Art. 1
Modifiche e integrazioni
all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26
1. All’articolo 3
(Norme in materia di servizi di emergenza-urgenza) della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
“1 bis. Il personale medico adibito ai Servizi di
emergenza-urgenza “118” e quello adibito ai punti di primo intervento, non
iscritto nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, in
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività emergenza
sanitaria di cui all’articolo 96 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN), può
presentare domanda per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato di
cui all’articolo 92 dell’ACN del 29 luglio 2009.”;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. Il personale convenzionato di cui al comma 1 bis,
ai fini dell’attribuzione degli incarichi, deve risultare in servizio alla data
del 31 marzo 2012.”;
“6 ter. Il personale di cui al comma 6 bis è inserito in un
apposito elenco aziendale da utilizzarsi per l’affidamento degli incarichi a
tempo indeterminato, a esaurimento delle procedure stabilite dall’ACN vigente, a
favore dei soggetti iscritti nella graduatoria regionale di settore della
medicina generale, nel limite dei posti vacanti.”;
“6 quater. Al fine dell’inserimento nella graduatoria
aziendale, di cui al comma 6 ter, è valutata esclusivamente l’anzianità di
servizio maturata nel Servizio emergenza-urgenza “118”. A parità di posizione in
elenco, il personale è graduato nell’ordine della:
a) minore età;
b) voto di laurea;
c) anzianità di laurea.”;
“6 quinquies. L’attuazione di quanto previsto dai commi
precedenti deve corrispondere agli obiettivi economico-finanziari previsti dal
Piano di rientro 2010/2012 di cui alla legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2, atteso che trattasi di spesa già
consolidata, per incarichi di sostituzione a tempo determinato, conferiti negli
esercizi 2010/2012.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 28 marzo 2012