. 2 (Copertura disavanzo
del Servizio sanitario regionale - anno 2010. Rideterminazione delle aliquote
dell'addizionale regionale IRPEF), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 31 maggio 2011, n. 125, ai sensi del comma 174 e
seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2005), e al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di
gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di adozione del precitato decreto, l'addizionale regionale
Irpef, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), è determinata per scaglioni di reddito,
applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote:
a)
per i redditi sino a euro 15.000,00, 1,2 per cento; b) per i redditi
compresi tra euro 15.001,00 e sino a euro 28.000,00, 1,2 per cento; c) per
i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino a euro 55.000,00, 1,4 per cento;
d) per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00, 1,4
per cento; e) per i redditi superiori a euro 75.001,00, 1,4 per cento.
2. In caso di modifica degli scaglioni di
reddito previsti dall'articolo 11 (Determinazione dell'imposta) del Testo
unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2
per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale
pari a 1,2 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre
l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4 per cento permarrà sui successivi
scaglioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale Irpef, secondo gli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge
statale.
Art. 5
Valorizzazione beni regionali.
1. Al fine di assicurare l'ottimale
valorizzazione fisica ed economica degli immobili facenti parte del demanio, del
patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della Regione Puglia, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'upb 08.04.01, il
capitolo di spesa n. 3445 denominato “Spese per la valorizzazione degli immobili
regionali - legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27(Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale)”, con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini
di competenza e cassa di euro 900 mila.
2. Alla copertura delle spese di cui al
comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata del
bilancio regionale autonomo n. 4091000 “Alienazione di beni e diritti
patrimoniali L.R.
n. 67/1980, L.R.
n. 5/1985 e L.R.
n. 27/1995 art. 30”,
upb 04.01.02, di corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 6
Concessione e locazione beni regionali.
1. Al fine di sostenere lo sviluppo
dell'attività concessoria e locatizia dei beni regionali prevista dalla legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27(Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito
della upb 8.04.01, il capitolo di spesa n. 3446 denominato “Spese per
l'istruttoria delle pratiche di concessione e locazione di beni regionali e
funzioni di controllo, L.R.
n. 27/1995”, con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in
termini di competenza e cassa di euro 10 mila.
2. Alla copertura delle spese di cui al
comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata di
nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, upb 03.04.02, n. 3061040
denominato “Proventi connessi all'istruttoria delle istanze per il rilascio
delle concessioni e locazioni dei beni regionali, L.R. n. 27/1995” di
corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 7
Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della
legge regionale 23 giugno 2006, n. 17.
1. Il comma 3 dell'articolo 12
(Revoca, decadenza e sospensione della concessione) della legge
regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e
dell'uso della costa), è sostituito dal seguente:
“3. L' inosservanza nei
confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di
lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).
L'assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti
collettivi, quando accertata con sentenza passata in giudicato, comporta
l'automatica decadenza del concessionario.”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12
della L.R.
n. 17/2006 è inserito il seguente:
“3-bis. Ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1164 del R.D. n. 327/1942, i comuni costieri
hanno l'obbligo di attivare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
(Decadenza dalla concessione), comma 1, lett. f), del R.D. n. 327/1942,
il procedimento di decadenza del concessionario per reiterata inosservanza, nel
corso della medesima stagione, dell'obbligo di esposizione dell'ordinanza
balneare vigente nelle forme dalla medesima prescritte.”.
Art. 8
Modifica dell'articolo 3 della L.R. n.
17/2006.
1. Il comma 7 dell'articolo 3
(Piano regionale delle coste) della L.R.
n. 17/2006 è sostituito dal seguente:
“7. Entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale,
pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano
regionale delle coste (PRC) previa acquisizione del parere obbligatorio della
Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro
il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.”.
Art. 9
Organismi di parità della Regione Puglia.
1. Al fine di sostenere e potenziare le
attività degli Organismi di parità della Regione Puglia (Commissione pari
opportunità e Consulta femminile), è istituito nel bilancio autonomo regionale,
nell'ambito della upb 00.01.01, il capitolo di spesa n. 1250 denominato “Spese
per il sostegno e il potenziamento delle attività Organismi di parità della
Regione Puglia (Commissione pari opportunità e Consulta femminile)”.
2. Alla copertura delle spese di cui al
comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata di
nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, nell'ambito della upb
03.04.02, n. 3061050 denominato “Proventi derivanti dall'applicazione delle
misure di cui all'articolo 3,
comma 3, della L.R.
n. 2/2005 e D.P.G.R. n. 74/2011”.
Art. 10
Interventi per alunni non vedenti.
1. Ai sensi dell'articolo 3
(Organizzazione) della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione
scolastica degli handicappati), l'Unione italiana ciechi - Puglia e l'Istituto
“Antonacci” di Lecce concorrono, insieme ai Comuni associati in Ambiti
territoriali, alle ASL e alle Province, alla realizzazione degli interventi
volti a garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità della
vista, assicurando in particolare le seguenti attività, in applicazione di
quanto previsto all'articolo 2
(Tipologia degli interventi) della L.R.
n. 16/1987:
a) servizi per la realizzazione del tempo pieno e
per l'accompagnamento e il trasporto; b) dotazione di attrezzature
tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività
collegate, nonché l'attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio
economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e
dell'università.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1, le strutture dell'Assessorato al Welfare richiedono annualmente, entro
il 31 marzo, un piano di attività, che valutano e approvano entro il 30 giugno,
al fine di provvedere all'attribuzione del finanziamento entro l'avvio del
successivo anno scolastico. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque
entro il 30 giugno, l'Unione Italiana Ciechi - Puglia e l'Istituto “Antonacci”
di Lecce presentano dettagliata relazione sulle attività svolte, con
rendicontazione delle risorse spese e con l'elenco degli utenti destinatari
finali delle attività svolte.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 05.02.01, il
capitolo di spesa n. 785120, denominato “Spesa per gli interventi sociali in
favore dell'integrazione scolastica degli alunni non vedenti (art. 3
della L.R.
n. 16/1987)”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e
cassa per l'esercizio 2011 di euro 300 mila.
Art. 11
Abrogazione di norme.
1. L'articolo 36
(Modifica alla legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26) della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10(Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione
Puglia), e il comma 2 dell'articolo 35
(Integrazioni e modifiche alla disciplina dell'Agenzia regionale sanitaria)
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),
sono abrogati.
Art. 12
Registro tumori e mappa epidemiologica Asl Taranto.
1. Al fine di accelerare il lavoro di
raccolta ed elaborazione dati per il completamento del Registro dei tumori e per
la definizione della mappa epidemiologica, è assegnato alla Azienda sanitaria
locale (ASL) Taranto nell'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e
cassa, un contributo straordinario di euro 100 mila da imputarsi, nell'ambito
della upb 05.07.01, al capitolo di spesa di nuova istituzione n. 721031
denominato “Contributo straordinario per la raccolta ed elaborazione dati
Registro dei tumori e per la definizione della mappa epidemiologica”.
Art. 13
Esenzione ticket per visite ed esami specialistici.
*
[ 1. A decorrere dal 1°
luglio 2011, l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla
spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all’articolo 8
(Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modificazioni e
integrazioni, con le specificazioni introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ,
è riconosciuta anche:
a) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo
familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31,
incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
b) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro
familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito
complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05
in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a
carico;
c) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un
nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31,
incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è stanziata, in
termini di competenza e cassa, la somma di euro 1 milione e 500 mila, ad
integrazione del cap. 741090 del bilancio di previsione 2011.]
* La Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del presente
articolo
Art. 14
Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del
latte e/o della carne.
1. Al fine di sostenere l'attività di
miglioramento genetico animale svolta dalle associazioni degli allevatori per
ogni specie, razza o tipo genetico, in applicazione della legge 15 gennaio
1991, n. 30(Disciplina della riproduzione animale), è istituito nel
bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della
upb 01.01.07, il capitolo di spesa n. 111125, denominato “Contributo
straordinario agli allevatori per l'attuazione del programma regionale sui
controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della
carne. Legge 30/1991”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 1 milione e 100 mila.
Art. 15
Fondo per la certificazione della radioattività dei prodotti
ortofrutticoli.
1. Al fine di stipulare una convenzione
con l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata per la
certificazione della radioattività dei prodotti ortofrutticoli pugliesi
destinati all'esportazione, è istituito nel bilancio regionale autonomo
dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della upb 05.07.01, il capitolo di
spesa n. 731040, denominato “Spesa per la certificazione della radioattività dei
prodotti ortofrutticoli”, con una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 16
Contributo ai Consorzi di bonifica.
1. La Regione, al fine di consentire
l'attuazione della legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i
Consorzi di bonifica), provvede a erogare, ai sensi dell'articolo 16
(Concorso nelle spese consortili) della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di
determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
integrale), fino alla concorrenza di euro 11 milioni le somme occorrenti per far
fronte alle seguenti spese di funzionamento:
a) spese generali di
gestione; b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo
indeterminato e a tempo determinato; c) spese per il pagamento dei
consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che
per uso agricolo; d) spese per il pagamento delle quote del contributo
associativo dovuto all'Unione regionale delle bonifiche; e) spese per il
pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati
in quiescenza fino al 31 dicembre 2011; f) spese per la elaborazione dei
piani di classifica.
2. Per i fini di cui al comma 1 è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 01.01.01, il
capitolo di spesa n. 112091, denominato “Erogazione straordinaria ai Consorzi di
bonifica”, con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di
competenza e cassa di euro 11 milioni.
3. Agli adempimenti di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f) del comma 1 si provvede ai sensi del comma 3
dell'articolo 21
(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica) della legge
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione
Puglia). I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento
annuale ivi previsto.
Art. 17
Norme in materia di società partecipate
regionali.
1. Al fine di consentire il ripiano delle
perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 della società “S.T.P. Terra
d'Otranto di Lecce” è autorizzata, a valere sull'esercizio finanziario 2011, la
spesa complessiva di euro 1.130.919,00. Nel provvedimento di ripiano la Giunta
regionale dà preliminarmente atto che ricorrono le condizioni previste dal comma
19 dell'articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo,
nell'ambito della upb 07.02.01, del capitolo di spesa n. 3965 denominato “Spese
per il ripianamento delle perdite di esercizio al 31 dicembre 2010 della società
“S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce”, con una dotazione finanziaria in termini di
competenza e cassa per l'esercizio 2011 di euro 1.130.919,00.
3. La Regione Puglia, intendendo non più
strategiche le partecipazioni nelle società di trasporto pubblico, intende
dismettere le partecipazioni nelle società “S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce” e
“S.T.P. Brindisi”. Compiuto il ripiano di cui al comma 1, la Giunta regionale
può attivare le procedure funzionali alla dismissione dei titoli partecipativi
ancora detenuti, anche attraverso la cessione degli stessi a favore degli enti
locali territoriali serviti dalle società “S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce” e
“S.T.P. Brindisi”.
Art. 18
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7
ottobre 2009, n. 17.
1. All'articolo 1
(Esonero dal servizio) della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 17 (Estensione al personale della
Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:
“2009, 2010 e 2011” sono inserite le seguenti: “2012, 2013 e 2014”.; b)
dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. I posti residui vacanti ai sensi
del comma 1, negli anni 2012, 2013 e 2014, nei quali può essere presentata la
richiesta d'esonero, non sono reintegrabili”.
Art. 19
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio
2011, n. 1.
1. Dopo l'articolo 13
(Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni) della legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), è inserito il seguente:
“Art. 13-bis
Trattamento giuridico ed
economico dei dipendenti.
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del D.L. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, per gli
anni 2011, 2012 e 2013 ogni mutamento nell'inquadramento dei dipendenti
regionali riveniente da progressioni di carriera può produrre effetti economici
a far data dal 1° gennaio 2014.
2. A tutto il personale regionale in servizio
sono riconosciuti l'inquadramento giuridico e il trattamen.to economico avente
il carattere della fissità e della continuità in godimento alla data del 31
dicembre 2010.”.
Art. 20
Piano assunzionale personale non
dirigenziale.
1. La Giunta regionale predispone,
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2011,
2012 e 2013, fatte salve le progressioni di carriera del personale interno già
bandite e/o in itinere e le procedure concorsuali già deliberate e/o in itinere,
un piano assunzionale per il personale non dirigenziale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge e già assunto mediante selezione pubblica
con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, nonché
di quello in servizio con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
2. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dal comma 1 si procede nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e comma 1-bis dell'articolo
62 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), secondo la disciplina prevista dalla Contrattazione collettiva
nazionale di lavoro.
3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 è
esteso anche al personale dipendente delle Agenzie regionali.
Art. 21
Adeguamento della struttura del bilancio al nuovo assetto
organizzativo regionale.
1. Al fine di adeguare la ripartizione
delle spese per aree di intervento, funzioni-obiettivo e unità previsionali di
base del bilancio regionale alle modifiche dell'assetto organizzativo degli
uffici della Presidenza e della Giunta regionale, adottate dal Presidente della
Giunta regionale con D.P.G.R. 17 giugno 2011, n. 675, la Giunta regionale è
autorizzata, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad apportare, con deliberazione da comunicarsi al
Consiglio entro dieci giorni, le opportune variazioni alla struttura del
bilancio di previsione annuale e pluriennale anche attraverso la ridenominazione
dei capitoli, l'istituzione di nuovi capitoli e la riallocazione delle
disponibilità nei limiti degli stanziamenti già iscritti.
Art. 22
Cessione di crediti da parte degli enti di formazione
professionale.
1. È consentito agli enti di formazione
professionale di cedere parte dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati
nei confronti della Regione in favore dei propri dipendenti, al fine di
estinguere, anche parzialmente, quanto dovuto a titolo di retribuzioni arretrate
e non pagate, ivi compresi gli oneri assicurativi, sociali e fiscali.
2. La cessione dei crediti di cui al comma
1 è efficace e opponibile nei confronti della Regione quando è comunicata nelle
forme e nei modi di cui all'articolo 9
(Cessione dei crediti) della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2009).
3. La Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, impartisce
direttive alle Province al fine di disciplinare la cessione dei crediti maturati
dagli enti di formazione professionale nell'attuazione di iniziative formative e
di politica attiva del lavoro realizzate dalle Province stesse e finanziate da
fondi comunitari.
Art. 23
Incentivazione pensionamento di vecchiaia dei
dipendenti degli enti di formazione professionale.
1. Al fine di incentivare il pensionamento
di vecchiaia dei dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati
presso la Regione Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo
dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della upb 02.04.01, il capitolo di
spesa n. 961089, denominato “Spese per incentivo al pensionamento di vecchiaia
ai dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati presso la
Regione Puglia”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e
cassa, di euro 1 milione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative, fissa le condizioni e i limiti per l'accesso
all'incentivazione.
Art. 24
Modifica degli articoli 28 e 30
della L.R. n. 19/2010.
1. Gli articoli 28
e 30
della L.R.
n. 19/2010 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 28
Norme transitorie di
semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole
derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza.
1. Tutte le utenze di piccola derivazione
destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno
presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'articolo 10 (Pozzi)
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di
concessione di acque pubbliche), ad uso diverso dal domestico e per le quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il
provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di
concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e
assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2011, al
pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2
dell'articolo 11
(Canoni per le utenze) della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca
e utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro
360,00 (per pozzo) prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152(Norme in materia ambientale), del canone definito dall'articolo 18
(Canoni per le utenze di acqua pubblica) della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e
controllo delle portate.
2. Le utenze così regolate hanno la durata prevista
dall'articolo 7
(Durata della concessione) della L.R.
n. 18/1999, e devono corrispondere anticipatamente e annualmente gli
importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.
3. I
versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono
effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA -
Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari
- codice 3121 capitolo 3062200.
4. Per le denunce di esistenza pozzi per le
quali non si richiede il provvedimento di riconoscimento di utenza ai sensi del
comma 1 del presente articolo trova applicazione l'articolo 12
(Sanzioni) della L.R.
n. 18/1999.
5. L'istanza in bollo per il riconoscimento di utenza
deve essere indirizzata all'Ufficio di Coordinamento delle strutture tecniche
provinciali competenti per territorio del Servizio regionale lavori pubblici.
Alla istanza devono essere allegati, oltre alla copia della autodenuncia, gli
attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla
installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate,
sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli
46(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà) del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 (Norme penali)
del D.P.R. 445/2000. Gli atti sono presentati in duplice esemplare,
unitamente a una copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai
sensi dell'articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)
del D.P.R. 445/2000. L'accettazione al protocollo dell'ufficio regionale
competente equivale a presa d'atto del riconoscimento di utenza e da tale data
decorrono i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Alla scadenza
del periodo di validità del presente riconoscimento di utenza e in sede di
rinnovo, eventuali carenze nei versamenti effettuati, con riferimento agli usi e
alle superfici effettive, si intendono sanate con il pagamento delle somme
mancanti, maggiorate degli interessi legali maturati.”;
“Art. 30
Concessioni sanatorie.
1. Le istanze di concessione in sanatoria
per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi
dell'articolo 4
(Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee) della L.R.
n. 18/1999 entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono
formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31
dicembre 2011, al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma
2 dell'articolo 11
della L.R.
n. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo),
come previsto dal D.Lgs. 152/2006, al pagamento del canone definito
dall'articolo 18 della L. 36/1994 e successive modifiche e
integrazioni e all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo
delle portate. Qualora il versamento totale o parziale della sanzione
amministrativa sia stato già effettuato, il versamento richiesto si intende
integrativo a completamento.
2. Le utenze sono tenute a corrispondere
anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della
destinazione delle acque.
3. I versamenti relativi alla sanzione
amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati sul conto corrente postale n.
60225323 intestato a REGIONE PUGLIA - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Via
Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121 capitolo 3062200.
4. La
comunicazione, in carta semplice, attestante la volontà di volersi avvalere del
regime transitorio previsto dalla presente legge, completa dei dati anagrafici
del richiedente e dei dati catastali del pozzo, deve essere indirizzata
all'Ufficio di coordinamento delle strutture tecniche provinciali competenti per
territorio del Servizio regionale lavori pubblici. Alla comunicazione devono
essere allegati gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere
provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle
portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Gli atti sono
presentati unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di
identità, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000. L'accettazione
al protocollo dell'ufficio regionale competente equivale al rilascio della
concessione in sanatoria e da tale data decorrono i termini di durata prevista
dall'articolo 7
della L.R.
n. 18/1999.
5. Le istanze di concessione in sanatoria giacenti negli
uffici competenti per le quali non pervenga la comunicazione di cui al comma 4 e
che non risultino complete nella documentazione e nei versamenti previsti si
intendono rigettate. Per tali utenze trova applicazione l'articolo 12
(Sanzioni) della L.R.
n. 18/1999.”.
Art. 25
Concessioni e autorizzazioni per l'utilizzo delle
acque sotterranee per usi domestico, irriguo, industriale e diversi. *
[1. Tutte le domande di rilascio,
rinnovo e verifica quinquennale di autorizzazione in sanatoria per gli usi
domestico, irriguo, industriale e diversi già presentate e incardinate presso
l'Ufficio struttura tecnica regionale (ex Genio Civile) sino alla data del 31
dicembre 2010 sono rilasciate dall'Ufficio struttura tecnica regionale secondo
le procedure previste e attuate dal predetto Ufficio sino a tale data sempre con
l'osservanza del procedimento di cui agli articoli 28
(Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di
acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento
di utenza) e 30
(Concessioni in sanatoria) della L.R.
n. 19/2010. ]
* Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 39,
comma 2.
Art. 26
Modifica dell'articolo 31 della L.R. n.
19/2010.
1. L'articolo 31
della L.R.
n. 19/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 31
Catasto delle utenze SACod.
1. Le utenze pervenute fino alla data del 31
dicembre 2011, relative alle denunce di esistenza e alle concessioni in
sanatoria, sono inserite nel Sistema di acquisizione concessioni di derivazioni
(SACod) a cura dell'ufficio competente territorialmente del Servizio regionale
lavori pubblici.
2. I dati riguardanti le utenze, così come regolate dal
comma 1, confluiscono nel SACoD a cura del competente ufficio regionale, il
quale, successivamente a tale adempimento, trasferisce i fascicoli alla
Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia
di decentramento di funzioni al sistema delle autonomie locali, per effetto
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali),
e dei relativi decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale.
3.
Alle Province competenti per territorio, cui è stata trasferita la funzione
amministrativa dal 1° gennaio 2011, spetta lo svolgimento delle attività di
vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.”.
2. Coloro che si siano già avvalsi delle
norme transitorie definite con l'articolo 31
della L.R.
n. 19/2010 possono
utilizzare i versamenti già effettuati, con le necessarie integrazioni, anche
documentali, in adeguamento agli articoli 28
e 30
della medesima L.R.
n. 19/2010 come sostituiti dall'articolo 24 della presente
legge.
Art. 27
Modifica dell'articolo 32 della L.R. n.
19/2010.
1. All'articolo 32
della L.R.
n. 19/2010 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Gli oneri istruttori previsti al
comma 1 non sono dovuti per l'istruttoria dei pareri su strumenti urbanistici di
iniziativa privata riguardanti interventi finalizzati all'esercizio di attività
estrattive.”.
Art. 28
Modifica dell'articolo 33 della L.R. n.
19/2010.
1. L'articolo 33
della L.R.
n. 19/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 33
Disposizioni integrative in
materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi.
1. Tutte le stazioni appaltanti per
contratti relativi a lavori, anche parzialmente finanziati dalla Regione, di
importo pari o superiore a euro 1 milione e 500 mila del costo complessivo,
possono inoltrare istanza al dirigente del Servizio regionale lavori pubblici
finalizzata alla individuazione e al conferimento dell'incarico di collaudo,
secondo quanto previsto dall'articolo 21
(Collaudo delle opere) della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di
opere e lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di
impossibile individuazione, accertata e certificata dal Responsabile unico del
procedimento (RUP), di personale tecnico dipendente della medesima stazione
appaltante, ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice, restando di
competenza del citato Servizio regionale lavori pubblici le procedure di
affidamento di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva
2004/18/CE), alla cui disciplina si provvede con apposito regolamento
regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 29
Modifica all'articolo 13 della legge regionale 12
ottobre 2009, n. 21.*
[1. L'articolo 13
(Sicurezza impianti gas petrolio liquefatto - GPL) della legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009), non si applica agli
impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di
entrata in vigore della stessa legge. ]
* Articolo implicitamente abrogato dalla
l.r. 35/2012, art. 22 che ha abrogato l’art. 13 della l.r.
21/2009.
Art. 30
Spese per eccezionali eventi meteorici.
1. Al fine di sostenere le spese di
emergenza per eccezionali eventi meteorici, la Giunta regionale dispone la
concessione di apposito contributo in favore di istituzioni pubbliche, indicando
l'ammontare e le modalità di erogazione e liquidazione, nel rispetto delle
procedure vigenti in materia di affidamento di lavori e servizi.
2. Per spese di emergenza si intendono
solo quelle necessarie a consentire l'uso, attraverso la relativa messa in
sicurezza, delle infrastrutture e dei beni immobili pubblici o d'interesse
pubblico.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 09.02.01,
apposito capitolo di spesa n. 531015, denominato “Spese di emergenza per
eccezionali eventi meteorici”, con una dotazione finanziaria per l'esercizio
2011, in termini di competenza e cassa, di euro cinquecento mila.
Art. 31
Ambiti territoriali ottimali.
1. A partire dal 1° gennaio
2012, * gli Ambiti territoriali ottimali (ATO)
del ciclo dei rifiuti sono ridotti a complessivi sei, ognuno dei quali
coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.
* Termine così differito dalla l.r. 38/2011, art.
26; il medesimo articolo, inoltre, così dispone: “1. Fino alla individuazione dei nuovi soggetti di gestione
degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le attuali
Autorità d’Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni. 2.
Al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall’articolo
31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6
luglio 2011, n. 14 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011),
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei
comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta
giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d’Ambito già
adottai dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta
regionale provvede a esercitare i poteri
sostitutivi.”
[2. Per ciascun ATO, a partire dalla
data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità di ambito
provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani. ] *
*
Comma abrogato dalla l.r. 24/2012, art. 25, c.
1.
Art. 32
Larga banda: trasferimento infrastrutture alla Regione
Puglia - Copertura dei costi di manutenzione.
1. Allo scopo di sostenere i costi di
manutenzione delle reti abilitanti in larga banda, realizzate di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento alle comunicazioni e
oggetto di cessione da parte della società Infratel Spa, è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 02.01.04, il capitolo di
spesa n. 351035, denominato “Costi relativi alla manutenzione delle fibre
ottiche trasferite alla Regione Puglia dalla società Infratel spa”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a
porre in essere tutti gli adempimenti rivenienti dall'applicazione del presente
articolo.
3. Per l'esercizio finanziario 2011 alla
dotazione finanziaria del capitolo istituito a norma del comma 1 si provvede
mediante variazione compensativa, ai sensi dell'articolo 42
(Variazioni di bilancio), commi 2 e 3, della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli).
Art. 33
Contributo straordinario alla Fondazione “Paolo
Grassi”.
1. Ai fini dello sviluppo delle attività
della Fondazione “Paolo Grassi” - Onlus, è stabilito un contributo straordinario
per l'anno 2011 pari a euro 30 mila.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito
nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2011, nell'ambito
della upb 04.01.01, il capitolo di spesa n. 813045, denominato “Contributo
straordinario alla fondazione “Paolo Grassi” - Onlus - di Martina
Franca”.
Rimborso spese di trasferimento per i consiglieri
regionali.
1. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, la misura massima del rimborso spese di trasferimento ai consiglieri
regionali che non dispongano in via permanente di auto di servizio non può
superare i due quinti della diaria corrisposta nello stesso mese.
2. Sono fatti salvi i rimborsi
diversamente calcolati fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Allegati (1)
(1) NDR: Gli allegati, che si omettono,
contengono variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2011,
approvato con L.R.
31 dicembre 2010, n. 20.