Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. La presente legge si prefigge lo scopo di prevenire ed
evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri
viventi e per il territorio regionale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle aree
di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi
ambientale” e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del
Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall’articolo 6
(Piano regionale di intervento) della legge
regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché nelle aree
dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle quali
sono insediate attività industriali, nonché nelle aree che dovessero essere
dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale
di bonifica.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli
stabilimenti, insediati nelle zone di cui al comma 2, nonché a tutte le parti
impiantistiche a essi connessi, che sono soggetti ad Autorizzazione integrata
ambientale (AIA) e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici
(IPA);
b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale
reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da
attività lavorative;
c) impiegano per le loro attività materiali e
composti polverulenti di cui all’articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per gli stabilimenti), comma 12, del d.lgs. 152/2006.
4. Sono comunque escluse le attività di cui all’articolo
272 (Impianti e attività in deroga), commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006.
Art. 2
Valutazione del danno sanitario - VDS
1. In riferimento alle zone di cui all’articolo 1,
l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda
sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA
Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto
di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori
regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere
ambientale. La VDS è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla
Regione in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni.
Con separato atto regolamentare (1) della Giunta
regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del
rapporto di VDS.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il
rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di
approvazione del regolamento di cui al comma 1. (2)
(1) A riguardo si veda l' art.2
del Regolamento
regionale del 3 ottobre 2012, n. 24.
(2) A riguardo si veda l'art. 5
del Regolamento
regionale del 3 ottobre 2012, n. 24.
Art. 3
Emissioni in atmosfera
1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli
stabilimenti (3) di cui all’articolo 1, comma 3,
devono ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i
quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in
proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati
disponibili dei precedenti cinque anni.
2. E’ obbligatoria l’adozione di sistemi di campionamento in
continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il
rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
3. È comunque obbligatorio il monitoraggio in continuo degli
IPA al perimetro degli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a).
(3) A riguardo si veda l'art. 3
del Regolamento regionale del 3 ottobre 2012, n.
24.
Art. 4
Scarico nei corpi idrici
1. Ove il rapporto VDS di cui all’articolo 2 evidenzi
criticità, gli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, devono ridurre i
valori di emissione massica degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha
evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno
accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel
corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all’uscita di ogni
singolo impianto di depurazione e comunque prima dell’eventuale confluenza degli
scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico
finale.
2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei
valori di emissione massica degli inquinanti di cui al comma 1, devono avvenire
sia all’ingresso che all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e
comunque prima dell’eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione
collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
Art. 5
Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti
in atmosfera e nell’ambiente
1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti
di cui all’articolo 1, comma 3, che impiegano per le loro attività materiali e
composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la
quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di
idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell’ambiente
circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
Art. 6
Attuazione delle misure di mitigazione, vigilanza e controllo
1. Il rapporto VDS, redatto ai sensi dell’articolo 2, comma
1, è inviato alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali
osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data
del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni
ricevute, le autorità di cui all’articolo 2, comma 1, sottopongono alla Giunta
regionale il rapporto VDS ai fini della presa d’atto.
2. Nell’ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del rapporto VDS sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei
valori di emissione presentano alla Regione Puglia un piano di riduzione da
attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e
gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione
prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dalle autorità di cui
all’articolo 2, comma 1.
3. Gli oneri connessi all’esecuzione del piano di riduzione di
cui al comma 1 sono a totale carico dei soggetti gestori. ARPA Puglia provvede a
effettuare le necessarie verifiche per valutare l’effettiva attuazione dei piani
e l’efficacia delle misure ivi previste.
4. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, la
Regione Puglia diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni;
in caso di inottemperanza, l’Autorità sanitaria dispone la sospensione
dell’esercizio dello stabilimento.
5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati,
ARPA Puglia informa immediatamente la Regione Puglia, che diffida il gestore
dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti.
Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, l’Autorità
sanitaria dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto, dandone
comunicazione alle istituzioni interessate.
6. Il rapporto VDS di cui all’articolo 2, i piani di riduzione
di cui al comma 2 del presente articolo, le determinazioni assunte ai sensi dei
commi 2, 4 e 5 del presente articolo, sono trasmessi senza indugio all’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le
determinazioni di propria competenza.
7. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, la
realizzazione di nuovi stabilimenti recanti le caratteristiche descritte
all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di non aggravio
degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato dagli enti di cui
all’articolo 2.
8. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 6 il documento di non
aggravio degli impatti sanitari costituisce:
a) contenuto essenziale
dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 8
(SIA relativo ai progetti) della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), nell’ambito delle procedure di VIA di competenza della Regione,
delle Province e dei Comuni;
b) allegato necessario alle domande di AIA
di cui all’articolo 7
(Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale).
9. Nell’ambito delle procedure di VIA e di AIA di competenza
statale, il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei
pareri di competenza regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 luglio 2012