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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2012
Numero
7
Data
28/03/2012
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 4 aprile 2012, n. 49
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26



1. All’articolo 3 (Norme in materia di servizi di emergenza-urgenza) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


“1 bis. Il personale medico adibito ai Servizi di emergenza-urgenza “118” e quello adibito ai punti di primo intervento, non iscritto nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività emergenza sanitaria di cui all’articolo 96 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN), può presentare domanda per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato di cui all’articolo 92 dell’ACN del 29 luglio 2009.”;



b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:


“6 bis. Il personale convenzionato di cui al comma 1 bis, ai fini dell’attribuzione degli incarichi, deve risultare in servizio alla data del 31 marzo 2012.”;


“6 ter. Il personale di cui al comma 6 bis è inserito in un apposito elenco aziendale da utilizzarsi per l’affidamento degli incarichi a tempo indeterminato, a esaurimento delle procedure stabilite dall’ACN vigente, a favore dei soggetti iscritti nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, nel limite dei posti vacanti.”;


“6 quater. Al fine dell’inserimento nella graduatoria aziendale, di cui al comma 6 ter, è valutata esclusivamente l’anzianità di servizio maturata nel Servizio emergenza-urgenza “118”. A parità di posizione in elenco, il personale è graduato nell’ordine della:

a)      minore età;

b)      voto di laurea;

c)      anzianità di laurea.”;


“6 quinquies. L’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti deve corrispondere agli obiettivi economico-finanziari previsti dal Piano di rientro 2010/2012 di cui alla legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2, atteso che trattasi di spesa già consolidata, per incarichi di sostituzione a tempo determinato, conferiti negli esercizi 2010/2012.

 


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Data a Bari, addì 28 marzo 2012