.
Art. 1
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 28 maggio 2004,
n. 8 (1)
[1. Il comma 11 dell’articolo 15
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), è sostituito dal seguente:
“11. Salvo quanto previsto dall’articolo12,
comma 1, lettera d), l’autorizzazione decade automaticamente in caso di
dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a tre mesi
a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo contrattuale.”.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 2
Norme in materia di trasferimento definitivo di strutture
sanitarie e socio-sanitarie in altra sede (2)
[1. Dopo l’articolo18
della l.r.
8/2004 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
(Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio)
1. L’autorizzazione all’esercizio si intende conferita esclusivamente al
soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che la
conferisce.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture
sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi
dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per
trasferimento.
3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già
autorizzate all’esercizio di cui lettera a) del comma 1 dell’articolo 5
sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione
dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato
disposto di cui al punto 3.3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 e
all’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le
modalità e i contenuti previsti dal comma 3 dell’articolo 28 bis.”.]
(2) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 3
Inserimento articolo 28 bis alla l.r. 8/2004 (3)
[1. Dopo l’articolo 28
della l.r.
n. 8/2004 è inserito il seguente:
“Art. 28 bis
(Trasferimento definitivo delle strutture accreditate)
1.
L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede
della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il
trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già
accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di
apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito
del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda
Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento
dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.
3. Nei casi
di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o
distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della
medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di
destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della
ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità
prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario
e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per
trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a)
del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di
prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su richiesta
dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento.
6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8,
competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia la Regione,
l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento
dell’accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito positivo della verifica di
cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8,
competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il Comune, questa è
rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla
Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta
l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede”.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 4
Modifiche e integrazioni all’articolo 29 della l.r. 8/2004 (4)
[1. All’articolo 29
della l.r.
8/2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) i commi 4 bis e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6
bis è inserito il seguente:
“6 ter. Le procedure di trasferimento
definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data
dell’entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme
previgenti in materia. L’accreditamento nella nuova sede in occasione delle
suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli
effetti del comma 32 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007).”. ]
(4) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 5
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008,
n. 45
1. All’articolo 2
della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), le parole
“entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di rilascio” sono sostituite
dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.
Art. 6
Abrogazione
1. Il regolamento
regionale 30 luglio 2009, n. 18 (Regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 - Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie - Modifica ed integrazione ai sensi
dell’art. 38
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10), è abrogato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 17/06/2013