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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2012
Numero
35
Data
04/12/2012
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e all’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009)
Note
Pubblicata nel B.U.R.puglia del 7 dicembre 2012, n° 177
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della
legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2004, n.23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera a) dopo la parola “l’efficienza” sono inserite le seguenti: “e l’adeguatezza”;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) promuovere la diffusione dei carburanti eco-compatibili.”.




Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 2 dellal.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall’ente proprietario della strada, l’attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:”;


b) il numero 3) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:


“3) definizione delle tipologie, dei requisiti tecnici e delle aree per la realizzazione degli impianti;”;


c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente :


“5) determinazione orario omogeneo regionale;”;


d) il numero 8) della lettera a) del comma 1 è abrogato;


e) al comma 2 le parole “sentita la Commissione consultiva regionale carburanti” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori, delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.”.




Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 3 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      il comma 1 è sostituito dal seguente:


“1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’installazione e l’esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”;


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:


“2. Lo Sportello unico attività produttive (SUAP) è competente alla procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico (PAU), nel rispetto della presente legge, che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.”;


c) il comma 4 è abrogato.




Art. 4

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 4 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      il comma 1 è sostituito dal seguente:


“1. Tutti i nuovi impianti devono essere di benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall’articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni. Gli impianti possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio: idrogeno, miscele di metano-idrogeno, bio-carburanti, altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e ogni altro sistema di alimentazione (colonnine per veicoli elettrici).”;


b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


“1 bis. Tutti gli impianti devono essere dotati, oltre che del servizio in modalità servito, dell’apparecchiatura self-service pre-payment, come previsto dall’articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni.”;


c) il comma 2 è sostituito dal seguente:


“2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, aut parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle norme di programmazione di settore. L’esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati.”;


d) al comma 3 le parole: “non possono essere cedute a terzi autonomamente” sono soppresse;


e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:


“3 bis. Il regolamento di cui all’articolo 2, lettera a), può prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di rifornimento circa la dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza) per la tutela delle persone e degli utenti, nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.”;


f) il comma 5 è abrogato.




Art. 5

Modifiche all’articolo 5 della l. r. 23/2004


1. All’articolo 5 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      il comma 2 è sostituito dal seguente:


“2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”;


b) i commi 3 e 4  sono abrogati; (1)

c) al comma 5 l’acronimo “(VV.FF.)” è sostituito dal seguente: “(VV.F.)” e le parole “all’Ufficio tecnico di finanza (UTF)” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio delle dogane”.

(1) comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R.Puglia del 18 dicembre 2012, n. 183

 




Art. 6

Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 23/2004


1. L’articolo 6 (Impianti stagionali) della l. r. 23/2004 è abrogato.

 


Art. 7

Modifica al titolo del Capo III della l.r. 23/2004


1. Il titolo del Capo III della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:


“Capo III - Impianti autostradali, impianti a uso privato e contenitori-distributori rimovibili, impianti marini e impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate.”



 

Art. 8

Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 23/2004


1. L’articolo 7 (Rete degli impianti gpl e metano autotrazione) dellal.r. 23/2004 è abrogato.




Art. 9

Modifiche all’articolo 9 della l. r. 23/2004


1. All’articolo 9 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni :

a)      il comma 1 è sostituito dal seguente:


“1. L’installazione e l’esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all’articolo 2, lettera a).”;

b)      dopo il comma 1 è inserito il seguente:


“1. bis. L’installazione di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria “C” di cui ai decreti del Ministro dell’interno 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rinnovabili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto), nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto è consentita previa comunicazione al comune. L’utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.”.




Art. 10

Modifiche all’articolo 10 della l. r. 23/2004


1. All’articolo 10 della  l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1, le parole “a esclusione dei parametri relativi a distanze e superfici.” sono sostituite dalle seguenti: “in deroga ai requisiti di cui all’articolo 4.”;

b)      il comma 3 è abrogato.




Art. 11

Modifica all’articolo 11 della l. r. 23/2004


1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 23/2004 le parole “dell’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “all’utilizzo”.




Art. 12

Modifica all’articolo 13 della l.r. 23/2004


1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 23/2004 le parole: “non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi” sono sostituite dalle seguenti:“ non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori dodici mesi.”.




Art. 13

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 14 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti integrazioni:

a)      al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c bis) rifornisce da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;

 c ter) rifornisce da un impianto ad uso privato il carburante a terzi.”.

 


Art. 14

Modifiche all’articolo 15 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 15 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1 le parole “e all’UTF” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio delle dogane e al Comando provinciale VV. F.”;

b)      al comma 2 le parole: “di proprietà” sono sostituite dalle seguenti: “della titolarità”.




Art. 15

Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 16 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 le parole “e le modifiche apportate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere c) ed f)” sono soppresse;


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:


”2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VV.F, dell’Ufficio delle dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL, competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario regionale della posizione organizzativa carburanti.”.




Art. 16

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 17 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune, su richiesta del titolare, può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2, lett. a).”;


b) il comma 2 è abrogato.

 


Art. 17

Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 18 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1 le parole: “di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “di due anni”;

b)      al comma 2 la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “dodici.”.




Art. 18

Modifica al titolo del Capo VI della l.r. 23/2004


1. Il titolo del Capo VI della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente: “Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni.”.




Art. 19

Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2004


1. All’articolo 19 della l.r. 23/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 2 l’acronimo: “VV. FF.” è sostituito dal seguente: “VV.F.” e l’acronimo: “UTF” è sostituito dalle parole: “Ufficio delle dogane”;

b)      al comma 4 le parole: “con la Commissione consultiva regionale carburanti e” sono soppresse.



Art. 20

Abrogazione dell’articolo 21 della l.r. 23/2004


1. L’articolo 21 (Commissione consultiva regionale dei carburanti) della l.r.23/2004 è abrogato.

 


Art. 21

Integrazione alla l.r. 23/2004


1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 23/2004 è aggiunto il seguente:



“Art.25 bis
Decorrenza dei termini e disposizioni attuative


1. Le norme contenute nel regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria), restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni previste all’articolo 83 bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 e s.m.i.


2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto presentate prima della data di entrata in vigore del presente articolo sono esaminate e decise sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione.


3. Sono fatti salvi gli effetti di sentenze e decisioni di organi giurisdizionali divenute inoppugnabili in materia di impianti di distribuzione carburanti.”.




Art. 22

Abrogazione dell’art. 13 della
legge regionale 12 ottobre 2009,n. 21


1. L’articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), così come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 6 luglio 2011 n. 14, è abrogato.

 


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Data a Bari, addì 4 dicembre 2012