IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Vista la
normativa comunitaria, ed in particolare la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
Visto il
D.Lgs 3 aprile 2006,n°152;
Considerato che
la Legge
Regionale n. 21 del 24 luglio 2012, prevede, al fine di
tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente della Puglia, che sia effettuata
una Valutazione del Danno Sanitario nelle aree a maggiore concentrazione di
industrie, e che, per darne piena applicazione è necessario, ai sensi dell’art.
2 co. 1 della stessa, procedere all’emanazione di un Regolamento che fissi i
criteri metodologici utili per la redazione annuale, a cura di Arpa Puglia, di
ARES e delle ASL territorialmente competenti, del rapporto di Valutazione del
Danno Sanitario, relativo alle suddette aree.
Vista la L.R. n. 21 del 24 luglio 2012
comma 2 art.1
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 1945 del 2/10/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità per la redazione
del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, previsto nella L.R.
Puglia n. 21/2012 (di qui in avanti legge). Il Regolamento è adottato in
attuazione di quanto previsto dall’art. 2 co. 1 della citata normativa
regionale.
Negli articoli successivi vengono descritti i dati di input e la
metodologia atta alla formulazione della Valutazione del Danno Sanitario, come
riassunti schematicamente nel diagramma di flusso di cui all’Allegato A.
In
relazione alle risultanze delle attività di approfondimento individuate dal
successivo art. 2,
potranno essere definiti protocolli inquinanti/azienda - specifici.
Art. 2
Ambito territoriale di applicazione
Il campo di applicazione della citata legge,
disciplinato dall’art. 1 comma 2 della stessa, si estende alle aree di Brindisi
e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” (di qui
in avanti “Aree a rischio”) e oggetto dei piani di risanamento approvati con
decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati
dall’articolo 6
(Piano regionale di intervento) della legge
regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché alle aree
dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di qui in avanti “SIN”), riportate
nell’Allegato B.
L’ambito territoriale di applicazione del presente
regolamento sarà aggiornato al fine di tener conto delle eventuali variazioni
avvenute che potranno intervenire.
La popolazione oggetto della relazione
VDS coincide, in ogni caso, con i confini amministrativi dei Comuni rientranti
in una delle tipologie di cui sopra.
Art. 3
Identificazione degli stabilimenti soggetti alla L.R. n. 21/12
Ai sensi dell’art. 1,
comma 3, la legge
si applica a tutti gli impianti soggetti ad AIA, situati nelle aree di cui
al paragrafo precedente e che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA);
b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino
regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento
rivenienti da attività lavorative;
c) impiegano per le loro attività
materiali e composti polverulenti.
Pertanto, in fase di prima applicazione
del presente Regolamento, sulla scorta delle informazioni disponibili, sono
stati individuati tutti gli impianti soggetti ad AIA e ricadenti negli ambiti di
cui al punto precedente, elencati nell’allegato C.
Per la verifica delle caratteristiche di cui sopra, sono state
utilizzate le informazioni derivanti da:
• l’inventario INEMAR Puglia;
•
le dichiarazioni INES/E-PRTR;
• le AIA e i Piani di Monitoraggio e Controllo
già rilasciate ed approvati;
• la documentazione progettuale allegata alle
varie domande, consultabile nell’area riservata del portale del Ministero o
presso gli uffici del Servizio Rischio Industriale della Regione.
Inoltre,
per la maggior parte degli impianti, si è potuto usufruire anche dei risultati
dei controlli/autocontrolli e dei dati derivanti dai Sistemi di Monitoraggio
delle Emissioni, forniti da Arpa Puglia.
Ai fini dell’aggiornamento di tale
elenco per la redazione dei successivi rapporti VDS, le Autorità Competenti
devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad ARPA Puglia l’elenco
di tutti gli impianti che, sino a quel momento, siano potenzialmente interessate
alla normativa cui qui si fa riferimento. Le Autorità competenti trasmetteranno,
altresì, la documentazione inerente l’AIA ritenuta utile ai fin dell’attuazione
del presente regolamento.
A tal proposito, con cadenza annuale, si procederà
a verificare le caratteristiche di cui sopra che ne determinano la ricaduta nel
campo di applicazione della normativa.
Art. 4
Dati ambientali
La valutazione del danno sanitario viene effettuata
applicando un modello basato sulla conoscenza di dati ambientali. È pertanto
necessario procedere, in prima istanza, alla definizione di un quadro ambientale
di riferimento, che tenga conto dei principali inquinanti rilevati sia dalla
Rete Regionale della Qualità dell’Aria, gestita da Arpa Puglia, che dai sistemi
di monitoraggio delle emissioni puntuali prodotte dagli stabilimenti o impianti
presenti in ciascun territorio, individuabili attraverso strumenti quali:
autodichiarazioni dei Gestori, registro INEMAR, Catasto delle Emissioni
Territoriali (CET), report annuali compilati dai Gestori come prescritto nelle
AIA al fine della piena applicazione dei propri Piani di Monitoraggio e
Controllo
Sulla scorta dei dati acquisiti, ARPA Puglia provvede, entro il 1°
marzo di ogni anno, a fornire il set degli inquinanti relativi ai cicli
produttivi degli impianti come sopra identificati.
Nei successivi 10 giorni
gli Enti di cui all’art. 2
della legge
indicano quali tra gli inquinanti di cui sopra sono da assoggettare alla
valutazione di danno sanitario.
Sulla scorta delle informazioni di cui sopra
e limitatamente agli inquinanti così individuati, Arpa Puglia, entro il 30
giugno di ogni anno, procede alla valutazione delle emissioni (aggiornamento
annuale delle stime delle emissioni industriali e analisi degli scarichi idrici)
e delle immissioni attraverso i dati di qualità dell’aria.
Al fine della
individuazione dei dati ambientali di riferimento, si potrà altresì fare
riferimento ai dati derivanti dalle attività di caratterizzazione e bonifica
condotte ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, a quanto evidenziato
dal Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia ed a ogni altra fonte
utile.
I dati relativi alle emissioni, siano esse in atmosfera o nei corpi
idrici, dovranno essere valutate in relazione sia al carico puntuale prodotto da
ciascuna attività che agli effetti cumulativi prodotti nella zona di interesse.
Art. 5
Dati sanitari
In analogia a quanto riportato all’art. 4 del presente
Regolamento, in prima istanza, in riferimento a quanto previsto ai sensi
dell’art. 2
comma 2 della L.R.
Puglia n. 21/2012, si procede alla definizione del profilo di salute delle
popolazioni residenti nelle aree come sopra individuate, attraverso la
produzione di un quadro epidemiologico basato sulle stime più aggiornate di
mortalità, di ospedalizzazione, e di incidenza dei tumori disponibili, riferite
ai territori comunali in esame ai sensi del presente Regolamento.
Ai fini
della stima del danno sanitario, entro il 15 luglio di ogni anno, sulla base
degli inquinanti individuati al precedente art. 4, le ASL di competenza rendono
disponibili, i più aggiornati flussi sanitari oggetto di analisi:
- Schede di dimissione ospedaliera;
- Registro delle Cause di
Morte;
- Referti di Pronto Soccorso (PS);
- Certificati di
assistenza al Parto;
- Registro Tumori Puglia.
Tutti gli archivi
sono incrociati con le anagrafi comunali ai fini della georeferenziazione dei
casi (di decesso/ricovero/incidenti).
Oggetto di specifico interesse sono le
patologie a breve latenza, per le quali esistono sufficienti evidenze nella
letteratura scientifica di associazione con i principali inquinanti.
Art. 6
Metodologia generale per la valutazione del danno sanitario
La metodologia per la valutazione del danno sanitario è
illustrata al diagramma di flusso riportato all’allegato A del presente
regolamento.
A seguito della individuazione degli inquinanti, gli Enti di cui
all’art. 2
della legge,
provvedono a verificare preliminarmente la presenza di eventuali criticità sotto
il profilo sanitario associate ai dati ambientali come sopra definiti,
attraverso opportuni indicatori disponibili della descrizione dello stato di
salute della popolazione. Ove da tale esame non emergano criticità, il rapporto
conclude per la non sussistenza di danno sanitario.
In caso contrario, si
procede con le successive attività, di cui al citato diagramma di flusso.
La
valutazione di danno sanitario viene avviata attraverso l’applicazione di
appropriate funzioni concentrazione-risposta specifiche per inquinante.
Parallelamente, sono resi disponibili i tassi annuali/triennali di
mortalità, di ricovero (in regime ordinario), di accesso al PS e di incidenza
tumorale secondo il metodo di standardizzazione diretta (usando come popolazione
standard la popolazione italiana e regionale) in relazione alla popolazione
residente nelle aree identificate a valle delle elaborazioni dei dati ambientali
come descritte all’art. 4.
Tali stime di occorrenza sono calcolate in
riferimento alla popolazione generale, nonché ai sottogruppi individuati
disaggregando per età, condizione socio-economica, area di residenza.
I
risultati dell’applicazione delle funzioni concentrazione-risposta vengono
confrontati con i dati di osservazione epidemiologica descritti, al fine di
valutarne la concordanza.
Nel caso in cui non si registri concordanza tra le
stime modellistiche ed i dati osservati si procederà ad un approfondimento della
valutazione epidemiologica nell’area di massima ricaduta degli inquinanti
oggetto di studio.
Quando si registra l’evidenza del danno sanitario
attraverso la concordanza dei risultati tra la modellistica ed i dati osservati,
gli Enti di cui all’art. 2
della legge
definiscono gli obiettivi di riduzione di cui all’art.6
della legge.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art.44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 3 ottobre 2012
ALLEGATO